Pillole di Fiscalità Estera – Il Sistema Fiscale in Germania

(di Giulia Zerbinato)

Con questa serie di articoli, vogliamo mettere a disposizione degli utenti alcune informazioni riguardante il sistema fiscale dei Paesi che circondano la Nostra penisola. Questi vogliono essere spunti di riflessione sul confronto e le similitudini che riguardano il nostro sistema, oltre ad un interessante punto di inizio per le imprese che volgiono estendere i propri confini al di fuori del territorio nazionale.

Se siete tra queste persone, speriamo di poterVi dare alcune interessanti indicazioni che siano da spunto per le Vostre future scelte.

Il Sistema Fiscale della Germania

La stabilità e l’affidabilità del contesto istituzionale della Germania, sono caratteristiche che attirano investitori stranieri. La solidità di tale paese è dimostrata anche dal basso tasso di disoccupazione pari al 4,7 %, dato risalente ad aprile 2015, il quale denota un mercato del lavoro stabile.

La Costituzione tedesca prevede tre livelli di governo (Federale, Regionale, Comunale) secondo i quali è suddiviso il sistema fiscale.

Le imposte che colpiscono il reddito delle società sono: l‘imposta sul reddito delle società, una tassa di solidarietà e un’imposta comunale sui redditi d’impresa, come spiegati di seguito.

Aliquota Societaria (15%) + Tassa di Solidarietà (5,5%)15,80%
Aliquota Imposta Locale14,00%
Aliquota Totale Imposta Societaria29,80%

Si comprende dalla tabella sopra riportata come il reddito delle persone giuridiche sia prima di tutto sottoposto ad un’imposta societaria con un’aliquota del 15%. La soprattassa del 5,5% è applicata all’imposta sul reddito, ottenendo così un’aliquota del 15,8%.

Per tutte le società che esercitano attività commerciale è prevista un’imposta locale “imposta sulle attività commerciali”, simile alla nostra imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Essa prevede un’aliquota federale di base del 3,5 %, alla quale, a seconda delle disposizioni di ogni comune, viene applicato un fattore moltiplicativo che va da 200 a 490. Mediamente il fattore utilizzato è 400 che moltiplicato per l’aliquota di base fa scaturire un’aliquota media effettiva del 14 %. L’aliquota totale gravante sul reddito delle società risulta del 29,8 %.

 Tabella 1: Aliquota totale imposta societaria
Fonte: elaborazione dati da www.tassenelmondo.eu

 

Bonus Bebè: Le istruzioni per chiedere l’assegno

(di Eleonora De Biaggi)

A decorrere dal 12/05/2015 è disponibile sul sito dell’INPS la procedura telematica per la richiesta del cosiddetto “bonus bebè”, un assegno di importo annuo pari a 960,00 euro (elevabili fino a 1920,00 euro) riconosciuto dalla Finanziaria 2015 ad ogni bambino nato o adottato nel triennio 01.01.2015 – 31.12.2017 previo il verificarsi di determinate condizioni.

A chi spetta?

Secondo quanto stabilito dall’Istituto il bonus è riconosciuto a beneficio dei nuclei familiari nei quali si sia verificata la nascita o l’adozione di un bambino nel triennio 01.01.2015 – 31.12.2017 fino al compimento dei tre anni del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare per un totale quindi di 36 mensilità.

N.B. In caso di adozioni, si fa riferimento all’Ordinanza del Tribunale con cui si dispone l’affidamento preadottivo del minore, data che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione.

I beneficiari dell’assegno sono i cittadini residenti in Italia ma non esclusivamente di cittadinanza italiana: può infatti essere erogato anche ai cittadini comunitari o extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno UE di lunga durata oppure ai cittadini aventi
lo status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria purchè siano conviventi e presentino dimora abituale nello stesso comune del figlio. 

La domanda può anche essere richiesta da genitore minorenne o incapace di agire con apposita domanda

Requisiti Reddituali

Il beneficio in esame spetta in ogni caso se, al momento della presentazione e per tutta la durata del triennio, il nucleo presenti un ISEE inferiore ai 25.000 euro (se è inferiore ai 7.000 euro il bonus è raddoppiato).
La DSU (ISEE) deve essere presentata preliminarmente secondo le nuove regole introdotte a decorrere da gennaio 2015 e deve essere predisposta considerando, all’interno del nucleo, il nuovo nato (adottato o affidato). Non può essere usata una Dichiarazione del 2014 e nemmeno una già scaduta (cioè presentata dopo il 15/01 dell’anno successivo a quello di elaborazione).
Nel caso la DSU non venga presentata il beneficio risulta sospeso fino alla sua presentazione.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento oppure entro il 27.07.2015 ossia 90 giorni dopo l’entrata in vigore del DPCM attuativo per i bimbi nati entro il 12.05.2015.
L’assegno decorre poi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia dello stesso in caso di adozione/affidamento.
In caso di domande presentate tardivamente l’assegno decorre dalla data di presentazione della domanda.
La presentazione della domanda può essere effettuata avvalendosi dei servizi on line del sito, del Contact center o dei patronati.

Casi Particolari e Termini di Decadenza

La domanda di beneficio, in linea generale, può essere presentata una sola volta per ciascun figlio anche se vi sono casi particolari che permettono la presentazione di più domande per uno stesso evento:

  • assegno concesso ad un genitore e figlio affidato/adottato in via esclusiva dall’altro;
  • decadenza della responsabilità genitoriale del genitore che usufruisce del beneficio;
  • affido temporaneo del minore ad altra famiglia/persona singola;
  • rinuncia del beneficio in favore dell’altro genitore;
  • decesso del genitore che beneficiava dell’assegno.

Le cause che determinano la decadenza dal beneficio riguardano:

  1. il decesso del minore;
  2. la revoca dell’adozione/affidamento;
  3. la decadenza della responsabilità genitoriale;
  4. l’affidamento esclusivo del minore all’altro genitore non beneficiante dell’assegno;
  5. l’affidamento del minore a terzi;
  6. la perdita dei requisiti di convivenza col minore o della residenza in Italia.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e per l’invio delle domande.

Probabile aumento del limite all’uso del contante

di Natascia Rag. Prencisvalle

Ormai siamo abituati ai cambi di rotta repentini! Quasi non ci facciamo più caso. Eppure, una notizia così non può passare inosservata. Torniamo a parlare di limiti all’uso del denaro contante.

Questa volta però, è diverso. Oggi, se c’è qualcuno che ha pensato che i limiti all’uso del contante siano stati ulteriormente ridotti, si sbaglia! Nella bozza del decreto sulla delega fiscale si studia la possibilità di aumentare il limite all’uso per i pagamenti in contanti dall’attuale limite di 999,99 a 3.000 euro.

Fino ad oggi, in effetti, a dire il vero, si è assistito al fenomeno contrario. Si tratta, quindi, di un’inversione di tendenza, dal momento che negli ultimi anni, tale limite è stato sempre ridotto passando da 12.500 euro (nel 2008) a 999,99 euro (limite introdotto nel 2012 e tutt’ora in vigore).

Attualmente infatti la soglia dei 1.000 euro per i pagamenti in contanti è valida per:

  • trasferimenti di denaro effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi;
  • trasferimenti di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore;
  • stipendi oltre i 1.000 euro erogati dalla pubblica amministrazione che non possono essere più pagati in contanti presso gli sportelli degli uffici postali, ma devono essere depositati su conti correnti bancari o postali, libretti postali o su carte prepagate;
  • assegni circolari, vaglia postali e cambiari che oltre la soglia di 1.000 euro devono riportare la clausola di non trasferibilità;
  • incassi dei canoni di locazione sotto i 1.000 euro.

Sono rimasti fuori dai limiti solo i pagamenti effettuati dai turisti esterni all’Unione Europea (come ad esempio gli americani, i russi, i giapponesi o i cinesi) ai quali è consentito effettuare acquisti in contanti nel nostro paese fino alla soglia di 15.000 euro.

Il provvedimento è inserito in una serie di azioni volte a tracciare nel miglior modo possibile gli adempimenti fiscali, attraverso un uso più intenso dell’informatizzazione e degli strumenti di pagamento elettronici e tracciabili.

In particolare, viene previsto un uso più esteso della fattura elettronica (anche nelle transazioni con i privati) e dello scontrino digitale che, nel lungo periodo, dovrebbero ridurre drasticamente le operazioni in contanti e l’uso della carta a favore del processo di informatizzazione del Fisco, volto a garantire maggiori possibilità di controllo per la lotta all’evasione.

In tal senso, vengono previsti anche degli incentivi fiscali (nella fattispecie un credito di imposta di 100 euro) per aggiornare o acquistare i nuovi registratori di cassa da collegare in rete.

Tra le recenti misure volte a favorire l’uso della moneta elettronica e ridurre l’uso del contante, ricordiamo la decisione di rendere obbligatorio l’utilizzo del POS tra commercianti e professionisti e accettare transazioni con carte di credito/debito per i pagamenti superiori a 30 euro, mediante l’applicazione di sanzioni per chi non è ancora in regola.

A questo punto, non rimane che attendere l’iter legislativo per capire se il Governo metterà effettivamente in pratica quanto discusso e annunciato in queste ultime settimane.

Fonte: Fisco7 – Centro Studi CGN

Econ-Test per le Aziende

(di Nicola Zambello)

Verona – Nicola Zambello – partner dello Studio Associato Econ-Test – e Daniele Nervo – financial & supplier manager di una subsidiary italiana di una multinazionale olandese – hanno fatto visita al Console (O) dei Paesi Bassi a Verona, Dott. Daniele Cunego, per verificare l’ipostesi di incrementare le relazioni economiche tra Veneto e Paesi Bassi, soprattutto rivolte alle Piccole e Medie Imprese.

Tra i vari argomenti toccati durante l’incontro, è emersa la disponibilità del Console di partecipare a giornate di studio per lo scambio di esperienze formative.

Maggiori informazioni sulle nostre iniziative verranno fornite nei prossimi giorni.

Da destra: Nicola Zambello e Daniele Cunego

Da Sinistra: Nicola Zambello e il Console Dott. Cunego

Da destra: Daniele Cunego, Nicola Zambello e Daniele Nervo

Da Sinistra: Il Console Dott. Cunego, Nicola Zambello, Daniele Nervo

 

Proroga “Vecchio” regime dei minimi. Ora è certezza

(di Luca Zambello)

La finanziaria 2015, nella sua famigerata approvazione del 23 dicembre 2014, aveva inizialmente sancito la fine del precedente regime dei “Minimi” per essere sostituito dal nuovo regime forfetario, molto meno vantaggioso e con limiti molto più bassi rispetto al precedente.

Il decreto “Milleproroghe” è intervenuto invece sul termine ultimo per la cancellazione del regime previsto all’Art. 27 commi 1 e 2, D.l. 98/2011, con applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%, posticipando di fatto al 31.12.2015 il termine ultimo entro il quale, i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, possono accedere a tale regime di vantaggio.

Per tutto il 2015 coesisteranno quindi entrambi i regimi:

  • il regime dei minimi con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%
  • il nuovo regime forfetario con applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%

Si precisa infine che la proroga non riguarda il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n.388/2000 e il regime contabile agevolato ex art. 27 comma 3, D.l. 98/2011 i quali rimangono inapplicabili a partire dal 01.01.2015.

Salvi quindi i contribuenti che in chiusura d’anno hanno aderito al vecchio regime dei minimi nonostante i dubbi interpretativi circa l’effettiva applicabilità o meno del vecchio regime dei minimi. Meno felici quelli che hanno aperto l’attività ad inizio 2015 aderendo ad un regime meno vantaggioso quando, a posteriori, avrebbero potuto godere di una proroga giunta molto in ritardo.

Rateazione decaduta: è possibile ripresentarla

(di Luca Zambello)

Come risaputo le rateazioni concesse dall’Agente della Riscossione (Equitalia) richiedono, per il loro mantenimento, la regolarità nel pagamento delle rate seppur con alcune eccezioni.

E’ riconosciuta infatti la possibilità di “saltare” fino ad otto rate, anche non consecutive, per tutta la durata del piano prima di vedersi revocare il beneficio del pagamento rateale degli importi inseriti a ruolo.

L’anno scorso, tuttavia, il Governo aprì la possibilità di “sanare” quelle posizioni incagliate con piani di rateazione decaduti per il mancato pagamento delle rate, introducendo la possibilità di presentare (entro il 31.07.2014) una sorta di istanza di rateazione in deroga nella quale era possibile ottenere nuovamente una rateazione – fino a 72 rate – su quei debiti per i quali si era perso il beneficio della rateazione.

Con l’intervento del Decreto c.d. “Milleproroghe” si è proceduto a modificare l’art. 11-bis, D.l. 66/2014, posticipando il termine ultimo entro il quale i contribuenti decaduti dalle rateazioni.

Soggetti interessati dall’intervento

  • Tutti i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti tributari
  • che si trovano in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Requisiti per accedere al beneficio

Per poter accedere alla sanatoria in esame è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti:

  • che la decadenza dalla rateazione sia intervenuta non oltre il 31.12.2014 (precedentemente il riferimento era al 22.06.2013)
  • la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31.07.2015 (originariamente la data era fissata al 31.07.2014).

La nuova rateazione eventualmente concessa, non potrà tuttavia essere prorogata (come previsto per le rateazioni ordinarie) e verrà revocata nel caso risultino essere mancanti 2 rate (anche non consecutive).

L’ottenimento della rateazione “in deroga” mette al riparo il contribuente dall’avvio di nuove azioni esecutive per il recupero del credito tributario con la possibilità quindi di regolarizzare le posizioni incagliate e ottenere le certificazioni di regolarità contributiva da parte delle varie amministrazioni (ottenimento di Durc regolare).

La riapertura dei termini, evidentemente legata al consenso riscontrato tra i contribuenti nell’anno precedente, consentirà da un lato il recupero di somme arretrate da parte dell’amministrazione finanziaria, dall’altro la possibilità, per i contribuenti, di regolarizzare posizioni traumatiche a seguito di obiettiva difficoltà riscontrabile nell’andamento economico generale. 

Contributi economici per ragazzi con disabilità

(di Luca Zambello)

L’inps prevede, per giovani di età inferiore a 18 anni un contributo economico finalizzato al sostegno dell’inserimento scolastico e sociale. L’erogazione viene erogata dietro presentazione di apposita domanda e nel rispetto di determinati requisiti.

Beneficiari

L’indennità di frequenza spetta ai minorenni ipoacustici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzione proprie dell’età, che rispettino i requisiti sanitari e amministrativi previsti per legge.

Requisiti

Per l’ottenimento del sussidio occorre il rispetto dei seguenti requisiti:

  • età inferiore ai 18 anni
  • perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 Hertz
  • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età

La frequenza riguarda:

  • frequanza continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in convenzione, specializzate nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap
  • frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido
  • frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati purchè convenzionati e finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti
  • sussistenza di uno stato di bisogno
  • residenza stabile ed abituale nel territorio dello stato
  • per i cittadini stranieri, iscrizione all’anagrafe del comune se Comunitari; possesso del permesso di soggiorno da almeno un anno per gli extra comunitari

Tale indennità è incompatibile con altri sussidi eventualmente già percepiti dal minore come ad esempio l’indennità di accompagnamento, indennità speciali in relazione alla particolare disabilità sofferta e qualsiasi forma di ricovero. E’ comunque ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Ammontare dell’indennità

Premesso che non deve essere superato il limite di reddito personale stabiliti annualmente (fissato per il 2015 ad €4.805,19), l’indennità spetta per tutta la durata della frequenza fino ad un massimo di 12 mesi e per quest’anno l’importo del sussidio è fissato in € 279,75 mensili.

Jobs Act: Focus su contratto a tutele crescenti

(di Luca Zambello)

Dopo una lunga attesa, il Consiglio dei Ministri approva i decreti attuativi in merito alle riforme del Mercato del Lavoro. In questa sede ci concentreremo sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Contratto a tutele crescenti

La normativa si applica a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato a seguito entrata in vigore del decreto, coloro i quali siano stati assunti precedentemente all’emanazione della riforma rimangono applicate le vecchie disposizioni.

Mentre restano invariate le disposizioni relative ai licenziamenti discriminatori e nulli – reintegrazione nel posto di lavoro – nel caso di licenziamenti disciplinari la reintegrazione rimane applicata solamente nei casi in cui il fatto contestato risulti essere insussistente. Negli altri casi, dove si accerti l’assenza degli estremi di giusta causa o giustificato motivo, quelli c.d. ingiustificati, la riforma prevede una garanzia risarcitoria che fuoriesce dall’ambito di discrezionalità del giudice per essere sostituita da criteri legati all’anzianità di servizio.

La regole prevede quindi che il risarcimento in questi casi corrisponda ad un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di anzianità, con un range che varia da minimo 4 a massimo 24 mesi.

Il ricorso in giudizio può essere evitato accedendo alla conciliazione facoltativa incentivata, dove il datore di lavoro offrirà un’indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio. L’ammontare del risarcimento dovrà essere comrpeso tra due e 18 mensilità e sarà esente da imposte e contributi e qualora accettata dal lavoratore, egli rinuncia all’azione in giudizio.

Licenziamenti collettivi

In caso di violazione delle norme procedurali o dei criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi, il decreto prevede l’applicazione del medesimo regime di indennizzo previsto per i licenziamenti individuali – risarcimento compreso da 4 e 24 mensilità. Se il licenziamento collettivo viene intimato in assenza di forma scritta, scatta la reintegra come per il licenziamento individuale itimato oralmente.

Piccole imprese

Leggermente differenti le regole per le realtà minori, dove la reintegra scatta solamente nel caso di licenziamenti nulli, dicriminatori, in assenza di forma scritta. In tutti gli altri casi di licenziamenti “ingiustificati”, rimane valida l’indennità crescente il relazione sempre all’azianità di servizio ma con un range compreso tra minimo 2 e massimo 6 mensilità.

Altre applicazioni

La nuova riforma non lascia immuni Sindacati e Partiti Politici i quali dovranno adeguarsi alle norme di cui sopra in relazione al loro organico, senza poter beneficiare di esclusioni, agevolazioni o riduzioni rispetto a quanto previsto per la totalità dei contribuenti privati.

Altri interventi normativi

La riforma non si limita solamente al contratto a tempo indeterminato, seppur la fattispecie risulti essere quella a maggior impatto mediatico, ma ha previsto la rimodulazioni delle altre tipologie di rapporto di lavoro.

Si passa dalla soppressione del Contratto a Progetto (Co.Co.Pro) a partire dall’entrata in vigore del decreto, alle modifiche nel campo del Tempo Determinato, all’estensione dell’applicabilità del Contratto di Somministrazione, dall’aumento del limite massimo per i Voucher, fino ad arrivare al contratto di Apprendistato e Part-Time.

Rivista anche la normativa in materia di Ammortizzatori Sociali. Viene introdotta la Naspi, che sostituisce la precedente Aspi, e la Asdi rivolta a coloro a cui è scaduta la Naspi e che non hanno trovato una nuova occupazione. Quest’ultima coprirà i 6 mesi successivi al termine della Naspi.

Infine viene introdotta la Dis-Col, l’indennità di disoccupazione per i Co.Co.Co iscritti a Gestione Separata Inps. L’importo è rapportato al reddito e decrescente con il passare del tempo di utilizzo che non può eccedere i 6 mesi.

Maggiori approfondimenti saranno forniti nei prossimi giorni.

Chek-up gratuito

(di Luca Zambello)

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Periti Industriali: L’ente di previdenza aumenta il contributo integrativo

(di Luca Zambello)

Dal 1 gennaio 2015, è previsto l’aumento del contributo integrativo per i soggetti iscritti all’E.p.p.i. – l’ente di previdenza riservato ai Periti Industriali.

Tali soggetti, come noto, iscritti al loro Ente Previdenziale, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali suddivisi tra: Soggettivo, Integrativo e contributo di Maternità.

  • Il Soggettivo, calcolato in percentuale sul reddito prodotto dall’attività professionale tenuto comunque conto di un minimo stabilito dall’ente.
  • L’Integrativo, stabilito in misura percentuale sul Volume d’Affari Iva – anche in questo caso è previsto un minimo da versare. Dal 1 luglio 2012 fissato al 4% e ridotto al 2% per tutte le prestazioni svolte verso Amministrazioni Pubbliche
  • Contributo di Maternitò, fissato in misura fissa.

Come accennato in premessa, l’articolo 5 del Regolamento dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, ha stabilito l’incremento della percentuale prevista per il Contributo Integrativo portandolo al 5%. Tale aliquota dovrà pertanto essere applicata a tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015.

Come applicare l’incremento

Sulla base della nuova previsione regolamentare, occorrerà procedere all’emissione delle fatture tenendo conto della seguente divisione:

  • Applicazione del Contributo integrativo al 5% per le prestazioni svolte a favore di Committenti Privati
  • Contributo integrativo al 2% (invariato quindi rispetto al regime precedente) per le prestazioni effettuate verso Enti Pubblici. La loro individuazione è reperibile presso gli elenchi predisposti dall’Istat e vi sono incluse – a titolo esemplificativo – i Ministeri, le Agenzie Fiscali, le Università e gli Istituti di Istruzione pubblica, Aziende Sanitarie.

L’applicazione del contributo integrativo, inserito in fattura dal Perito Industriale, è a carico del cliente stesso ed esso concorre a formazione della Base Imponibile Iva ma non è soggetto a Ritenuta d’acconto del 20% e quindi non rilevante ai fini Irpef.

Esemplificazione

Onorario                                € 5.000,00
Contributo Integrativo 5%     €    200,00

Totale Imponibile               € 5.200,00 

I.v.a. 22%                             € 1.144,00

Totale Fattura                      6.344,00

Ritenuta d’acconto                -€ 1.000,00

Netto a Pagare                    € 5.344,00