Nel caso di sospensione del rapporto di apprendistato dovuta a malattia, maternità, congedo parentale, servizio militare, sospensione consensuale o ferie, si determina sempre la proroga del periodo di apprendistato?
La Fondazione Studi dei CDL, con il parere 26/04/2011 n.9, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai diversi tipi di assenza:
- in caso di malattia, in virtù del principio dell’effettività della formazione, non si considerano i periodi di inattività. Il Ministero, nel 2010, è intervenuto per definire, in termini quantitativi, la durata dell’assenza ed ha stabilito che se la sospensione è breve, l’assenza risulta irrilevante; se invece risulta pari o superiore al mese è consentita la proroga del periodo di apprendistato, ma si dovrà valutare caso per caso se l’assenza ha realmente compromesso il raggiungimento dell’obiettivo formativo;
- servizio di leva = già una sentenza della Cassazione del 1987 aveva confermato che nella durata massima del periodo di apprendistato non può tenersi conto del periodo trascorso nel servizio di leva. Non c’è motivo di discostarsi da questo orientamento.
- sospensione consensuale per esigenze aziendali = poiché nel contratto di apprendistato è indispensabile il conseguimento delle cognizioni tecniche per poter espletare le mansioni previste, non importa se l’assenza è imputabile al lavoratore o a comprovate esigenze produttive dell’impresa, ciò che rileva è che l’insegnamento sia effettivamente impartito;
- maternità o congedo parentale = tali assenze rilevano ai fini della proroga del contratto. A tal proposito è intervenuto l’INPS ribadendo che questi periodi di astensione non si computano ai fini della durata del rapporto;
- ferie annuali = diversamente dalle altre assenze, le sospensioni di lavoro per ferie invece, non rilevano in quanto sono già preventivamente considerate nel periodo stabilito per la formazione.
Attenzione però alle comunicazioni!
Il datore di lavoro deve tener presente che ha l’obbligo di comunicare prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni ed indicando la nuova scadenza contrattuale.
Infatti, se lascia decorrere il termine e comunica a posteriori la decisione di prorogare il contratto, si ritrova con un contratto di apprendistato scaduto e trasformato!
Non si può dare per scontato un evento ma si deve sempre procedere a comunicare formalmente ogni intenzione!
Rag. Eleonora De Biaggi
Consulente del Lavoro
Econ-Test.