(di Eleonora De Biaggi)
La Corte Costituzionale con sentenza n. 203/13 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.42 del D.Lgs. 151/2001 con riguardo l’assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità, in quanto tale articolo non include nel novero dei soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado, la limitazione della sfera dei soggetti dichiarati idonei a prestare assistenza costituisce un grave pregiudizio per il disabile e di conseguenza ha indotto la Consulta a dichiararne l’illegittimità.
L’INPS, con la circolare 15/11/2013 n.159, si è quindi allineata alla pronuncia della Suprema Corte includendo appunto ulteriori soggetti abilitati a fruire dei congedi e assicurare così l’assistenza alle persone con grave disabilità.
I soggetti legittimati
Occorre innanzitutto distinguere gli affini entro il terzo grado in linea retta e in linea collaterale:
- Affini In Linea Retta: sono i pronipoti ed i bisnonni
- Affini In Linea Collaterale: sono gli zii ed i nipoti, intesi questi ultimi come i figli di fratelli e/o sorelle.
Per stabilire il grado di affinità bisogna tener conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge. Pertanto sono considerati affini di terzo grado :
- il bisnonno o la bisnonna del coniuge
- il pronipote (figlio del nipote del coniuge),
- il nipote (figlio del cognato o della cognata) e
- gli zii del coniuge.
Integrando quanto indicato nella circolare 32/2012, con la sentenza della Corte Costituzionale 203/2013 il congedo può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado – il quale risulti essere convivente del disabile – in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo un ordine di priorità:
- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Significato di: “Mancanza”, “Patologie Invalidanti, “Convivenza”.
La mancanza va intesa sia come situazione di assenza naturale e giuridica come il celibato o lo stato di figlio naturale non riconosciuto sia ricomprendendo anche altre condizioni assimilabili giuridicamente come divorzio, separazione legale o abbandono.
Per quanto riguarda l’individuazione delle “patologie invalidanti“, vanno prese a riferimento soltanto quelle a carattere permanente che determinano le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
Infine, per quanto riguarda il requisito della “convivenza“, la situazione sarà accertata d’ufficio, l’interessato dovrà preventivamente fornire tutti gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, o l’eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.