(di Luca Zambello)
La scure della giustizia incombe pericolosa in capo al soggetto che emette un documento fiscale non rispondente al vero.
Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza 19025 di questo mese, punisce duramente il rappresentante legale della società di cui si è provato il reato di emissione di fatture false.
Fin qui nulla di nuovo se non fosse che la Suprema Corte ha stabilito che, se il soggetto che ha emesso il documento è anche l’amministratore dell’impresa che ne ha dedotto la spesa, il reato di emissione di fatture false è accompagnato da quello di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell’articolo 2 DLgs 74/2000.
Questo è un possibile scenario che può verificarsi nel momento in cui la società A, amministrata da Tizio emette una fattura alla società B di cui amministratore è sempre Tizio. Se in sede di accertamento venisse provata l’emissione di un documento falso, Tizio potrebbe venire punito sia del reato di emissione di fatture false sia di dichiarazione fraudolenta.
In sede di appello, il ricorrente portava a sua difesa la violazione dell’articolo 9 del DLgs 74/2000 il quale esclude il concorso di reati tra l’emittente e l’utilizzatore di fatture false. L’articolo in questione, derogando quanto previsto dal codice pensale in materia di concorso di persone nei reati, esclude la possibilità che l’emittente del documento falso possa essere condannato, per concorso, per il reato di dichiarazione fraudolenta.
Medesimo ragionamento per l’utilizzatore ai fini fiscali del documento falso.
I giudici di Cassazione, tuttavia inquadrano la vicenda qui presentata sotto un’ottica diversa rispetto alla fattispecie indicata all’articolo 9 del DLgs 74/2000.
Il fatto che l’emittente del documento ne fosse anche l’utilizzatore, seppure sotto altra figura (nel caso amministratore di altra società) non permetteva di inquadrare la situazione come concorso di persone bensì duplice reato commesso dal medesimo soggetto.