IL NUOVISSIMO REGIME DEI MINIMI – modificato dalla legge 111 del 15 luglio scorso.
Il regime dei minimi viene ad essere modificato (attenzione: non “abrogato”) radicalmente dal 2012.
La sua vigenza va dal primo anno di attività fino ai 4 successivi.
Più esattamente, parliamo di “esercizi” di durata del regime e non di anni, dato che il primo di questi potrebbe essere inferiore ai dodici mesi solari.
Il regime è riservato alle persone fisiche.
Vale per imprese, come per artisti e professionisti. Si applica non solo a coloro che iniziano l’attività dopo il 2011 ma anche a coloro che l’hanno fatto dal 1 gennaio 2008 in poi.
Il nuovo profilo di questo regime vede la presenza di una particolare agevolazione per i soggetti molto giovani nel momento dell’inizio della loro attività (che deve essere assolutamente “nuova”, come vedremo); infatti in questo caso il regime dei minimi potrà durare più di 5 esercizi e fino a quello in cui il contribuente spegnerà la trentacinquesima candelina.
Una bella notizia per i giovanissimi!
L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5 per cento.
Il beneficio del nuovo regime è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
IL NUOVO REGIME DEGLI EX-MINIMI
Tutti coloro che dal 2012 non potranno più beneficiare del regime dei minimi, si troveranno in un nuovo ambito i cui punti fermi saranno:
-esonero dalla contabilità, ma obbligo di certificare i corrispettivi, se previsto, nonchè di conservare i documenti emessi e ricevuti;
-esonero dall’obbligo di liquidare periodicamente l’iva ma obbligo di versarla annualmente e di presentare la relativa dichiarazione;
-esenzione da Irap.
Ma saranno soggetti all’Iva in senso lato: quindi iva sulle fatture emesse e versamento iva annuale; a cui si aggiunge ovviamente l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione. Saranno inoltre soggetti agli studi di settore. Saranno tassati ai fini Irpef a costi e ricavi (cosa che rende l’esonero dalle scritture contabili un eufemismo….).
Nessuna agevolazione contributiva e saranno anche sostituti di imposta.
Possiamo quindi dire che l’unica imposta evitata rimane l’Irap.
I contribuenti in questo regime potranno rimanervi senza limiti temporali a condizione che rimangano all’interno dei limiti fissati per i soggetti che hanno diritto ad entrare nel nuovo/vecchio regime dei minimi; e cioè tutti i requisiti fissati dalla legge finanziaria 2008, commi 96 e 99 che vi riportiamo qui sotto:
Comma 96: Ai fini dell’applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Comma 99: Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.
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Roberto Mazzanti – Commercialista & Rag. Natascia Prencisvalle.