Sisma del Maggio 2012 – al via i crediti di imposta

CREDITI D’IMPOSTA PER AZIENDE E STUDI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO

(di Eleonora De Biaggi)

Gli imprenditori, comprese le società, ed i professionisti, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che, a causa del terremoto, hanno avuto danni da distruzione ovvero inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, oppure da distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività (con regolare denuncia alle autorità competenti), potranno ottenere un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni.

Un apposito decreto fisserà le modalità per la domanda e la concessione del contributo.

Si ricorda, inoltre, che vengono estese le misure urgenti previste dal DL 74/2012 del 06.06.2012 ai territori dei Comuni di Ferrara e Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di 

  1. Castel d’Ario, 
  2. Commessaggio, 
  3. Dosolo, 
  4. Motteggiana, 
  5. Pomponesco, 
  6. Viadana, 
  7. Adria, 
  8. Bergantino, 
  9. Castelnovo Bariano, 
  10. Fiesso Umbertiano, 
  11. Casalmaggiore, 
  12. Casteldidone, 
  13. Corte de’ Frati, 
  14. Piadena, 
  15. San Daniele Po, 
  16. Robecco d’Oglio, 
  17. Argenta.

Tra le misure introdotte, è prevista la sospensione dei termini fino al 30 novembre 2012 per una serie di adempimenti non tributari, quali il versamento dei contributi previdenziali e del diritto annuale della Camera di commercio. Misura che si affianca alla sospensione, fino al 30 settembre 2012, dei termini per i versamenti e gli adempimenti di natura tributaria introdotti dal DM 1° giugno 2012.

SOCIETA’ – prestiti infragruppo – il Codice Civile prevale sul fiscale

GRUPPI: PRESTITO INFRUTTIFERO ANCHE SOLO CON PATTO VERBALE

(di Roberto Mazzanti)

Per una volta la pretesa fiscale è stata respinta sulla base dei prevalenti principi civilistici. Così dovrebbe essere anche per tante altre questioni tributarie ma almeno questa volta COSI’ E’ STATO!

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha deciso che il prestito tra società appartenenti allo stesso gruppo, può essere ritenuto “infruttifero” anche senza contratto scritto. Perchè prevalgono sulle pretese fiscali le norme del Codice Civile, che non prescrivono nessuna forma per i finanziamenti di questo genere, e che perciò possono essere verbali. Nessun valore è stato dato alla presunzione (tutta fiscale) secondo cui – in assenza di prova scritta – i prestiti si considerano produttivi di interesse, costringendo perciò le società a pagare imposte su frutti non percepiti.

Vero anche che – per la società che il prestito riceve e deve rimborsare – la stessa presunzione a rovescio non vale, perchè non le verrebbe consentita la detrazione della spesa per interessi, in assenza di un atto scritto che li imponga…..

Tutto quanto sopra è stato spazzato via da una saggia sentenza dei Giudici milanesi, presente a questo link.

 

Condominio e fotovoltaico: quando c’è reddito di impresa

Condominio e fotovoltaico: quando c’è reddito di impresa.

(di Luca Zambello)

I Condomini che realizzano impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw o che cedono, a fini commerciali, tutta l’energia prodotta con impianti fino a 20 kw, si configurano – sul piano fiscale – come societa’ di fatto e come tali realizzano reddito d’impresa.

Ad affermarlo l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 84 di oggi, che assimila il Condominio alla societa’ di fatto; pertanto obbligato a fatturare la vendita dell’energia prodotta ed alle scritture contabili.

Si precisa inoltre che il gestore-acquirente e’ tenuto all’applicazione della ritenuta d’acconto sulla tariffa incentivante pagata al Condominio.

Per quanto riguarda invece i Condomini con impianti inferiori ai 20 kw, non assumono rilevanza fiscale, al pari di quella percepita dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali che gestiscono impianti fotovoltaici della stessa potenza per soddisfare principalmente le esigenze domestiche. Sempre che non cedano tutta l’energia prodotta.

Interessante anche la decisione di escludere dalla società di fatto condominiale quei condòmini che non hanno approvato la decisione e che non traggono vantaggio dal fotovoltaico (e non sarà sempre facile capirlo).

Il testo del parere dell’Agenzia (sintesi della parte finale:

………….Ne consegue che nell’ipotesi in cui negli spazi condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico avente le caratteristiche che sulla base delle indicazioni rese nella citata circolare n. 46/E del 2007 configura lo svolgimento di un’attività commerciale abituale, vale a dire di potenza fino a 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, oppure, di potenza superiore ai 20 kw, il condominio non può mai configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia. In tale ultima circostanza occorre, quindi, individuare il soggetto a cui attribuire il reddito d’impresa. Al riguardo si evidenzia che in presenza di una intesa verbale oppure di un semplice comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale si può individuare una società di fatto. La sussistenza di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare allo scopo di conseguire risultati patrimoniali comuni, identifica, infatti, un contratto sociale. Pertanto, a prescindere dalla modalità con cui si perfeziona il contratto sociale, che può anche risultare esclusivamente da manifestazioni esteriori dell’attività di gruppo, la presenza della contemporanea sussistenza dei suddetti presupposti oggettivo e soggettivo presuppone l’esistenza di una qualunque società. Sul piano fiscale una società di fatto: 

– ai fini delle imposte dirette è tenuta ad applicare le norme previste dal TUIR per le società in nome collettivo ai sensi dell’art. 5, concernente “Redditi prodotti in forma associata”, il quale al comma 3, lett. b), dispone che “ai fini delle imposte sui redditi le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano per oggetto o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali”;

– ai fini dell’IVA è un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, pertanto, è obbligata ai relativi adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La società di fatto ai fini delle imposte dirette e dell’IVA assume, infatti, rilevanza quale autonomo soggetto d’imposta e, come tale, è tenuta a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sulla base delle risultanze della contabilità sociale, sia un’autonoma dichiarazione IVA, previa istituzione dei registri obbligatori e il rispetto delle norme in materia di registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA.

Nella fattispecie in esame, si è in presenza di un accordo che interviene tra i condòmini caratterizzato da un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni e servizi, vale a dire dall’impianto fotovoltaico e dagli spazi comuni, e da un elemento soggettivo, dato dalla comune intenzione di voler conseguire dei proventi. Pertanto, sulla base di quanto sopra detto, il suddetto accordo individua una società di fatto tra i condòmini.

Più precisamente, poiché la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per fini commerciali rientra tra le “Innovazioni” che i condomini possono disporre ai sensi dell’art. 1120 del codice civile “(…) dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni” sono considerati soci della società di fatto i condòmini che hanno deliberato con la maggioranza richiesta dall’art. 1136 del codice civile, la realizzazione dell’investimento.
Restano esclusi, dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. In questo caso gli stessi, sulla base di quanto disposto dall’art. 1121, primo comma, ultima parte, del codice civile “sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa”.

Tanto premesso in risposta ai quesiti posti dalla società istante si precisa che:

– la società di fatto tra condòmini che gestisce un impianto fotovoltaico è  commerciale e deve emettere fattura nei confronti del GSE, in relazione all’energia  che immette in rete;
– il GSE che eroga la tariffa incentivante deve operare nei confronti della  società di fatto la ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600 del 1973 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.

Terremoto Emilia -Veneto 2012: non è certo il termine del 30.11

Terremoto Emilia -Veneto 2012: non è certo il termine del 30.11

(di Roberto Mazzanti)

Il Decreto Legge 74/2012 disponeva (art.8) che in aggiunta a quanto disposto dal D.M.01.06.2012, una serie di termini NON FISCALI venisse prorogata al 30.09.2012.

Ora, la legge di conversione del D.L.74/2012 ha spostato i termini dell’art.8 al 30.11.2012 ma ha lasciato quelli FISCALI del D.M.01.06.2012 al 30.09.2012.

Problema: s’intendono prorogati al 30 Novembre anche i termini FISCALI o solo quelli NON FISCALI ?

A mio parere, tutti i termini dovrebbero andare al 30 novembre 2012, sia per una ragione di sistematicità e logica, sia perchè il D.M. del 01.06.2012 è una norma di rango inferiore alla Legge, per cui se la legge dice che ai termini del D.M. (30.09.2012) si aggiungono altri termini (quelli non fiscali) e poi altra legge prende i termini e li sposta al 30 Novembre, si dovrebbe intendere che non ci siano termini di serie A (quelli non fiscali) e termini di serie B (quelli fiscali).

Tuttavia lo scoordinamento esiste e paradossalmente i residenti nei Comuni danneggiati dal Sisma potrebbero correre il rischio di dover pagare le imposte di Unico 2012 entro il 1° Ottobre 2012 e le altre scadenze non fiscali entro il 1° Dicembre.

Urge un chiarimento e soprattutto che si facessero meglio le leggi…. 

 

Fisco e cittadini o Sovrano e sudditi ?

Fisco e cittadini o Sovrano e sudditi ?

(di Roberto Mazzanti)

Non so perchè l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ancora mi considera uno dei suoi, nonostante la gioventù sia un concetto oramai solo spirituale, per quanto mi riguarda; ma – bontà loro – continuano a tenermi informato su quanto accade e questo mi fa molto piacere.

Perciò con molto entusiasmo ricevo e pubblico qui, il loro ultimo comunicato:

Inutile parlare di collaborazione tra fisco e contribuente e tra fisco e professionisti, se poi l’Agenzia delle entrate inoltra avvisi bonari tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto: c’è chi magari potrebbe parlare di pura e semplice cattiveria o invece di pura e semplice inettitudine, di certo nessuno può parlare di collaborazione.
Toni tutt’altro che morbidi quelli con i quali l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili stigmatizza l’ultima ondata di avvisi ricevuti in questi giorni da migliaia di contribuenti in relazione al periodo di imposta 2011.
Questi avvisi implicano tempistiche di valutazione e risposta, da parte dei destinatari e quindi dei loro professionisti, nell’ordine di 30 giorni dall’avvenuta ricezione.
E’ evidente che, in questo caso, ciò si traduce nella necessità di attivarsi durante il mese di agosto, tradizionalmente deputato, almeno in parte, a quelle ferie che, specie liberi professionisti e imprenditori, ben difficilmente possono riuscire a prendersi in altri periodi dell’anno.
Se si pensa che dal decreto sulla spending review è stata rapidamente fatta sparire la norma che avrebbe imposto ai pubblici uffici di chiudere nelle settimane centrali di agosto, diventa sempre più evidente come la pubblica amministrazione e il parastato trattino i privati cittadini da sudditi, calpestandone diritti che per le loro burocrazie interne sono invece da considerarsi inviolabili.
L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è perfettamente consapevole di quanto possa essere difficile gestire la macchina del fisco italiano, ma di fronte a tali situazioni diviene anche consapevole che buona parte del problematico rapporto tra fisco e contribuenti deriva non tanto dal grado di difficoltà, quanto dal grado di disinteresse e quindi di indifferenza, con buona pace dello Statuto del Contribuente.
Per i giovani commercialisti è davvero giunto il momento di dire basta.
La Giunta UNGDCEC
Roma, 6 agosto 2012

A questo “grido di dolore” e di indignazione non fanno eco però altrettanti contrappunti di Confindustria o delle varie Associazioni imprenditoriali e dei consumatori. Evidentemente il peso della macchina fiscale è avvertito più da noi Commercialisti che non dalle altre istituzioni.

Mi spiace molto. Perchè in realtà i disagi che si sono registrati in questi ultimi otto mesi sono molteplici e tutti denotano un certo menefreghismo (eh si, le cose hanno un nome) da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei Contribuenti (e non solo dei Commercialisti che quei contribuenti difendono tutti i giorni).

Un rapido elenco per vostro memento:

  1. istruzioni sullo Spesometro trasmesso in Aprile = arrivate tardi e mai del tutto comprensibili
  2. studi di settore per il 2011, termine di pubblicazione previsto: 31.12.2011; termine di pubblicazione osservato = Giugno 2012, con aggiornamenti ricevuti durante tutto il mese di Luglio, e l’ultimo il 1° Agosto ! Le circolari esplicative sono arrivate dopo il 9 Luglio, termine di versamento senza maggiorazione
  3. tassa sulle imbarcazioni e beni dati a noleggio – scadenza 30 Maggio – istruzioni pervenute il 31 Maggio
  4. modello 770 – scadenza ordinaria 31 Luglio – proroga arrivata il 27 Luglio quando oramai avevamo già fatto tutto

Per non parlare di quanto accaduto in passato, perchè sarebbe troppo lungo l’elenco delle doglianze….

Ora, di fronte a tutto questo, se a lamentarsi restano solo i Commercialisti, continueremo a subire tutti questo stato di cose. Se invece ci sarà una presa di coscienza collettiva – invece di una continua ansia di ottenere dal Fisco privilegi vari a favore di questo e a danno di quello – allora la questione potrà assumere una venatura di speranza. 

 

 

 

IVA- il ribaltamento di voci con imposta indetraibile

QUANDO E’ DETRAIBILE L’IVA INDETRABILE RIADDEBITATA A TERZI

(di Luca Zambello) (fonte

Il riaddebito di spese comuni a più imprenditori o professionisti, spesso contiene voci che portano un’Iva indetrabile totalmente o parzialmente. Si pensi – ad esempio – al riaddebito di spese telefoniche cellulari, o spese per uso comune di autovettture ecc…ecc…

L’interessante (e pienamente condivisibile) posizione assunta da recente Dottrina (v.Fonte) secondo cui il vincolo dell’indetraibilità dell’Iva grava su chi effettivamente utilizza il bene o “consuma” il servizio, riguarda solo le ipotesi di “indetrabilità oggettiva”, cioè riguarda quei beni o servizi per cui l’Iva è parzialmente o totalmente indetrabile indipendentemente da altre circostanze interne del contribuente, come per esempio l’effettuazione di operazioni esenti.

In sostanza, l’Iva sarebbe indetrabile solo per chi usa il bene o consuma il servizio e non per il soggetto che riaddebita la spesa ad altri. 

Messa così, suonerebbe bene.  Ma cosa succede per gli studi gestiti in comune tra più professionisti, dove anche il riaddebitante consuma il servizio (TELEFONIA CELLULARE – MEZZI DI TRASPORTO ecc…ecc…) ? 

Il punto è che anche il riaddebitante, in questo caso, deve subire la stessa indetraibilità che grava sugli altri professionisti.

Quindi la detraibilità dell’Iva indetraibile è una questione da adattare ad ogni situazione particolare e va calata nel contesto operativo del contribuente.

In ogni caso, segnalo che ci basiamo tutt’ora su Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (168/2002 + 238/2007) oltre che su una Norma di Comportamento dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano (n.139), per cui si tratta di autorevole dottrina ma solo di quella.

Errori nell’imputazione per competenza

Errori nell’imputazione per competenza

(di Natascia Prencisvalle)

Quando si sbaglia nell’imputare un costo ad un determinato anno – per esempio, attraverso le fatture da ricevere – accade che l’Agenzia delle Entrate lo storni da quell’anno, senza però imputarlo all’anno esattamente di competenza. 

Esempio:

  1. anno 2010 – costi per fatture da ricevere di competenza del 2011 imputati per errore per € 1.000
  2. anno 2010 – storno dell’Agenzia – maggiori imposte € 50 + sanzioni e interessi
  3. anno 2011 – l’Agenzia non imputa automaticamente il costo all’anno in questione – è il contribuente che deve chiedere il rimborso delle maggiori imposte

La Circolare di ieri dell’Agenzia Entrate – cercando di porre rimedio a questa situazione – ha stabilito che questa compensazione è possibile ma solo in sede di accertamento con adesione.

Questo il passaggio decisivo: 

….Ci si riferisce, in particolare, ai casi in cui, in sede di definizione della pretesa, attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione, fermo restando il disconoscimento della deduzione di costi per violazione del principio di
competenza, ne sia tuttavia riconosciuta la deducibilità nel periodo d’imposta di effettiva competenza. In tali casi, l’ufficio sarebbe chiamato a gestire, da un lato, il procedimento di definizione relativo alla maggiore imposta accertata (oltre sanzioni e interessi) in ragione dell’avvenuta deduzione del componente negativo in violazione del principio di competenza e dall’altro, il procedimento di rimborso, qualora attivato dal contribuente, di quanto indebitamente pagato (e relativi interessi) nel periodo d’imposta in cui avrebbe dovuto correttamente imputare e dedurre detto componente. Alla luce delle considerazioni di seguito svolte, si ritiene che, in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, sia possibile compensare l’imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, secondo le modalità indicate nella presente circolare, con la quale si forniscono gli opportuni chiarimenti in merito al corretto procedimento da adottare.

Si apre perciò una nuova opportunità per i contribuenti, anche se questi sfasamenti dovrebbero essere compensati direttamente dall’Agenzia in sede di accertamento e verifica, in modo automatico. 

Intanto, almeno con l’adesione, questo risultato è da oggi alla portata di tutti.

(circolare 31/e del 02.08.2012)

 

Ferie – il nostro periodo di chiusura uffici

PERIODO DI CHIUSURA FERIALE DEGLI UFFICI DI FRATTA POLESINE (RO) E DI SAN GIUSEPPE (FE)

COMUNICATO 

  1. lo Studio di Fratta Polesine (RO) -Via Tabazzotto 2 -rimarrà chiuso per ferie dal 20 al 26 Agosto 2012 (riapre il 27)

  2. lo Studio di San Giuseppe (FE) – Via Fontana 42 – rimarrà chiuso per ferie dal 20 Agosto al 2 Settembre (riapre il 3)

  3. il nostro sito rallenta le proprie pubblicazioni fino al 2 Settembre prossimo.

Buone vacanze a tutti! 

S.A.S. : l’amministratore provvisorio

Società in accomandita semplice: quando attingere alle norme sull’amministratore provvisorio.

(di Roberto Mazzanti)

PREMESSA
Nella società in accomandita semplice, cosa unica nel suo genere, occorre sempre la contemporanea presenza di almeno 1 socio accomandatario ed 1 socio accomandante.
Nel momento in cui si spezza questo equilibrio, scatta una potenziale causa di scioglimento, prevista dall’art.2323 del Codice Civile e sottoposta ad una condizione sospensiva: la ricostituzione della pluralità delle categorie sociali entro 6 mesi. Usiamo il termine “categorie sociali”, perché, a differenza di tutte le altre società di persone, questa è una causa di scioglimento che nella s.a.s. si aggiunge a quella della presenza di un unico socio.
Le due cose possono anche coincidere; si pensi ad esempio alle s.a.s. costituite da 1 accomandante e da 1 accomandatario, in cui muore l’accomandante o l’accomandatario.
In questo caso abbiamo sia la permanenza di una sola categoria di soci, sia la permanenza fisica di un solo socio.
Nella s.a.s. – oltre a questa ulteriore particolare causa di scioglimento – troviamo anche un’altra particolarità, non riscontrabile in altre società: la previsione della figura dell’amministratore provvisorio.
Questo istituto scatta solo quando restano esclusivamente soci accomandanti; mentre non se ne ravvisa alcuna necessità quando a restare sono solo accomandatari.

Ricordiamo brevemente la differenza tra accomandanti e accomandatari:

i soci accomandatari sono i gestori della società e rispondono personalmente, solidalmente tra loro ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, hanno normalmente la rappresentanza e l’amministrazione sociale (ma può esistere anche l’accomandatario non amministratore, figura più teorica che pratica ma pur sempre plausibile). Quindi sono soci che assommano su di sé sia il potere, sia la responsabilità.
Al contrario, gli accomandanti sono i soci che si limitano a conferire il capitale e non hanno alcuna responsabilità personale per le obbligazioni della società, che d’altra parte non possono gestire, pena diventare ipso-facto accomandatari agli occhi della legge. Il massimo della perdita che colpisce l’accomandante gli sottrae quanto conferito; al di là di questo non lo potrà incidere. In ragione di questa differenziazione di ruoli, stanno tutte le conseguenze normative che mirano a far si che non vi sia confusione di ruoli, in modo che nessuno possa fingersi accomandante (e quindi conservare il beneficio della limitata responsabilità) pur agendo in realtà quale accomandatario, gestendo di fatto concretamente l’attività aziendale.

UN CASO CONCRETO

In una s.a.s. composta da un socio accomandante e da un socio accomandatario, scompare quest’ultimo, lasciando l’accomandante unico socio.
A parte le implicazioni successorie, tutte da gestire ma riguardanti la sfera privata degli eredi del defunto, il primo aspetto da risolvere è “come gestire l’ordinario”, in attesa che nel semestre a disposizione l’unico socio superstite possa decidere se:
1. Sciogliere la società e metterla in liquidazione
2. Trasformarla impropriamente in una ditta individuale lasciando decorrere il semestre e continuando la sua attività in prima persona
3. Trasformarla in una srl unipersonale
4. Trovare un nuovo socio che possa/voglia assumere il ruolo di accomandatario
5. Trovato il nuovo socio, trasformare la società in snc.
Tralasciamo per un attimo la scelta concreta tra le 5 alternative, che non è oggetto di questo lavoro, concentrandoci invece sulla soluzione che il Codice Civile mette – temporaneamente – a disposizione del socio accomandante superstite : l’amministratore provvisorio.

POTERI E RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PROVVISORIO

Prima di tutto, va detto che è consigliabile che questo ruolo non venga svolto direttamente dal socio accomandante superstite.
La dottrina ammette questa possibilità ma la realtà operativa la sconsiglia; l’amministratore provvisorio dovrà infatti proseguire le operazioni in corso al momento della scomparsa dell’unico accomandatario, provvedere alle normali operazioni con clienti e fornitori, operare con le banche (specie queste ultime necessitano di un’accorta gestione, dato che in questi casi tendono a mettersi in posizione difensiva) provvedere a incassi/pagamenti, gestire l’azienda, in poche parole, per un certo periodo di tempo. Tutte situazioni che lo portano inevitabilmente a compiere scelte.

Se questo compito fosse svolto dal socio accomandante, rischierebbe seriamente di trovarsi sopra un confine che una volta valicato, e sarebbe facile, lo farebbe scivolare nella veste di accomandatario.
Meglio allora – per quanto possibile – ricorrere ad un non-socio. Potrà essere chiunque, anche un dipendente della società.

CONFINI DELL’OPERATIVITA’ DELL’AMMINISTRATORE PROVVISORIO

L’amministratore provvisorio non assume la veste di socio accomandatario. Sempre che non esorbiti dai confini che la legge ha tracciato per lui, che sono:
1. Può compiere solo operazioni di ordinaria amministrazione (non può cedere l’azienda, affittarla, acquistare nuove aziende o partecipazioni sociali, licenziare dipendenti ecc…ecc…)
2. Non può restare in carica oltre il semestre di legge, pena la responsabilità NON personale MA extracontrattuale, per gli atti compiuti, anche se non diventa socio.
La dottrina prevalente [non esiste unanimità sul punto] concorda sul fatto che quando l’amministratore provvisorio ponga in essere comportamenti che esulino dai limiti di oggetto e di tempo prescritti, egli sarà ritenuto ovviamente responsabile, ancorché con diverse graduazioni, del suo operato.

ATTI ESORBITANTI

Diverse sono invece le situazioni che si determinano per gli atti compiuti oltre i limiti di oggetto e di tempo. Si deve distinguere se vi sia stato o meno il consenso dei soci e secondo che l’amministratore provvisorio sia un accomandante o un estraneo. Se la continuazione dell’attività, oltre la durata massima di sei mesi, ha luogo con il consenso degli altri soci, non è dubbio che tale consenso debba essere interpretato come inteso alla continuazione della stessa società. In tal senso, se l’amministratore provvisorio fosse un accomandante, questi assumerebbe la qualità di accomandatario e cioè socio-amministratore con responsabilità illimitata; egli decadrebbe, quindi, dal beneficio della responsabilità limitata. Se si trattasse di estraneo, nulla può indurre a ritenere che egli assuma responsabilità personale e, tanto meno, qualità di socio che egli non ha. Propenderemmo, quindi, per la responsabilità extracontrattuale o, a seconda dei casi, da falsus procurator ex art. 1398. Sui compiti dell’amministratore provvisorio non vi è unanimità in dottrina, ma la maggioranza opta per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla gestione sociale. È importante citare una sentenza della Corte Suprema, ancorché datata, nella quale è stato ribadito che al socio accomandante nominato amministratore provvisorio – ancorché unico superstite dopo la sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari – di una s.a.s., non può essere riconosciuta la qualità di rappresentante della società, per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale. Questi non potrà nemmeno stipulare alcun contratto nell’interesse della società (C. 7204/1983). E’ una sentenza che fa chiaramente pendere l’ago della bilancia verso l’amministratore provvisorio estraneo, piuttosto che il contrario. Ma va presa con le molle, visto che ha quasi 30 anni.
Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza di merito, essa ha tra l’altro affermato che non è assoggettabile a fallimento in proprio il socio accomandante, nominato amministratore provvisorio, il quale sia rimasto formalmente in carica oltre i sei mesi, senza tuttavia compiere atti di gestione (T. Torino 22.2.1991).

CONCLUSIONI

Prudenza e operatività inducono a consigliare la nomina dell’amministratore provvisorio convergendo su una figura estranea alla compagine sociale ma nello stesso tempo vicina alle problematiche aziendali. Il Commercialista di fiducia avrebbe il profilo più idoneo da questo punto di vista; spesso però è fisicamente impossibilitato a essere presente in azienda in modo assiduo. Potrebbe nominare un suo procuratore oppure si potrebbe ricorrere alla nomina di un dipendente della società.

Questo per garantire rapidità di intervento e presenza costante in azienda.

Si tratta infatti molto spesso di una situazione caotica, in cui il socio accomandante superstite non conosce nulla delle operazioni in corso al momento della scomparsa del suo socio. Dovrà perciò essere assistito particolarmente da vicino e da una figura professionale in grado di consigliarlo nel migliore dei modi, specialmente per non farlo incorrere in ipotesi di responsabilità personali in grado di fargli assumere la qualifica di accomandatario.

In questi casi poi, l’atteggiamento dei fornitori e delle banche è quello di chi pensa che l’azienda non sia più meritevole di fiducia, dato che non si sa chi potrà prendere il posto dell’accomandatario e né se sarà capace di guidare l’azienda con le stesse caratteristiche o addirittura in modo migliore.

Ecco che il professionista – se non assume direttamente la carica di amministratore provvisorio – deve comunque garantire un periodo di tranquillità al socio accomandante e agli eredi dell’accomandatario, in modo che abbia il tempo di valutare le scelte da fare e a ragion veduta, perciò, nel frattempo, si dovrà effettuare rapidamente un inventario della situazione patrimoniale ed economica della società, che spesso non è semplice fare, e catalizzare sull’amministratore provvisorio la gestione operativa quotidiana.

La Cassazione bacchetta le Entrate: la dichiarazione si considera…

La Cassazione smentisce le Entrate ed afferma un principio non rivoluzionario ma sicuramente “pesante”:

(di Natascia Prencisvalle)

“La dichiarazione si considera trasmessa quando il contribuente o il suo intermediario la inviano. Non quando l’Agenzia delle Entrate la riceve in modo completo.”

Smentite le istruzioni ai modelli Unico le quali invece affermano:

>>La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia.<<

Il principio affermato dalla Corte è esattamente l’opposto di quanto risulta dalla prassi fin qui sostenuta dall’Agenzia, la quale, in verità, ha sempre incontrato i dubbi della Dottrina, perchè vorrebbe rendere responsabile il contribuente di un qualcosa che non può controllare. Non è infatti nella disponibilità del cittadino sapere quando esattamente l’Agenzia “completa il processo di ricezione”. Perciò per assurdo, potrebbe accadere che il contribuente invia l’ultimo giorno utile a sua disposizione – ad esempio il prossimo 1° Ottobre – la dichiarazione ma, per motivi a lui sconosciuti o accidentali, l’Agenzia completa il processo il giorno dopo. Cosa che puntualmente accade a chi trasmette le dichiarazioni intorno alle 24 dell’ultimo giorno……Sarebbe assurdo.

Ebbene, la Cassazione afferma – in sostanza- che la dichiarazione trasmessa alle 23.59 del 1° Ottobre 2012 è valida, anche se il Fisco completa la sua ricezione il 2 Ottobre alle ore 00.05.

Ne dà notizia il Sole 24 Ore.

Cassazione – ordinanza 13432 del 27 Luglio 2012