Perdite su crediti – elementi certi e precisi

Perdite su crediti – elementi certi e precisi

(di Nicola Zambello)

Quali sono gli elementi di certezza e precisione che giustificano la collocazione di un credito a passivo di bilancio ?

Ce lo dice la Corte di Cassazione – Sezione Sesta Civile – Tributaria, Ordinanza 18 luglio 2012, n.12431, la quale, non condividendo l’orientamento della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, ha stabilito quali sono gli elementi (non gli unici) in base ai quali va collocato a passivo di bilancio (nel senso di collocarlo tra le perdite nel conto economico) il proprio credito, ovvero:

1) la revoca degli affidamenti e dei finanziamenti concessi alla società debitrice da parte di due importanti banche tedesche, che avevano escusso i fideiussori;

2) le informative del 2004 che asserivano la gravità della situazione economica della società debitrice, tanto che nell’aprile 2004 era stato varato un piano di ristrutturazione e sollecitata una sospensione dei pagamenti infragruppo;

3) la negatività del bilancio del 2003, depositato a dicembre del 2004.

La Corte ritiene infatti carente la motivazione della sentenza della Commissione,

“sotto il profilo, essenziale al fine di decidere, della ritenuta equivocità degli elementi sicuramente pervenuti a conoscenza della società ricorrente nel 2004. Anche a voler attribuire peso non decisivo alle informative del 2004, che non solo attestano la gravità della crisi della società debitrice, ma che determinavano la sospensione dei rapporti economici tra le due società, fatto obiettivo che presuppone la insolvibilità, almeno temporanea, della società collegata, appare arduo negare tale valore alla revoca degli affidamenti e dei finanziamenti da parte delle banche, che, secondo le leggi di mercato, rende chiaro “erga omnes” che la società non è in grado di fare fronte ai propri impegni finanziari, e quindi anche a quelli di cui si discute”.

Fonte: Filodiritto.

Professionisti: ammessa la pubblicità anche mediante volantini

CASSAZIONE: ammessa la pubblicità professionale – anche mediante volantinaggio.

(di Roberto Mazzanti)

La Cassazione ha fatto il suo lavoro “cassando” il procedimento disciplinare inflitto ad un Dentista dalla Commissione dell’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine di Brescia, che lo sospendeva per un mese dall’esercizio della professione.

Il provvedimento disciplinare era stato emesso in seguito alla diffusione di un volantino, da parte del professionista, in cui venivano pubblicizzate le prestazioni offerte dall’azienda sanitaria della quale lo stesso era direttore sanitario.

L’accusa nei suoi confronti era di aver tenuto un comportamento non conforme a quanto disposto dalle norme del Codice Deontologico.

La Commissione, infatti, ritenne che la diffusione dei volantini ledesse il decoro e la dignità professionale, che tale attività avesse natura meramente commerciale, e che il messaggio pubblicizzato fosse falso nella parte in cui prevedeva l’esistenza di una tariffa minima nazionale, ormai abrogata.

Ma i Giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso del professionista (complimenti ai suoi Avvocati) enunciando questo principio di diritto:

“un professionista può pubblicizzare le proprie prestazioni lavorative anche mediante opera di volantinaggio, l’importante è che siano sempre rispettati i principi di trasparenza e di veridicità del messaggio (unici aspetti su cui è ammesso il controllo da parte dell’Ordine).”                                                                                                                                                                                                                        Fonte: LeggiOggi 

Immobili di società – strumentalità o meno – caso risolto

(di Roberto Mazzanti)

SOCIETA’ E IMMOBILI – FABBRICATO DI CATEGORIA RESIDENZIALE – PASSAGGIO A CATEGORIA COMMERCIALE E VICEVERSA – OBBLIGHI E TRATTAMENTO ECONOMICO FISCALE

PREMESSE

La destinazione a commerciale di un immobile che nasce residenziale e viceversa, va attentamente valutata in base ai Regolamenti Comunali. Perchè può essere facile passare da residenziale a commerciale ma non il contrario.
La questione va vista quindi anche da un punto di vista extra-fiscale e più schiettamente urbanistico. Occorre perciò un apporto da parte di professionista tecnico (Geometra – Architetto) che presti la propria assistenza in questo senso, per conoscere preventivamente cosa si può fare e cosa no, onde evitare di sbagliare investimento.

IMMOBILE RESIDENZIALE E REDDITO DI IMPRESA

Un fabbricato ad uso residenziale (non A/10) se viene concesso in locazione a terzi, diventa un bene-patrimonio che paga le imposte in base al reddito di locazione ricavato – che non può essere assoggettato a cedolare secca, se il locatore è la società.
Se invece il fabbricato (non A/10) viene utilizzato come sede della società e quindi ha un “uso effettivo” del tipo “ufficio”, allora diventa strumentale per destinazione e quindi ammortizzabile.
La procedura di ammortamento termina in 33 anni.
Dal valore ammortizzabile (sempre che l’uso sia della società, come detto) che è dato dalla somma di tutte le spese sostenute per l’acquisto, compresa imposte e compensi Notarili, va sottratto il valore dell’area su cui poggia il fabbricato. Se non si conosce il valore dell’area, si sottrare il 20% a titolo forfetario. Somma persa per sempre in quanto rappresenta il terreno, che di per sé non è mai ammortizzabile.
Se il fabbricato è usato in modo strumentale, tutti i costi di gestione, compresi interessi per finanziamenti, sono deducibili – tranne l’Imu – e se aumentano la potenzialità immobiliare, possono essere capitalizzati e ammortizzati in uno con l’immobile stesso.
Se il fabbricato, invece, non è usato come strumentale, perché locato a terzi, anche soci, allora in caso di vendita si realizza una plusvalenza patrimoniale. Nessun costo di gestione è deducibile. Eventuali interessi di mutuo possono essere dedotti a certe condizioni (v.Rol) e comunque solo quelli inerenti l’acquisto o la costruzione.

IMMOBILE COMMERCIALE E REDDITO DI IMPRESA

Un fabbricato ad uso commerciale (A/10 o cat. B, C, D ecc…) anche se viene concesso in locazione a terzi, resta strumentale per la società e quindi ammortizzabile.
Tutti i costi inerenti sono deducibili o capitalizzabili a seconda dei casi. Il reddito di locazione viene assunto per intero tra i ricavi sociali e tutti i costi inerenti sono illimitatamente deducibili.

PASSAGGIO DA RESIDENZIALE A COMMERCIALE

Nel caso di passaggio di immobile da categoria residenziale a categoria commerciale, possono esserci due situazioni:

A. L’immobile non era strumentale (ad esempio era locato o non usato) = in questo caso passa da bene patrimonio a bene strumentale. Quindi il costo originario di acquisto dell’immobile e del passaggio (lavori, oneri ecc…) viene assunto in carico e comincia ad essere ammortizzabile.
B. L’immobile era strumentale – perché usato come sede della società = continua il trattamento normale e i costi del passaggio di categoria sono ammortizzabili.

PASSAGGIO DA COMMERCIALE A RESIDENZIALE

Nel caso di passaggio di immobile da categoria commerciale a residenziale, possono esserci due situazioni:
A. L’immobile diventa non strumentale = in questo caso passa da bene strumentale a bene patrimonio. Il passaggio non è deducibile ed i costi smettono di esserlo pure loro.
B. L’immobile resta strumentale – perché usato come sede della società = continua il trattamento normale e i costi del passaggio di categoria sono ammortizzabili.

 

n.b. non è stata esaminata, per brevità, la questione dell’uso dell’immobile in quanto dato eventualmente in godimento ai soci.

 

 

 

 

Professionisti in semplificata: ulteriore semplificazione

(di Natascia Prencisvalle)

Professionisti e semplificata: accorpamento Iva delle piccole fatture, valido anche ai fini del reddito.

Lo Studio Professionale in contabilità semplificata, potrà utilizzare il documento riepilogativo Iva (art. 6 del D.P.R. n. 695 del 1996) non solo per le annotazioni ai fini IVA ma anche per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse sottostanti,  ossia INCASSI E PAGAMENTI.

Però,per motivi di omogeneità, il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo laddove le fatture emesse e/o ricevute, e nel medesimo documento riepilogate, siano state
tutte saldate. In tale evenienza, come unica data associata al documento riepilogativo, potrà essere utilizzata quella dell’ultimo incasso e/o pagamento.

DECORRENZA: essendo un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la procedura è valida anche se già adottata in passato. Quindi non si tratta di una novità applicabile solo da ieri in poi.

RISOLUZIONE 24.07.2012 N.80/E

 

 

Immobili con prezzi molto mobili: -25%

MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE IN FLESSIONE

(di Roberto Mazzanti)

Anche il listino immobiliare residenziale registra per la prima volta da tanti anni un calo vistoso e significativo: con punte anche del 25% in meno.

Lo segnala Crif (valutazione immobili). L’andamento non è ovviamente omogeneo su base nazionale ma a macchia di leopardo: Venezia -19% – Verona e Padova, invece, +3%. 

Varese ha il record negativo: -25%. Roma stabile; Milano -12%.

La segnalazione è molto interessante anche in funzione difensiva, contro gli accertamenti fiscali in materia di imposte dirette e indirette sugli scambi immobiliari.

Fonte: Sole 24 Ore.

Contabilità semplificata e bancarotta fraudolenta

Contabilità semplificata e bancarotta fraudolenta

(di Luca Zambello)

La Cassazione ha stabilito che avere la contabilità semplificata di per sè potrebbe comportare il rischio di bancarotta fraudolenta (almeno documentale), anche se l’azienda l’ha legittimamente adottata perchè autorizzata dalle norme tributarie. Ma in materia fallimentare – sostengono i Giudici – non contano altro che le norme civili. Quindi se si tratta di società commerciali (snc – sas – srl – spa – sapa) o di imprenditori non piccoli (art.2195 c.c.) l’obbligo nasce dal Codice Civile e riguarda la tenuta – quanto meno – del libro giornale e degli inventari.

La sentenza – quinta sezione penale n.28923 – conferma un indirizzo preciso: le società e gli imprenditori commerciali devono osservare le norme civilistiche in materia di libri contabili. Quelle fiscali sono e restano in secondo piano. Perchè in caso di fallimento la mancata adozione della contabilità “ordinaria civile” comporta l’impossibilità di ricostruire il giro d’affari e lo stato passivo. Il che è un reato. E precisamente un reato di bancarotta.

Quali sono le norme civili ? Eccole:

2200. Società.

Sono soggette all’obbligo [c.c. 2194] dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [c.c. 2291] e le società cooperative [c.c. 2511], anche se non esercitano un’attività commerciale [c.c. 2195, 2949].

L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI

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2195. Imprenditori soggetti a registrazione.

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [c.c. 2135];

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni [c.c. 2203];

3) un’attività di trasporto per terra [c.c. 1678], per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria [c.c. 1834] (4) o assicurativa [c.c. 1882, 1883];

5) altre attività ausiliarie delle precedenti [c.c. 1754].

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [c.c. 320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

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2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili.

L’imprenditore che esercita un’attività commerciale [c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale [c.c. 2215, 2216] e il libro degli inventari [c.c. 2217; disp. att. c.c. 200].

Deve altresì tenere le altre scritture [c.c. 1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (3) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560, 2709, 2711].

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2221].

CENTRI ESTETICI: no epilazione laser senza personale sanitario

CENTRI ESTETICI: no epilazione laser senza personale sanitario.

(di Roberto Mazzanti)

Il dispositivo della sentenza: “L’utilizzo di pratiche mediche da parte di soggetto non abilitato, a parte gli eventuali risvolti d’ordine penale, costituisce di per sé atto illecito e, avendo generato danno alla persona, fonte di responsabilità civile. Condanna quindi la società convenuta, oltre alle spese di lite, a corrispndere un ristoro patrimoniale, quantificandolo in € 2.582,49.”

Ill Tribunale di Modena, con sentenza 14 giugno 2012, n. 947, ha statuito che:

l’epilazione attuata mediante laser rappresenta una pratica medica e, di conseguenza, l’esecuzione appartiene al personale sanitario, escludendo uleriori professionalità. 

I centri estetici privi di personale sanitario non possono perciò praticare queste prestazioni mediche.

Fonte: Altalex

Fisco e Professionisti: i prelevamenti non sono compensi

C.T.R. PALERMO: “ingiustificato equiparare i prelevamenti dal conto a compensi occultati!”

(di Natascia Prencisvalle)

Presumere che i prelevamenti da un conto corrente bancario siano compensi occultati, non è cosa per i professionisti, semmai per le imprese (ma resta una presunzione ribaltabile con le prove a difesa).

Tanto più che il professionista incappato nella vicenda «ha puntualmente provato che i movimenti bancari, contestati dall’ufficio e non riconosciuti dai primi giudici, hanno natura strettamente personale e familiare senza alcuna relazione con la sua attività professionale». 

Si tratta di una logica convincente, perchè occorre tener presente che – a differenza degli imprenditori – i professionisti dichiarano il proprio reddito con il criterio di cassa e non con quello di competenza. Quindi costituiscono reddito le somme incassate e spese quelle pagate. I prelevamenti bancari ingiustificati possono essere considerati compensi occultati solo nel momento in cui esistono versamenti sul conto a loro volta ingiustificati (non si può prelevare quello che non c’è…). Ma a questo punto sarebbe sufficente punire i versamenti non coperti da emissione di fattura e non il prelevamento che ne segue….Quindi anche la presunzione in sè non ha una logica apprezzabile.

Comunque, nel caso in questione i Giudici siciliani hanno escluso qualsiasi rilevanza della presunzione ed hanno dato torto all’Agenzia.

Fonte: Il Sole 24 Ore.

MEDIATORE IMMOBILIARE E PRESTAZIONI DI CONSULENZA

MEDIATORE IMMOBILIARE E PRESTAZIONI DI CONSULENZA

(di Econ-Test Economia d’Impresa)

Molto spesso nell’ambito dell’attività di mediazione immobiliare, ci si pone il problema di come trattare le prestazioni di pura consulenza che possono essere richieste dalla clientela. Econ-Test ha inquadrato il problema della relazione della consulenza con l’attività del mediatore lo studio che pubblichiamo è la sintesi di un caso concretamente trattato, in cui il mediatore, ritenendo di essere un professionista, fatturava le proprie mediazioni esclusivamente come “consulenza” e con ritenuta al 20%.

  • L’attività di mediazione immobiliare – profili civilistici

L’attività dell’agente di affari in mediazione immobiliare e mandatario a titolo oneroso, e’ fiscalmente inquadrata tra quelle di impresa. A conferma di quanto detto:
Art.2195 codice civile 2195. Imprenditori soggetti a registrazione.
Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano :
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni ;
3) un’attività di trasporto per terra , per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa ;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti. (tra cui il mediatore)

A conferma di quanto detto:
L’attività del mediatore è regolata dagli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile, oltre che dalla Legge 39 del 1989; anche se in alcuni passaggi di queste norme si parla di “professione di mediatore” questo non vuol dire che il Mediatore sia un professionista, inteso quale lavoratore autonomo prestatore d’opera intellettuale. Tant’è che mentre l’attività delle Professioni Intellettuali è regolata dal Codice Civile a partire dall’art.2229 , quella del Mediatore ha una sua disciplina specifica e precedente (artt.1754 e segg.).
Inoltre, mentre i professionisti intellettuali sono iscritti agli Ordini, i mediatori sono iscritti ad un Ruolo (peraltro abolito) delle Camere di Commercio. Infine, mentre per i professionisti il compenso è denominato “onorario”, per i mediatori il compenso è denominato “provvigione” e non sempre la provvigione viene richiesta ad un solo cliente – come per il professionista – ma il più delle volte viene richiesta a due parti (acquirente – cedente).
Da ultimo: il fatto stesso di essere obbligati all’iscrizione al Registro Imprese delle Cciaa comporta, per i mediatori, una differenza rilevante con i Professionisti, che tale obbligo non hanno affatto, proprio perchè non sono considerati imprenditori.
A conferma (da wikiJus – autore Daniele minussi, notaio in Lecco http://www.e-glossa.it/wiki/nozione_e_natura_giuridica_della_mediazione.aspx)
La possibilità che, ai sensi del III comma dell’ art. 3 L. 39/89, agli agenti immobiliari iscritti nella apposita sezione del ruolo vengano affidati incarichi di perizia e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici ovvero l’ulteriore previsione di cui al IV comma dello stesso articolo (ai sensi della quale gli agenti immobiliari iscritti nella apposita sezione del ruolo possono essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle CCIAA e negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali) viene a configurare invece un ulteriore novero di mansioni, tradizionalmente estranee alla competenza del mediatore, che si giustificano in funzione dell’accresciuta complessità della sua opera e dello specifico livello di preparazione che gli è richiesto nel settore immobiliare. Sembra tuttavia che questi incarichi debbano essere concepiti come del tutto autonomi rispetto alla mediazione, essendo piuttosto riconducibili a contratti d’opera professionale (perizie contrattuali, consulenze tecniche d’ufficio). Ancora oggi pure i mediatori professionali dovrebbero essere qualificati, nell’ambito dell’attività tipica, come imprenditori e non come professionisti intellettuali.

  • L’attività di mediazione immobiliare – profili fiscali

A conferma di quanto detto:
agenzia entrate – metodologie di controllo dell’attività di agente d’affari in mediazione immobiliare :

L’attività degli agenti immobiliari è regolata dagli articoli 1754–1765 del Codice Civile ed in particolare dalla Legge del 3 febbraio 1989, n. 39, modificata dall’art. 18 della Legge del 5 marzo 2001, n. 57, che istituisce tra l’altro il ruolo degli “agenti d’affari in mediazione” presso le Camere di Commercio nonché i requisiti per l’esercizio dell’impresa. Il settore in questione viene individuato dal codice attività ATECO 2007 – 68.31.00 Attività di mediazione immobiliare.

All’interno della nota metodologica, l’attivita’ di consulenza e’ considerata complementare e accessoria alle attivita’ di mediazione. Vedi a pag. 13:

“piccole agenzie con prevalente attività di locazione  – le imprese di questo gruppo sono principalmente ditte individuali con una struttura piccolissima.  L’attività è svolta direttamente dall’imprenditore in quanto non si rileva la presenza di personale dipendente né di collaboratori; l’attività è quella di intermediazione per locazione ed in minima parte di consulenza immobiliare. La clientela principale è rappresentata da persone fisiche, anche se si rileva una minima presenza di enti. L’area di mercato è quella comunale…”

  • commissione tributaria regionale firenze  -n.40 del 23.04.2009  
  • l’attività di mediazione deve essere inquadrata tra quelle ausiliarie delle imprese tipicamente commerciali previste dall’art 2195 del c.c. e, come tali, caratterizzate dall’organizzazione autonoma dei soggetti che la pongono in essere, rivolta principalmente a facilitare lo scambio di beni e di servizi.
  • Il mediatore immobiliare è dunque, per definizione, un imprenditore, con tutte le responsabilità e caratteristiche che derivano da tale veste giuridica, condizionata dall’iscrizione in apposito ruolo, ed alla denuncia dell’attività al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio della provincia in cui egli intende operare.

La ritenuta sulle provvigioni

Una volta chiarito che non vi sono dubbi almeno sul fatto che la giurisprudenza prevalente ritiene che il Mediatore sia un imprenditore, occorre chiedersi quale ritenuta vada applicata ai suoi compensi.

Ai sensi dell’art.25 bis del Dpr 600 la ritenuta è la seguente:

(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)

I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto  dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni.

  • Conclusioni

Non ci sono dubbi quindi che la ritenuta sulle provvigioni non possa che essere quella del 23% sul 50% dell’importo dovuto al mediatore. Per quanto riguarda la ritenuta del 20% su eventuali consulenze immobiliari, occorrerebbe comunque valutare prima di tutto se queste sono occasionali o costituiscono un’attività vera e propria – autonoma rispetto alla mediazione o solo strumentale ad essa. Se fossero parte di una vera attività autonoma dalla mediazione, non occasionali e ripetute nel tempo, si potrebbe:

1.Denunciarle quale attività autonoma con proprio codice Ateco

2.Tenere una contabilità separata, con tutti i pro e i contro del caso

 

 

Fotovoltaico in agricoltura: è un D10 da accatastare!

Fotovoltaico in agricoltura: è un D10 da accatastare!

(di Luca Zambello)

L’agricoltore dotato di impianto fotovoltaico a terra, se rientra nell’esercizio dell’agricoltura, deve provvedere ad accatastarlo come D10.

Lo precisa l’Agenzia del Territorio con nota 22.06.2012 prot.31892.

Non essendo noi esperti in questo settore, la riportiamo integralmente di seguito, affinchè ognuno di voi faccia le sue valutazioni:

——————————————————————-Nota 31892 del 22.06.2012———————————————————–

Oggetto: Accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

Sono pervenuti alla scrivente Direzione alcuni quesiti riguardanti, in generale, l’accertamento catastale degli immobili ospitanti gli impianti a pannelli fotovoltaici e, in particolare, le fattispecie per le quali sussiste l’obbligo di  accatastamento, i criteri per il riconoscimento del carattere di ruralità e la prassi da adottare per la corretta intestazione dei medesimi immobili, anche nei casi in cui le installazioni fotovoltaiche siano realizzate su terreni di proprietà di terzi in forza di specifici contratti di locazione.

In considerazione dell’importanza dell’argomento e delle rilevanti implicazioni che ne derivano in ambito fiscale, si ritiene necessario approfondire le tematiche riguardanti gli immobili in questione e precisarne gli aspetti sostanziali, anche al fine di rendere omogeneo il comportamento, nel merito, degli Uffici periferici dell’Agenzia.

1. Criteri generali per “attribuzione della categoria e della rendita.
In linea generale, coerentemente con quanto già precisato nella risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008, Si ribadisce che gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/l – opifici” e che nella determinazione della relativa rendita catastale, qualora valutata in base al costo di ricostruzione, riferito all’epoca censuaria 1988-89, a cui applicare il saggio di fruttuosità fissato al 2%, devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di “opificio”.

A tal proposito, si osserva che, ai fini catastali, non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che le medesime componenti possano essere posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento. Più in generale, come chiarito con la circolare n. 4fT del 16 maggio 2006, la nozione di unità immobiliare, inizialmente definita come “ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”‘, è meglio precisata dall’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1949, n. 1142 come “ogni fabbricato, porzione di fabbricato od insieme di fabbricati  che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui Si trova, rappresenta,secondo l’uso locale, un cespite indipendente”, e successivamente dall’art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. In particolare, tale ultima disposizione, al comma l, ha previsto che “L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di  fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità autonomia funzionale e reddituale” e, al comma 3, che si considerano unità immobiliari “anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifid sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabilì nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”. II successivo art. 3 del citato decreto ministeriale n. 28 del 1998 evidenzia, poi, gli immobili oggetto di censimento e quelli non oggetto di inventariazione, a meno di una autonoma suscettibilità reddituale. I criteri sopraindicati, utili ai fini dell’individuazione dell’unità immobiliare oggetto di censimento catastale, si devono inderogabilmente applicare ad ogni immobile, comprendendo anche ogni altra parte che concorra alla sua autonomia funzionale e reddituale.

Ne consegue che ai fini dell’obbligo di accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico non è fondamentale esclusivamente la facile amovibilità delle sue varie componenti impiantistiche, quanto, piuttosto, la capacità delle stesse, in rapporto con le altre porzioni immobiliari, di produrre un reddito ordinario, temporalmente rilevante, caratterizzante l’unità immobiliare a cui appartengono. In altri termini, l’Agenzia del Territorio accerta gli immobili che ospitano i medesimi impianti, indagando, ai fini della determinazione della relativa  rendita catastale, sulla correlazione che sussiste tra l’immobile e, in generale, quelle  componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato. 

Tale orientamento trova conferma in numerose pronunce della Corte di Cassazione relative al contenzioso instauratosi tra le società elettriche e l’Agenzia del Territorio sull’inclusione delle turbine nella determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche, nell’intervento del legislatore con l’art. 1-quinquies del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazione dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e nella sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008. 

In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 16824 del 21 luglio 2006, chiarisce, seppure con specifico riferimento all’inclusione delle turbine nella stima catastale delle centrali idroelettriche, che ….. non rileva il mezzo di “unione” tra “mobile” ed “immobile” per considerare il primo incorporato al secondo, sia perché quel che davvero conta è l’impossibilità di separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe più, nel caso di specie, una centrale elettrica), sia perché “mezzo di unione” idoneo a determinare l’incorporazione non può essere qualificato solo quello che tale poteva considerarsi al tempo dell’approvazione del codice civile, dovendosi tener conto del progresso tecnologico e dell’ineludibile condizionamento dei mezzi utilizzati a speCifiche esigenze tecniche. « Tale principio è stato ulteriormente ribadito, in termini più generali, nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008, ove si chiarisce che ….. tutte quelle componenti f. ..} che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale. “

2. Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l’obbligo di accatastamento.
Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite ali ‘art. 2 del decreto del M inistro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, Si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3 del 2008, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare a cui l’impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. In tal senso, l’Agenzia del Territorio ha dato istruzioni con circolare n. 10 del 4 agosto 2005, nell’ambito dell’applicazione dell’art. l, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l’installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettiVi subalterni le porzioni immobiliari componenti l’unità secondo le previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare n. 4 del 29 ottobre 2009. In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali. Successivamente, ultimata la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, si deve procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione in categoria D/l, ovvero in D/lO, qualora in possesso dei requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, in coerenza con quanto specificato nel successivo paragrafo 3. Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono sempliCi pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza, quali, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni.
In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

• la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;
• la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo
ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m , in coerenza con il limite volumetrico stabilito all’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n.28. 

L’obbligo della dichiarazione in catasto, quando ne ricorrono i presupposti, resta in carico ai titolari dei diritti reali sull’immobile. All’uopo pare utile rammentare che il soggetto obbligato, in base ai principi generali stabiliti dall’ordinamento, può incaricare dell’adempimento altri soggetti, mediante specifica delega redatta nelle forme di legge; in tale circostanza, la dichiarazione è sottoscritta, per la proprietà, dal soggetto delegato.

3. La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici
Come noto, nell’ottica dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, il legislatore ha introdotto, negli ultimi anni, disposizioni di carattere fiscale volte a promuovere l’esercizio di tali attività da parte degli imprenditori agricoli.
In particolare, l’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come modificato e integrato da disposizioni successive, stabilisce che …. .la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e dì prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, … “.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici, al fine di rispettare la “ratio” della norma appena citata, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 32 del 6 luglio 2009, ha individuato specifici criteri di connessione con l’attività agricola svolta sul fondo. È stato chiarito, infatti, che la produzione di energia in parola, “… trattandosi di attività agricola “connessa” presuppone, comunque, un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati … . In particolare, i terreni, di proprietà dell’imprenditore agricolo o, comunque nella sua  disponibilità, devono essere condotti dall’imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti. Il Riguardo ai requisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinché la produzione di energia da fonti fotovoltaiche possa essere assimilata ad attività agricola connessa, la medesima circolare, recependo i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce, al paragrafo 4, che: 

“1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola; 

2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: 

a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.
b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola “.

In coerenza con i principi finora esposti, quindi, agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli, che soddisfano i requisiti sopra richiamati, deve essere riconosciuto il carattere di ruralità. Si deve, cioè, accertare, in sintesi che:
• l’azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;
• l’energia sia prodotta dall’imprenditore agricolo, nell’ambito dell’azienda agricola;
• l’impianto fotovoltaico sia posto nel comune ave sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi;
• almeno uno dei requisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4 della citata circolare n. 32 del 2009, sia soddisfatto.

Pertanto, agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra l’obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249), è attribuita la categoria “D/lO – fabbricati per funzioni produttive connesse al/e attività agricole”, introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, con rendita determinata secondo le consuete disposizioni di prassi.
In tal caso, alla citata dichiarazione (richiamata, come noto, all’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701) deve essere unita l’autocertificazione redatta su modello conforme all’allegato C al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 settembre 2011, oltre ad una specifica relazione contenente le informazioni utili alla verifica dei requisiti di ruralità. AI fine di fornire un contributo concreto per l’applicazione di quanto finora esposto, si riportano in allegato esemplificazioni per la rappresentazione in mappa e l’intestazione delle unità immobiliari in argomento.

Si invitano glì Uffici in indirizzo ad adeguare la prassi interna alle indicazioni sopra rappresentate, portandole a conoscenza dei professionisti interessati, e le Direzioni regionali a verificarne la corretta applicazione.