(di Eleonora De Biaggi)
Il 5 luglio sono stati azzerati gli errori commessi dall’Inps nel calcolo della pensione per effetto dello scadere dei termini previsti dal D.L. 98/2011 entrato in vigore il 06 Luglio 2011.
A partire dal 6 luglio scorso, quindi, i pensionati che negli anni passati avevano riscontrato errori di calcolo nelle loro pensioni non potranno più rivendicarne la rettifica a proprio favore.
A sollevare il problema sono i consulenti del lavoro che, con la circolare n.15/2014 della Fondazione studi ne sottolineano le criticità ed anche i profili di incostituzionalità.
Con la previsione della decadenza è stato stabilito un periodo di tre anni entro il quale il pensionato deve accorgersi degli errori commessi dall’Inps nel calcolo della propria pensione; in assenza di contestazione, perderebbe questo diritto anche per il futuro mantenendo dunque una pensione sbagliata a vita.
La norma introdotta interessa circa 20 milioni di pensionati che in questo modo non avrebbero più possibilità di ricorrere e l’INPS beneficerebbe di un condono tombale a proprio favore creandosi però un evidente ingiusto vantaggio che pone il pensionato, già soggetto debole nei confronti dell’INPS, in una posizione di inferiorità stante l’impossibilità di verificarne i conteggi data la difficoltà nel conoscere le regole di calcolo.
La disparità si evidenza anche nei diversi periodi di prescrizione che nel caso di erogazioni previdenziali di importo superiore l’istituto può vantare un termine di decadenza decennale per il recupero, mentre nel caso di prestazioni di importo inferiore il termine di ricorso per il pensionato è di soli 3 anni.
La Fondazione Studi consiglia pertanto, ai pensionati di verificare al più presto che l’importo della prestazione erogata dall’INPS sia corretto rivolgendosi alle appropriate sedi territoriali competenti. Nel caso in cui ci sia un errore che determini l’erogazione di una prestazione di importo inferiore a ciò che effettivamente spetta, presentare ricorso all’autorità giudiziaria costituisce l’unico mezzo atto ad interrompere i termini di decadenza.
“Il termine di decadenza di tre anni dell’azione giudiziaria, decorre dalla corresponsione di ogni singolo rateo di prestazione. Pertanto il diritto di ogni rateo è da considerarsi autonomo rispetto al complessivo diritto alla pensione”.