(di Eleonora De Biaggi)
Il collaboratore domestico è un lavoratore dipendente e, avrà diritto quindi, per l’anno 2014, al credito di 640 euro rapportati al periodo di lavoro svolto nell’anno.
Se la colf possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 1 del Decreto “Renzi” potrà godere del bonus.
A differenza però degli altri lavoratori dipendenti non lo potrà ricevere in aggiunta alla busta paga nel periodo che va da Maggio-Dicembre 2014 ma potrà recuperarlo solo in sede di dichiarazione dei redditi in quanto il datore di lavoro domestico non ricopre il ruolo di sostituto d’imposta pertanto se i lavoratori vorranno recuperare il credito, dovranno farlo presentando il Mod. 730 o il modello Unico.
I datori di lavoro, non essendo appunto sostituti d’imposta, non possono effettuare alcuna ritenuta ma sarà loro obbligo fornire tutti i dati relativi ai redditi erogati al lavoratore e i quelli relativi al periodo di lavoro svolto per permettere ai lavoratori di ottemperare ad una disposizione di legge e nel contempo recuperare il bonus. Infatti i lavoratori domestici che hanno percepito più di 8.000 euro sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per versare le imposte dovute che non sono state trattenute dal datore di lavoro.
Il problema che potrà sorgere, in sede di verifica dell’ammontare del bonus spettante, sarà proprio la quantificazione del credito in base al periodo di lavoro svolto poiché tali rapporti sono spesso caratterizzati da prestazioni discontinue. Dovrà infatti essere chiarito se si dovrà considerare il periodo di durata del contratto o i giorni di prestazione lavorativa.
La disposizione usa l’espressione “rapportato al periodo di lavoro” che è la stessa usata in riferimento alle detrazioni per lavoro dipendente pertanto sembra intendersi che si possa considerare il periodo di durata del contratto ai fini del calcolo.
In ogni caso il problema si porrà in sede della prossima dichiarazione dei redditi pertanto ci sarà tutto il tempo per avere i chiarimenti necessari (speriamo!).