(di Eleonora De Biaggi)

Con la circolare INPS 77 del 13 maggio l’Istituto ha chiarito che i lavoratori iscritti alla gestione separata possono essere ricondotti a due macro-categorie:

  • Lavoratori parasubordinati con committente o associante:
       – co.co.co, co.co.co a progetto, lavoratori autonomi occasionali
       – associati in partecipazione
  • Lavoratori libero professionisti

Per questi lavoratori è riconosciuta l’estensione della tutela di malattia, maternità e degli assegni al nucleo familiare.

Requisiti Contributivi

Per poter accedere alle prestazioni di malattia e maternità gli iscritti devono rispettare alcuni requisiti contributivi e precisamente devono avere accreditati almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento di maternità o malattia. (I contributi mensili relativi a ciascun anno devono corrispondere almeno al minimale di reddito previsto per gli iscritti che per l’anno 2013 è pari a 354,75).

Occorre però ricordare che nel caso degli iscritti alla gestione separa non opera il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali previsto dall’art. 2116 del c.c. per i lavoratori dipendenti, in base al quale le prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte dell’imprenditore. Nel caso di mancato versamento dei contributi, poiché l’attività è considerata autonoma, la prestazione non sarà erogata.

Requisiti Reddituali

Il diritto all’indennità sussiste se:

  • il reddito individuale è soggetto a contributo nella Gestione separata;
  • il reddito nell’anno solare precedente l’evento di malattia non dovrà essere superiore al 70% del massimale contributivo quindi non dovrà superare Euro 67.304,30 (70% di 96.149,00).

Per i libero professionisti è utile ricordare che il presupposto per l’erogazione dell’indennità è la sussistenza dell’attività lavorativa al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.

Certificazione

Per il riconoscimento dell’indennità occorre farsi rilasciare il certificato dal medico curante il quale provvederà a trasmetterlo telematicamente all’INPS.

Per ottenere l’erogazione dell’indennità il lavoratore dovrà inviare una apposita domanda in via telematica. Il termine di prescrizione è di 1 anno che sarà calcolato dal giorno successivo alla fine dell’evento di malattia.
Come per i lavoratori dipendenti anche i lavoratori subordinati sono soggetti ad accertamenti medico/legali domiciliari per la verifica dell’effettiva sussistenza dell’incapacità lavorativa pertanto le fasce orarie in cui dovranno rendersi disponibili sono:

  • mattina dalle 10.00 alle 12.00
  • pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00

Importante quindi verificare il corretto indirizzo indicato nel certificato.

Durata e misura dell’Indennità

Il numero di giornate indennizzabili è pari a:

  • 1/6 della durata complessiva del rapporto ( es. contratto pari a 365 gg i giorni indennizzati saranno massimo 61);
  • Per almeno 20 gg (coloro che non possono far valere rapporti lavorativi superiori a 120 giornate viene comunque riconosciuto un limite annuo minimo di 20 giornate).

Gli importi sono pari a :

E. 10,85 se nell’anno precedente sono accreditate da 3 a 4 mensilità;
E. 16,28 se nell’anno precedente sono accreditate da 5 a 8 mensilità;
E. 21,71 se nell’anno precedente sono accreditate da 9 a 12 mensilità.

Indennità per congedo parentale

Le lavoratrici che sono iscritte SOLO alla gestione separata e non sono pensionate hanno diritto all’indennità di maternità con le stesse regole previste per le lavoratrici dipendenti e cioè per i 2 mesi precedenti la data del parto e i 3 successivi alla nascita. Esaurito il periodo di astensione obbligatoria spetta il congedo parentale (astensione facoltativa) per massimo 3 MESI entro il primo anno di età del bambino.
L’indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione della predetta indennità.

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