(di Luca Zambello)

La rivalutazione dei beni d’impresa, come da Legge n. 147/2013, ha dato la possibilità alle imprese di procedere a rivedere il valore del proprio patrimonio allineandolo ai valori correnti. Per cui beni con costo storico inferiore a quello di mercato possono essere rivalutati al loro effettivo maggior valore, permettendo di presentare una situazione patrimoniale più in linea con lo stato attuale.

La rivalutazione, infatti, permette di rivedere l’importo di iscrizione in bilancio dei vari elementi dell’attivo ottenendo una rappresentazione migliorativa della situazione di bilancio.

Fin qui sostanzialmente nulla di nuovo con la vecchia disciplina del 2008 se non per quanto riguarda gli effetti fiscali dell’operazione di rivalutazione.

La vecchia normativa, stando al suo testo letterale, permetteva di scegliere se trasferire gli effetti della rivalutazione sul piano civilistico anche su quello fiscale. In sostanza, spettava all’azienda scegliere se farsi riconoscere i maggiori valori derivante dall’operazione anche sul piano reddituale oppure se lasciare tali effetti solo sul piano di bilancio senza che essi avessero alcun rilievo su quello fiscale. 

La Legge 147/2013, al contrario, non contempla tale opzione (seppur il testo della norma non differisca di molto rispetto al precedente). Stando infatti alle dichiarazioni riportate dall’Agenzia Entrate, qualora si decidesse di operare la rivalutazione dei beni d’impresa non sarà più possibile operare sotto gli aspetti civili senza aver ottenuto il risvolto sul piano fiscale.

La conseguenza diretta di tale linea interpretativa porta ad una enorme differenza rispetto alle previsioni del 2008. All’epoca infatti, il riconoscimento fiscali di tali valori era legato al versamento di un’imposta sostitutiva che, qualora versata, permetteva di ottenere i benefici anche sul lato fiscale di tale rivalutazione. Gli effetti principali consistevano essenzialmente nella possibilità di dedurre interamente i costi derivanti dai maggiori ammortamenti a seguito della rivalutazione. Qualora non si decidesse di procedere a riconoscimento fiscale, l’imposta sostitutiva non era dovuta ma i maggiori costi diventavano indeducibili.

Per concludere, come confermato anche dalla legge di stabilità 2014, il comma 143 dell’articolo 1 comunica ai contribuenti che, qualora si decidesse di procedere a rivalutazione del patrimonio aziendale, dovrà obbligatoriamente operare tale rivalutazione anche sotto il profilo fiscale, con la conseguenza diretta che la sola rivalutazione fa sorgere l’obbligo del versamento dell’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.

Nell’analisi strategica e in un’ottica di pianificazione fiscale potrebbe essere vantaggioso ottenere maggiori costi derivanti dalle quote di ammortamento, pagando solamente l’imposta sostitutiva. Un’analisi preventiva potrebbe permettere di valutare se aderire o meno all’iniziativa

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