Decreto Fiscale 193/2016 – Ulteriori Novità

(di Natascia Prencisvalle)

Nell’ambito del Decreto Fiscale 193/2016 oltre alle novità precedentemenre riportate nell’articolo del 5 gennaio (consultabile qui ) è opportuno segnalare anche gli interventi che interessano i Carichi Fiscali , la riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria ( Voluntary Discolosure ), la soppressione degli studi di settore e le disposizioni in tema di semplificazione fiscale.

Definizione Agevolata dei Carichi Fiscali

Una delle principali novità contenuta nel decreto è la definizione agevolata dei ruoli. In particolare l’articolo 6 del D.L 193/2016 prevede che relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 , i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere:

  • le sanzioni incluse in tali carichi,
  • gli interessi di mora ( art. 30, comma 1, del D.P.R 602/73);
  • le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27 D. Lgs 46/1999)

provvedendo al pagamento integrale di:

  • somme a titolo di capitale e interessi;
  • somme maturate a titolo di aggio sul capitale e sugli interessi;
  • rimborso delle spese per le procedure esecutive, e di notifica della cartella di pagamento.

La definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Per usufruire di questa definizione agevolata, il contribuente debitore deve manifestare all’Agente della Riscossione la volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità previste. La modulistica sarà sicuramente aggiornata in considerazione delle numerose modifiche introdotte in sede di conversione del decreto.

Nella dichiarazione il debitore deve indicare:

  • il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
  • la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Per il contribuente è possibile pagare l’importo determinato dilazionandolo in 5 rate sulle quali dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo, fermo restando che:

  • il 70% dell’importo complessivamente dovuto deve essere versato nel 2017,
  • il restante 30% deve essere versato nell’anno 2018.

Pertanto, entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione per la definizione agevolata:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute,
  • l’ammontare delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse in base ai seguenti criteri:
     per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre,
     per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Riapertura dei Termini per la procedura di collaborazione volontaria

Una novità molto attesa presente nel decreto è la riapertura dei termini della voluntary disclosure. Essa trova applicazione sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative ad imposte erariali.

In particolare, è stato aggiunto l’articolo 5-octies – Riapertura dei termini della collaborazione volontaria – al D. L 167/90. Ecco in sintesi i punti essenziali:

  • Possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria dal 24.10.2016 al 31.07.2017;
  • Possibilità di presentare l’istanza limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all’estero, anche se entro il 30.11.2015 era già stata presentata domanda per le attività detenute in Italia. Analogamente, è possibile presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary per le attività detenute all’estero. Entrambe queste fattispecie sono state introdotte in sede di conversione del decreto in Legge;
  • Possibilità di integrazione della documentazione e informazioni aggiuntive sino al 30 settembre 2017;
  • Possibilità di sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2016.

La riapertura della collaborazione volontaria prevede oltre alla regolarizzazione delle attività estere la regolarizzazione dei contanti o valori al portatore per i quali vige la presunzione, salvo prova contraria, che provengono da redditi conseguiti nel 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti.

Soppressione degli studi di settore

Attesissima la norma che abolisce gli studi di settore con l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale, con collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili (esclusione/riduzione dei termini per gli accertamenti) a sostituire gli studi di settore. Tali indici saranno introdotti con decreto ministeriale dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Contestualmente all’adozione degli indici di affidabilità, cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

Al decreto legge 193 in sede di conversione è stato introdotto il corposo articolo 7-quater, composto da 48 commi di semplificazioni fiscali. Le principali semplificazioni introdotte sono le seguenti:

  • eliminazione della presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai versamenti e prelevamenti sui conti correnti bancari. Per le imprese la presunzione di evasione scatta per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili
  • per i lavoratori autonomi le spese di viaggio e di trasporto sono, al pari degli alimenti e bevande, escluse dal reddito di lavoro autonomo se sostenute dal committente. La norma decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
  • introduzione della notifica mediante posta certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti a partire dal 1 luglio 2017. Per le modalità tecniche, si attende un Provvedimento entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione;
  • posticipo al 31 marzo di ciascun anno del termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d’imposta. La nuova data si applica già alla consegna delle certificazioni relative all’anno 2016;
  • posticipo dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP e posticipo dell’Ires e Irap per le società di capitali dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento; i nuovi termini si applicano dal 1 gennaio 2017;
  • soppressione della comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2017;
  • superamento dell’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fermo restando l’obbligo di indicazione in dichiarazione, dei versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
  • soppressione dell’obbligo dell’F24 telematico per i contribuenti non titolari di partita Iva, i quali possono presentare di nuovo in banca il modello F24 cartaceo, anche se di importo superiore a 1000 euro; per i titolari di partita Iva nulla cambia;
  • innalzamento da 15.000 a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario;

Fonte: Fisco e Tasse

Equitalia: Ora la rottamazione include le Multe e il Bollo Auto

(di Eleonora De Biaggi)

Il decreto 193/2016 all’art. 6 prevede che le cartelle emesse per violazione del codice della strada e tassa automobilistica (bollo auto) notificate dal 2000 al 2016 potranno anche loro essere rottamate. E’ previsto solo il taglio degli interessi in quanto la multa è essa stessa una sanzione amministrativa.

Rimangono escluse le violazioni di carattere penale come ad esempio le violazioni per guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente, la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.

Comunque le multe stradali potranno godere del beneficio della definizione agevolata limitato all’abbuono degli interessi sulla somma dovuta, come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11 ovvero:

  • quelli di mora,
  • quelli relativi alla maggiorazione (interessi per ritardato pagamento. Somma maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore).

Come dicevamo, diversamente da quanto previsto per gli altri tipi di debiti previsti nella sanatoria, non vi è nessuno sconto sulla sanzione, pertanto nella cartella per violazione del codice della strada si pagherà la sanzione amministrativa (cioè l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito è una sanzione quindi è l’eccezione rispetto a quanto stabilito dall’articolo 6.

Per ottenere la rottamazione dovranno essere i contribuenti a richiedere l’adesione alla procedura presentando apposita istanza ad Equitalia.

Stessa cosa vale anche per il bollo auto anche se la competenza spetta alle Regioni ma la Corte costituzionale ha stabilito più volte che si tratta di un tributo che ha natura erariale, pertanto rientra nella sanatoria anche se le Regioni, Provincie, città metropolitane e Comuni non si avvalgono di Equitalia per la riscossione delle loro entrate come previsto dal nuovo art. 6-ter.

A chi spetta il Condono?

La rottamazione è rivolta a:

  1. a chi ha ricevuto cartelle di pagamento emesse tra il 2000 ed il 31 dicembre 2016, anche se emesse da altro agente della riscossione che non sia Equitalia;
  2. a chi ha ricevuto la notifica di cartelle di pagamento di multe che non sono state pagate entro il termine previsto dalla legge, 60 giorni;
  3. a chi ha in essere una rateizzazione di una o più multe.

Come fare?

Occorre presentare istanza di “rottamazione” entro il 31 marzo 2017. Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto, Equitalia o altro agente della riscossione, comunica al richiedente benefiiciario della rottamazione cartelle 2017, qual è il nuovo importo della cartella condonata o delle singole rate, con la data di scadenza di ciascuna.

Come effettuare il pagamento?

Il pagamento può essere effettuato attraverso i consueti canali e modalità, ovvero:

  • Tramite bollettini precompilati;
  • Domiciliazione bancaria;
  • Pagamento diretto agli sportelli di Equitalia o altro agente.

Equitalia: Rottamazione estesa anche a Multe e Bollo Auto

(di Eleonora De Biaggi)

Il decreto 193/2016 all’art. 6 prevede che le cartelle emesse per violazione del codice della strada e e tassa automobilistica (bollo auto) notificate dal 2000 al 2016 potranno anche loro essere rottamate. E’ previsto solo il taglio degli interessi in quanto la multa è essa stessa una sanzione amministrativa.

Rimangono escluse le violazioni di carattere penale come ad esempio le violazioni per guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente, la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.

Comunque le multe stradali potranno godere del beneficio della definizione agevolata limitato all’abbuono degli interessi sulla somma dovuta, come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11, ovvero:

  • quelli di mora,
  • quelli relativi alla maggiorazione (interessi per ritardato pagamento,
  • Somma maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.

Come dicevamo, diversamente da quanto previsto per gli altri tipi di debiti previsti nella sanatoria, non vi è nessuno sconto sulla sanzione, pertanto nella cartella per violazione del codice della strada si pagherà la sanzione amministrativa (cioè l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito è una sanzione quindi è l’eccezione rispetto a quanto stabilito dall’articolo 6.

Per ottenere la rottamazione dovranno essere i contribuenti a richiedere l’adesione alla procedura facendo domanda ad Equitalia tramite apposita istanza.

Stessa cosa vale anche per il bollo auto anche se la competenza spetta alle Regioni ma la Corte costituzionale ha stabilito più volte che si tratta di un tributo che ha natura erariale, pertanto rientra nella sanatoria anche se le Regioni, Provincie, città metropolitane e Comuni non si avvalgono di Equitalia per la riscossione delle loro entrate come previsto dal nuovo art. 6-ter.

A chi spetta il Condono?

  1. a chi ha ricevuto cartelle di pagamento emesse tra il 2000 ed il 31 dicembre 2016, anche se emesse da altro agente della riscossione che non sia Equitalia;
  2. a chi ha ricevuto la notifica di cartelle di pagamento di multe che non sono state pagate entro il termine previsto dalla legge, 60 giorni;
  3. a chi ha in essere una rateizzazione di una o più multe.

Come fare?

Occorre presentare apposita istanza di adesione alla “rottamazione” ad Equitalia entro il 31 marzo 2017. Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto, Equitalia o altro agente della riscossione, comunicherà al richiedente – benefiiciario della “rottamazione” – il nuovo importo della cartella condonata o delle singole rate, con la data di scadenza di ciascuna di esse.

Come si paga

Le modalità di pagamento sono le medesime utilizzate in precedenza per il pagamento delle ordinarie cartelle di pagamento ovvero:

  • Tramite bollettini precompilati
  • domiciliazione bancaria (RID)
  • Pagamento diretto presso gli sportelli di Equitalia.

Decreto Fiscale 193/2016

(di Natascia Prencisvalle)

Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 193/2016 contenente ” misure urgenti in materia fiscale “. In sede di conversione in Legge del decreto sono state apportate numerose modifiche e sono state introdotte molte novità di cui presenteremo alcuni  degli argomenti principali.

Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione

Nel decreto legge in commento, particolare attenzione viene dedicata al tema del recupero dell’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, nel tentativo di ridurre il VAT gap (cioè il divario tra il gettito IVA atteso e quello effettivo).

Dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA godranno dell’ abolizione dello spesometro (comunicazione elenco clienti-fornitori) ma subiranno l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

  • la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ;
  • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA .

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

I soggetti passivi trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture

  • emesse
  • ricevute e registrate

nel trimestre di riferimento, ivi comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.

In sede di conversione del decreto, è stata introdotta la norma per cui sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane.

Le modalità con cui devono essere inviati i dati all’Agenzia delle Entrate devono essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, ma in base a quanto previsto dalla norma sicuramente dovranno essere trasmessi:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
  • la data ed il numero della fattura
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.

I soggetti passivi dovranno trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate, fermo restando gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta. La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all’ effettuazione delle liquidazioni periodiche , sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In presenza di contabilità separate per diverse attività la comunicazione sarà riepilogativa per ciascun periodo.

Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni, il primo testo del decreto legge 193 prevedeva sanzioni piuttosto alte, che sono state notevolmente ridotte in sede di approvazione. Attualmente le sanzioni sono:

  • per l’ omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di € 2 , con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre;
  • l’ omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati, è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000 .

In ogni caso tali sanzioni sono ridotte alla metà nel caso di:

  • trasmissione della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza;
  • trasmissione corretta dei dati entro 15 giorni dalla scadenza.

Dal 1° Gennaio 2017 entrano quindi in vigore le disposizione di cui sopra e dalla stessa data:

  • è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing , e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio ;
  • limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, sono soppressi gli elenchi Intrastat ;
  • vengono abrogate le comunicazioni relative alle operazioni con Paesi Black list .

La trasmissione dei corrispettivi telematica per i distributori automatici prevista per il 1 gennaio 2017 viene rinviata dal c.6 dell’art.4 , al 1 aprile 2017 demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia ulteriori possibili differimenti in relazione a specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. Viene inoltre chiarito che l’obbligo riguarda anche le prestazioni di servizi rese tramite distributori automatici.

Infine, viene ridotto di due anni il periodo di accertamento nei casi in cui i contribuenti effettuino l’opzione per la trasmissione telematiche delle fatture ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs 127/2015.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Avviamento Commerciale e Imposta di Registro

(di Nicola Zambello)

In un mercato altalenante è sempre più frequente imbattersi in clienti che vogliono cedere la propria attività d’impresa; di contro altrettante sono le persone che, sfiduciate dalla mancanza di lavoro dipendente, tentano di avviare la propria realtà economica acquisendo un’attività a basso costo di mettersi in proprio.

Ecco che il professionista si trova a dover predisporre la valutazione dell”azienda oggetto della cessione. Aspetto fondamentale, dove porre molta attenzione, è quello della valutazione dell’avviamento commerciale, valutazione che poi verrà trasfuso con separata esposizione nell’atto di cessione d’azienda; da esso scaturirà la tassazione ai fini dell’imposta di registro e, dove contestato, un maggior valore accertato

Nella prassi, infatti, la gran parte degli accertamenti/contestazioni che l’amministrazione finanziaria fa su tali atti è relativa alla determinazione dell’imposta di registro legata alla valutazione dell’avviamento.

Il Ministero delle Finanze, non risolve il problema in modo esaustivo ma, con l’emanazione del DPR 31 luglio 1996 n. 460, fissava le modalità di applicazione dell’accertamento con adesione in materia di imposta di registro ed all’ art. 2 comma 4 del detto decreto e le modalità del calcolo del valore dell’avviamento delle aziende ai fini specifici della tassazione dell’imposta di registro. Da sottolineare che si trattava comunque di un metodo di tipo forfettario e non matematico.

In particolare detto valore veniva determinato sulla base degli gli elementi che venivano desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata sulla media dei ricavi accertati o, in mancanza di quest’ultima, applicata ai ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuta la cessione, moltiplicata per tre. Il risultato dell’operazione, con riferimento alla percentuale di redditività, non poteva in ogni caso essere inferiore al rapporto tra il reddito di impresa e i ricavi accertati, o dichiarati, ai fini delle stesse imposte nel medesimo periodo

Con riferimento al moltiplicatore, esso doveva essere ridotto da tre a due nei casi in cui ricorreva ameno una delle seguenti situazioni:

  1. l’attività fosse iniziata entro i tre periodi di imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
  2. l’attività non fosse stata esercitata, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento, nell’ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
  3. qualora l’attività fosse svolta presso locali condotti in locazione, la durata residua del relativo contratto di locazione risultasse inferiore a dodici mesi.

Tuttavia tale metodo, pur abrogato con l’entrata in vigore del DLGS. 19 giugno 1997 n. 218, in particolare l’articolo 2, comma 4 del detto DRP, veniva ripreso con la comunicazione di servizio n. 52 del 25 luglio 2003, dove l’Agenzia delle Entrate specificava che il contribuente, in ipotesi di cessione d’azienda, poteva determinare il valore dell’avviamento secondo il metodo di calcolo previsto dall’art. 2 comma 4 del DPR 460/96.

Si ritorna quindi al passato.

Tale metodo, come abbiamo già sopra detto, non ha la certezza di determinare la valutazione dell’avviamento ma da comunque un’indicazione di massima, un riferimento attendibile sul quale lavorare.

La legge di Bilancio 2017: Novità nelle Politiche Sociali e per la Famiglia

(di Eleonora De Biaggi)

Con l’approvazione al Senato della legge di Stabilità per il 2017 sono state inserite una serie di misure per favorire il sostegno economico alle famiglie. Di seguito i principali interventi

Fondo a Sostegno della Natalità (art.348-349)

Fondo rotativo che mira a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, sia naturali sia a seguito di adozione, a partire dal 1 gennaio 2017 attraverso il rilascio di garanzia diretta – anche fideiussoria – alla banca o agli intermediari finanziari.

Premio alla Nascita o all’adozione di minori

Bonus pari ad Euro 800 riconosciuti dall’INPS in unica soluzione. Può essere richiesto dalla madre dal 7 Mese di Gravidanza. Il premio non concorre alla formazione del reddito.

Congedo Obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

Prorogato anche per il 2017 il permesso che può essere goduto, dal padre, anche in via non continuativa entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

Voucher Asilo Nido

Prorogata per il 2017 e 2018 la possibilità, anche per le lavoratrici autonome, di richiedere un contributo economico in sostituzione del congedo parentale, anche parziale

Bonus Bebè

Confermato il Bonus, destinato alle famiglie a basso reddito, pari ad euro 960/anno per tre anni, per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017

Bonus Iscrizione Asili Nido Pubblici e Privati

Riconosciuto un voucher pari ad euro 1.000,00 riservato a bambini nati dal 2016 e affetti da gravi patologie e fino ai tre anni di età. Il voucher è destinato all’iscrizione presso Asili Nido (sia pubblici che privati) oppure ad altre forme di supporto introdotte presso l’abitazione

Sgravi per alternanza scuola-lavoro, iscrizioni a previdenza agricola e per cambio appalto

(di Eleonora De Biaggi)

La legge di Bilancio 2017 prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Si tratta di un beneficio contributivo che spetta per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.

Esonero contributivo per l’alternanza scuola lavoro

i commi da 308 a 313 dell’art. 1 della Manovra prevedono lo sgravio contributivo da richiedere con apposita domanda, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (almeno il 30% del periodo complessivo svolto in alternanza scuola-lavoro) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Lo sgravio consiste nell’ esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.
Entro il 31 dicembre 2018, il Governo verificherà i risultati del beneficio per procedere all’eventuale

Esonero contributivo in agricoltura

incentivazione e promozione di forme di imprenditoria in agricoltura, il comma 344, relativamente alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, prevede, per un periodo massimo di 36 mesi, l’ esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tale esonero è esteso anche alle iscrizioni di soggetti di età inferiore a quaranta anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola limitatamente alle aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
Per i successivi dodici mesi, l’esonero è riconosciuto nel limite del 66 per cento e, per un ulteriore periodo di dodici mesi, nel limite del 50 per cento. Tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Il comma 345 stabilisce che l’esonero rientra nel limite massimo delle norme europee sul de minimis.

Sgravio contributivo in caso di cambio di appalto o di chiusura di cantiere

L’art.1, comma 164, preve infine l’applicazione a regime della disposizione sul contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro che risulta quindi non dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da chiusura del cantiere, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali.

 

 

Bando Inail Isi2015

(di Luca Zambello)

Anche per il 2016 l’Inail ha predisposto un bando per il finanziamento, in conto capitale, delle spese sostenute al fine di migliorare il grado di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

Destinatari dell’iniziativa sono le imprese, anche sottoforma di ditta individuale, che risultino iscritte alla Camera di Commercio.

Dotazione del Fondo

L’Istituto ha messo a disposizione un fondo con una dotazione di circa 276,3 Milioni di Euro destinati a finanziare tali interventi.

I contributi erogati sono a fondo perduto e verranno assegnati fino ad esaurimento materiale della somma. L’attribuzione seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande presentate secondo apposita procedura messa a disposizione dall’Inail stessa.

Forma del contributo

Ad assegnazione avvenuta, il contributo ammonta al 65% della spesa sostenuta per l’investimento, fino ad un massimo erogabile di 130.000 Euro. L’istituto procederà ad erogazione dopo una verifica tecnico-amministrativa e un monitoraggio sulla realizzazione del progetto stesso.

L’impresa, quindi, nell’effettuazione dell’investimento ha la possibilità di coprire più della metà della spesa attraverso la consegna diretta dei fondi da parte dell’Inail, con la conseguenza che a fronte di un’investimento di € 200.000, il 65% verrà pagato dall’Inail con l’erogazione di € 130.000 direttamente all’azienda richiedente la quale dovrà completare il pagamento con la parte restante, 70.000.

Il contributo, inoltre, è cumulabile con altri benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (ad es. gestiti dal Fondo di Garanzia delle Pmi e da Ismea).

Svolgimento

La richiesta di contributo si articola in tre fasi distinte, ciascuna con modalità e tempistiche differenti:

  1. La prima fase consiste nella presentazione del progetto attraverso apposite procedure che verranno messe a disposizione dall’Inail. In questa fase sarà possibile effettuare prove e simulazioni per verificare l’effettiva ammissibilità dell’investimento. La fase preliminare si aprirà il 1° marzo 2016 e terminerà il 5 maggio 2016 alle ore 18.00
  2. Nella seconda fase, le imprese che hanno superato con esito positivo la fase preliminare e che avranno depositato il proprio progetto nei termini stabiliti, riceveranno un codice identificativo che le identificano in maniera univoca.
  3. La terza ed ultima fase consiste nell’invio della domanda di ammissione al contributo.

Per maggiori informazioni potete contattarci utilizzando l’apposito strumenti alla sezione contatti oppure cliccando qui

Pillole di Fiscalità Estera – Sistema Fiscale nel Regno Unito

(di Giulia Zerbinato)

Nuovo appuntamento con la nostra Rubrica dedicata alla fiscalità estera. Oggi parliamo del Sistema Fiscale in vigore nel Regno Unito.

La buona stabilità economica, politica e istituzionale da sempre conosciuta per la presenza di una scarsa burocrazia ed un’efficiente organizzazione, portano il Regno Unito ad avere un vantaggio competitivo da non sottovalutare nei confronti degli altri paesi.

Le aliquote vantaggiose previste dal sistema fiscale inglese rappresentano il motivo per il quale numerose imprese vedono tale paese come ideale destinazione per dare attuazione alla strategia di internazionalizzazione.

La “Corporation Tax”, che colpisce gli utili d’impresa, ha subìto numerose modifiche negli ultimi anni, assistendo alla progressiva diminuzione dell’aliquota: a partire dal 1° aprile 2015 i profitti delle società sono colpiti da un’unica aliquota del 20%.

Precedentemente era prevista un’aliquota ordinaria del 21% che colpiva redditi oltre 1.500.000 £, una seconda aliquota del 20% per redditi inferiori a 300.000 £, ed infine per profitti compresi tra 300.000£ e 1.500.000 £ era applicata l’aliquota ordinaria del 21 % ridotta di un “Marginal Relief Rate”, il cui calcolo dipende da un insieme di fattori tra cui il tipo di attività esercitata. Inoltre, non è prevista una tassazione locale delle attività commerciali, come invece avviene in Italia.

Appare subito evidente la prima differenza rispetto al regime vigente nel nostro paese. Seppur limitata, la nostra Irap contribuisce in misura non rilevante alla pressione fiscale che grava sulle nostre imprese. Comprensibili quindi – seppur non pienamente condivisibili – le scelte fatte anche da importanti aziende (domestiche) a trasferire in questo paese la propria sede. 

La semplificazione degli adempimenti e la riduzione della burocrazia a livelli sostenibili sono infatti la chiave di lettura per lo sviluppo economico di un paese.

Tax Credit Strutture Alberghiere

(di Luca Zambello)

Il Ministero Beni e delle Attività culturali e del Turismo, con i decreti in oggetto, ha fissato le linee guida per accedere all’assegnazione di un credito di imposta rivolto alle imprese esercenti attività Alberghiera.

Si tratta di un credito – pari al 30% delle spese sotenute nel 2015 – fino ad un massimo di:

  • € 12.500,00 per le spese di digitalizzazione della struttura;
  • € 200.000,00 per le spese di riqualificazione della struttura,
Il credito ottenuto è utilizzabile in tre rate annuali e usufruibile entro il termine massimo di dieci anni

In merito alle spese di digitalizzazione possiamo, includere a titolo esemplificativo, le spese relative a:

  • acquisto ed installazione di dotazione hardware finalizzate alla fornitura del servizio di connettività mobile
  • acquisto di software e applicazioni per siti web 
  • acquisto software ed hardware finalizzati all’implementazione della vendita on-line di servizi

In relazione alle spese di riqualificazione della struttura, sono ricompresi gli interventi riguardanti:

  • interventi di ristrutturazione edilizia
  • eliminazione barriere architettoniche
  • incremento efficienza energetica
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo

Nel caso la Vostra azienda abbia sostenuto spese rientranti in queste categorie, potete contattarci al nostro indirizzo e-mail segreteria@econ-test.it, il nostro staff potrà fornirvi le informazioni necessarie al fine di poter predisporre la pratica per accedere all’assegnazione del credito.