(di Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro)
Sintesi degli adempimenti per l’applicazione della normativa sulla salute e tutela della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro Dlgs 81/08 e s.m.i.
Sicurezza sul lavoro: cambiamenti in vista dal 2012
PREMESSA
Allo scopo di informare la collettività, oltre alla nostra clientela, penso sia utile pubblicare una circolare indirizzata genericamente a voi utenti, per orientarvi al meglio in questa materia, per i cui aspetti più tecnici siamo in contatto con altri specialisti che potremo mettervi a disposizione.
Circolare:
In relazione alla normativa vigente Dlgs 81/08 e s.m.i., alle caratteristiche della vs società/ditta (ditta con dipendenti o società con o senza dipendenti) e alle sanzioni conseguenti al mancato adeguamento, con la presente siamo a segnalarvi gli adempimenti che dovete attuare in forma obbligatoria:
a) Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) “Responsabile della Sicurezza”, ruolo che può essere svolto dal Datore di Lavoro, purché sia in possesso di un attestato di formazione della durata almeno di 16 ore ( salvo il rispetto dei criteri dell’Allegato II del Dlgs 81/08 e s.m.i.). In alternativa il Datore di Lavoro può nominare un Consulente Esterno in possesso dei requisiti formativi Dlvo 195/03 e Dlvo 81/08 e s.m.i.
(Sanzioni : arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)
b) Nominare gli addetti Antincendio e Primo Soccorso, che devono essere in possesso degli attestati formativi ai sensi del DM 10.03.98 e DM 388/03. Nelle attività fino a 5 addetti il ruolo di addetto antincendio e di addetto al primo soccorso può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro se ha partecipato ai corsi di formazione specifici . nelle attività oltre i 5 addetti l’incarico di addetto antincendio e primo soccorso devono essere ricoperti da figure diverse dal Datore di Lavoro.
(Sanzioni : Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro)
c) Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) del luogo di lavoro e della propria attività secondo i criteri del artt. 28 e 29 del Dlvo 81/08 e s.m.i. o l’ autocertificazione.
Dal 2012 l’autocertificazione non è più ritenuta valida e adeguata alla normativa vigente !
(Sanzioni : Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)
d) Nel caso di attività artigianali come il settore edile, metalmeccanico, legno ecc. esiste l’obbligo di elaborare una valutazione con misurazioni del livello di rumore e vibrazioni durante l’attività lavorativa.
(Sanzioni : arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)
e) Effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori secondo i contenuti previsti dagli artt. 36 – 37 Dlvo 81/08 e s.m.i.
(Sanzioni : Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
Per qualsiasi chiarimento siamo a vs disposizione.