(di Roberto Mazzanti)

Con due decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 13 gennaio, sono state fissate nuove modalità di iscrizione al Registro Imprese per gli agenti di commercio e per i mediatori professionali. Ma anche adempimenti per le imprese già attive e per le attività occasionali, finalmente regolamentate. I decreti diventano efficaci dal 120° giorno dalla pubblicazione, quindi dal 12 maggio 2012.

MEDIATORI (LEGGE 03.02.1989 N.39)

  1. MEDIAZIONE OCCASIONALE O DISCONTINUA: lo svolgimento è consentito per un periodo non superiore a 60 giorni, oltre che subordinato all’iscrizione ad una sezione speciale del Rea. Inoltre il soggetto deve possedere comunque i requisiti professionali e deve inviare la dichiarazione di inizio attività (SCIA) indicando anche la data di cessazione della stessa – altrimenti non sarà iscrivibile. La SCIA potrà essere ripetuta annualmente ma non più di una volta per anno – art.12.
  2. SOGGETTI ATTIVI: entro il 12 maggio 2013 tutti i soggetti già attivi devono chiedere l’aggiornamento della loro posizione presso il Registro imprese. Quelli che non esercitano l’attività alla data in questione dovranno chiedere di transitare ad apposita sezione del Registro, altrimenti, alla data del 13.05.2016 perderà per sempre la possibilità di esercitare, senza dover riacquistare i requisiti professionali.

AGENTI DI COMMERCIO (LEGGE 03.05.1985 N.204)

  1. SOGGETTI ATTIVI: entro il 12 maggio 2013 tutti i soggetti già attivi devono chiedere l’aggiornamento della loro posizione presso il Registro imprese. Quelli che non esercitano l’attività alla data in questione dovranno chiedere di transitare ad apposita sezione del Registro, altrimenti, alla data del 13.05.2017 perderà per sempre la possibilità di esercitare, senza dover riacquistare i requisiti professionali.

Viene ripristinato il tesserino di riconoscimento -obbligatorio per i mediatori- e per gli agenti di commercio (per questi ultimi su richiesta dell’interessato). 

I due decreti, per il resto, stabiliscono solo le procedure per l’iscrizione, la modifica e la cessazione, presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla cciaa competente, a partire dai fatti che avvengono dal 12 maggio 2012 in poi.

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