(di Luca e Nicola Zambello)
La fusione è un’operazione di natura straordinaria, di portata notevole e dalle numerosissime implicazioni strategiche: nuovo assetto di comando per il management, nuove strategie di prodotto e di mercato, complicati meccanismi di concambio per le quote sociali e non ultimo, un impatto amministrativo, societario e tributario importante.
Questa settimana pubblichiamo un caso (risposta a quesito) molto interessante, riguardante una fusione inversa. Speriamo sia di vostro interesse. Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
QUESITO
1° Caso di Fusione = SRL incorporanda possiede il 96% della SRL incorporante. Sono a conoscenza degli articoli del Codice Civile in merito alle semplificazioni per le SRL. Tuttavia, come affrontare questo caso che – se ho ben capito – è di fusione inversa?
2° Caso di Fusione = ALFA srl ha due soci (50%, 50%), BETA srl ha tre soci (8%, 46%, 46%), GAMMA srl ha quattro soci (40%, 40%, 10%, 10%). La scelta della società incorporante è rimessa alla scelta dei soci nel progetto di fusione?
Posso avere qualche suggerimento sulla procedura per affrontare nel migliore dei modi questi casi di fusione? Cordialmente.
RISPOSTA
Prima di addentrarci nei casi specificamente indicati, è opportuno effettuare una brevissima panoramica sull’istituto della fusione in generale, ed in particolare per la s.r.l..
ASPETTI GENERALI
La disciplina relativa a fusione e scissione è contenuta nel codice civile (artt. da 2501 a 2506 quater c.c.). La legge prevede due tipi essenziali di fusione: quella che comporta la costituzione di una nuova società (fusione propria) e quella mediante l’incorporazione in una società preesistente di una o più società (fusione per incorporazione).
A sua volta la fusione per incorporazione può ulteriormente suddividersi in:
1. fusione per incorporazione normale: la società incorporante assorbe la società partecipata, che si estingue. Le azioni o le quote della incorporata vengono annullate e, in sostituzione, vengono assegnate ai soci azioni o quote delle società incorporanti, nella misura determinata in base al rapporto di cambio;
2. fusione per incorporazione inversa: la società partecipante è incorporata dalla società partecipata. I soci della partecipante ricevono azioni o quote della partecipata per annullamento del patrimonio della prima;
3. fusione per incorporazione anomala: una società si fonde con un’altra di cui possiede tutte le azioni o le quote.
Le macro-fasi del procedimento di fusione sono sostanzialmente tre:
a) fase preliminare = dalla redazione del progetto di fusione al deposito presso il Registro Imprese;
b) decisione di fusione = dalla convocazione dell’assemblea al deposito delle decisioni di fusione presso il Registro Imprese;
c) atto di fusione = stipula e deposito.
Il Codice Civile stabilisce alcune facilitazioni quando alla fusione non partecipano spa e sapa; si tratta dell’art.2505-quater, sotto riportato:
Art. 2505-quater.
Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni.
Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni dell’articolo 2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.
Ciò detto, passiamo al caso da esaminare.
CASO N.1 – FUSIONE INVERSA
In questa ipotesi abbiamo la società incorporante (d’ora in avanti “A”) posseduta al 96% dalla srl incorporanda (d’ora in avanti “B”). Le società A e B devono perciò procedere alla cosiddetta “fusione inversa”.
Si tratta di una fusione tra la società parzialmente posseduta e la società che ne possiede, appunto, una parte del capitale, dove però l’incorporante è la società parzialmente posseduta dall’incorporanda.
Nel nostro caso la società A è posseduta al 96% da B, che verrà incorporata. Il nostro lettore ha dei dubbi (presumo di natura pratica), per cui partiamo dalla fase contabile.
Questa la situazione contabile di A, prima della fusione con B:
Situazione patrimoniale società A:
Immobilizzazioni nette 280 Passività 150
Altre attività 220 Capitale sociale 300
Riserve 50
Totale attività 500 Totale a pareggio 500
E questa la situazione contabile di B, prima della fusione con A:
Situazione patrimoniale società B:
Immobilizzazioni nette 550 Passività 350
Partecipazione in A 150 Capitale sociale 500
Altre attività 630 Riserve 480
Totale attività 1.330 Totale a pareggio 1.330
Nel bilancio della società B figura il 40% delle quote della società A iscritte al costo d’acquisto di € 150.
Gli altri dati rilevanti ai fini dell’operazione siano i seguenti:
– Società A: Capitale sociale € 300 costituito da 300 quote da € 1; valore economico € 450.
– Società B: Capitale sociale € 500 costituito da 500 quote da € 1; valore economico € 1.050.
Il valore economico è il valore commerciale delle due società, comprensivo di tutti gli elementi (avviamento, plusvalenze latenti, utile in corso ecc…ecc…).
Il valore economico del complesso unificato (Wc) è dato dalla somma dei valori economici delle società partecipanti alla fusione:
Wc = 450 + 1.050 = 1.500
Il valore relativo di ciascuna società risulta quindi
Società A: Wa/Wc = 450/1.500 = 30%
Società B: Wb/Wc = 1.050/1.500 = 70%
Posto che i soci della società B dovranno avere il 70% del capitale sociale della società A successivo alla fusione, la società A dovrà aumentare il proprio capitale come segue:
C.S.A1 = C.S.A/(1-70%)
C.S.A1 = 300/0.3 = 1.000
C.S.A1 – C.S.A. = 1.000 – 300 = 700 Aumento del capitale sociale
Il rapporto di cambio conseguentemente risulta:
Nuove quote di A / quote di B = 700 / 500 = 7 ovvero sette quote di A / 5 ogni cinque di B.
La circostanza che la società B sia socia della società A fa sì che a seguito della fusione la società venga a trovarsi in possesso di proprie quote.
Alcuni sostengono anche che la società incorporante possa soddisfare le esigenze del concambio utilizzando le quote proprie che le pervengono in portafoglio, procedendo solo per l’eventuale differenza ad un aumento del capitale sociale.
Questa procedura risulta d’altronde l’unica praticabile in tutti i casi in cui la società incorporante non sia una società per azioni e non possa quindi in assoluto detenere proprie quote, che pertanto vanno annullate o distribuite.
Rappresentazione contabile della fusione inversa
Nel bilancio d’esercizio della incorporante è preferibile seguire il criterio della continuità dei valori di carico presenti nei bilanci delle società partecipanti alla fusione. Ritornando all’esemplificazione numerica ed ipotizzando l’aumento del capitale sociale salvo sua successiva riduzione a seguito dell’annullamento delle quote proprie:
a) l’aumento del capitale sociale della società A (incorporante) necessario per soddisfare le esigenze del concambio è di € 700;
b) dall’aggregazione dei conti emerge un avanzo da concambio di € 280 pari alla differenza tra patrimonio netto contabile della società B di € 980 ed aumento del capitale sociale di A di € 700.
Si evidenzia che il patrimonio netto della incorporante dopo la fusione è pari alla somma dei patrimoni netti delle società partecipanti alla fusione.
c) nell’ipotesi di annullamento della globalità delle quote proprie in portafoglio (ed iscritte al costo complessivo di € 150) si procede alla riduzione del capitale sociale di € 120 (n. 120 quote x v. n. € 1) ed all’abbattimento dell’avanzo di fusione di € 30.
Situazione patrimoniale società A (post-incorporazione)
Immobilizzazioni nette 830 Passività 500
Altre attività 850 Capitale sociale 880
Riserve 50
Avanzo da concambio 250
Totale attività 1.680 Totale a pareggio 1.680
In alternativa sarebbe possibile attribuire direttamente le quote proprie che pervengono nel portafoglio della società incorporante ai soci dell’incorporata procedendo all’aumento del capitale sociale solo per la differenza.
CASO N.2 – CHI DECIDE LA FUSIONE
Il quesito è il seguente = ALFA srl ha due soci (50%, 50%), BETA srl ha tre soci (8%, 46%, 46%), GAMMA srl ha quattro soci (40%, 40%, 10%, 10%). La scelta della società incorporante è rimessa alla scelta dei soci nel progetto di fusione?
La decisione in ordine alle modalità concrete della fusione, per capirci “chi incorpora chi”, è rimessa ai soci delle varie società, che procederanno ad incontrarsi per valutare preventivamente la scelta più opportuna.
Vanno prese in considerazione tutte le opzioni:
a) Validità commerciale dell’operazione
b) Strategia complessiva della stessa
c) Aspetti economici per le società e vantaggi personali dei soci.
Tutto fa parte di una trattativa che si instaura tra le diverse società, né più né meno come avviene nei casi di cessione di azienda od analoghe operazioni.
Ovviamente, all’interno di ogni società le decisioni vanno prese tenendo conto delle maggioranze richieste dall’art.2502, che sono poi quelle previste per le modificazioni dell’atto costitutivo.
Siccome però le decisioni dei soci ex art.2502 possono modificare il progetto di fusione solo su parti che non incidono né sui diritti dei soci né su quelli dei terzi, è chiaro che gli organi amministrativi delle varie società che partecipano alla fusione avranno già ricevuto gli input necessari prima che vengano presentati i progetti di fusione ex art.2501-ter. Essi interpreteranno, cioè, la volontà dei soci così come sarà emersa dalle trattative commerciali preventive a tutta l’operazioni di fusione.
Quindi il peso decisionale maggiore l’avrà la società che apparirà vantaggioso mantenere in vita sacrificando le altre, ed al suo interno ovviamente i soci che ne hanno la maggioranza.