(di Nicola Zambello e Roberto Mazzanti)
Il Decreto Sviluppo ha regolamentato il sistema di finanziamento delle società non quotate, diverse da Banche e Micro-Imprese, introducendo la possibilità di emettere sia cambiali finanziarie, che obbligazioni.
- LE SOCIETA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
non sono le uniche società che possono sfruttare questa occasione ma noi oggi parliamo di queste, solo perchè sono la stragrande maggioranza nel panorama.
Si tratta di società che devono avere una certa dimensione, al di sotto della quale sono considerate “micro-imprese” e quindi escluse dalla norma.
- devono occupare almeno 10 dipendenti
- devono sviluppare un fatturato annuo od avere un attivo di bilancio di almeno 2 milioni
si tratta di uno strumento in base al quale si raccoglie denaro presso i sottoscrittori emettendo titoli in serie, all’ordine e con girata senza garanzia (per evitare azioni di regresso).
Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l’emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un’impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l’emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall’applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall’applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
c) l’ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;
Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si può derogare all’obbligo di certificazione del bilancio, qualora l’emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un’impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi»
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
In deroga a quanto sopra previsto, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
Con le obbligazioni la società può raccogliere capitale presso gli investitori e retribuirli con un interesse concordato e con un piano di rientro del capitale prefissato e contenuto nel titolo.
Le obbligazioni possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d’impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.
La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale.
La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell’impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell’esercizio, nella percentuale indicata all’atto dell’emissione (parte variabile del corrispettivo).
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Ci sembrano opportunità da cogliere e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.