(di De Biaggi Eleonora)
Dal 15 gennaio i datori di lavoro che utilizzano il lavoro accessorio da retribuire con i voucher saranno tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva solamente all’INPS e non più all’INAIL.
Questa è una delle novità introdotte dalla circolare 176/2013, la quale informa che con la nuova comunicazione sarà il sistema informatico dell’INPS a provvedere a comunicare all’INAIL, in tempo reale, i relativi dati di competenza.
Inoltre l’Istituto ha messo a disposizione degli utilizzatori uno strumento con il quale sarà possibile verificare se il prestatore ha superato o meno i limiti economici – che come è noto si tratta di compensi lordi – pari ad euro 6.666, ovvero Euro 5.000 netti per il prestatore, ed euro 2.666,00 lordi nel caso in cui il committente sia imprenditore commerciale o professionista.
Tale sistema, tuttavia, non garantisce al committente la certezza del rispetto o meno dei parametri in quanto potrebbe verificarsi una non corrispondenza tra voucher percepiti dal prestatore ed il loro effettivo incasso, ipotesi legata alla possibilità di incassare il titolo entro la scadenza dei due anni dall’emissione.
È consigliabile pertanto che il committente richieda sempre al prestatore una dichiarazione di responsabilità che riguardi il mancato superamento degli importi massimi al fine di evitare le sanzioni di cui sopra. Per l’impresa, infatti, qualora tale sforamento venga accertato, comporterà la trasformazione della prestazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Altro chiarimento fornito dalla circolare riguarda l’interpretazione del termine “anno solare” inteso come il periodo di riferimento entro il quale vengono considerati i compensi percepiti.
Solitamente per anno solare si intende il periodo mobile di 365 giorni calcolati a ritroso rispetto alla data in cui si verifica l’evento, contrapposto all’anno civile che considera il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero del Lavoro, l’INPS intende per “anno solare” il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ( Circ. INPS 174/2013), ponendo fine a tutti i dubbi sull’argomento. Con la circolare 176 del 18 dicembre 2013 l’INPS infatti chiarisce definitivamente che i compensi per il lavoro accessorio da considerare, per il conteggio, sono quelli percepiti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.