(di Luca Zambello)

Con l’inzio dell’anno 2013 sono scattate in automatico le modifiche alla normativa inerente la locazione (anche finanziaria) e il noleggio di mezzi di trasporto. Destinatari della normativa sono le prestazioni c.d. “a lungo termine” rese ai privati, rimanendo di conseguenza invariate le disposizioni riguardanti il noleggio “a breve termine” e quello a “lungo termine” verso soggetti passivi IVA.

Con la “Direttiva Servizi” (Direttiva CE n.2008/8) è stata variata la territorialità delle prestazioni di servizi. Mentre il principio generale prevedeva la territorialità in base allo stabilimento del committente (in caso di servizi verso soggetti IVA) o, nel caso di committente “privato”, sulla base dello stabilimento del committente, dal 2013 tale principio generale trova una deroga in una serie di fattispecie disciplinate agli articoli 7quater – 7septies, DPR 633/72.

In particolare, le modifiche “automatiche” a partire dal 2013 riguardano le prestazioni di noleggio, locazione (anche finanziaria) e simili di mezzi di trasporto, definite “a lungo termine”.

Per definire quali sono i mezzi di trasporto che interessano la normativa, interviene la Circolare dell’Agenzia Entrate n. 37/e del 29/07/2011 la quale indica, a titolo esemplificativo, come mezzi di trasporto:

  • i veicoli terrestri – automobili, motocicli, cicli, tricicli e roulotte;
  • i rimorchi e semirimorchi;
  • i vagoni ferroviari;
  • le navi;
  • gli aeromobili;
  • i veicoli allestiti specificamente per il trasporto di persone malate o ferite;
  • i trattori e gli altri veicoli agricoli;
  • i veicoli a propulsione meccanica od elettronica per persone disabili.
A tali tipi di prestazioni, troverà applicazione una disciplina IVA diversa a seconda che l’operazione sia a lungo o breve termine
 
Noleggio e Locazione (anche finanziaria) a breve termine
 
La prestazione viene definita, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. g DPR 633/72, “a breve termine” quando comporta il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni (90 nel caso di imbarcazioni). La rilevanza IVA in Italia dipederà dal:
  • Luogo nel quale il mezzo viene messo effettivamente a disposizione del committente. Tale luogo si identifica precisamente in quello in cui il destinatario (o chi agisce in suo nome e conto) ne prende fisicamente possesso;
  • Luogo nel qualo lo stesso è utilizzato, ovvero il territorio che viene percorso con il mezzo.
L’operazione si considera come effettuata in Italia ed assoggettata all’IVA italiana se:
  1. il mezzo viene messo a disposizione del committente nello stato italiano e lo stesso viene utilizzato nel medesimo stato o nell’UE. L’Agenzia Entrate ritiene che se il mezzo percorre tratte al di fuori di tale limite territoriale, l’operazione non rileva ai fini IVA per la parte corrispondente
  2. Nel caso di imbarcazioni, se mancano elementi certi che ne attestino l’effettivo utilizzo in acque territoriali comunitarie, possono essere applicate percentuali forfetarie come da Circolari 43/e del 07/06/2002 e 38/e del 22/07/2009
  3. Il mezzo è messo a disposizione del committente in uno stato extra UE e lo stesso verrà utilizzato in Italia
  4. L’operazione di cui al punto 3 non si considera effettuata in Italia (senza la conseguente applicazione dell’IVA) se il mezzo è messo a disposizione del committente in uno Stato UE (a prescindere dove verrà poi utilizzato) o extra UE (se non utilizzato in Italia)
Di conseguenza, il prestatore italiano dovrà emettere fattura con IVA se concede in locazione o noleggio il veicolo ad un utilizzatore soggetto IVA sia esso italiano, UE o Extra UE) ovvero ad un privato, e se il mezzo viene utilizzato in Italia o nell’UE.
Se un sggetto IVA italiano prende a noleggio un mezzo in uno Stato UE da un soggetto passivo UE, l’operazione è assoggettata all’IVA nel Stato UE in cui il mezzo è stato messo a disposizione
 
Noleggio e Locazione (anche finanziaria) a breve termine

Di converso rispetto al caso precedente, quando la prestazione di noleggio comporta il possesso inisterrotto del mezzo oltre i 30 giorni (90 per le imbarcazioni), si parla di noleggio/locazione a “Lungo Termine”. Nel caso in esame, la territorialità dell’IVA è differenziata a seconda che il committente (cliente) sia un soggetto IVA oppure un privato.
 
Cliente Soggetto IVA
Le prestazioni di noleggio/locazione si considerano effettuate in Italia se prestate da un noleggiatore Soggetto passivo IVA (sia esso italiano, UE od Extra UE) ad un soggetto IVA italiano, senza rilverare il fatto che il bene venga utilizzato o meno nel territorio dello stato italiano. Tuttavia, se il fornitore del servizio è straniero (sia UE che Extra UE), l’utilizzatore italiano dovrà assolvere gli adempimenti IVA tramite Integrazione della fattura UE o emissione di Autofattura ai sensi dell’articolo 17 comma 2 DPR 633/72.
 
Cliente Soggetto Privato
In questo caso la prestazione di locazione/noleggio verrà considerata effettuata in Italia se:
  • effettuata da un Soggetto IVA con sede in Italia e il mezzo viene utilizzato nel territorio UE – nel caso di imbarcazioni, verranno utilizzate le percentuali forfetarie di utilizzo come accennato sopra
  • effettuate da un soggetto IVA Extra comunitario ed il mezzo viene utilizzato in Italia
Al contrario, non si considerano effettuate in Italia (e non verranno assoggettate ad IVA) se eseguite da un soggetto IVA:
  • stabilito fuori dall’Italia e il mezzo viene utilizzato nel territorio comunitario
  • stabilito in Italia e il mezzo viene utilizzato fuori dalla comunità europea
Novità dal 2013 per le imbarcazioni da Diporto
 
Per le prestazioni di noleggio o locazione (anche finanziaria) a lungo termine di imbarcazioni da diporto, esse verranno considerate come effettuate in Italia se il mezzo:
  • viene messo a disposizione in Italia da un soggetto Passivo italiano e l’imbarcazione viene utilizzata nella Comunità Europea;
  • viene messo a disposizione in uno Stato Extra UE da un soggetto passivo con sede in tale Stato e l’imbarcazione viene utilizzata in Italia.
Quando invece le imbarcazioni vengono messe a disposizione in uno Stato diverso rispetto a quello in cui il prestatore ha la sua sede, si applicheranno le medesime regole previste pre gli altri tipi di mezzi di trasporto. di conseguenza, le operazioni di noleggio/locazione a lungo termine di imbarcazioni da diporto, verranno considerate prestate in Italia quando:
  1. l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il noleggiatore/locatore ad un cliente domiciliato o residente in Italia, il quale non ha domiciliazione all’Estero è il veicolo è utilizzato nell’UE
  2. l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il noleggiatore/locatore ad un cliente con domicilio al di fuori della Comunità Europea e il veicolo viene utilizzato in Italia

 

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