(di Eleonora De Biaggi)

L’art 36 della Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie per ristabilire il recupero psico-fisico delle energie lavorative, l’art 2109 del c.c. arricchisce il dettato costituzionale precisando che “il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo nel tempo, che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità“. A rafforzare tali principi è intervenuto il D. Lgs. 66/2003 che, recependo la direttiva comunitaria 93/104, vuole assicurare l’applicazione uniforme della disciplina su tutto il territorio dello Stato.

Pertanto entro il 30 giugno di quest’anno i datori di lavoro dovranno consentire ai propri dipendenti di esaurire le rimanenti ferie maturate nel corso del 2011, oltre a concedere almeno 2 settimane del totale delle ferie maturate nel 2013, il mancato rispetto della disposizione comporta la sanzione amministrativa da 130 e 780 euro per dipendente.
Per quanto riguarda il diritto alle ferie si ricorda che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo minimo di quattro settimane e la mancata fruizione non può essere sostituita dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto la programmazione del piano ferie permette di assolvere al duplice obiettivo di evitare sanzioni che aggraverebbero il costo del lavoro e garantire una migliore resa lavorativa se si permettere il recupero psico-fisico dei lavoratori.

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