(di Eleonora De Biaggi)
La previsione introdotta dalla legge 92/2012 consentiva la stipula del contratto a termine senza l’indicazione della motivazione , ossia senza l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico , produttivo , organizzativo o sostitutivo qualora si trattasse di primo rapporto di lavoro anche in somministrazione. La possibilità di stipula del contratto acausale poteva avere una durata massima di 12 mesi senza la possibilità di proroga.
La novità importante del DL. 76/2013 è l’abrogazione del divieto di proroga, pertanto è finalmente consentita purchè venga rispettato il limite dei dodici mesi , questo significa che un contratto ” acausale ” stipulato per 5 mesi potrà essere prorogato sempre rispettando il limite massimo di 12 mesi .
Viene attribuita ai contratti collettivi, anche aziendali – stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative – la possibilità di prevedere “ogni altra ipotesi” che consenta la stipula di contratti a termine senza l’indicazione della causale dando così spazio alla contrattazione di prossimità di derogare in tal senso.
Per quanto riguarda la proroga si fa presente che l’articolo 4 del Dlgs 368/2001 è rimasto invariato pertanto il contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a tre anni , una sola volta, per ragioni oggettive e per la stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto.
Per quanto riguarda la prosecuzione del lavoro a termine oltre la scadenza, la cosiddetta “proroga di fatto”, è estesa anche al contratto acausale. Viene soppresso l’obbligo di effettuare la comunicazione al competente Centro per l’impiego prima della scadenza del contratto , ora infatti il nuovo termine dovrà essere comunicato entro 5 giorni dall’evento.