(di Eleonora De Biaggi)
Con la Circolare Inail n. 52 del 23 Ottobre 2013, l’Istituto ha fissato i criteri per la definizione dei casi di infortunio che si verificano durante la trasferta o missione del lavoratore. L’istituto ha precisato infatti che si tratta di infortunio sul lavoro e non di infortunio in itinere l’evento occorso al lavoratore in missione e/o trasferta e vengono trattati come infortuni in attualità di lavoro dal momento della partenza fino al rientro presso la propria abitazione.
Con la circolare l’Inail ha delineato la fattispecie “dell’occasione di lavoro” e la fattispecie di “infortunio in itinere“.
Occasione di Lavoro
L’Inail ha stabilito la tutelabilità di tutte le attività strumentali e prodromiche all’attività lavorativa che sono strumentali e riconducibili alla prestazione lavorativa stessa, mentre non sono indennizzabili gli infortuni derivanti da “rischi elettivi” in quanto in questo caso si tratta di rischio estranei e non attinenti all’attività lavorativa e che sono legati a scelte arbitrarie del lavoratore il quale con il suo comportamento crea situazioni diverse da quelle inerenti l’attività lavorativa.
Infortunio in Itinere
L’indennizzabilità dell’infortunio in itinere consente l’estensione della copertura assicurativa non solo sul posto di lavoro ma anche durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro purchè il lavoratore non aggravi i rischi a causa di particolari motivi o esigenze personali.
Ciò significa che l’infortunio sarà indennizzato se il lavoratore effettua il normale percorso ossia utilizza:
- il percorso normale che coincide con il percorso più breve e diretto;
- il percorso più lungo e meno diretto se giustificato da particolari condizioni di viabilità (lavori in corso, traffico etc);
- lo effettua a piedi, con mezzi di trasporto pubblici o con mezzi di trasporto privati puchè necessitato.
Infortunio in caso di Missione e in Trasferta
Alla luce delle considerazioni fatte nel caso in cui il lavoratore sia inviato in trasferta il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro è “imposto” dal datore di lavoro per cui tutto ciò che accade al lavoratore , poiché imposto dal datore di lavoro si considera in attualità di lavoro in quanto accessorio all’attività lavorativa e funzionalmente connesso ad essa.
L’attualità di lavoro vige quindi dall’inizio della missione (partenza) fino alla sua conclusione (viaggio di ritorno nella propria abitazione).
Quindi anche l’infortunio che avvenga dall’albergo al luogo di lavoro non si considera infortunio in itinere proprio perché è un tragitto imposto dal datore di lavoro e non dipende dalla libera scelta del lavoratore.
Gli unici casi in cui vi è l’esclusione dell’indennizzo dell’infortunio del lavoratore in trasferta sono:
- infortunio occorso durante lo svolgimento di un’attività che non ha alcun legame con la prestazione lavorativa o con esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
- infortunio riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di collegamento con l’attività lavorativa tali da esporlo al rischio di infortunio (rischio elettivo).
Efficacia
Le disposizioni di cui sopra si applicano:
- fattispecie in istruttoria;
- alle questioni per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie che non siano prescritte o decise con sentenze passate in giudicato;
- a tutte le situazioni future.