(di Luca Zambello)
L’amministrazione Finanziaria, con comunicato stampa del 6 dicembre, ha di fatto prorogato la scadenza per l’invio della comunicazione dei Beni concessi in godimento ai soci, al 31 gennaio 2014.
Nel comunicato stampa si legge infatti che saranno considerate validi gli invii effettuati fino al 31 gennaio 2014, accogliendo quindi tutte le rimostranze degli addetti ai lavori che si sono trovati solamente con una manciata di giorni a disposizione tra l’approvazione del modello (e relative istruzioni) del 27 novembre e l’originaria scadenza del 12 dicembre 2013.
Contenuto della comunicazione
I contribuenti sono tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria le informazioni relative ai beni di proprietà dell’impresa che sono stati concessi in godimento ai soci della stessa o ai familiari dell’imprenditore.
L’agenzia Entrate ha anche aggiunto alla previsione originaria, l’obbligo di comunicare anche i finanziamenti e/o le capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore con un valore complessivo pari o superiore a 3.600 euro. Previsione che tuttavia non rientrava nella formulazione originaria della norma.
Rissumendo, la comunicazione da inviare all’anagrafe tributaria riguarderà
- Le informazioni relative ai beni di proprietà dell’impresa, concessi in godimento ai soci o ai familairi dell’imprenditore
- i finanziamenti e le capitalizzazioni a favore dell’impresa, effettuate da soci o familiari dell’imprenditore, che hanno un valore complessivo pari o superiore a 3.600 euro. Quelli con valore inferiore non dovranno essere comunicati.
Soggetti obbligati a trasmettere
L’Agenzia Entrate, nelle sue circolari 24/E e 36/E, seppur confermando la responsabilità solidale di entrambi i soggetti interessati (impresa e socio/familiare) stabilisce che l’adempimento può essere effettuato in modo alternativo tra gli obbligati. La comunicazione potrà essere effettuata alternativamente tra
- Impresa (comprendendo al suo interno tanto le società quanto le ditte individuali) che concede i beni in godimento
- Socio o familiare concessionario del bene in godimento.
Finanziamenti e capitalizzazioni
Sono obbligati alla comunicazione, tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa comprendento sia se svolta in forma individuale, sia in forma associata, sicavandone che che restano esclusi i lavoratori autonomi e le S.T.P..
Sono quindi incluse
- Ditte individuali
- Società di persone (Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice)
- Società di Capitali (Società per Azioni e in Accomandita per azioni, Società a responsabilità Limitata)
- Società Cooperative
- Stabili organizzazioni di società non residenti
- enti privati di tipo associativo solo per i beni che riguardano l’area commerciale.