(di Natascia Prencisvalle)
Il tema dell’Imu è un tema molto sentito in questo periodo, vista anche l’ormai prossima scadenza, per cui ritorniamo a parlare di questa imposta.
Molto si è discusso e letto, sono stati emanati provvedimenti, pubblicate circolari e risoluzioni, ma, strano a dirsi, sono ancora presenti alcuni dubbi circa le modalità di calcolo.
La regola generale (anche se non ancora approvata definitivamente), indicata nella legge di conversione del D.L. n. 35 del 2013, è che l’importo della prima rata è pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Ma non è sempre così…
La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti precisato:
- che si “ritiene” non possa essere applicata alcuna sanzione. Grazie alle disposizioni dello Statuto del contribuente, art. 10 della legge n. 212 del 2000, si cita testualmente che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
- che resta ferma la possibilità di calcolare la prima rata dell’IMU sulla base delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it al 16/05/2013.
Tuttavia, se il contribuente versa l’IMU prima dell’approvazione della legge di conversione del suddetto D.L. n. 35 si avvale di una disposizione normativa non ancora approvata da entrambi i rami del parlamento. Però c’è da chiedersi quale condotta terrà il Comune che ha pubblicato entro il 16 maggio 2013 aliquote 2013 più gravose di quelle 2012?
Attenzione a ciò che si decide di fare, quindi, e soprattutto occorre tenersi aggiornati circa le delibere comunali e la loro data di approvazione. Questò perché tra 3 o 4 anni (in caso di rilievo con accertamento) chi se le ricorda? E’ quindi di grande importanza stampare e tenere un fascicolo diviso per Comune con tutti gli appunti del caso relativi ad ogni singola posizione del cliente e i conteggi fatti, per promuovere la difesa del contribuente.
Per i contribuenti che intendano pagare l’Imu in un’unica soluzione dovranno prestare molta attenzione. Essi dovranno verificare, entro il 16/12, se tutti i conteggi sono stati fatti correttamente.
Questo perché il Comune, alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta, potrebbe rivedere le proprie aliquote per il versamento dell’IMU a saldo. Di conseguenze ne potrebbe risultare un’imposta dovuta diversa rispetto a quella calcolata in sede di acconto.
In questo caso, quindi, verrà chiesto un versamento a conguaglio che consideri la differenza dovuta dal contributente.
Ciò significa che le aliquote e le detrazioni valide per il versamento in acconto potrebbero non essere definitive e venire riviste a Novembre di ogni anno.
In sostanza è il caso di dire che: “Con l’Imu nessun dorma!“