(di Eleonora De Biaggi)

La Corte di Cassazione con la sentenza 8863 dell’11 aprile 2013 ha dato una nuova interpretazione per quanto riguarda il concetto di interposizione di manodopera che offre spunti di riflessione importanti.

Con il termine interposizione si intende quella situazione in cui un datore di lavoro cd. “committente“, anziché assumere direttamente il personale di cui ha bisogno per la propria attività, si avvale di forza lavoro fornita da un terzo soggetto cd. “appaltatore“, i cui dipendenti svolgono la prestazione a favore del primo, detto anche “utilizzatore”.

In questo modo si viene a creare un rapporto che coinvolge tre soggetti, appaltatore/lavoratore/appaltante.

In caso di somministrazione irregolare o di pseudo-appalto il lavoratore interposto può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente.

La vicenda oggetto del ricorso tratta di un lavoratore dipendente di una ditta di pulizie che ha chiesto la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’azienda che aveva affidato il lavoro per due motivi:

  1. il primo riguardava le mansioni a cui il lavoratore fu adibito che sono risultate diverse da quelle oggetto dell’appalto infatti il lavoratore ha svolto un lavoro di archiviazione documenti e non il lavoro di pulizie come invece previsto dall’appalto,
  2. il secondo motivo riguardava il potere direttivo a cui è stato soggetto il lavoratore in quanto riceveva ordini e veniva controllato esclusivamente dal personale dell’impresa committente.

La suprema Corte ha ribaltato le conclusioni dei precedenti giudizi di merito sostenendo che non poteva costituirsi un rapporto di lavoro in capo al committente per due motivi:

  1. perchè la legge 1369/96 non prevedeva che l’esercizio di mansioni diverse da quelle contrattualmente previste potesse dar luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro in capo al committente;
  2. perché ad esercitare il potere direttivo sul lavoratore sono persone che non hanno la capacità di rappresentare la società e nel caso in esame le persone che impartivano ordini erano semplici impiegati senza potere di rappresentanza della società e non erano muniti della capacità di assumere personale.

In conclusione sia l’esercizio di mansioni diverse rispetto a quelle previste contrattualmente sia l’esercizio del potere direttivo svolto da personale non autorizzato a rappresentare la società possono dar luogo ad un appalto regolare.

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