Crediti prescritti deducibili dal reddito d’impresa senza limitazioni

(di Roberto Mazzanti)

Il credito il cui diritto alla riscossione si è prescritto in base alle norme civilistiche, è sempre deducibile fiscalmente dal reddito di impresa.

Senza subire franchigie, sbarramenti e inversioni probatorie.

Ci ha pensato il Decreto Legge 83/2012 recentemente convertito dalla legge 07.08.2012 n.134.

La nuova norma dovrebbe entrare in vigore con effetto dalle perdite di questo tipo che si sono verificate dal 26 Agosto 2012 in poi, quindi nel caso di prescrizioni maturate in futuro, ma potrebbe avere valenza anche per le prescrizioni maturate prima del 26.08.2012, purchè le perdite vengano dedotte nel periodo di imposta in corso alla data stessa.

In effetti la norma non è del tutto innovativa, dato che la prescrizione del credito era già un elemento certo e preciso anche in precedenza, e quindi tale da consentire la deduzione della perdita; la portata della legge pesa maggiormente (a parere mio) sul piano interpretativo. Quindi – se così stanno le cose – non ci sono ragioni per non dedurre anche perdite su crediti generate da prescrizioni maturate ante 26.08.2012.

Tuttavia, se si è avvertita la necessità di intervenire con una precisa disposizione in materia di prescrizione del credito la ragione potrebbe anche essere (ironia della sorte) per negare la deduzione della perdita da credito prescritto in precedenza, nel caso in cui la prescrizione sia intervenuta per comportamento eccessivamente passivo del creditore, come nel caso dei crediti di modesto importo prescritti per essersi dimenticati di richiederne il pagamento in tempo utile.

Non dovrebbe essere questo il caso, ma dubitare è lecito.

 

Contratto di fornitura commerciale: il singolo non paralizza la pluralità

(di Roberto Mazzanti)

UNO NON FA L’INTERO

(Cassazione 14623/2012)

Il difetto riscontrato su un singolo aereo ultraleggero non rende nullo il contratto con cui il concessionario si impegna all’acquisto di altri velivoli.

La Cassazione, con la sentenza 14623,  respinge il ricorso del committente avverso la decisione della Corte d’appello, che aveva negato la nullità di un contratto di commercializzazione, stipulato in forma di scrittura privata con una ditta che costruisce ultraleggeri.

Secondo il ricorrente il contratto doveva considerarsi “NULLO” perché il primo velivolo acquistato era stato bocciato da tecnici competenti, in quanto pericoloso, instabile in volo e privo delle prestazioni indicate dal costruttore. Caratteristiche che lo rendevano non compatibile col decreto del ministero dei Trasporti del 19 novembre 1991 che detta le caratteristiche degli apparecchi per volo da diporto o sportivo. A parere del ricorrente il contratto era nullo perchè «privo di causa»: l’oggetto della «promessa di vendita», ossia la fornitura dei velivoli, non rispondeva più al suo interesse, non potendo mettere sul mercato aerei difettosi.

Invece per la Cassazione il contratto di commercializzazione non può essere considerato nullo, in virtù della validità della causa. L’oggetto del contratto di commercializzazione non poteva essere considerato «impossibile», come chiesto dal ricorrente, solo sulla base dell’insicurezza di un singolo esemplare, perchè riguardava tutta i tipi di velivoli che la ditta si era impegnata a produrre. Esclusa dunque la nullità del contratto di commercializzazione, i giudici negano anche la nullità dell’atto relativo alla compravendita del singolo velivolo, chiesta questa volta per l’«illiceità dell’oggetto». Non essendo di per sé illecita né la produzione né la vendita degli ultraleggeri, i giudici hanno affidato ai consulenti tecnici d’ufficio il verdetto sulla conformità dell’aereo alle disposizioni del ministero dei Trasporti. Controlli che hanno escluso la contestata violazione delle norme inderogabili dal punto di vista tecnico e strutturale.

In sostanza, il difetto di un solo bene non provoca automaticamente la nullità dell’intero contratto, quando questo ha per oggetto la fornitura di un numero maggiore di beni. Tanto meno se il bene è comunque – benchè difettoso – conforme a normative specifiche di settore, come nel caso in questione.

Commercio e Somministrazione: cosa cambia dal 14 Settembre

(di Luca Zambello) 

Semplificazioni per Bar e Ristoranti e Commercio dal 14 Settembre 2012

  • SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Per effetto del decreto legislativo 147/2012, in vigore dal 14 settembre 2012, viene ridimensionato il potere dei Comuni perché l’autorizzazione preventiva per aprire un bar o ristorante sarà richiesta solo se il locale è ubicato in una zona tutelata per un «corretto sviluppo del settore» o in quanto area di pregio artistico o ambientale. Al di fuori di queste ipotesi, gli esercizi vengono aperti con la Scia al Comune.

Quanto ai requisiti morali richiesti per aprire attività di somministrazione, si ripete che essi devono essere posseduti sia dal legale rappresentante della società e dall’imprenditore individuale, sia dalla persona preposta (che nel caso di imprese individuali è solo eventuale). Anche per i requisiti professionali ci sono novità: la possibilità, per il titolare individuale dell’esercizio che ha i requisiti morali ma non quelli professionali, di gestire l’attività avvalendosi di un preposto che li ha entrambi.

  • COMMERCIO

Per quanto riguarda i requisiti professionali, anche nel commercio viene consentito agli imprenditori che ne sono privi di aprire un’attività nominando una persona preposta che li possiede.

Si consente di svolgere congiuntamente il dettaglio e l’ingrosso: rispetto al precedente divieto, una determinata superficie potrà esser utilizzata in modo promiscuo ma se l’area ha le dimensioni previste per la media e grande distribuzione si applicano i vincoli di programmazione fissati localmente per tali strutture.

Ingrosso di alimentari: ora non sono più richiesti i requisiti professionali che rimangono solo per i dettaglianti.

Vendite con incaricati a domicilio: l’impresa (società o individuale) inizierà inviando la Scia al Comune. I nomi degli incaricati, che devono avere solo i requisiti morali, vanno comunicati all’autorità di pubblica sicurezza della sede dell’impresa che rilascia agli interessati una apposita tessera di riconoscimento. L’incaricato svolge un’attività abituale ai fini Iva se nell’anno solare percepisce un reddito superiore a 5.000 euro. Viene poi specificato che l’incaricato non è un agente di commercio se opera senza l’obbligo di svolgere l’attività, senza durata, senza esclusiva di zona.

Tempo di crisi: non tutto è perduto. Ecco come provare a uscirne rafforzati

(di Nicola Zambello e Roberto Mazzanti)

Tempo di crisi: non tutto è perduto. Ecco come provare a uscirne rafforzati:

In tempi di crisi economico-finanziaria come questi diventa fondamentale:

  • capire a fondo i motivi della crisi generale

  • comprendere le ragioni della propria crisi aziendale e imparare dai propri errori

  • osservare attentamente le chance dei concorrenti diretti

  • cercare e trovare le leve che è necessario azionare o ri-azionare per far ripartire l’attività

  • sapere come liberarsi dal giogo della “dipendenza finanziaria”

e il tutto, mantenendo proficuo il rapporto tra azienda e creditori.

Un nuovissimo punto di vista e la corretta tecnologia amministrativa applicata permetterà di fronteggiare questo particolare momento economico, con maggiore consapevolezza e know-how pratico e funzionale.

L’analisi aziendale effettuata con un team di esperti in diverse discipline, come quello che abbiamo messo a tua disposizione, saprà fornire l’esatta posizione della tua azienda nel mercato e trovare il percorso più adatto per uscire dalla crisi in vantaggio sui tuoi competitor. Non si tratta nè di miracoli nè di autopromozionalità: qui si parla di un percorso serio, onesto e difficile, anche con sacrifici e tagli – se necessario – e a volte non indolore, ma l’unico che può davvero portare vantaggi !

Contattaci per un approfondimento!

 

Terremoto Emilia -Veneto 2012: termini fiscali prorogati a fine Nov 2012

(di Natascia Prencisvalle)

in Gazzetta Ufficiale la proroga fiscale a novembre 2012.

La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per le popolazioni colpite dal sisma in Emilia scadrà il 30 novembre. Lo stabilisce il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 24 agosto, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 202 del 30 agosto. Il Dm prevede anche che sarà un successivo decreto ministeriale dell’Economia a stabilire le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio al 30 novembre.

Per le notizie precedenti, vedi:

  1. http://www.econ-test.it/news/505-terremoto-emilia-veneto-2012-termini-separati-per-adempimenti
  2. http://www.econ-test.it/news/502-sisma-maggio-2012-crediti-imposta
  3. http://www.econ-test.it/news/497-terremoto-emilia-veneto-2012-certo-termine-3011


S.r.l. Acquisisce una Società sportiva dilettantistica

S.R.L. CHE ACQUISISCE UNA PARTECIPAZIONE IN UNA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il quesito in esame tratta la possibilità per una società a responsabilità limitata, di acquisire quote di partecipazione (non oltre il 10%) di una società di capitale senza fine di lucro (società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata) ex art. 90 legge 289/2002. La quota restante delle partecipazioni si specifica che verrà posseduta da persone fisiche.

SOLUZIONE:

La srl può acquisire una partecipazione in una società sportiva dilettantistica a r.l., a condizione che la partecipazione stessa non snaturi i propri scopi sociali.
Questo perché la s.r.l. partecipante ha scopo lucrativo mentre la partecipata no.

Per cui investire il 10% in un ente che non potrà distribuire utili e che in caso di scioglimento dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo, deve comunque apparire ed essere davvero “utile” ai fini sociali per la partecipante, tenendo conto di quanto stabilisce l’art.2361 c.c.

Infatti la società sportiva dilettantistica a r.l. è regolata da questi princìpi, astrattamente incompatibili con quelli lucrativi della s.r.l.:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
4) gratuità degli incarichi degli amministratori;
5) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

Ci dev’essere perciò un vantaggio per la srl partecipante, nell’acquisire il 10% di una società sportiva; vantaggio che a prima vista io non colgo ma non è detto che non possa esistere.

S.a.s. In Liquidazione – Cancellazione con debiti

Come procedere alla liquidazione di una Società in Accomandita Semplice in presenza di debiti sociali.

DOMANDA:

Con atto notarile rogato nel mese di luglio è stata posta in liquidazione la società che presenta un bilancio periodico con un risultato d’ esercizio in perdita. La seconda frazione d’esercizio chiude con un’ulteriore risultato in perdita. E’ possibile la chiusura della liquidazione senza aver provveduto al risanamento delle perdite ed in presenza della volontà dei soci di provvedere al pagamento dei debiti sociali con mezzi propri?

Inoltre la società ha in corso un pagamento rateizzato nei confronti dell’Equitalia S.p.A., anche in questo caso i soci si farebbero carico del debito che ha una durata presumibile di 2 anni successivi al termine della chiusura della liquidazione.

RISPOSTA:


Le perdite contabili al termine della vita di una società, per forza di cose, dovrebbero tradursi in debiti nei confronti dei terzi; salvo le componenti prettamente “contabili” (i colleghi commercialisti mi comprenderanno) che possono derivare da valutazioni degli amministratori, che non hanno più ragione di esistere nella fase di liquidazione.

Una volta avviata la fase di liquidazione (che nelle società di persone è facoltativa) questa può chiudersi anche in presenza di debiti, se i soci dimostrano come estinguerli, ma mai in presenza di crediti o attività non liquidate, dato che la finalità della liquidazione non è l’estinzione dei debiti ma la conversione in liquidità dei crediti e delle altre poste attive della società.

Ciò detto, nel caso specifico, la società può chiudere la sua liquidazione attraverso un bilancio finale di liquidazione che esponga le poste passive nella loro esatta consistenza e che preveda nel progetto di riparto il modo in cui i debiti vengono estinti personalmente dai soci accomandatari.
I liquidatori, per evitare loro personali responsabilità, dovrebbero avere però l’accortezza di premunirsi del consenso espresso e documentato del creditore, in quanto comunque si tratterebbe di una traslazione o cessione del debito dalla sas ai soci.

Occorrerà però rispettare la particolare natura delle quote dei soci accomandanti, i quali non possono rispondere delle perdite in modo superiore al capitale da essi sottoscritto, pena la trasformazione “di fatto” in una società in nome collettivo (opinione personale) e che comunque non avrebbe effetto ai fini fiscali (1).

La giurisprudenza recente ha dichiarato nulla la clausola dell’atto costitutivo che nei rapporti interni tra i soci prevede la partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre la quota di capitale conferito (Cass. 19 febbraio 2003 n. 2481). La dottrina ammette invece gli accordi tra soci che limitano o estendono la responsabilità interna, ma non quella esterna, dell’accomandante (Di Sabato, Cottino).

Quindi essi non possono partecipare in alcun modo all’accollo dei debiti sociali se il loro importo complessivo eccede la quota di capitale sociale sottoscritta dagli accomandanti.

Quanto sopra vale anche per il problema di Equitalia polis s.p.a., il cui credito dovrà esser presente nel bilancio finale e nel progetto di riparto, e che ovviamente dovrà aver prestato il proprio assenso espresso e documentato all’accollo ai soci accomandatari.

 

(1)V.art.8 TUIR, nonché ottimo lavoro di Enrico Zanetti a pag.28 de Il Sole 24 Ore del 25.08.2008.

Società a responsabilità limitata semplificata – finalmente lo Statuto

Società a responsabilità limitata semplificata – finalmente lo Statuto

(di Roberto Mazzanti)

Ci sono voluti più di sei mesi per concepire questo striminzito atto costitutivo standard, con cui , nemmeno subito ma solo dal 29.08 per via della vacatio legis, finalmente potranno essere costituite le srl per gli under 35.

Restano alcuni nodi da sciogliere, tra cui sapere cosa succede quando un socio – per via delle leggi naturali – invecchia e supera l’asticella dei 35 anni. A mio parere nulla: la società resta in piedi. 

Comunque, viste le originali interpretazioni del Diritto di cui stanno dando prova i pubblici funzionari in questi ultimi anni, non mi stupirei del contrario.

Morale: una società che credo non passerà alla storia per il suo successo.

Comunque la pensiate, eccovi di seguito il testo ufficialmente pubblicato dal D.M.138 in Gazzetta Ufficiale dal 14.08.

Per approfondire:

http://www.econ-test.it/news/409-stravolta-societ-responsabilit-limitata-per-giovani

http://www.econ-test.it/news/365-societ-semplice-responsabilit-limitata-per-giovani

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L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ………., innanzi a me ………. notaio in ………. con sede in ………. è/sono presente/i il/i signore/i ………. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo. 

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità
limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….

3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari al ……… percento del capitale.

4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente

nullo.

5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società. 

7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. .
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non
sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ………. fogli per ………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore………..

Firma dei comparenti
Firma del notaio

Terremoto Emilia -Veneto 2012: termini separati per adempimenti

AL 1° OTTOBRE 2012 IL VERSAMENTO PER LE SCADENZE FISCALI – AL 1° DICEMBRE 2012 QUELLO PER LE SCADENZE NON FISCALI 

(di Natascia Prencisvalle)

COMUNICATO STAMPA DI OGGI 

Con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia Romagna,  Lombardia e Veneto a partire dal 20 maggio 2012, si evidenzia che – in base a quanto  chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in esito a specifica richiesta di  parere avanzata dell’Agenzia delle Entrate – le indicazioni di carattere generale contenute nel Dm dell’1 giugno 2012 in merito ai territori individuati, ai presupposti e ai termini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non sono  influenzate dalle disposizioni normative, successivamente emanate, di cui al Dl n.  74/2012 e al Dl n. 83/2012 e successive modificazioni e integrazioni.  

Per effetto di quanto sopra, la scadenza del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari rimane fissata al 30 settembre 2012 fermo restando la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti concernenti le ritenute e relativi al periodo dal 20 maggio all’8 giugno 2012.

Inoltre, sotto il profilo soggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari riguarda i contribuenti con residenza o sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di cui all’elenco allegato al citato Dm.

La sospensione rimane confermata per i soggetti con residenza o sede legale o sede operativa nel territorio comunale dei capoluoghi delle suddette province subordinatamente alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’Autorità comunale. Infine, dal punto di vista oggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l’effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti di imposta. Con successivi provvedimenti saranno fornite, a cura degli organi competenti, più dettagliate istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in commento. Nelle more di tali provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di disapplicare, per obiettive condizioni di incertezza, le sanzioni previste per eventuali ritardi nell’effettuazione dei citati adempimenti e versamenti.

Roma, 16 agosto 2012

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Nota: per approfondimenti sul tema vedere nostri articoli precedenti: 

http://www.econ-test.it/news/502-sisma-maggio-2012-crediti-imposta

http://www.econ-test.it/news/497-terremoto-emilia-veneto-2012-certo-termine-3011

http://www.econ-test.it/news/454-agevolazioni-bandi-facilitazioni-per-terremoto-emilia-2012

http://www.econ-test.it/news/455-terremoto-emilia-veneto-2012-ulteriori-proroghe

DIPORTO- IL NOLEGGIO OCCASIONALE DEL PRIVATO – una nuova “attività”

NOLEGGIO OCCASIONALE:NON E’ IMPRESA FINO A 30.000 EURO

(di Nicola e Luca Zambello)

Una nuova “attività” si affaccia sul panorama degli infiniti regimi e regimetti contabil-tributari che campeggiano in Italia: il noleggio occasionale (ma tanto occasionale non è visto il giro d’affari) delle imbarcazioni da diporto.

Il privato che possiede imbarcazioni (non pare ci sia un limite al numero) può esercitare questa “non attività” in base al nuovo art.49 Bis del Codice della Nautica da diporto. Articolo che riportiamo qui sotto.

Con una comunicazione all’Agenzia delle Entrate inviata preventivamente (ma oggi non si sa come) si può iniziare il noleggio, che fino a 30.000 euro annui è considerato tale (anche se a dire il vero non si capisce esattamente cosa succede se si sfora…), e paga solo un’imposta sostitutiva del 20%, senza dover dichiarare il reddito all’interno del 730 o del modello Unico.

Un bel colpo alle imprese che esercitano professionalmente questa attività !

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D.Lgs. 18-7-2005 n. 171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

49-bis. Noleggio occasionale.

1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto ……, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità.

2. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l’effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2. L’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 (nota: Decreto non ancora emanato)….

5. I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime