(di Eleonora De Biaggi)

La certificazione CUD non sostituisce la dichiarazione dei redditi (sia tramite Mod. 730 che Mod. Unico) questo è quanto è stato affermato in occasione delle risposte fornite da Telefisco.

Pertanto chi ha ritenuto di avvalersi dell’esonero dall’obbligo di dichiarazione e quindi non ha presentato il Mod. 730 o l’Unico si vedrà allungato di un anno il termine di accertamento dei redditi da parte dall’ Agenzia delle Entrate come previsto dall’ art. 43 c.2 del DPR 600/73 rendendo l’anno d’imposta 2008 soggetto a rischio di accertamento e quindi non ancora prescritto fino al 31.12.2014.

I soggetti potenzialmente a rischio sono ad esempio quelli che durante l’anno hanno avuto più rapporti di lavoro e non hanno proceduto ad effettuare il conguaglio, oppure oltre al lavoro dipendente hanno prodotto redditi appartenenti a classificazioni diverse come redditi fondiari, redditi di capitale o di lavoro autonomo o redditi d’impresa che andavano appositamente dichiarati.

Rimane invece il dubbio per quei lavoratori dipendenti che, pur avvalendosi correttamente dell’esonero previsto all’art. 1 c.4 DPR 600/73 non abbia presentato la dichiarazione ma sia oggetto di accertamento ai fini del redditometro oppure per presunzione di distribuzione di utili da parte da SRL a stretta base associativa. In questo caso dovrebbero applicarsi i termini ordinari di accertamento e non lo spostamento in avanti di ulteriore anno.

In attesa di chiarimenti conviene verificare le proprie posizioni perché ci si troverà nella situazione di omessa dichiarazione.

Nel caso di omessa dichiarazione (redditi, Irap, Iva e sostituti d’imposta), infatti, l’articolo 1 del decreto legislativo 471/97 prevede una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute. Se non vi sono imposte dovute, si applica la sanzione residuale variabile da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.032 euro, che può essere aumentata fino al doppio nei confronti di coloro che sono obbligati a tenere scritture contabili.

Se la dichiarazione è stata omessa, non è più possibile regolarizzare la posizione tramite il ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/97.

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