(di Eleonora de Biaggi)

Il Decreto Lavoro di fine giugno ha previsto alcuni interventi anche in tema di Apprendistato. Nel testo del Decreto è stato affidato, alla Conferenza Stato-Regioni, che si terrà entro il 30 Settembre 2013, il compito di adottare le “linee guida” per disciplinare le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante da effettuarsi entro il 31.12.2015.

Le linee guida, in deroga con quanto previsto nel T.U. sull’apprendistato (D.Lgs 167/2011), prevedono i seguenti adempimenti:

  • Redazione del Piano formativo individuale solo per l’acquisizione delle competenze tecnico/professionali e specialistiche;
  • La registrazione della formazione e della qualifica professionale acquisita su un documento semplificato contenente i requisiti minimi del cosiddetto Libretto formativo;
  • Per le aziende con sedi in più Regioni la formazione avverrà nel rispetto della disciplina prevista nella Regione dove l’azienda ha la sede legale.

Inoltre, l’art. 9 c.3, prevede, nel caso di assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica o diploma professionale (diritto-dovere di studio), la possibilità, al conseguimento del titolo di studio, di trasformarlo in contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il raggiungimento della qualifica contrattuale. La durata massima complessiva dei due periodi non potrà eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Novità per i Contratti a Tempo Determinato

Il decreto riduce alcuni vincoli introdotti dalla riforma Fornero relativamente a tali fattispecie:

  • Possibilità di stipulare il primo contratto “acausale” (senza indicazione delle ragioni giustificative di carattere tecnico/produttivo/organizzativo e sostitutivo) per qualunque tipo di mansione, avrà sempre una durata non superiore a 12 mesi introducendo però la possibilità di proroga come gli altri contratti a termine 
  • Il ricorso al contratto acausale viene ampliato essendo ammesso anche per ogni altra ipotesi definita dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, vengono quindi eliminate le restrizioni in ordine alle previsioni contrattuali di stipula di contratti acausali nel limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva.
  • Per la prosecuzione di fatto viene abolito l’obbligo per il datore di lavoro di comunicazione, al Centro per l’impiego competente, della continuazione e durata del rapporto di lavoro entro la scadenza del termine inizialmente fissato.
  • In merito alla successione dei rapporti di lavoro (sto&go) sono stati finalmente ripristinati gli intervalli minimi tra un contratto e l’altro:
    10 giorni se il primo contratto ha una durata massima di 6 mesi
    20 giorni se il primo contratto ha una durata superiore a 6 mesi
    La disciplina degli intervalli (stop & go) non si applica nel caso di stipula di contratti per attività stagionali. 

La disciplina degli intervalli (stop & go) non si applica nel caso di stipula di contratti per attività stagionali.

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