(di Luca Zambello)
Dopo l’istanza di Rimborso Irap dei mesi scorsi, mediante la quale le imprese hanno potuto usufruire della maggiore deducibilità riconosciuta sul costo del lavoro e sugli oneri finanziari, le aziende possono aver diritto a considerare un ulteriore importo che deriva appunto dall’Istanza trasmessa nei mesi scorsi.
Il caso in questione riguarda l’eventualità in cui la deduzione aggiuntiva, che derivava dai calcoli per l’istanza di rimborso, non abbia determianto un vero e proprio risparmio di imposta – il quale si traduceva con un vero e proprio rimborso sui maggiori oneri tributari versati – bensì un aumento della perdita precedentemente dichiarata oppure la “conversione” di un reddito imponibile in perdita fiscale.
In sostanza, in questo caso particolare, l’Erario non riceveva una richiesta di rimborso sulle maggiori impste versate, ma la possibilità di utilizzare tali “maggiori perdite” nel modello Unico 2013.
Infatti se dai conteggi eseguiti sulla rideterminazione dell’imposta risultava una perdita fiscale, veniva riconosciuto al contribuente la possibilità di rimandare tale perdita agli esercizi futuri in cui il reddito dichiarato risultasse capiente.
Se negli anni interessati dal rimborso si riscontrava tale condizione, il rimborso si sarà generato e di conseguenza sarà già stato richiesto il riborso. Tuttavia nel caso in cui tale “capienza” non si fosse verificata, la perdita è stata di volta in volta riportata negli esercizi successivi fino ad arrivare al 2011 (l’ultimo anno interessato dalle istanze).
Di coseguenza, nella dichiarazione 2013, verrà riservato un apposito rigo (RS103 per Unico SC ad esempio) nel quale indicare le maggiori perdite derivanti dalla presentazione dell’istanza che scontano delle particolari regole per il loro utilizzo:
- le perdite saranno utilizzate senza limite di tempo, qualora l’anno in cui esse si sono generate sia compreso il primo triennio di costituzione della società (ai sensi dell’articolo 84 comma 2 del Tuir);
- saranno utilizzate senza limite di tempo, ma in misura dell’80% del reddito imponibile 2013, nel caso di perdite Ires formatesi successivamente al primo triennio di costituzione;
- attraverso un utilizzo quinquiennale, senza limite di importo, per le imprese in contabilità ordinaria (articolo 8 comma 3 del Tuir).
Qualora l’anno 2012 si concluda con un reddito imponibile, le maggiori perdite “rideterminate” contribuiranno alla sua riduzione con le relative conseguenze contabili in tema di imposte anticipate e correnti.
Per spiegare meglio il meccanismo, includiamo alcuni esempi:
- Società Alfa costituita nel 2003; perdita rideterminata da Istanza Irap 7.500 euro. Nell’anno 2012 si verifica un reddito imponibile di 15.000 euro:
– La perdita non si verifica nel primo triennio per cui verrà utilizzata per un importo pari all’80% del reddito, quindi:
– perdita utilizzabile nel 2012 = reddito 2012 (rigo RN1, col.2, Unico SC 2013) X 80% ovvero 15.000 X 80%=12.000
– Possiamo quindi utilizzare tutta la perdita “ridetermianata” di 7.500
– In Unico SC 2013 si provvederà a compilare il quadro RN nel seguente modo:
Nel Rigo RS103 col.1, Modello Unico 2013 Società di capitali, si evidenzierà la maggiore perdita derivante dall’Istanza di rimborso, che essendo utilizzata interamente non si dovrà riportare nel rigo RS44 col.7 - Società Beta Srl, costituita nel 2010; perdita rideterminata da Istanza Irap 2.700 euro. Nell’anno 2012 si verifica un reddito imponibile di 1.850 euro:
– Innanzitutto la perdita, interessando il primo triennio di costituzione è interamente utilizzabile nel modello Unico SC 2013;
– Il reddito imponibile del 2012 viene completamente azzerato dalla maggiore perdita rideterminata in sede di Istanzia Irap e residua un importo di 850 euro che potrà essere utilizzata negli anni successivi;
– In Unico SC 2013 si procederà a compilare il quadro RN nel seguente modo:
Nel rigo RS103 col.2 Modello Unico 2013 Societ di capitali indicare la maggiore perdita derivante dall’istanza e indicare nel rigo RS45, col.7, l’importo della perdita che verrà rinviata agli esercizi successivi, pari a 850 euro.