(di Natascia Prencisvalle)
Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito diversi quesiti in merito alla disposizione del codice della strada che riguardano l’obbligo di comunicare alla motorizzazione, in modo tempestivo, l’utilizzo da parte di terzi dei veicoli (anche aziendali).
Soggetti obbligati
in caso di detenzione non abituale (oltre i 30 giorni) di un veicolo di terzi, l’obbligo è di comunicare la variazione di possesso alla motorizzazione.
Il Ministero ha chiarito che si deve far riferimento al:
- comodatario;
- affidatario, in caso di custodia giudiziale;
- locatario/sublocatario;
- erede;
- utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”.
Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiori a 6 t. immatricolati in uso proprio, concessi in comodato per un periodo superiore a 30 gg, i predetti soggetti sono tenuti a darne comunicazione al competente ufficio della motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Soggetti esonerati
- I familiari conviventi;
- i veicoli in disponibilità a soggetti esercenti attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.
Utilizzo del veicolo intestato al de cuius
Tra i casi esaminati, si segnala l’utilizzo, per un periodo superiore a 30 giorni, del veicolo intestato ad un soggetto defunto da parte dell’erede nelle more della successione.
In tal caso il soggetto utilizzatore dovrà richiedere un “tagliando di aggiornamento” nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà essere presente la dicitura:
“Intestazione temporanea a nome dell’erede effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s”.
Veicoli aziendali
Nella Circolare n. 15513 in esame, per “finalità di semplificazione” è stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti detenuti a titolo di proprietà/usufrutto/leasing/locazione senza conducente, ovvero acquistati con patto di riservato dominio, oppure concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.
Nelle predette fattispecie se la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante”, su delega del comodatario redatta utilizzando l’apposito modello allegato B/1 alla citata Circolare n. 15513, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, effettuando il versamento dei dovuti diritti (ovviamente, il tutto non poteva essere gratis!), non sarà obbligatorio avere a bordo del veicolo l’attestazione richiesta e non vi sarà alcuna sanzione in caso di sua mancanza sulla carta di circolazione.
Decorrenza e sanzioni in caso di inadempimento
Tale disposizione è già in vigore dal 2012, ma è stata sospesa per mancata attuazione delle dovute procedure informatiche, che ora sono state compiute, infatti come data di inizio della decorrenza del suddetto obbligo, il Ministero ha stabilito il 03.11.2014.
La sanzione in caso di mancata attuazione della procedura sarà pari a € 705,00, oltre al ritiro della carta di circolazione.
Considerando il breve tempo a disposizione, vi è la necessità di effettuare le dovute analisi aziendali per non incorrere in problemi che poi andrebbero soltanto a rallentare il normale svolgimento dell’attività, oltre a creare un esborso non necessario, visto il periodo economico che stiamo attraversando.
Lo Studio è a disposizione per eventuali maggiori informazioni in merito.
