(di Luca Zambello)

Il 2014 inizia con alcuni segni di interventi migliorativi in ambito fiscale per le imprese e i professionisti. Più in particolare, la legge di stabilità 2014 è interventua nell’ambito dei contratti di leasing modificando i periodi di durata minima di tali contratti per poter dedurre l’importo dei canoni di leasing pagati in corso d’anno.

Già con il D.L. 16/2012 era stata effettuata una prima revisione della normativa cancellando la norma relativa alla durata minima contrattuale, condizione indispensabile per ottenere il riconoscimento alla deducibilità dei canoni, seppur mantenendo comunque un rapporto fisso tra durata del contratto e periodo ordinario di ammortamento.

Infatti, per i contratti stipulati a partire dal 30 aprile 2012, erano considerati deducibili i canoni di leasing su beni mobili relativi a contratti aventi durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento per quel bene specifico.

Con le previsioni contenute nella Legge di Stabilità 2014, tale termine viene ulteriormente ridotto collegandolo alla metà del periodo di ammortamento per tale bene. Quindi se un bene viene ammortizzato in 5 esercizi, un contratto di leasing su quello stesso bene non potrà avere durata inferiore a 30 mesi (contro i 40 previsti prima di quest’ultima revisione).

Le modifiche riguardano anche i leasing su beni immobili. Viene infatti tolto il collegamento con il settore di attività cui appartiene l’impresa stabilendo invece che tali contratto dovranno avere durata non inferiore a 12 anni. In precedenza, invece, la durata minima era collegata ai 2/3 del periodo di ammortamento calcolato sul coefficiente relativo al settore in cui l’azienda opera. Prima di questa modifica, la durata minima per la deducibilità, oscillava tra gli 11 e i 18 anni.

La novità significativa

Con tale rivisitazione vale la pena sottolineare l’importante concessione riconosciuta ai professionisti di potersi dedurre per intero i canoni di leasing su immibli regolati da contratto con durata non inferiore a 12 anni. In precedenza, infatti, ricordiamo che per tali soggetti la deducibilità era completamente negata.

Leasing su autoveicoli

Nessuna modifica, purtroppo, per il leasing di autovetture. Per queste, infratti, oltre ad essere confermata la deducibilità parziale (se non pressochè nulla in alcuni casi), non è stata prevista nessuna riduzione per la durata minima contrattuale, la quale rimane completamente fissata alla durata di ammortamento. I contratti di leasing, infatti, non potranno avere durata inferiore all’ammortamento del medesimo automezzo.

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