UFFICIALE LA PROROGA AL 16.12.2012
(di Natascia Prencisvalle ed Eleonora De Biaggi)
direzione provinciale Inps Ferrara:
Si ritiene opportuno trasmettere l’anticipazione pervenuta dalla Direzione regionale in merito alle disposizioni governative circa il sisma in Emilia.
Nell’ambito del decreto sui costi della politica, il governo ha previsto che i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi fino al 30/11/2012, possono essere effettuati entro il 16 dicembre p.v., senza sanzioni e interessi.
Cordiali saluti
Gloria Ansaloni
Gloria Ansaloni
Staff Direzione
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Fax 0532 228221
Mail gloria.ansaloni@inps.it – URP.ferrara@inps.it
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***aggiornamento del 13.10.2012***
CONFERMATO IL DATO DELLA PROROGA AL 16 DICEMBRE 2012
Il decreto legge 10.10.12 n.174, all’art.11 stabilisce che:
COMMA 5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
COMMA 6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.
