Quali Finanziamenti Cercate?

QUALI FINANZIAMENTI CERCATE?

(di Luca Zambello)

Il sistema fiscale italiano non soddisfa le aspettative degli imprenditori: tasse, tributi, scadenze non incoraggiano l’apertura di nuove attività imprenditoriali.

Gli imprenditori italiani non siarrestano davanti a queste difficoltà: sono consapevoli che l’economia del nostro Paese è sostenuta dal ciclo economico di produzione e consumo.

Quello che non tutti sanno è che sono disponibili dei bandi a cui si può partecipare per ottenere dei contributi/finanziamenti, a fondo perduto o a tasso agevolato (alcuni in tutto il territorio nazionale altri per singole regioni).
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Di seguito elenchiamo alcune opportunità di finanziamenti e agevolazioni che possono essere prese in considerazione in fase di avvio di una nuova realtà imprenditoriale o in espansione/miglioramento di quella già esistente:

Territorio Nazionale:

 

  • Avvio nuove imprese:
    contributi a finanziamento a tasso zero fino ad un importo massimo di 50.000,00 euro.
  • Credito d’imposta del 65% per alberghi, hotel, villaggi turistici, residence:
    interventi edilizi per la riqualificazione edile e arredamenti delle strutture ricettive turistiche.
  • Bonus credito d’imposta:
    50% per spese di innovazione, ricerca, sviluppo.
  • Patent Box:

 

Sono ammissibili le spese legate ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento di valore di software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e i modelli giuridicamente tutelabili e know-how che si concretizza in un bene giuridicamente tutelabile.

Il beneficio compete non solo per gli intangibles sviluppati internamente dal contribuente, ma anche per quelli acquisiti presso terzi, a condizione che l’impresa beneficiaria svolga su di essi attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo.

Il meccanismo di determinazione dell’agevolazione è, ovviamente, tanto più premiante quanto maggiore è l’attività direttamente esercitata nella creazione e sviluppo dei beni tutelabili.

  • Bando insediamento giovani agricoltori:

Fino a 70.000 € di contributo in conto interessi sulle operazioni fondiarie a favore
dei giovani agricoltori. (Le domande vanno presentate entro il 12 maggio 2017.)

Territorio Regionale:

Regione Emilia-Romagna

  • Contributi per la creazione di agriturismi e fattorie didattiche.

(Scadenza 31/07/ 2017).

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Lo Studio è a disposizione per fornire supporto in merito e vi augura un buon proseguimento.

L’alternativa ai Voucher

(di Eleonora De Biaggi)

Il Presidente della Commissione Lavoro al Senato Maurizio Sacconi ha presentato il Disegno di Legge sul lavoro breve. A seguito dell’abolizione dei voucher,
avvenuta il 17 marzo 2017, questo ddl pare colmare il vuoto creatosi proponendo due alternative percorribili:

  1. Il lavoro breve
  2. Il lavoro ad intermittenza.

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IL LAVORO BREVE: CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI UTILIZZO

Il ddl definisce il lavoro breve come una tipologia di occupazione del tutto saltuaria e caratterizzata dalla occasionalità: il reddito percepito sarà basso.

La soglia fissata è di 900 Euro annui per ogni committente (diminuita rispetto ai 2.000 Euro precedenti)per un totale di 2.000 Euro all’anno percepibili dal collaboratore(diminuiti rispetto ai precedenti 7.000 Euro).

Le modalità di utilizzo di questa nuova forma di impiego sono molto semplici:

  • Registrazione online sulla piattaforma INPS per committente e lavoratore
  • Il committente deve comunicare l’inizio dell’attività lavorativa con almeno un’ora di anticipo.
  • Il pagamento sarà digitale: 10 Euro/oraal lordo delle trattenute INPS e INAIL, pari al 20% complessivamente. (In pratica il costo netto sarà quasi come il voucher cioè di 8.00 euro)

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IL LAVORO AD INTERMITTENZA: CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI UTILIZZO

L’altra forma prevista dal ddl è quella del lavoro ad intermittenza o a chiamatasemplificato. Questa tipologia prevede una maggiore stabilità rispetto al lavoro breve ma deve trattarsi pur sempre di un lavoro saltuario.

Attualmente vigono le seguenti limitazioni:

  • Non si possono superare le 400 giornate effettive di lavoro in un triennio
  • Possono essere assunti persone con meno di 24 anni o con più di 55 anni.
  • La definizione dei casi d’impiego da parte della contrattazione collettiva dal Regio decreto del 1923

La semplificazione prevista dal ddlfa venire meno tali limitazioni e sarà possibile attivarlo senza i vincoli dei limiti di età e della contrattazione collettiva.

Il presente disegno di legge è la base della prossima discussione e rimaniamo in attesa dell’emanazione del decreto.

Premio Natalità 2017

(di Eleonora De Biaggi)

CHE COS’ È?

A partire dal mese di Gennaio 2017, le future mamme (o neo mamme) possono richiedere Il Premio Natalità 2017 (chiamato anche bonus mamma domani).
È un bonus pari ad 800 Euro corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore. Può essere erogato su richiesta della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) oppure alla nascita, adozione o affido del bambino.

Questo premio non concorre alla formazione del reddito complessivo
(art, 8 T.U.I.R.).

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A CHI SPETTA?

Tale bonus spetta alle donne in gravidanza o alle madri per le quali si sia verificato uno dei seguenti eventi a partire dal 1° Gennaio 2017:

  1. Compimento del settimo mese di gravidanza;
  2. Parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  3. Adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  4. Affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Il Premio viene concesso in un’unica soluzione per ogni figlio nato, adottato o affidato.

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COME VIENE EROGATO?

L’importo dell’assegno è di 800 euro e può essere pagato in varie forme:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su conto corrente bancario;
  • accredito su conto corrente postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN.

Ad eccezione del bonifico domiciliato presso ufficio postale, per gli altri pagamenti occorre fornire il codice IBAN utilizzando il Mod. SR163 che verrà inviato online all’INPS.
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CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Il Premio Natalità 2017 può essere richiesto da:

  • Neo mamme, con residenza e/o la cittadinanza italiana o comunitaria;
  • Cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria (in quanto equiparate alle cittadine italiane ai sensi art. 27, D.Lgs.n. 251 del 19 novembre 2007.). Le Cittadine non comunitarie dovranno avere il permesso di soggiorno UE per lunghi periodi, oppure possedere una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17, D.Lgs n. 30 del 6.2.2007.

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QUANDO SI PUÒ FARE DOMANDA?

La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanzao, nel caso di nascita, adozione o affidamento, entro 1 (uno) anno dal verificarsi dell’evento.Occorre allegare il certificato rilasciato dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) il quale attesta la data presunta del parto.
Alla nascita del bambino NON andrà ripresentata la domanda.
(Eccetto nel caso in cui si tratti di parto plurimo, dettagli riportati successivamente).

Solo per gli eventi che si sono verificati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematica, il termine di presentazione decorre dal 4 maggio.
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MODALITÀ DI RICHIESTA

La domanda si presenterà in modalità online all’INPS utilizzando il proprio il PIN.

In alternativa:

  • contattare il numero: 803 164 (gratuito da rete fissa)
  • contattare il numero: 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato
  • Attraverso lo Studio Econ-TEST in qualità di intermediario dell’Istituto.

Nel caso si tratti di parto plurimo, se la domanda è già stata presentata al compimento del settimo mese di gravidanza si dovrà ripresentare domanda anche alla nascita fornendo tutte informazioni riguardanti i minori in modo da richiedere l’integrazione del premio già richiesto e adeguarlo al numero dei nati.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

  • Certificazione dello stato di gravidanza
  • Autocertificazione del permesso di soggiorno
  • Comunicazione di parto già avvenuto (indicare le generalità del bambino e codice fiscale)
  • In caso di parto plurimo fornire l’indicazione di quanti minori (la prestazione è riconosciuta per ogni minore/evento)
  • La data di adozione/affidamento nazionale.
  • La data di adozione/affidamento internazionale
  • La data di ingresso in famiglia.
  • Adozione pronunciata nello stato estero.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per effettuare 
la presentazione della domanda.

NOVITA’ DECRETO N. 50/2017

 

(di Natascia Prencisvalle)

Il 24 Aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 50/2017 che nella stessa data è entrato in vigore.

Compensazione crediti erariali

Tra le modifiche del decreto n. 50/2017 ve ne sono due che riguardano la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti erariali superiori a 5.000,00 euro con l’apposizione del visto di conformità e l’obbligo di avvalersi dei servizi Entratel e Fisconline per la compensazione delle imposte nei modelli F24 anche per saldo totale diverso da zero.

Qui viene introdotto a partire dal 24 aprile 2017,  l’obbligo di inviare telematicamente tramite professionista abilitato i modelli F24 contenenti compensazioni di imposte (ritenute, irpef, addizionali regionali e comunali, ires, irap, ecc…)  e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni che presentano un credito superiore ai 5.000,00 euro potrà avere effetti già sul Mod. 770/2017 (modello dove si inseriscono tutte le ritenute calcolate in busta paga, in fattura ecc…), il cui termine di trasmissione è, ad oggi fissato, al 31 luglio 2017. Qualora l’eventuale credito residuo al 31 dicembre 2016 (per conguaglio di fine anno nelle buste paga,…) risultasse di importo superiore a 5.000 Euro, il relativo utilizzo nel corso del 2017, in compensazione orizzontale (mediante l’utilizzo del mod. F24)  sarebbe necessariamente subordinato all’apposizione del visto di conformità nel Frontespizio della dichiarazione ad opera di un intermediario abilitato.

Aumento tassazione giochi e lotto

Per la tassa sulla fortuna (dello Stato….vien da pensare) si tratta di un vero e proprio raddoppio. E’ previsto che per le vincite al lotto, a partire dal 1° ottobre 2017, la tassazione applicata passerà dall’attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500 euro – per quanto riguarda la parte eccedente – mentre passerà dal 6% all’8% la tassazione per le vincite fino a 500 euro.

Aumento delle aliquote Iva

In sostanza nel 2018 l’aliquota del 10% passerà al 11,5 % arrivando al 13 % nel 2020 mentre l’aliquota Iva del 22 % passerà al 25 % a partire dal 1° gennaio 2018. Diventerà davvero cara la spesa!

Detrazione iva sugli acquisti

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno successivo in cui la fattura è emessa  (a titolo esemplificativo).

Cedolare Secca

Vengono introdotti nuovi adempimenti per le locazioni brevi, più precisamente per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

In particolare:

– a decorrere dal 1° maggio 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione;

– i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati all’amministrazione finanziaria, relativi ai contratti di cui ai punti precedenti conclusi per il loro tramite. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

– per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, devono operare (e versare), in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito, e devono rilasciare il modello CU. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

 

Pignoramenti immobiliari

Il concessionario della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 euro.

 

Chiusura liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate

Viene introdotta una nuova definizione agevolata delle liti pendenti. Previa domanda dell’interessato le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Visto il meccanismo complesso non procederemo ad ulteriori specifiche, qualora siate interessati, siamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

Il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per non decadere. In sede di conversione la disposizione commentata potrà essere oggetto di modifiche.

DURC (comunicazioni inps e inail di aprile 2017)

E’ arrivata la conferma sia dall’Inps che dall’Inail, del regolare rilascio del Durc per le imprese che hanno presentato domanda di rottamazione delle cartelle Equitalia entro il 21 aprile 2017, diversamente da com’era stato affermato inizialmente.

 

 

Ufficiale la proroga della rottamazione cartelle

(di Luca Zambello)

Il decreto legge n. 36 del 27 marzo 2017, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 74 del 29 marzo 201, ha stabilito la Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione» (dal 2000 al 2016) -, confermando lo slittamento al 21 aprile 2017. 

Il provvedimento, è in vigore dal 29 marzo e conferma l’annullamento della scadenza del 31 marzo 2017 consentendo così l’adesione di cittadini interessati fino al 21 aprile.

Rimangono però invariati i termini per la liquidazione degli importi (31 maggio 2017), come pure invariati restano tutti gli altri termini fissati per il versamento delle rate, la prima infatti sarà corrisposta a luglio 2017. Si ricorda inoltre che la dilazione è concessa per un massimo di cinque rate, con ultima scadenza a settembre 2018.

Ricordiamo che il vantaggio di tale agevolazione consiste nella cancellazione delle sanzioni tributarie e contributive e degli interessi di mora.

Pertanto ricordiamo ai clienti interessati che possono usufruire di questa ulteriore proroga per sanare le posizioni debitorie sfruttando i vantaggi economici concessi

Contributi per Acquisto Strumenti Musicali

(di Eleonora De Biaggi)

L’Agenzia Entrate con Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017 ha comunicato le modalità di fruizione del “Bonus” per l’acquisto di strumenti musicali nuovi per gli studenti che intendano procedere con tale acquisto.

Si tratta di un bonus riservato agli studenti iscritti ai licei musicali, corsi pre-accademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed è concesso per acquistare uno strumento musicale Nuovo.

Requisito per l’accesso al bonus è la regolarità del pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o 2017-2018. Verificata la regolarità si può richiedere all’istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati necessari all’accesso al bonus come cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi da consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto.

Il contributo spettante sarà erogato “una tantum” per gli acquisti effettuati nel 2017, per un importo fino al 65% del prezzo dello strumento fino ad un massimo di 2.500 euro. Agli studenti che hanno già beneficiato dell’agevolazione per l’acquisto di uno strumento musicale nel 2016, possono usufruire di uno sconto residuo detratto il contributo già fruito.

Per i rivenditori o i produttori lo sconto concesso si trasforma in credito d’imposta, credito che verrà assegnato in ordine cronologico fino a concorrenza dei 15 milioni di euro disponibili

A partire dal 20 aprile 2017 l’esercente o il produttore potrà recuperare lo sconto con le seguenti modalità:

Prima della conclusione della vendita, l’esercente comunicherà All’Agenzia Entate, attraverso Entratel o Fisconline, il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, il tipo di strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto. A quel punto il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta nel limite delle risorse stanziate, verificando la correttezza dei dati e tenendo conto dell’eventuale contributo già utilizzato dallo studente nel 2016. A partire del secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 utilizzando il codice tributo 6865.

L’iniziativa, seppur contenente una certa complessità tecnica legata alla verifica preventiva della disponibilità del credito, è comunque apprezzabile nel suo complesso in quanto permette di fornire un aiuto concreto per questo indirizzo di studi.

Antiriciclaggio: Obblighi per gli Studi Professionali

(di Eleonora De Biaggi)

La bozza del decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva 849/2015/UE) interviene su molti aspetti della materia, regolamentati nel nostro ordinamento dal Decreto legislativo n. 231/2007.

Nuovi soggetti tenuti a conformarsi agli obblighi antiriciclaggio

Le principali modifiche riguardano, in primo luogo, i destinatari del provvedimento e, quindi, i soggetti già sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa, a cui ora vengono aggiunti anche altre figure professionali che svolgono incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale in procedure concorsuali. Questi, infatti, da ora in avanti sono tenuti a conformarsi agli obblighi in materia di antiriciclaggio

Inoltre, rilevante modifica si è riscontrata anche riguardo al caso della redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (Legge n. 12/1979), dove è attualmente prevista l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica e registrazion, mentre nella bozza del decreto di recepimento non se ne trova riproduzione. Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova normativa, per i casi suddetti, gli adempimenti di adeguata verifica e registrazione rientreranno negli obblighi da porre in essere.

Obbligo di adeguata verifica per gli studi professionali

Con riferimento agli obblighi di adeguata verifica, nella bozza del decreto legislativo di attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio si rinviene una nuova definizione di titolare effettivo e si specifica che i suddetti obblighi vengono ora espressamente previsti non solo nei confronti del cliente, ma anche del titolare effettivo in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo oppure del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale.

In altri termini, viene sottolineata l’importanza del compimento di una adeguata verifica tempestiva. Ne deriva che, se uno studio professionale prende in carico un nuovo cliente, deve essere in grado di garantire immediatamente l’identificazione dello cliente stesso e del titolare effettivo. Il differimento di queste verifiche può essere prorogato ad un termine massimo di 20 giorni solo in caso di valutazione di basso rischio da parte del professionista, che in ogni caso dovrebbe essere immediata.

In ogni altra circostanza, il soggetto obbligato all’effettuazione degli obblighi di adeguata verifica deve procedere sempre all’adempimento nei confronti del cliente e del titolare effettivo quando vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile e quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.

Inail: In avvio il Bando Isi 2016 per l’acquisto di nuovi macchinari

(di Luca Zambello)

L’Inail, per il 2017, ha messo a disposizione delle imprese una somma di quasi 245 Milioni di euro per il finanziamento in conto capitale delle spese sostenute per i progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Destinatari degli incentivi sono le imprese costituite in qualsiasi forma (quindi anche ditte individuali), iscritte alla Camera di Commercio.

Progetti finanziabili

In base alle istruzioni fornite, sono finanziabili i seguenti progetti:

  1. Progetti di investimento in impianti e macchinari ;
  2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale ;
  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto ;
  4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Tipologia di incentivo

L’incentivo dispensato dall’Istituto consiste nell’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 65% dell’investimento da realizzare, fino ad un massimo di € 130.000 (il massimo finanziabile è di 50.000 euro per i progetti di cui al punto 4). L’assegnazione avviene fino ad esaurimento risorse sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, la successiva erogazione avviene a seguito del superamento di una verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto. Elemento importante: la possibilità di cumulare il contributo in oggetto con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito  (es. quelli gestiti dal Fondo di Garanzia e da Ismea)

Modalità di Svolgimento

Il bando si sviluppa in tre fasi :

  1. La prima fase si apre il 19 aprile 2017 e termina alle ore 18.00 del 5 giugno 2017 . Nel sito dell’Inail sarà resa disponibile un applicazione per la compilazione della domanda. La stessa applicazione permetterà di:
    – effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
    – verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
    – salvare la domanda inserita;
    – effettuare la registrazione e l’invio della propria domanda
  2. La seconda fase, riservata alle imprese che hanno raggiunto la soglia minima di accesso al contributo , riguarda l’invio del codice identificativo rilasciato a seguito superamento della fase 1. La data del Click-day sarà pubblicata a partire dal 12 giugno 2017. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inviate saranno pubblicate nei successivi 7 giorni dall’ultimazione della fase di invio. Le imprese classificate in posizione utile saranno evidenziate nell’elenco.
  3. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento, dovranno far pervenire all’Istituto la copia della domanda telematica trasmessa unitamente a tutti gli altri documenti richiesti per la specifica tipologia di progetto.

Le imprese interessate o che necessitano di supporto possono contattarci utilizzando l’apposito di contatto o cliccando qui

Legge di Bilancio 2017 – le principali novità fiscali

(di Natascia Prencisvalle)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, la Legge di Bilancio è entrata a tutti gli effetti in vigore. Di seguito Vi proponiamo un’analisi dettagliata di alcune delle principali novità fiscali.

Proroga Detrazioni per Interventi di Efficienza Energetica

Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef/Ires del 65% prevista per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.lgs. 192/2005, fino ad un massimo di detrazione di 100mila Euro;
  • interventi su strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro ;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;
  • installazione di schermature solari (di cui all’allegato M al D.lgs. 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

La detrazione al 65% per gli interventi di risparmio energetico, relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, sono invece stati prorogati fino al 2021.

Oltre a queste modifiche, sono state inserite alcune nuove disposizioni tese a rafforzare la detrazione per gli interventi sulle parte comuni condominiali. E’ infatti stata prevista:

  • la detrazione del 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • la detrazione del 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015.

Per queste nuove tipologie di interventi agevolabili, a partire dal 1° gennaio 2017, al posto della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.

Proroga Detrazioni per Interventi di Ristrutturazione Edilizia

Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi:

  • di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le unità residenziali e loro pertinenze;
  • di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le parti comuni di edifici condominiali;
  • di ricostruzione e ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • di cablatura degli edifici e di contenimento dell’inquinamento acustico;
  • di interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • di adozione di misure antisismiche;
  • di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici;

fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila Euro per unità immobiliare.

Tra le spese agevolabili rientrano quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

Proroga e Rafforzamento Super Ammortamenti

La Legge di Bilancio 2017 proroga la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale è possibile imputare nel periodo d’imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.

Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata (autovetture…)

  • entro il 31.12.2017;
  • entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione

La Legge di Bilancio 2017 potenzia questo strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, inclusi nell’allegato A della presente disposizione, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.

Per i soggetti che beneficiano di quest’ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d’imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell’Allegato B della presente disposizione, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.

Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un periodo iscritto all’albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:

  • il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell’Allegato A e/o B;
  • il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura;

Rafforzamento Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo

L’agevolazione viene prorogata di un anno, fino al 2020, e il credito viene riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.

In base alla nuova formulazione viene innalzato l’importo massimo del beneficio annuale, da 5 milioni a 20 milioni di Euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.

La disposizione viene modificata prevedendo l’ammissibilità del credito delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico.

Viene inserita all’interno dell’art. 3 del D.l. 145/2013, la disposizione prima contenuta solo nel Decreto attuativo della norma, secondo cui il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi ammissibili.

Deducibilità Canoni di Noleggio

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato i limiti di deducibilità previsti all’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, con l’intento di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l’acquisto delle auto.
In particolare mentre prima della modifica, il limite di rilevanza fiscale per:

  • l’acquisto/leasing di autovetture era pari a € 18.075,99 per le imprese/ lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio;
  • il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio;

ora, il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.

Fonte: Fisco e Tasse