(di Nicola Zambello)

L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso di vendite di aree edificabili a un valore inferiore a quello di affrancamento, nella circolare Telefisco l’agenzia delle Entrate ha suggerito di dare ufficialità, nell’atto di vendita, alla discrepanza esistente tra il maggior valore di perizia (che costituisce valore minimo ai fini delle Imposte Indirette) e il minor corrispettivo, richiamando il primo ma trasferendo di fatto il bene sulla base del secondo.

L’acquirente assolve i tributi indiretti sul valore asseverato, mentre il venditore non deve assoggettare a imposizione alcuna plusvalenza, essendo il corrispettivo minore dell’importo su cui è stata pagata l’imposta sostitutiva
del 4 per cento. Il maggior presumibilmente, inciderà negativamente sul prezzo  pattuito 

IL PASSATO E IL CONTENZIOSO GIA’ IN CORSO

Il problema è adesso come conciliare questa positiva interpretazione con il diffuso contenzioso riguardante le cessioni avvenute in passato. Molti uffici, infatti, ogni volta che verificano che la cessione è avvenuta a un valore inferiore a quello precedentemente oggetto di perizia asseverata, sottopongono ad accertamento i venditori, imputando una plusvalenza determinata sul costo onginario (non rivalutato) dell’area, come se l’affrancamento non fosse mal intervenuto.

 

Seguiremo la vicenda e nel frattempo segnaliamo la novità (positiva), anche tenendo conto della crisi in essere.

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