(di Roberto Mazzanti)

Opinabilissima e pericolosissima pronuncia della Cassazione (sentenza 3970 depositata ieri) secondo cui il venditore non può trattenere la caparra, se l’acquirente (promissario) manifesta un disinteresse all’acquisto, lasciando passare il giorno fissato per la stipula. Perchè secondo i Giudici il disinteresse non è “recedere” ex 1385 c.c., bensì “una proposta implicita di rinuncia all’acquisto”.

Che in teoria dovrebbe essere una risoluzione consensuale…(????)

Allora il rimedio a questo stato di cose, potrebbe essere fissare la caparra confirmatoria alla mancata stipula – in ogni caso – equiparando il tacito disinteresse all’inadempimento, dichiarando che questo è termine essenziale per il venditore e avendo cura di far approvare espressamente la clausola all’acquirente (doppia firma).

Occhio perciò alla redazione dei preliminari perchè devono essere curatissimi…

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