Studi di settore: tutto da rifare! In molti casi si va al 20 Agosto senza 0,4%

Studi di settore con cambio in corsa del risultato – proroga al 20 Agosto.

(di Natascia Prencisvalle)

Ecco perchè consigliamo sempre ai nostri clienti di attendere l’ultima scadenza utile e mai la prima.

Chi si sia reso conto che il risultato di congruità è cambiato, dopo la versione 1.0.2 di Gerico, e dovrà rifare i conti, potrà avvalersi della scadenza del 20 Agosto 2012, senza aggiungere lo 0,40% in più.

Bontà loro, all’Agenzia delle Entrate si sono resi conto dell’errore, nonostante abbiano avuto 7 mesi di tempo per elaborare Gerico 2012, e hanno rimediato. Non senza le proteste – decisive – di tutto il mondo professionale e imprenditoriale…..

Ne dà notizia, il Sole 24 Ore di oggi. Qui il link al testo completo dell’articolo.

Cooperative e Sindaco Unico

Cooperative & Sindaco Unico – studio del Notariato

(di Roberto Mazzanti)

SINDACO UNICO

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando il capitale non è inferiore a quello minimo previsto per le S.p.A. e quando la società obbligata alla tenuta del bilancio consolidato oppure è società controllante altra società tenuta alla revisione legale dei conti o- ancora – quando c’è il superamento, per due esercizi, dei parametri previsti dall’art. 2435- bis , c.c. .

L’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo che, in mancanza di diversa pattuizione, è monocratico, e svolge le funzioni di cui agli artt. 2403 ss.; o di un revisore che, nel silenzio dell’atto costitutivo, sarà una persona fisica, che svolge le funzioni di cui agli artt. 2409 ss. c.c. e di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

I soci, anche laddove la nomina sia obbligatoria, possono scegliere un sistema di controlli non solo soggettivamente ma anche qualitativamente diverso: optando per l’organo di controllo, monocratico o collegiale, a questi spetteranno al contempo, salvo che non vi sia anche la nomina di un revisore, entrambe le funzioni; optando per il revisore (o la società di revisione) il controllo riguarderà soltanto i bilanci, e non anche la gestione. 

Riflessi sulla disciplina delle società cooperative

L’introduzione della normativa sul c.d. “sindaco unico” non ha comportato una modifica dell’art. 2543 c.c., che disciplina l’organo di controllo nelle società cooperative. Questa norma effettua un rinvio esplicito ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., rinvio che opera indistintamente per tutti i tipi di cooperative, sia per quelle che abbiano adottato  la disciplina delle S.p.A., sia quelle che abbiano adottato la disciplina delle S.r.l.

Tuttavia, sembra doversi ritenere che, nonostante l’art. 2543 c.c. non sia stato modificato dalla l. 183/2011 né dal d.l. 5/2012, quando sussistono i presupposti in presenza dei quali la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria, alle cooperative di tipo S.p.A. dovrebbe applicarsi la disciplina del collegio sindacale contenuta nell’art. 2397 c.c., mentre alle cooperative di tipo S.r.l. dovrebbe applicarsi il contenuto del nuovo art. 2477 c.c e quindi la possibilità di nominare un Sindaco unico.

Qui il testo ufficiale e completo dello Studio del Notariato.

Il caos sulle auto aziendali

Il caos sulle auto aziendali – la doppia tassazione e la stangata in arrivo

(di Natascia Prencisvalle)

Ancora una volta i “tecnici” hanno scritto una norma senza troppo valutarne preventivamente gli effetti e ne sta nascendo un gran caos. Eppure bastava consultare i professionisti, prima di legiferare.

Il problema nasce per via della doppia tassazione per l’utilizzo anche a scopi personali delle auto aziendali da parte dei soci e degli imprenditori individuali.

Tenendo presente che questi beni hanno una deducibilità limitata e forfetaria, tassare come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato dell’uso personale dell’imprenditore e quanto l’azienda si fa pagare da questi per tale uso, sul solo 40% disponibile (il 60% è già indeducibile), appare – oltre che un’enorme sciocchezza – una grave ingiustizia (anche incostituzionale, probabilmente) perchè comporta una doppia tassazione. La prima avviene sul 60% indeducibile – che comporta quindi un maggior reddito solo formale; la seconda avverrebbe sulla differenza come detto.

Si dice che l’Agenzia delle Entrate stia correndo ai ripari….vedremo.

Intanto prepariamoci alla stangata in arrivo dal 2013: la percentuale di deducibilità scenderà dall’attuale 40 al 27,5% (solo agenti e rappresentanti si salveranno).

Fonte: Sole 24 Ore.

S.r.l. – sindaco unico – il parere del Ministero sulla sorte degli statuti in vigore

Sindaco unico – il parere del Ministero

(di Roberto Mazzanti)

IL QUESITO POSTO DA UNA CAMERA DI COMMERCIO:

….se “una s.r.l., al fine di procedere alla nomina di un “sindaco unico” debba procedere preventivamente alla modifica dei patti sociali, ovvero se gli statuti in essere debbano considerarsi automaticamente modificati in tal senso, potendosi così procedere a detta nomina anche a statuto invariato”.

IL PARERE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:

…. “la lettura coordinata del primo comma dell’articolo 2477 del codice civile, nel testo ora vigente, secondo cui «Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo», e del quinto comma del medesimo articolo, secondo cui «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni», mostra chiaramente, l’intento del legislatore di lasciare, in ogni caso, alla scelta della società l’eventuale adozione di un organo di controllo non monocratico.

Ne consegue che se lo statuto non fa un mero rinvio all’art. 2477, ma prevede espressamente la composizione pluripersonale del collegio, sembra inevitabile, per adottare la forma monocratica dell’organo di controllo, procedere alla modifica dello statuto“.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Parere 18 giugno 2012, n. 139507: Oggetto: Sindaco unico – Art. 2477 c.c.. – Problematiche interpretative – Richiesta parere)

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

La norma da imperativa qual era nella primitiva stesura, che precedeva l’attuale testo, lasciava intendere che gli statuti delle s.r.l. – qualsiasi fosse il loro contenuto sul punto – fossero automaticamente adeguati alle nuove regole sul Sindaco Unico. 

Il testo dell’art.2477 era infatti il seguente: «L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.».  Secondo i più e anche secondo noi, era una norma di carattere imperativo e come tale abrogava automaticamente le disposizioni contrarie.

Oggi invece – dopo il Decreto legge 09.02.2012 n.5 – abbiamo una norma “aperta”, che lascia scegliere alle società come regolarsi in materia di controllo (Se lo statuto non dispone diversamente….). Per cui il parere del Ministero non poteva non essere com’è. 

Quindi, semplificando e riepilogando:

a) se nello statuto è scritto: “in materia di controllo la società si rifà a quanto prevede il Codice Civile in materia e in particolare all’art.2477 e sue successive modifiche” non è necessario modificare lo statuto, recandosi dal Notaio

b) se invece nello statuto è dettata una regola precisa che preveda la presenza di più sindaci, occorre eleggere un organo con più membri oppure – se si vuole il Sindaco unico – serve una modifica statutaria e quindi procedere davanti a Notaio.



FINTE PARTITE IVA: la caccia è cominciata!

(di Roberto Mazzanti ed Eleonora De Biaggi)

FINTE PARTITE IVA: la caccia è cominciata!

Il Ministero del Lavoro affila le armi e diramando la circolare 16 del 04.07.2012 indica agli Ispettori quali elementi prendere in considerazione, quali obiettivi perseguire e quali strumenti accertativi utilizzare.

Con la riforma “Fornero” le prestazioni di lavoro fornite da imprenditori individuali totalmente (o quasi) operanti verso un unico cliente/committente – specie in edilizia-  sono considerate effettuate nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, invece che autonomo, quando vi sono alcuni elementi precisi (due su tre dei seguenti):

  1. collaborazione di durata complessiva superiore a 8 mesi su 12 nell’arco di un anno;
  2. compenso dell’imprenditore derivante da questo rapporto, superiore all’80% del suo compenso annuale complessivo;
  3. l’imprenditore abbia a disposizione una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Nell’ambito di questo quadro, la circolare indica agli ispettori la ricerca del possesso di una cospicua dotazione di attrezzature in capo all’imprenditore – da cui si possa intuire il possesso di una vera capacità organizzativa. Ne deriva che se questa non c’è, iniziano i problemi.

La prestazione dell’imprenditore dev’essere di finitura, di completamento e/o di pregio elevato, in modo da non consentire la presunzione dell’inserimento costante nell’organizzazione produttiva del committente. Ne consegue che se ci si trova di fronte a pura manovalanza, con piccone e secchio, difficilmente gli ispettori potranno credere ad una vera autonomia delle parti…..

La committenza dell’imprenditore dev’essere plurima, specie se i lavori commissionati sono di breve durata. In mancanza, anche questo elemento concorrerà a presumere un rapporto di lavoro subordinato.

Non sono ancora chiari gli scenari fiscali che si potranno aprire in seguito alla ricollocazione nel lavoro dipendente delle prestazioni fatturate come impresa. Le fatture emesse potrebbero essere ritenute oggettivamente inesistenti ? le dichiarazioni ed i bilanci del committente falsi ? 

A pensarci attentamente lo scenario è francamente preoccupante….anche se maggiormente per i committenti, piuttosto che per i finti imprenditori. Vedremo.

Occorre allora che ciascuno ripensi la propria organizzazione, se ritiene di essere potenzialmente a rischio per queste presunzioni, sia come eventuale “finto imprenditore”  -e a maggior ragione secondo noi – sia come “falso committente”.

 

Terremoto Emilia -Veneto 2012 – partono i risarcimenti

(di Roberto Mazzanti)

Terremoto Emilia -Veneto 2012 – partono i risarcimenti

Emanato il decreto che istituisce il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate colpite dal sisma dello scorso 20 e 29 maggio.

Su proposta dei presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, il Presidente del Consiglio stabilisce la ripartizione dei fondi fra le Regioni sulla base dei danni finora riscontrati.

Per il 2012 le risorse del fondo sono così ripartite: 95% in favore della Regione Emilia Romagna, 4% in favore della Regione Lombardia, 1% in favore della Regione Veneto.

Fonte: La Nuova Ferrara

Crediti p.a. e debiti tributari: al via le compensazioni

(di Luca Zambello) 

Crediti verso la Pubblica Amministrazione e Imposte: partono le compensazioni.

Chi ha un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile maturato nei confronti delle REGIONI e degli ENTI LOCALI per somministrazione, forniture e appalti, può utilizzarlo per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonchè per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (INPS – INAIL – IRPEF – IRES – IRAP – IVA).

Il titolare del credito, acquisita la certificazione, la presenta all’agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente e’ tenuto, contestualmente, ad indicare all’agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.

L’agente della riscossione, trattiene l’originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione debitrice con posta elettronica certificata (o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica dedicata), alla verifica dell’esistenza e validita’ di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell’agente della riscossione, l’Amministrazione debitrice e’ tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’agente della riscossione che informa il titolare del credito.

In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. 

 

Fonte: Altalex.

Contributi e Bandi in provincia di Ferrara

(di Nicola Zambello)

Contributi e Bandi in provincia di Ferrara

Sei un imprenditore danneggiato dal sisma ? ecco l’elenco delle aree, dei capannoni e dei servizi immediatamente disponibili per ripartire

La Camera di Commercio ha creato un’apposita banca dati on-line, il portale “Voglia di ricominciare”, per tutte le offerte da destinare alle imprese colpite dal terremoto che hanno la necessità di trovare immobili, spazi o locali da utilizzare temporaneamente durante la fase di ricostruzione o di messa in sicurezza delle loro aziende.

Nello stesso portale è possibile ricercare attrezzature, forniture, servizi e lavorazioni ed anche altre offerte.

Per INFO Ufficio Relazioni con il Pubblico 0532-783.802/903/911/914 urp@fe.camcom.it

Contributi alle imprese per la registrazione di marchi comunitari e internazionali

L’importo dell’agevolazione può variare dai 4.000,00 ai 6.000,00 euro per ciascuna domanda di marchio depositata e a copertura dell’80% o del 90% delle spese ammissibili sostenute in funzione dei Paesi designati per la registrazione.

Per INFO Ufficio Marchi e Brevetti 0532-783.804-916 marchi.brevetti@fe.camcom.it

AMBIENTE

Operatività SISTRI – sospensione termine di avvio

Con decreto legge n. 83 del 22 /06/12 è sospeso il termine di entrata in operatività del sistema Sistri unitamente ad ogni adempimento informatico. Nell’attesa di indicazioni dal Ministero dell’Ambiente, il nuovo termine di entrata in vigore dell’operatività del Sistri verrà fissato con decreto del Ministero dell’Ambiente entro e non oltre il 30 giugno 2013.

Per INFO http://areaambiente.ecocamere.it/


Credito d’imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati

(di Eleonora De Biaggi)

Credito d’imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati

DECRETO CRESCITA

Riferimenti
Decreto Legge 22 giugno 2012,n. 83

Il 26 giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge del 22 giugno 2012, n.83 recante “Misure urgenti per la crescita del paese”. Tale decreto contiene alcune novità per i datori di lavoro privati, i quali hanno la possibilità di:
Beneficiare di un credito d’imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati;
Accedere a finanziamenti a tasso agevolato per le imprese della cd. “green economy” che presentino progetti di investimento che comportano un incremento stabile dell’occupazione mediante l’assunzione di giovani a tempo indeterminato.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI (art. 24)

Chi può beneficiare del credito d’imposta

Dal 26 giugno 2012 tutte le imprese possono beneficiare di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale, sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani laureati in possesso di:

  • Dottorato di ricerca universitario
  • Laurea magistrale nelle discipline di ambito tecnico scientifico * (vedi allegato)

Per beneficiare del credito d’imposta , il comma 2 dell’art. 24 prevede che il personale deve essere impiegato nelle seguenti attività:

  • Lavori sperimentali o teorici, aventi come principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze
  • Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire le nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per un miglioramento di essi se già esistenti, ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale
  • Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti in natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati

Il credito d’imposta:

  • È riservato a TUTTE le impresi, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato;
  • Spetta nel limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa;
  • Non ha alcun limite temporale

ESEMPIO
Si ipotizzi un costo complessivo medio(al lordo dei contributi INPS e dell’IRPEF) di un neo-assunto, sia esso in possesso di un dottorato di ricerca o di una laurea magistrale a carattere tecnico-scientifico, pari a 35.000 euro.
In tal caso, il contributo ammonta a 12.250 euro (0,35×35.000)

Presentazione delle istanze
Per beneficiare di questo contributo, le imprese devono presentare un’apposita istanza.
Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate da un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico che sarà emanato entro la fine di agosto 2012.
Un’apposita piattaforma informatica sarà costituita per la ricezione e la gestione delle istanze telematiche presentate dalle imprese.

Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta si indica nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito.

Il credito:

  • Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
  • Non rileva ai fini del rapporto di indetraibilità dei costi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR (IRES);
  • È utilizzabile esclusivamente in compensazione

Decadenza:
le imprese decadono dal diritto a fruire del contributo se:

  • Il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del beneficio in esame;
  • I posti di lavoro creati non vengono mantenuti peri un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole medie imprese;
  • Vengono definitivamente accertate violazioni sia della normativa fiscale che quella contributiva in materia di lavoro dipendente che hanno comportato sanzioni di importo superiore a euro 5.000, oppure violazioni in merito alle norme sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLA “GREEN ECONOMY” (Art. 57)

L’articolo 57 del DL introduce una norma volta a favorire l’assunzione dei giovani nel settore della cd. “green economy”.

In particolare, c’è la possibilità di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per i soggetti privati che operano nei settori di protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, ricerca sviluppo e produzione di biocarburanti e l’installazione di tecnologie nel “solare termico”, “solare a concentrazione”, “solare termo-dinamico”, “solare fotovoltaico”, biomasse, biogas e geotermia.
*Il Ministro dell’ambiente può comunque individuare tramite apposito decreto, ulteriori settori nei quali applicare l’incentivo in esame, ovvero può modificare i settori già in esame.
La concessione dei finanziamenti a tasso agevolato è prevista a favore delle imprese che operano nei suddetti settori:

  • Per progetti di investimento
  • Che prevedano un’occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato
  • Di giovani con età non superiore a 35 anni dalla data di assunzione

L'”occupazione aggiuntiva” è calcolata rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi.
Inoltre, è previsto che qualora le assunzioni siano superiori a 3 unità, almeno un terzo dei posti debba essere riservato ai giovani laureati di età non superiore ai 28 anni.

Presentazione delle istanze e erogazioni finanziamenti
Per quanto la modalità di presentazione delle domande, nonché di erogazione dei relativi finanziamenti, il comma 4 dell’articolo 57 precisa che le stesse sono disciplinate così come previsto dall’articolo 2, del Decreto 25 novembre 2008.

Durata e misura del finanziamento
I finanziamenti agevolati hanno durata, in generale, non superiore ai 72 mesi, mentre per soggetti come le società ESCO (Energy Service Company), gli affidatari di contratti di disponibilità e le s.r.l. semplificate (per le quali inoltre è prevista una riduzione del 50% del tasso di interesse), hanno durata 120 mesi.

Indebita fruizione
L’indebita fruizione comporta il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

* ELENCO LAUREE RICERCA E SVILUPPO (Allegato)

  • Design;
  • Farmacia e farmacia industriale;
  • Fisica;
  • Informatica;
  • Ingegneria aerospaziale e astronautica;
  • Ingegneria biomedica;
  • Ingegneria chimica;
  • Ingegneria civile;
  • Ingegneria dei sistemi edilizi;
  • Ingegneria dell’automazione;
  • Ingegneria della sicurezza
  • Ingegneria delle telecomunicazioni;
  • Ingegneria elettrica;
  • Ingegneria elettronica;
  • Ingegneria energetica e nucleare;
  • Ingegneria gestionale;
  • Ingegneria informatica;
  • Ingegneria navale,
  • Ingegneria per l’ambiente e il territorio,
  • Architetture e ingegneria edile-architettura,
  • Matematica,
  • Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria,
  • Scienza e ingegneria dei materiali,
  • Scienze chimiche,
  • Biologia,
  • Scienze della natura,
  • Scienze della nutrizione umana,
  • Sicurezza informatica,
  • Scienze e tecnologie agrarie,
  • Biotecnologie agrarie,
  • Scienze e tecnologie alimentari,
  • Scienze e tecnologie della chimica industriale,
  • Scienze e tecnologie della navigazione,
  • Scienze e tecnologie forestali ed ambientali,
  • Scienze delle tecnologie geologiche,
  • Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio,
  • Scienze geofisiche,
  • Biotecnologie industriali
  • Scienze statistiche,
  • Scienze zootecniche e tecnologie animali,
  • Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
  • Tecniche e metodi per la società dell’informazione.

Appalto – limitata e razionalizzata la responsabilità del committente

(di Eleonora De Biaggi)

Appalto – limitata e razionalizzata la responsabilità del committente

Con la riforma Fornero, la responsabilità solidale del committente per le retribuzioni e la previdenza sociale dei dipendenti dell’appaltatore, trova una sistemazione più razionale.

I dipendenti dell’appaltatore dovranno infatti chiamare in causa sia il loro datore che il committente, prima di poter aggredire il patrimonio di quest’ultimo, che potrà eccepire il beneficio dell’escussione preventiva dell’appaltatore.

Peraltro, in caso di insolvenza dell’appaltatore è previsto l’intervento del Fondo di garanzia presso l’Inps, per il trattamento di fine rapporto e per le ultime tre mensilità non pagate.

Inoltre si prevede che la contrattazione collettiva possa prevedere forme e metodi di controllo preventivo della regolarità degli appalti, in modo da consentire una deroga alla responsabilità solidale del committente.

Indubbiamente un incentivo agli investimenti che va nella giusta direzione, consentendo meno remore al committente nell’affrontare la decisione di affidare i lavori a terzi.