Immobiliare e contratto preliminare: obbligatorio conservarlo.

Potrebbe essere un reato non conservarlo.

(di Roberto Mazzanti)

La Cassazione torna a ribadire che per le società immobiliari non conservare i contratti preliminari stipulati con i clienti comporta il reato di occultamento della contabilità (art.10 d.lgs 74/2000) e una violazione dell’art.2214 del Codice Civile.

Diciamo subito che la sentenza attribuisce il valore di “scrittura contabile” ad un “documento contabile” e su questo gioco interpretativo si è basata la ricostruzione logica su cui si basano i Giudici. In realtà sia le norme penali che quelle civili – come documenti – richiedono la conservazione solo di “LETTERE – TELEGRAMMI E FATTURE” sia in entrata che in uscita. La logica della Cassazione però stabilendo che una scrittura contabile non ha senso senza una pezza d’appoggio, va nel senso di attribuire al termine “scrittura” – in realtà – il corpo costituito dai libri contenenti i movimenti contabili integrati dai relativi documenti che ne sono “le pezze giustificative”.

E sul piano sostanziale non si può dar torto ai Giudici. Perchè se così non fosse, non dovremmo conservare nella contabilità le copie dei versamenti bancari o degli assegni emessi.

Diciamo allora che il termine “scrittura” va inteso come “registrazione e documento probatorio”. 

Quindi per le società immobiliari non conservare il preliminare che ha dato luogo a versamenti di caparre, acconti ecc…ecc…equivale a gettare nel cestino una fattura emessa. Tanto più che in realtà il preliminare avente ad oggetto immobili è da registrare obbligatoriamente entro 20 giorni dalla stipula, ai fini dell’imposta di Registro.

Non si tratta perciò di sentenza “creativa”, a mio parere, ma di una pronuncia che non può non essere condivisa sul piano sostanziale. 

L’unica nota da aggiungere è che, a mio avviso, la norma si applica anche ai piccoli imprenditori in contabilità semplificata, se a fronte del preliminare sono state compiute operazioni per cui occorre emettere o ricevere la fattura ed in ogni caso in presenza di “costi o ricavi”.

 

 

Mediatore atipico ? provvigione solo da una delle parti!

Mediatore atipico ? provvigione solo da una delle parti!

(di Eleonora De Biaggi)

“Non è mediatore, ma di mandatario colui che ha avuto espresso incarico dal proprietario di promuovere la vendita del suo immobile, in quanto, il mediatore, ex art. 1754 c.c., non deve essere legato ad alcuna delle parti da “rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Pertanto, egli può pretendere il pagamento della sua provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l’incarico e non anche dai compratori.”

Lo stabilisce il Giudice di Pace di Novara, con sentenza del 19.06.2012.

IL CASO

Il mediatore mette in contatto il promittente venditore con il promittente acquirente, avendo prima ricevuto un mandato dal venditore. Ma le parti poi si mettono d’accordo bypassando il mediatore e non pagandogli la provvigione. Questo si attiva in giudizio pretendendo il proprio compenso da entrambe le parti ma il Giudice stabilisce che si tratta di mediazione si, ma atipica, ossia – in parole semplici – di un MANDATO A TITOLO ONEROSO o se preferite MEDIAZIONE UNILATERALE. Quindi provvigione si, ma solo a carico del venditore e non anche dell’acquirente.

Il che stronca la pretesa provvigionale del Mediatore, che la esigeva da entrambe le parti.

Viene comunque riconosciuto il fatto che l’accordo economico tra le parti è stato concluso tramite il mediatore, che quindi dev’essere compensato.

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La sentenza si trova, ottimamente commentata su Altalex a questo link.

Srl costituita con conferimento di una ditta e di una s.a.s.

SRL – COSTITUZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO CONTESTUALE DI DUE AZIENDE

(di Nicola e Luca Zambello)

A volte può accadere di trovarsi di fronte ad una ditta individuale e ad una società (nel caso una s.a.s.) che appartengono a soggetti che intendono confluire in un’unica azienda gestita in modo unitario.

Il caso più frequente è quello di aziende appartenenti a genitori da una parte e a figli dall’altra.

La soluzione operativa ottimale potrebbe essere la costituzione di una s.r.l. con contestuale conferimento della ditta individuale e dell’azienda facente capo alla s.a.s..

Da ricordare che entrambe le aziende vanno periziate in precedenza da un revisore contabile, che deve attestare che il loro valore è almeno pari al capitale sociale sottoscritto dai conferenti.

Tecnicamente il percorso sarebbe il seguente:
1. bilancio alla data più prossima per entrambe le aziende da conferire;

2. relazione di stima del revisore, il quale non deve attestare il valore effettivo delle aziende ma solo che esso corrisponde – quanto meno – alla quota di partecipazione che s’intende sottoscrivere nella s.r.l. costituenda; ricordare che la relazione non dev’essere anteriore di oltre 4 mesi rispetto alla data di costituzione della s.r.l.;

3. costituzione della s.r.l. e formazione del capitale sociale, in natura, con valore pari al patrimonio netto delle due aziende conferite; attribuzione della partecipazione ad ogni socio, in base al valore dell’apporto;

4. i soci saranno il titolare della ditta individuale e la s.a.s.; quest’ultima potrebbe poi cedere la partecipazione subito dopo ai propri soci, in modo che le quote di s.r.l. siano tutte intestate a persone fisiche; la s.a.s. potrebbe chiedere subito dopo la propria cancellazione dal Registro Imprese, anche omettendo la fase liquidatoria, se vi sono tutti gli altri presupposti. In alternativa, la s.a.s. può rimanere operativa e mantenere la propria partecipazione nella s.r.l., se ha altri interessi (esercizio di altre attività non concorrenti).

In questo modo abbiamo concentrato in un unico soggetto le due precedenti aziende, con il subentro della s.r.l. nelle due autorizzazioni amministrative, al pari di quanto accade per le cessioni di azienda.

Proprio perché siamo in un ambito analogo alla cessione d’azienda, occorre considerare anche i riflessi:
1. fiscali = certificazione carichi pendenti dei conferenti, per evitare il passaggio alla s.r.l. di pendenze tributarie e responsabilità indesiderate;
2. amministrativi = occorre accertarsi che l’esercizio del commercio sia fattibile per le molteplici attività concentrate in un unico locale, anche da un punto di vista sanitario.

Naturalmente queste operazioni vanno accompagnate anche da un esame approfondito di altri aspetti contingenti (per esempio, il passaggio generazionale) e personalizzate a seconda di particolarità presenti in azienda ma questo è il canovaccio che è possibile seguire.

 

 

 

 

 

S.r.l. semplificata – battaglia tra Notariato e Confindustria

ECON-TEST E’ DALLA PARTE DELLE IMPRESE

(di Roberto Mazzanti)

Come spesso succede la forma prende il sopravvento sulla sostanza, agevolata anche dall’interesse di parte.

E’ quello che sta accadendo nella battaglia tra Notariato e Confindustria (Sole 24 Ore di oggi) per quanto riguarda le spese di costituzione delle società a responsabilità semplificata per i giovani.

LA POSIZIONE DEI NOTAI

In questi primi giorni di applicazione della legge, i Notai chiedono comunque il compenso professionale per la costituzione di queste società, non appena si vogliono aggiungere clausole particolari (non in deroga ma aggiuntive) al famoso statuto standard predisposto dal Ministero. Essi sostengono che solo quando ci si attiene ESCLUSIVAMENTE alle sue disposizioni si ha diritto alla prestazione notarile gratuita, altrimenti no.

LA POSIZIONE DI CONFINDUSTRIA

Al contrario Confindustria ritiene che la società deve essere costituita “in conformità” a quello schema standard e non “con quello statuto e basta”, per aver diritto alle agevolazioni di legge.

A favore di questa interpretazione sta la lettera dell’art.2463-bis, che non chiude ad altre clausole “per quanto non espressamente regolato” nel testo. Nonchè – secondo noi – lo stesso D.M. 23.06.2012, il articolo 1 testualmente recita:

“Art. 1 Modello standard dell’atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata – 1. L’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto. 2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.”

LA NOSTRA POSIZIONE

La legge va interpretata prima di tutto letteralmente e su questo punto non pensiamo possano esserci dubbi sul fatto che il Codice Civile (2463-bis) e il Decreto lascino una “valvola” di integrazione particolare delle norme statutarie in funzione della particolare società che si vuole mettere in campo. Le interpretazioni diverse dovrebbero giustificare come mai la legge non abbia previsto che la costituzione debba avvenire utilizzando esclusivamente e solamente le norme standard. Bastava scriverlo. Ma così non è stato. Tutto ciò che non è espressamente vietato è consentito.  

E infine ma – secondo noi – cosa ancora più importante, la legge 24.03.2012 n.27 non ha subordinato la gratuità della prestazione notarile alla perfetta coincidenza al modello standard di atto costitutivo. Nè ad alcun’altra condizione.

Quindi noi propendiamo per la posizione di Confindustria, che riteniamo assolutamente condivisibile.

Il problema è grave, dato che compromette lo sviluppo e il diffondersi di questo tipo di società. Si spera in un rapidissimo intervento chiarificatore del Governo, anche perchè sappiamo che oltre a queste difficoltà, vi sono anche alcune Camere di Commercio che stanno creando difficoltà per l’iscrizione delle società di questo tipo, per questioni di modulistica.

 

S.R.L. – LIQUIDAZIONE – POTERI DEI LIQUIDATORI

Un caso di difficile composizione dei poteri tra due gruppi familiari contrapposti.

(di Roberto Mazzanti)

Il testo che pubblico qui di seguito testimonia la complessità dell’equilibrio tra i poteri di un collegio di liquidatori, la cui nomina è avvenuta in modo abbastanza complesso, ma di concerto di due interessi contrapposti. Il caso è molto interessante e conferma quanto la fase di “morte” delle società sia molto più interessante ed ancora in gran parte “misteriosa” per il grande pubblico degli utenti.

QUESITO

Nell’assemblea straordinaria che ha nominato i due liquidatori, ciascuno di fiducia dei due gruppi (al 50%) familiari di cui si compone la nostra società, nel primo punto all’odg è stato deciso all’unanimitą di nominare due liquidatori e che –testualmente- “essi opereranno collegialmente”. Inoltre stante il contrasto tra i due gruppi, uno dei due gruppi ha proposto (ed ottenuto) che ciascuno dei due gruppi desse anche un’indicazione separata e poi si votasse in modo unanime, e sono stati nominati due commercialisti, testualmente “attribuendo congiuntamente ad entrambi la rappresentanza della societą”.
Nel terzo punto all’odg. sui criteri, l’assemblea su proposta del presidente ed altra di un socio, ha deliberato, testualmente “di attribuire ai due liquidatori come sopra nominati congiuntamente i più ampi poteri per la gestione e la liquidazione della societą” orientati nel senso indicato dal presidente, cioè dovendo fare tre cose ben circoscritte.

Per i liquidatori al 4° punto all’odg l’assemblea che li ha nominati ha approvato all’unanimità, su proposta del presidente, che fosse attribuito ai liquidatori un compenso fisso mensile ed un compenso percentuale sulla realizzazione dell’attivo (fintanto che non cessino dalla carica) oltre a varie prestazioni. E precisamente: consulenza ed assistenza in materia contrattuale, valutazione del patrimonio e dei beni anche immateriali, la redazione di inventari, bilanci, denunce fiscali, ricorsi tributari, la tenuta della contabilità, la partecipazione alle assemblee, l’estinzione delle passività ed il riparto dell’attivo tra gli aventi diritto. Nella stessa assemblea il presidente ha proposto al 5° punto all’odg (e l’assemblea ha approvato) di rinunciare ad un’ulteriore argomento per non vincolare troppo l’attività dei liquidatori.

Il quesito che Le pongo è il seguente:
– i liquidatori hanno ricevuto un mandato (ev.te congiunto)?
– nel caso si può dire che hanno ricevuto un mandato ad operare congiuntamente?
– oppure la parola collegialmente è da riferire all’art. 2488 c.c. nel senso che devono operare con le stesse regole dell’organo amministrativo? (avevamo un Cda di 4 persone).
– In caso di dimissioni di uno dei due (o di entrambi) cosa succede?

RISPOSTA:

La domanda è piuttosto complessa. Certamente i liquidatori hanno ricevuto un mandato, non essendo possibile altrimenti inquadrare diversamente la loro funzione. Il liquidatore è gestore di un patrimonio altrui, che agisce su mandato dei soci, per uno scopo particolare, qual è quello di liquidare l’azienda e la società. 

IL METODO COLLEGIALE

Quando l’assemblea nomina una pluralità di liquidatori, ne nasce un organismo collettivo che la stessa assemblea deve provvedere a regolare, dettando le norme di funzionamento. In mancanza di queste ultime, quando l’assemblea si limita a parlare di “collegiale”, dobbiamo andare a vedere le norme del Consiglio di amministrazione, unico altro organo collegiale disponibile per un’interpretazione analogica.

Dico subito però che nel caso specifico la parola “collegiale” mi sembra spesa non a proposito, perché è proprio di un qualsiasi collegio avere:

a)     un Presidente  che convochi il consiglio di amministrazione e che  fissi l’ordine del giorno,  coordini i lavori del consiglio e provveda affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno;

b)     la possibilità di decidere a maggioranza; quindi dev’essere ovviamente composto da un numero dispari di consiglieri.

Non mi sembra però con due Liquidatori si possa parlare di un Collegio; sembra quindi ovvio concludere che si tratti di una svista e che invece il significato vero sia quello di richiamarsi alla necessità che i liquidatori si consultino periodicamente o costantemente. Tanto più che poi si affida loro tutto il potere in modo congiunto. 

LE DIMISSIONI

Essendo due i liquidatori nominati, essi devono rimanere tali. Perciò in caso di dimissioni di uno di essi, egli resta in carica fino a che non viene sostituito. Cosa che del resto avviene anche in caso di dimissioni di un consigliere di amministrazione o – addirittura – quando a dimettersi è l’intero c.d.a.

I furbetti del beneficio d’inventario avranno vita difficile…

ACQUISTI CON FONDI DERIVANTI DA VENDITE DEI BENI EREDITATI

(di Eleonora De Biaggi) 

L’accettazione con beneficio d’inventario non è una licenza per vendere i beni ereditati ed acquistare,  con il denaro proveniente da essi, beni personali dell’erede. Cassazione, sez. 3, 7 giugno – 26 luglio 2012, n. 13206.

Essendo l’accettazione con beneficio di inventario comunque una forma di accettazione dell’eredità, l’erede acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni.

Pertanto egli è successore del defunto anche nei debiti. Le particolari cautele che ne limitano la responsabilità per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati, non valgono più se con il ricavato della vendita non si soddisfano i creditori del defunto ma addirittura si acquistano beni per sè. 

La Cassazione ha perciò stabilito che il cespite acquistato per se stesso dall’erede era pignorabile ed espropriabile, anche se nei limiti del valore del bene pervenuto all’erede beneficiato, in applicazione del seguente principio di diritto:

“in caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, la vendita di un bene ereditario e il reinvestimento del denaro ricavato, rispettati gli oneri procedurali imposti dagli artt. 747 e segg. cod. proc. civ., non rendono il bene dell’erede impignorabile da parte dei creditori del de cuius, i quali ben potranno pertanto sottoporlo ad esecuzione e rivalersi sul ricavato, nei limiti del valore del bene ereditario, ove l’erede, proponendo la relativa eccezione, faccia valere il beneficio.”

 

Fonte: Altalex

Settore Agro-Alimentare: dal 24 Ottobre tutto per iscritto.

LA FORMA SCRITTA DELLE TRANSAZIONI

(di Roberto Mazzanti)

Dal 24 Ottobre debutta ufficialmente la forma scritta nelle transazioni commerciali, nel settore agro-alimentare. Ne abbiamo già dato notizia molto tempo fa e le conferme al nostro pensiero, circa alcune facilitazioni, sono arrivate (per fortuna, diremmo):

a) il famoso contratto scritto può essere costituito anche da appunti in calce alle fatture emesse o al documento di consegna (occorre scrivere: assolve gli obblighi di cui all’art.62 del D.L.1/2012)

b) sono esclusi i conferimenti alle cooperative (ma non le forniture dalle cooperative ai soci)

c) sono esonerate da tutte le formalità le vendite con consegna e pagamento immediato

d) nessun obbligo per le esportazioni (la norma è vincolante solo per l’Italia).

Sul fronte delle importazioni, si stanno creando presupposti “tragici”: l’importatore italiano di prodotti esteri, dovrà pagare entro 30 giorni il suo fornitore straniero, pena le sanzioni della nuova legge (possibile ? pare di si).

Si confermano invece questi fattori:

  1. i prodotti alimentari sono tutti quelli previsti dall’art.2 del Regolamento Cee 178/2002 (praticamente tutto ciò che si mangia o si beve)
  2. sono possibili accordi professionali di categoria, che possono sostituire l’accordo scritto individuale
  3. come forma scritta valgono anche i fax, le mail ecc…anche senza sottoscrizione.

Ora attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di attuazione dell’art.62 del D.L. 1/2012, di cui queste costituiscono solo anticipazioni.

Per approfondimenti: 

Il contratto di Rete – le ultime novità e il quadro complessivo

Il contratto di Rete – il punto della situazione

(di Roberto Mazzanti – fonte: Camera di Commercio di Ferrara)

Il Contratto di rete è stato introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.

Recentemente, con l’art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte importanti innovazioni rispetto alla disciplina previgente.

In particolare, è stata riconosciuta al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di acquisire soggettività giuridica.

Questo lo rende praticamente molto simile ad una società.

Il contratto di rete può essere definito genericamente come un negozio che genera un fenomeno di aggregazione tra imprese al fine di instaurare una reciproca collaborazione per accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitiva sul mercato. Si tratta in pratica di un contratto plurilaterale di cooperazione interaziendale.

La legge 134/2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012 ha modificato il comma 4-ter dell’art. 3 del DL n. 5/2009, stabilendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Il modello dovrà contenere le informazioni indicate nel comma 4 ter lettere a), b), c), d), e), f) del citato articolo 3.

Con le recenti modifiche introdotte con la Legge 134/2012 si possono individuare due tipologie di contratti di rete:

  1. contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi;
  2. contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi.

Contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune:

Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi, la rete può iscriversi (in alternativa alle modalità di cui sopra) nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.

Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

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Ricordiamo inoltre le forti agevolazioni fiscali in materia di Rete.

Per approfondimenti, v.i nostri articoli precedenti:

  1. http://www.econ-test.it/news/208-contratto-rete-fino-75-esenzione-imposte-unoccasione-perdere
  2. http://www.econ-test.it/news/274-contratti-rete-libera-pu-arrivare-entro-31122011
  3. http://www.econ-test.it/news/reti-impresa-agevolate
  4. http://www.econ-test.it/news/456-decreto-sviluppo-misure-principali-per-crescita
  5. http://www.econ-test.it/news/193-fondi-per-linnovazione-tecnologia-dallemilia-romagna
  6. http://www.econ-test.it/news/418-manuale-delle-attivit-economiche-guida-camerale
  7. http://www.econ-test.it/news/176-nuovi-incentivi-fondo-perduto-dalla-regione-emilia-romagna

S.R.L. – come finanziarsi con le cambiali finanziarie e le obbligazioni

(di Nicola Zambello e Roberto Mazzanti)

Il Decreto Sviluppo ha regolamentato il sistema di finanziamento delle società non quotate, diverse da Banche e Micro-Imprese, introducendo la possibilità di emettere sia cambiali finanziarie, che obbligazioni.

  • LE SOCIETA A RESPONSABILITA’ LIMITATA

non sono le uniche società che possono sfruttare questa occasione ma noi oggi parliamo di queste, solo perchè sono la stragrande maggioranza nel panorama.

Si tratta di società che devono avere una certa dimensione, al di sotto della quale sono considerate “micro-imprese” e quindi escluse dalla norma.

  1. devono occupare almeno 10 dipendenti 
  2. devono sviluppare un fatturato annuo od avere un attivo di bilancio di almeno 2 milioni 
  • LE CAMBIALI FINANZIARIE

si tratta di uno strumento in base al quale si raccoglie denaro presso i sottoscrittori emettendo titoli in serie, all’ordine e con girata senza garanzia (per evitare azioni di regresso).

Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:

a) l’emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un’impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l’emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;

b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall’applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall’applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);

c) l’ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;

Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si può derogare all’obbligo di certificazione del bilancio, qualora l’emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un’impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi»

d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.

In deroga a quanto sopra previsto, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.

  • LE OBBLIGAZIONI

Con le obbligazioni la società può raccogliere capitale presso gli investitori e retribuirli con un interesse concordato e con un piano di rientro del capitale prefissato e contenuto nel titolo.

Le obbligazioni possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d’impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi. 
La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. 

La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell’impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell’esercizio, nella percentuale indicata all’atto dell’emissione (parte variabile del corrispettivo).

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Ci sembrano opportunità da cogliere e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

(riceviamo e giriamo il testo integrale)

Anno 3 Numero 9 – settembre 2012 – Newsletter Ferrara Economica

4 settembre 2012

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Sei un imprenditore danneggiato dal sisma? Ecco l’elenco delle aree, dei capannoni e dei servizi immediatamente disponibili per ripartire

La Camera di Commercio ha creato un’apposita banca dati on-line, il portale “Voglia di ricominciare”, per tutte le offerte da destinare alle imprese colpite dal terremoto che hanno la necessità di trovare immobili, spazi o locali da utilizzare temporaneamente durante la fase di ricostruzione o di messa in sicurezza delle loro aziende.

Nello stesso portale è possibile ricercare attrezzature, forniture, servizi e lavorazioni ed anche altre offerte.

Per INFO Ufficio Relazioni con il Pubblico 0532-783.802/903/911/914 urp@fe.camcom.it

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Contributi alle imprese per la registrazione di marchi comunitari e internazionali

L’importo dell’agevolazione può variare dai 4.000,00 ai 6.000,00 euro per ciascuna domanda di marchio depositata e a copertura dell’80% o del 90% delle spese ammissibili sostenute in funzione dei Paesi designati per la registrazione.

Per INFO Ufficio Marchi e Brevetti 0532-783.804-916 marchi.brevetti@fe.camcom.it

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Incentivazione alla commercializzazione dei pacchetti turistici e al soggiorno in strutture ricettive in provincia di Ferrara 2012

Contributi ancora disponibili per le Agenzie di viaggio: chiusura bando 31 gennaio 2013.

Per INFO Ufficio Marketing del Territorio 0532-783.821/813 promozione@fe.camcom.it