Se i soci non vengono convocati spesso, non è detto che la situazione sia tranquilla!

(di Roberto Mazzanti)

Il caso di oggi è veramente unico. 

In una srl di tre soci, l’amministratore ha falsificato i verbali di assemblea dando per presenti soci nemmeno convocati, o attribuendo quote sociali non possedute, allo scopo di non fare emergere le perdite della società. Già che c’era, si è pure fatto rieleggere come amministratore.

E pensare che una delle socie era la moglie….Ma cos’ha combinato – in concreto – il nostro amministratore? 

L’imputazione era la determinazione della maggioranza assembleare con atti fraudolenti, impedendo di fatto alle altre due socie di prendere parte alle riunioni.

Questo risultato era ottenuto, in un primo caso, facendo figurare a verbale, accanto alla moglie, la presenza di un’altra socia, la quale, invece, non era stata neppure convocata; in un secondo caso, attribuendo falsamente alla moglie presente la titolarità di quote sufficienti per la valida costituzione dell’assemblea. Così facendo l’imputato si assicurava, nonostante le perdite subite dalla società, sia l’approvazione del bilancio d’esercizio sia la conferma alla carica di amministratore.

Perciò, quando vi dicono: “ma il mio amministratore dice che va tutto bene e non c’è bisogno di riunirci” dite loro di fare attenzione: potrebbe essere che le decisioni dei soci vengano “fatte in casa” e siano “made in amministratore”!

 

 

 

 

Fallimento: alcune ipotesi di bancarotta fraudolenta

(di Roberto Mazzanti e Nicola Zambello)

La sentenza che commentiamo in questo lavoro contiene in sè un caso veramente censurabile come puramente delinquenziale. Una società in difficoltà finanziaria è stata svuotata attraverso:

  1. l’apparente affitto di singoli beni a prezzi irrisori, quando in realtà si trattava di veri e propri complessi aziendali dal valore locativo notevolmente superiore a quanto riportato nei contratti;
  2. la sottostima del magazzino, venduto con oltre 2 miliardi (in lire italiane) di differenza negativa rispetto al suo reale valore.

La prima operazione, quella degli affitti di singoli beni, mette in luce anche un altro aspetto fraudolento: aver camuffato il trasferimento della gestione di aziende, attraverso il confezionamento di un “abito legale” completamente diverso da quello realmente dovuto. Si trattava di mettere in piedi un affitto d’azienda e invece è stata registrata una locazione di beni.

Quindi, oltre alla differenza di valore economico, c’era anche una differenza di valore giuridico.

Con queste due operazioni sono state trasferite all’esterno della società da risanare le due entità di pregio maggiore e soprattutto la possibilità di continuare ad operare con generazione di profitto. Ovviamente, una volta priva dei suoi gioielli, la società non poteva che fallire.

I consulenti sono stati condannati per bancarotta fraudolenta insieme agli amministratori, per aver non solo concepito questi passaggi economici ma anche per essere i veri “padroni” delle società costituite appositamente per privare “la madre” dei suoi figli più preziosi.

Vogliamo portare alla vostra attenzione questo caso, per rappresentarvi come a volte i furbetti che promettono risultati mirabolanti possono portare alla rovina non solo di se stessi (che sarebbe il minimo) ma anche di economie che spesso si potrebbero salvare con azioni trasparenti e intelligenti, oneste e razionali anche se generalmente dure e comportanti sacrificio.

La buona medicina è spesso amara ma preferire le “dolci illusioni” delle scorciatoie da furbetti porta sempre a danni propri o altrui. E prima di tutto ai consulenti seri, che non promettono favole ma percorsi realmente risanativi anche se con sacrifici da sopportare, ed agli imprenditori onesti che a quei consulenti seri si affidano.

Qui la sentenza.

Semplificazione con l’autocertificazione: quando, come e dove

(di Luca Zambello)

La legge 183/2011, con il suo articolo 14,  ha semplificato notevolmente il settore dei certificati da esibire alle P.A..

Dal 2012 tutte le Amministrazioni Pubbliche, centrali o locali, non possono più richiedere al privato qualsiasi tipo di certificato, dalla residenza all’iscrizione in un pubblico Registro.

Ecco un piccolo elenco dei certificati che potranno essere “autocertificati” dalle imprese:

  1. con la domanda di immatricolazione, i datori di lavoro non dovranno più presentare il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o l’autorizzazione all’esercizio di un’attività. Questo vale anche per l’Albo Artigiani, l’Elenco dei soggetti iscritti alla previdenza artigiana o commercianti, l’iscrizione all’Enpals, il registro prefettizio per le Cooperative, licenze rilasciate al portiere ecc…ecc….
  2. tutte le imprese potranno autocertificare l’iscrizione in qualsiasi pubblico registro o il possesso di requisiti professionali, dal mediatore all’impiantista all’agente di commercio. Potranno anche autocertificarsi i dati dell’Anagrafe Tributaria, quelli del Casellario del Tribunale, la non sottoposizione a procedure penali oppure l’essere sottoposti a fallimento o concordato preventivo.

Ecco invece l’elenco delle autocertificazioni che NON si potranno fare, per cui occorrerà produrre i relativi certificati:

si tratta di tutto quanto previsto dall’art.49 del D.P.R. 445/2000, ovvero: 

  1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
  2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.

Immobiliari – lottizzazioni agevolate a tassa fissa

(di Roberto Mazzanti)

Gli accordi di redistribuzione fondiaria, con cui i proprietari di aree confinanti e limitrofe si scambiano vantaggi e svantaggi di un unico piano di lottizzazione immobiliare, sono soggetti a imposta fissa di Registro e ad esenzione totale da imposte ipo-catastali.

Clamoroso dietro front del Fisco sul tema, grazie alla Risoluzione 1/e del 04.01.2012. Che per inciso ammette all’agevolazione anche le lottizzazioni che derivano da iniziative private degli stessi “co-lottizzanti”, e non solo quelle di iniziativa pubblica.

Ne potranno godere anche le cessioni di volumetria, introdotte dal decreto legge 70/2011.

Commercio – Iva e Banche nella Comunitaria 2010 (G.U. 02.01.2012)

(di Luca Zambello e Natascia Prencisvalle)

Una serie di importanti novità sta per arrivare in azienda ma anche in famiglia. Approvata la Legge Comunitaria 2010, sotto il nome di Legge 15.12.2011 n.217, vengono date al Governo italiano una serie di deleghe per introdurre nuove norme in materia di Iva, Codice del Consumo, Banche, Fondi di investimento, Comunicazioni, Spiaggie, Distributori di benzina e perfino Cioccolato. La legge entra in vigore il 17 gennaio 2012.

Ma andiamo con ordine.

IVA

modificati i termini per i rimborsi trimestrali Iva; dal primo trimestre di quest’anno potranno essere richiesti rimborsi infrannuali anche dai soggetti che effettuano operazioni attive con l’estero, B2B, per importi superiori al 50% di tutte le operazioni effettuate. Si tratta di coloro che esercitano queste attività:

  • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
  • trasporto di beni e relative intermediazioni; prestazioni accessorie alle prime due;
  • operazioni esenti nei confronti di privati (B2C) stabiliti fuori dalla Comunità.

Novità anche per l’immissione dei beni importati in libera pratica, che potranno subìre trasformazioni e modifiche prima di essere trasferiti in altro Stato membro, ma con autorizzazione preventiva dell’autorità doganale.

Per quanto riguarda i servizi continuativi, ci sono novità rilevanti. Si tratta di quelle operazioni durevoli per periodi superiori all’anno solare (somministrazioni, abbonamenti ecc….) in cui un soggetto italiano ed un altro non residente si scambiano prestazioni di servizi in modo continuo. In questo caso se nell’arco di un anno solare non ci sono acconti o altri pagamenti, il soggetto italiano che riceve le prestazioni deve pagare l’Iva e se invece le effettua, deve rilevare l’operazione attiva.

Novità anche per le cessioni di navi e aerei. Dovranno essere assoggettati ad Iva i trasferimenti di navi commerciali destinate al trasporto di persone e merci in acque interne (fiumi, valli, laghi) e in quelle territoriali (mare).

CIOCCOLATO

Abolita la definizione di “cioccolato puro” – dal 17.01.2012. Due anni di tempo ai produttori per smaltire le vecchie etichette.

DISTRIBUTORI DI BENZINA

Entro 4 mesi dovranno essere dotati di aspiratori dei vapori di benzina, su tutto il territorio italiano.

SMALTITORI DI VEICOLI FUORI USO

Dal 17 gennaio i produttori di componenti per autovetture devono mettere a disposizione dei demolitori tutte le informazioni per la distruzione, lo stoccaccio e l’eventuale riciclo dei pezzi smaltiti.

CODICE DEL CONSUMO

Dal 17 gennaio, vengono modificate le norme sui servizi finanziari a distanza, portando a 30 giorni i termini di pagamento dei servizi forniti prima del recesso.

SPIAGGIE

Entro 15 mesi il Governo deve emanare un d.lgs di riordino delle concessioni demaniali marittime, escludendo il loro rinnovo automatico.

BANCHE 

La Banca d’Italia fisserà un tetto alle retribuzioni dei top manager delle banche italiane.

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Sono queste le più importanti novità di impatto generale – ne seguiremo l’evoluzione.

Conti correnti bancari – le nuove commissioni di massimo scoperto

(di Roberto Mazzanti)

La commissione “onnicomprensiva” degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

Novità in arrivo -anzi, già arrivate!- in materia di rapporti di conto corrente bancario: si tratta delle nuove regole introdotte nella legge di conversione della manovra “Salva-Italia” del 22 dicembre scorso (precisamente, l’art.6 bis) che qui sotto riportiamo quasi integralmente per comodità:

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2. 

Riepilogando e semplificando, possiamo distinguere quindi due ipotesi:

  • nel conto corrente affidato (con apertura di credito) le parti possono convenire, oltre ai normali interessi a carico del cliente correntista, una commissione non superiore allo 0,5% per trimestre sulla somma messa a disposizione del cliente; in sostanza, se si dispone di un fido di 100 mila euro, si pagherà una commissione massima di 500 euro ogni tre mesi. La commissione è facoltativa ma una volta istituita non può superare questo massimo.
  • Attenzione: le clausole non in linea con questa nuova commissione sono nulle, anche se la nuova commissione non venisse istituita per scelta della vostra banca.
  •  in caso di sconfinamento, si possono prevedere commissioni di istruttoria veloce, in misura fissa (ad esempio, 100 euro) e un tasso di interesse ulteriore (di mora) sul solo ammontare dello sconfinamento (sul resto del fido c’è già l’interesse normale).
  • le due clausole, per il fido e per lo scoperto non sono cumulabili, secondo l’opinione corrente (Prof. Dolmetta) e la legge è già in vigore dal 28.12.2011.

Quindi occorre prestare la massima attenzione a che la vostra banca si adegui immediatamente – già ora – alle nuove commissioni.

 


Fine 2011 – proroghe e novità – aggiorniamo l’Agenda 2012

(di Roberto Mazzanti)

L’anno 2011 ha visto numerose novità normative. Il 2012 non si annuncia da meno. Pare quindi utile cercare di fare un po’ di ordine in Agenda per non perdere qualche impegno per strada….

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI NOVITA’ DEL 2011

  1. fine del vecchio regime dei minimi – nuovo regime agevolato e nuovo regime per gli ex-minimi
  2. aumento dell’Iva al 21%
  3. nuovi limiti per l’accesso alla contabilità semplificata
  4. nessuna informazione già in possesso dell’Anagrafe tributaria può essere richiesta al cittadino
  5. contributo di solidarietà per i redditi superiori a 300 mila euro lordi annui
  6. vari abbassamenti della soglia per l’utilizzo del contante (attualmente siamo a 999,99 euro)
  7. armonizzazione ritenute e imposte sostitutive al 20%
  8. aumento carico fiscale sulle cooperative
  9. contributo unificato in materia tributaria
  10. ripristino ricevuta fiscale per gli stabilimenti balneari
  11. IMU anticipata al 2012 e sulla prima casa
  12. deduzione Irap per il costo del lavoro
  13. superbolli di circolazione e tassa beni di lusso
  14. fine del segreto bancario in materia fiscale dal 2012
  15. tassa a regime sui capitali scudati
  16. srl – sindaco unico dal 2012
  17. nuova imposta sul valore delle attività estere delle persone fisiche – dal 2011

PRIMI ADEMPIMENTI 2012

  1. prima di tutto va ricordato l’inventario delle giacenze e dei lavori in corso al 31.12.2011
  2. è stato prorogato al 31 gennaio 2012 il cd “spesometro” 2010 – ossia la comunicazione delle operazioni superiori a 25 mila euro registrate nel 2010
  3. al 31 gennaio 2012 abbiamo anche la comunicazione delle operazioni di locazione, leasing, noleggio e simili per particolari imprese
  4. elenco delle operazioni Black List (31 gennaio 2012)
  5. superbollo auto (gennaio 2012)
  6. elenchi Intrastat (25 gen 2012)
  7. abbonamento Rai (31 gen 2012)
  8. chiusura partite Iva inattive al 31 marzo 2012
  9. fabbricati rurali – prorogato al 31 marzo 2012 il termine per il riconoscimento del requisito di ruralità
  10. 770 mensile slitatto al 2014
  11. Estese al 2012 l’indennità “una tantum” per i lavoratori a progetto che perdono il lavoro, l’indennità di disoccupazione riconosciuta agli apprendisti licenziati o sospesi per crisi aziendali od occupazionali, nonché la possibilità di impiegare in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, inqualsiasi settore produttivo, i lavoratori part time e ipercettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  12. prorogata al 2 aprile 2012 l’entrata in vigore del Sistri
  13. prorogate al 30 giugno 2012 le disposizioni intese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Restiamo a disposizione per tutti gli adempimenti necessari e per eventuali chiarimenti e nel frattempo auguriamo uno splendido 2012 a tutti !

 
 
 

Contributo dall’INAIL per la sicurezza sul lavoro

Fresca da Gazzetta Ufficiale arriva la notizia della pubblicazione del nuovo bando INAIL che regolamenta l’erogazione di finanziamenti per le imprese interessate ad investire in materia di sicurezza sul lavoro.

Si tratta di finanziamenti a fondo perduto (di ben 205 milioni da ripartire su base regionale), i quali andranno a coprire parte delle spese che si andranno a sostenere per queste operazioni. Il progetto verrà finanziato nella misura del 50% dell’investimento e non potrà superare l’importo di 100.000 euro, tuttavia il minimo erogabile ammonta a € 5.000.

Il contributo è rivolto a tutte le imprese, non solo società ma anche ditte individuali, iscritte alla Camera di Commercio. Sarà possibile presentare un solo progetto per una sola unità produttiva.

La Procedura

La domanda va presentata telematicamente utilizzando il sito dell’INAIL, www.inail.it – punto cliente – dove è stata preparata una procedura automatica che facilita la compilazione della domanda. 

Ammissibilità

Sono stati messi a punto, inoltre, dei parametri per l’ammissibilità della domanda:

  • innanzitutto è previsto un punteggio soglia di 105; tale punteggio viene raggiunto sulla base di alcuni parametri che sono: dimensione dell’azienda, rischiosità dell’attività d’impresa, numero dei destinatari, finalità che si intendono perseguire, tipologia, efficacia dell’intervento. Sempre ai fini del raggiungimento di questo valore soglia, l’INAIL prevede l’assegnazione di un Bonus se l’investimento viene effettuato in collaborazione con le Parti Sociali. Una volta compilata la domanda e seguita la procedura per l’inserimento, ai progetti che avranno superato il punteggio minimo verrà assegnato un codice – univoco – per l’identificazione della domanda.
  • le domande inviate verrano quindi ordinate cronologicamente in base all’arrivo al sistema informatico dell’Istituto. L’elenco che ne risulterà verra quindi pubblicato sul sito dell ‘INAIL, distinto per regione
  • le imprese inserite nell’elenco – e pertanto ammesse al contributo – dovranno poi confermare le domande compilate on line, tramite l’invio con casella PEC dei documenti relativi al progetto e certificanti il possesso dei requisiti dichiarati. Saltando questo passaggio, la domanda verrà scartata. Qualora l’invio tramite PEC non fosse possibile, è previsto l’invio tramite posta (consigliamo la raccomandata con avviso di ricevimento) o consegna direttamente presso la sede regionale competente, sempre entro il termine di 30 giorni.
  • le domande che avranno superato la verifica dei requisiti verranno confermate fino a copertura totale degli stanziamenti.

Fase di Verifica e Erogazione

Tutta la documentazione inviata, ovviamente, sarà esaminata dai vari uffici tecnici dell’INAIL per un controllo sostanziale sul possesso dei requisiti e l’ammissibilità del progetto. Per quanto riguarda l’erogazione del finanziamento, essa avverrà solamente a progetto ultimato, tuttavia viene riconosciuta la possibilità di richiede un anticipo del 50% del contributo assegnato. Questo esclusivamente per quelle domande con porgetti di valore superiore a 30.000 euro.

Realizzazione Progetto

Nell’ipotesi in cui l’azienda venga ammessa al contributo, l’impresa ha a disposizione un termine di 12 mesi per concretizzare e presentare apposito rendiconto del progetto realizzato. Il finanziamento, quindi, verrà erogato dall’INAIL solamente in seguito ad una procedura di verifica ed entro 90 giorni dal ricevimento dei sopracitati rendiconti.

 

Dott. Luca Zambello
Rag. Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro

Econ-Test 

Pmi e famiglie sovraindebitate: decreto legge sulla liberazione controllata dai debiti

(di Roberto Mazzanti)

Il giorno 16 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge quasi passato sotto silenzio ma a mio avviso molto importante, specie di questi momenti: si tratta della possibilità di concordare con i propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, sia per le piccole imprese (vedremo poi quali, nel dettaglio) sia per le famiglie.
Il provvedimento si chiama ” Decreto-legge sull’efficienza e processo civile e sul sovraindebitamento”.
Ecco come viene presentato nel comunicato stampa del Governo:
Viene data una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie, a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. A questi soggetti viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi. Le norme introducono, per la prima volta in Italia, un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti. E’ previsto un intervento limitato dell’autorità giudiziaria (che si limita ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e creditore), mentre decisivo è il ruolo svolto dai neocostituiti organismi di composizione della crisi, che, composti da professionisti in possesso di adeguata preparazione, favoriscono la definizione dell’accordo e ne seguono l’attuazione.
Mi sembra una buona iniziativa, che seguiremo con attenzione.
Per maggiori approfondimenti, rimando al Sole 24 Ore di oggi:
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-18/concordato-consumatori-081406.shtml?uuid=AaKCeKVE