(di Roberto Mazzanti)

[cassazione sezioni unite 4213 del 20.02.2013]

La Cassazione ha stabilito che quando il creditore di un soggetto fallito richiede l’ammissione al passivo per il suo credito, deve/può dimostrare – con ogni mezzo – la data certa del proprio credito, anteriore alla sentenza del fallimento. Ovviamente se la data certa manca nelle scritture e nei documenti prodotti.
Il fatto che manchi la data certa, non è però sinonimo di nullità del negozio sottostante. Traduciamo per i non addetti ai lavori:
a) la mancanza di data certa (atto notarile, contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate, plico raccomandato aperto a.r., atto notificato con atto giudiziario ecc….ecc….) è condizione che obbliga il Giudice a respingere la domanda del creditore;
b) il creditore – a sua volta – ha tutti i mezzi per provare che il rapporto sottostante al suo credito è sorto prima della sentenza di fallimento
c) la mancanza di data certa non rende nullo il rapporto (vendita, servizio, fare, non fare, permettere) tra le parti ma lo rende inefficace verso il fallimento.

Morale:
lo diciamo da sempre, e lo ripetiamo a maggior ragione dopo questa sentenza: i rapporti economici vanno sempre documentati preferibilmente per iscritto. Per dare data certa ad un contratto non è necessario registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate. Ci sono altri mezzi: raccomandata, pec ecc…ecc….basta saperli usare. Perdere un po’ di tempo nella fase iniziale, fa guadagnare molto nella fase finale del rapporto….

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