Avvicinandosi la scadenza della chiusura del bilancio relativo all’anno 2010, si deve porre attenzione all’effettiva esistenza in azienda dei beni contenuti nel registro dei beni ammortizzabili.
Questo per evitare che l’Amministrazione finanziaria ritenga ceduti –in evasione d’imposta– tutti i beni che non trova presso l’azienda, con recupero conseguente delle imposte sul reddito e dell’iva sul valore, oltre alle sanzioni. Cosa che può risultare assai grave, in determinati casi!
Analizziamo due situazioni, spiegando come si può vincere la presunzione di cessione dei beni:
1) la perdita involontaria: furto, smarrimento, incendio, perdita accidentale, dovuta proprio ad eventi fortuiti, accidentali e comunque non dipendenti dalla volontà del contribuente che devono essere provati da:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da predisporre entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, contenente l’indicazione del valore dei beni perduti. Il contribuente dovrà tenere a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria le modalità di determinazione del valore (natura, quantità e qualità dei beni ed il loro valore unitario)
oppure
b) idonea documentazione fornita dagli organi di Pubblica amministrazione (es. denuncia ai carabinieri).
2) distruzione volontaria dei beni: la presunzione di cessione è superata con:
- comunicazione (in carta libera) con Raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitare almeno 5 giorni prima dell’operazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ed al Comando della Guardia di Finanza competenti in relazione al luogo ove si trovano depositati i beni che dovranno subire l’operazione di distruzione (si consiglia anche la comunicazione per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da predisporre al verificarsi dell’evento da cui deve risultare: data, ora e luogo in cui è avvenuta l’operazione nonché natura, quantità, qualità e valore dei beni distrutti (nel caso in cui il valore dei beni sia fino ad € 5.164,57), tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal pubblico ufficiale in qualità di testimone;
- redazione di apposito verbale compilato dai funzionari dall’Amministrazione finanziaria, da ufficiali di polizia tributaria o da notai che hanno presenziato alle operazioni, (nel caso in cui il valore dei beni sia superiore ad € 5.164,57);
- redazione del documento di trasporto, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni, eventualmente risultanti dalla distruzione (con causale: smaltimento rifiuti da distruzione beni).
Si consiglia di visionare e analizzare periodicamente il registro dei beni ammortizzabili, sistemando eventuali perdite di cespiti da parte di dipendenti, collaboratori, soci, nel normale svolgimento dell’attività (cellulari, computer, trapani…) e procedere alla dismissione attenendosi alle suddette procedure per evitare spiacevoli “riprese” che a volte hanno conseguenze economiche veramente pesanti.
Il controllo è sempre fonte di sicurezza e tranquillità .
Econ-Test è a disposizione per verificare se presso la vs azienda sono rispettate queste regole di base.
Fonti: DPR 441/97.
Natascia Rag. Prencisvalle – Econ-Test