Sindaco unico – il parere del Ministero
(di Roberto Mazzanti)
IL QUESITO POSTO DA UNA CAMERA DI COMMERCIO:
….se “una s.r.l., al fine di procedere alla nomina di un “sindaco unico” debba procedere preventivamente alla modifica dei patti sociali, ovvero se gli statuti in essere debbano considerarsi automaticamente modificati in tal senso, potendosi così procedere a detta nomina anche a statuto invariato”.
IL PARERE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
…. “la lettura coordinata del primo comma dell’articolo 2477 del codice civile, nel testo ora vigente, secondo cui «Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo», e del quinto comma del medesimo articolo, secondo cui «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni», mostra chiaramente, l’intento del legislatore di lasciare, in ogni caso, alla scelta della società l’eventuale adozione di un organo di controllo non monocratico.
Ne consegue che se lo statuto non fa un mero rinvio all’art. 2477, ma prevede espressamente la composizione pluripersonale del collegio, sembra inevitabile, per adottare la forma monocratica dell’organo di controllo, procedere alla modifica dello statuto“.
(Ministero dello Sviluppo Economico, Parere 18 giugno 2012, n. 139507: Oggetto: Sindaco unico – Art. 2477 c.c.. – Problematiche interpretative – Richiesta parere)
IL NOSTRO PUNTO DI VISTA
La norma da imperativa qual era nella primitiva stesura, che precedeva l’attuale testo, lasciava intendere che gli statuti delle s.r.l. – qualsiasi fosse il loro contenuto sul punto – fossero automaticamente adeguati alle nuove regole sul Sindaco Unico.
Il testo dell’art.2477 era infatti il seguente: «L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.». Secondo i più e anche secondo noi, era una norma di carattere imperativo e come tale abrogava automaticamente le disposizioni contrarie.
Oggi invece – dopo il Decreto legge 09.02.2012 n.5 – abbiamo una norma “aperta”, che lascia scegliere alle società come regolarsi in materia di controllo (Se lo statuto non dispone diversamente….). Per cui il parere del Ministero non poteva non essere com’è.
Quindi, semplificando e riepilogando:
a) se nello statuto è scritto: “in materia di controllo la società si rifà a quanto prevede il Codice Civile in materia e in particolare all’art.2477 e sue successive modifiche” non è necessario modificare lo statuto, recandosi dal Notaio
b) se invece nello statuto è dettata una regola precisa che preveda la presenza di più sindaci, occorre eleggere un organo con più membri oppure – se si vuole il Sindaco unico – serve una modifica statutaria e quindi procedere davanti a Notaio.