Sicurezza sul lavoro e delega di funzioni, le buone prassi.

a cura di Eleonora De Biaggi, Consulente del Lavoro.

La sicurezza sul lavoro è un obiettivo che ogni azienda dovrebbe e deve perseguire con la massima serietà: ne va di mezzo la vita stessa delle persone.

Spesso i vertici aziendali hanno necessità di delegare ad altri i propri compiti in materia di sicurezza.

Come possono farlo in modo conforme alla legge?

Possono farlo solo le società o anche le imprese individuali?

Noi possiamo darvi le risposte e intanto vi diciamo che, tra l’altro,  la delega deve essere scritta ed avere data certa, contenuto inequivocabile ed essere accettata a sua volta per iscritto dal soggetto delegato, che dev’essere all’altezza del compito e non mera “testa di paglia”.

Forse non tutti sanno che:

A) il delegato, a sua volta, può delegare un altro soggetto (la catena però si ferma qui);

B) che anche le imprese piu’ piccole possono organizzarsi mediante delegati, essendo caduto il vincolo giurisprudenziale delle grandi dimensioni aziendali come causa giustificatrice della delega;

C) che la residua responsabilità del delegante può essere del tutto esclusa, anche per la vigilanza, solo con l’adozione dei modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001.

Noi possiamo aiutarvi a razionalizzare i vostri obblighi in materia di sicurezza e le nostre deleghe hanno superato il vaglio degli Organi Ispettivi degli Enti preposti. Restiamo perciò a vs disposizione.

Semplifichiamo e pianifichiamo. Mettiamo ordine in azienda…

Ieri a Porto Mantovano (MN) abbiamo tenuto il nostro quarto incontro con gli imprenditori ed abbiamo spiegato loro molti “segreti” del mondo bancario.

L’interesse è stato altissimo: quattro ore di relazione con tanti problemi, domande, curiosità e soprattutto informazione.

Non pensavamo che il mondo bancario fosse così poco conosciuto proprio dai suoi frequentatori più assidui, gli imprenditori, ma è proprio così. E di chi è la colpa? Forse questo non dipende da questo o quel professionista ma da un ambiente e da una mentalità che trattiene le informazioni più importanti per sè e non le trasmette a chi ne avrebbe bisogno, forse perchè c’è paura che una volta informato l’imprenditore non abbia più bisogno del professionista…può essere?

Noi di Econ-Test, al contrario vogliamo che gli amici imprenditori siano informati e come tali agiscano sul mercato.

AGIRE INFORMATI, d’altra parte, è sempre il consiglio finale che compare sulla nostra ultima slide, quando termina l’incontro con le aziende.

Questo è il compito che noi ci siamo assunti e non pensiamo che questo allontanerà da noi i clienti. Al contrario: li renderà partecipi e consapevoli e potranno così apprezzare la bontà dei nostri servizi professionali.

Il professionista che sa di aver faticato e studiato non teme il cliente informato: lo cerca e lo forma!

Allora noi diciamo ai nostri amici imprenditori che altre novità sono in arrivo ed altre informazioni e “segreti” saranno presto svelati.

I più vicini ad essere al centro dei nostri incontri sono:

A) il nuovo redditometro, con le sue cento voci di spesa. Dobbiamo conoscerle e gestirle per non restare vittime di comportamenti imprudenti e disinformati; è possibile ottenere un registro informatico delle spese, da aggiornare con tanta semplicità anche da parte di chi non ha troppa confidenza con il pc; lo metteremo presto a disposizione dei nostri clienti e di tutti coloro che ce lo chiederanno;

B) perchè conoscere le imposte che si dovranno versare nel 2012 dovrebbe essere oggi impossibile? Abbiamo lo strumento che consente oggi, sulla base di una banale situazione contabile, di sapere quanto, quando e come versare le imposte a carico del 2011, fino a Novembre 2012, in modo da programmare e pianificare anche la componente fiscale del bilancio aziendale. Non solo: il tutto viene accompagnato anche dai più importanti indici di bilancio e –dulcis in fundo– dal Rating bancario!

Allora, state in contatto con noi e su questo sito presto avrete notizie in merito ai prossimi eventi !

La Segreteria

PEC

AGGIORNAMENTO DEL 08.11.2011  (di Roberto Mazzanti – Commercialista)

Entro Maggio 2012 altamente probabile l’estensione dell’obbligo Pec per tutte le imprese iscritte a qualsiasi titolo nel Registro delle Imprese, inclusi i Consorzi, che al momento sembrano esserne esentati. Attenzione però alle società consortili, che invece sono obbligate a dotarsi di Pec entro il 29 Novembre 2011.

Io consiglio a tutti gli imprenditori di dotarsi subito della Pec, senza attendere oltre, visti i costi assolutamente irrisori e le offerte che in questo periodo sono attive un po’ dappertutto. La Pec è sempre utile, conferisce prestigio e una volta ottenuta si è a posto e non ci si pensa più.

Fine aggiornamento del 08/11/2011

CIRCOLARE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – 3645/C del 03.11.2011 (di Roberto Mazzanti – Commercialista)

Sono arrivati finalmente i chiarimenti tanto attesi dal Ministero, per quanto riguarda la Pec, la cui scadenza è stata fissata al 29 novembre (a proposito di semplificare, ma perchè non fare 30?).

La Pec è l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, che ogni società deve possedere per scambiare documenti e istanze con la PA; ma anche per semplificare la propria corrispondenza con altre società, Enti e Istituzioni, dato che la pec equivale ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il dato più atteso è certamente quello che consente di indicare -come propria – la Pec del proprio consulente/commercialista; non c’è infatti ragione di correre alle Camere di Commercio per richiedere una Pec, quando tutti gli adempimenti societari sono generalmente curati dal Commercialista di fiducia, che ha già una propria Pec da almeno 3 anni….Il Ministero si spinge ancora più in là, ammettendo anche l’utilizzo della Pec di un’altra società, purchè collegata a quella che deve adempiere.

Il Ministero poi chiarisce chi deve dotarsi di Pec:

  1. srl – spa – sapa e comunque tutte le società di capitali
  2. snc – sas – s.s.
  3. società cooperative
  4. tutte le società in liquidazione
  5. società estere con sede secondaria in Italia

Sanzioni per chi non effettua la comunicazione entro il 29.11 = da un minimo di 206 euro ad un max di 2.065 euro – per ogni amministratore. Va ricordato che lo Statuto delle Imprese – appena approvato – dimezza queste sanzioni e comunque prevede una sorta di “ravvedimento”, mediante il quale le stesse vengono ulteriormente ridotte….

Consiglio personale: dal 30.11 inseriamo l’indirizzo Pec anche nella corrispondenza della società e nelle sue fatture.

 

Diamo un’occhiata alle misure economiche in arrivo e prepariamoci

UNO SGUARDO SUL NUOVO MAXIEMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’ (di Roberto Mazzanti – Commercialista)

Conoscere in anticipo quello che si sta preparando per noi, aiuta sempre l’imprenditore nel programmarsi l’attività e le scelte conseguenti. Al di là della forma normativa che sarà utilizzata, il Governo ha in mente queste misure economiche e prima o poi il loro impatto si farà sentire da tutti noi (ho selezionato le misure che interessano le imprese):

  • MERCATO DEL LAVORO: apprendistato con esenzione totale dai contributi previdenziali per 36 mesi, per i nuovi contratti attivati in imprese, con un numero di dipendenti non superiori a 9. Non è chiaro se nei 9 vanno conteggiati anche gli apprendisti neo-assunti o no. Credo di no.
  • MERCATO DEL LAVORO: assuzione agevolata delle donne di qualsiasi età disoccupate da almeno sei mesi (contratto di inserimento). Si parla anche di “telelavoro”….
  • PREVIDENZA: i contributi alla Gestione Separata Inps aumentano di 1 punto.
  • PROFESSIONI: tutte le tariffe professionali dovranno vedere eliminati i minimi obbligatori (i Commercialisti l’hanno già fatto l’anno scorso)
  • CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: defiscalizzazione delle somme versate a titolo di capitale nelle aziende (utili reinvestiti ?); misura ancora nebulosa – vedremo come sarà attuata. Potrebbe essere un aiuto per capitalizzare le società attraverso incentivi fiscali agli aumenti di capitale o alla destinazione di parte degli utili a riserve straordinarie e indivisibili. Torneremo sull’argomento.
  • ROTTAMAZIONE CAUSE CIVILI: si pensa all’estinzione dei giudizi di appello e in Cassazione, facendo riferimento all’estate 2009, per i quali non venga presentata un’apposita istanza di trattazione, entro un termine ancora sconosciuto.
  • TREMONTI INFRASTRUTTURE: le società che parteciperanno alla realizzazione di opere pubbliche, potranno ottenere sgravi fiscali se finanzieranno le opere stesse – pare che si sia individuata – come veicolo – la forma della sottoscrizione del capitale delle società a partecipazione pubblica che faranno le opere.
  • SRL – SPA: le società a resp.limitata potranno costituirsi con un percorso “semplificato” (al momento non se ne sa nulla) e sia srl che spa potranno “tagliare” il numero dei membri del Collegio Sindacale. Al momento sembra che allo stesso collegio sindacale possano essere attribuite le funzioni di controllo proprie di altri organismi (decreto 231).

Aggiornamento flash (Statuto Imprese – Interessi BCE)

Lo Statuto delle Imprese è stato convertito in legge.

Ne abbiamo dato notizia il 31 ottobre (Dott.Cinieri) e resta confermato l’impianto descritto nel nostro articolo. 

Qui il link alla legge.

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La Banca Centrale Europea ha ridotto di 25 punti base il tasso ufficiale di riferimento, portandolo allo 1,25%.

La notizia è ottima, perchè consente una riduzione a catena di tutti i tassi di interesse praticati dalle Banche alla clientela, sia per i mutui, sia per gli affidamenti in conto corrente.

Occorrerà comunque accertarsi che la propria banca riduca il tasso, perchè spesso e volentieri sono “sorde” a questi eventi….

Qui il link

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La Segreteria

Agevolazione “prima casa” – ripensamento senza sanzioni (e senza stress)

A cura del Dott. Saverio Cinieri – Commercialista

Il contribuente che abbia richiesto le agevolazioni di legge all’atto dell’acquisto della prima casa e, successivamente, si accorga di non poter rispettare la “promessa” fatta in quel momento – ossia il trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dall’acquisto–  può chiedere la revoca dell’agevolazione, senza dover temere sanzioni.

  • La questione

E’ questa la sintesi della risoluzione n. 105/E del 31 ottobre 2011 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello con cui si è chiesto come comportarsi nel caso in cui il contribuente, pur avendo assunto in atto l’impegno a trasferire la propria residenza nel nuovo comune, decide, in data successiva, di non adempiere a detto impegno, per motivi personali. 

In particolare, è stato chiesto se si possa rinunciare alla predetta agevolazione pagando la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, senza l’applicazione di sanzioni.

  • La posizione dell’Agenzia delle Entrate

A tal proposito, l’Agenzia fa notare che nessuna disposizione normativa prevede la possibilità di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni “prima casa”.  Pertanto, conseguita l’agevolazione “prima casa” questa non sarà più revocabile dalla parte (e a conferma di ciò, viene richiamata anche la posizione espressa dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 28 giugno 2000 n. 8784). In sostanza: una volta ottenuta l’agevolazione, pagando imposte ridotte, non si può tornare indietro su base volontaria ma solo perdere il beneficio.

  • Rinuncia all’agevolazione: non è possibile

E’ da escludersi, quindi, che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis), possa, in data successiva, rinunciare alle agevolazioni “prima casa” fruite.

  • Rinuncia a trasferire la residenza: possibile

Diverse considerazioni valgono, a parere dell’Agenzia, laddove la dichiarazione resa in atto dal contribuente non attenga alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici (impossidenza di una abitazione sita nel medesimo comune dell’immobile che si intende acquistare, novità nella fruizione dell’agevolazione e residenza nel comune in cui è sito l’immobile) ma sia, invece, riferita all’impegno che il contribuente assume di trasferire la propria residenza nel termine di diciotto mesi dalla data dell’atto. 

In tal caso, l’effettivo realizzarsi del requisito della residenza prescritto dalla norma dipende, infatti, da un comportamento attivo che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all’atto. In sostanza, la dichiarazione resa risulterà mendace e, pertanto, si realizzerà la decadenza dall’agevolazione, solo qualora, decorsi i diciotto mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.

Ma se il contribuente si attiva prima della scadenza dei 18 mesi, anche la dichiarazione non è più mendace….

  • Come far valere la rinuncia

Proprio in considerazione della peculiarità di tale condizione, il cui verificarsi dipende da un comportamento del contribuente, laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trova nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile.
A tal fine, occorre presentare un’apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato (anche se quest’ultimo è soggetto ad IVA), con la quale si revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e si chiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.
A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto di compravendita ed alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Non si applica, invece, la sanzione pari al 30% (art. 1, quarto comma, della Nota II-bis) allegata al D.P.R. n. 131/1986) in quanto, entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione.

In altri termini: se si attendono i 18 mesi senza agire, si è mendaci; se ci si attiva entro i 18 mesi si è in buona fede. Quindi non sanzionabili….

  • E se sono passati i diciotto mesi…

Discorso diverso, invece, vale nel caso in cui sia decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto senza che il contribuente abbia provveduto a trasferire la residenza o a presentare all’ufficio dell’Agenzia una istanza con la quale revoca la dichiarazione di intenti di cui sopra: in tale ipotesi, infatti, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa” fruita in sede di registrazione dell’atto e quindi oltre alla maggiore imposta (e interessi) il contribuente sarà tenuto al pagamento della sanzione amministrativa del 30%.

  • ma abbiamo la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso…

Infine, l’Agenzia fa notare che decorso il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza e verificatasi, pertanto, la decadenza dall’agevolazione, il contribuente potrà comunque accedere, ricorrendone i presupposti, all’istituto del ravvedimento operoso mediante la presentazione di un’apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto portato alla registrazione ed alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che gli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita. Sono, inoltre, dovute le sanzioni pari al 30% dell’imposta opportunamente ridotta, ricorrendone i presupposti, in applicazione dell’istituto del ravvedimento. 

Il link alla risoluzione. Noi restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento, come sempre.

lo Statuto delle Imprese è in arrivo

A cura del Dott. Saverio Cinieri – Commercialista

(N.d.r.:  approvato il 03.11.2011 ore 16.30)

L’ormai “leggendario” Statuto delle imprese è vicino al traguardo dell’approvazione finale.

Infatti, dopo l’approvazione della commissione Attività produttive della Camera, votata il 27 ottobre scorso, il disegno di legge (AC 98-B) passa all’Aula, dove è già calendarizzato per mercoledì 2 novembre.

Si tratta di una legge che riveste fondamentale importanza per le imprese in quanto attua i principi dello Small Business Act (Comunicazione (COM(2011)78), la carta europea dei diritti per le PMI.

In particolare, le misure previste dal provvedimento sono rivolte soprattutto alle MPMI, che costituiscono la quasi totalità del sistema produttivo italiano, e sono finalizzate a favorirne l’avvio, la crescita e la competitività. Tali imprese riceveranno, infatti, un notevole impulso non solo per il fatto che vengono dettate norme di principio che ne costituiscono lo Statuto, rafforzandone lo status ed il ruolo nel sistema produttivo, ma anche per la previsione di norme di semplificazione sul piano degli adempimenti burocratici e dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Vale la pena, dunque, di fare una breve preventiva panoramica dell’impianto della norma, rimandando, per maggiori approfondimenti, alla sua approvazione definitiva.

Finalità e principi della legge.

Tra le finalità è previsto:

  • il sostegno per l’avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
  • la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle MPMI;
  • l’adeguamento dell’intervento pubblico alle esigenze delle MPMI.

Tra i principi che concorrono a definire lo Statuto sono elencati, tra l’altro:

  1. la libertà di iniziativa economica e concorrenza; 
  2. la semplificazione burocratica; 
  3. la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; 
  4. il diritto delle imprese all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; 
  5. e, infine, misure di semplificazione amministrativa

E’ previsto anche il principio della libertà di associazione tra imprese; inoltre, le associazioni dovranno integrare i propri statuti con un codice etico.

Rapporti tra imprese e istituzioni

E’ previsto che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici siano tenuti a valutare l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese, anche con riguardo alle MPMI.

Inoltre, nel caso in cui dalle normative possano derivare oneri informativi e costi amministrativi per le imprese, l’introduzione delle stesse deve essere effettuata con gradualità e tenendo conto della dimensione, del numero degli addetti e del settore merceologico delle imprese stesse.

Semplificazioni dei procedimenti per l’attività di impresa

Le nuove norme stabiliscono che le pubbliche amministrazioni debbano svolgere la loro attività in modo da ridurre o eliminare gli oneri meramente formali e burocratici a carico delle imprese e che, per il tramite delle camere di commercio, diano adeguata informazione in merito alla pubblicazione delle norme per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività.

Inoltre, modificando l’art. 2630 del codice civile viene dimezzata l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese; tale sanzione è peraltro ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini. Va sottolineato che questo tipo di omissione è piuttosto frequente e la sanzione attualmente in vigore colpisce ogni amministratore, con un importo massimo che arriva a 2.065 euro.

 Legge annuale sulle MPMI

Viene introdotto nel nostro ordinamento la “Legge annuale per le MPMI”, al fine di attuare lo Small Business Act.

Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, è volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo e reca, oltre a una o più deleghe, norme di immediata applicazione per favorire e promuovere le MPMI.

Al disegno di legge sarà allegata, oltre a quelle previste dalle disposizioni vigenti, una relazione sullo stato di conformità della normativa vigente in materia di imprese rispetto ai principi ed obiettivi dello Small Business Act; sull’attuazione degli interventi programmati; sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle MPMI, al fine di garantire l’equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

Ritorneremo sull’argomento, non appena la Legge sarà definitivamente approvata.

Verifiche Inps sugli Assegni al Nucleo Familiare

A cura di Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro.

L’INPS, sta procedendo alla verifica amministrativa sugli importi che le aziende hanno posto a conguaglio a seguito dell’erogazione degli Assegni al nucleo Familiare negli 2008 e 2009.

In pratica l’Isitituto procederà alla verifica della documentazione riguardante la prestazione erogata e quindi inviterà l’azienda ad incontrarsi con il funzionario entro 15 gg dal ricevimento della lettera di convocazione per l’esame dei documenti.

In caso di impossibilità a fissare l’appuntamento nei termini prescritti l’azienda potrà richiedere il differimento dell’incontro precisandone i motivi. Nel caso invece l’azienda non risponda o non si presenti alla convocazione la Sede procederà ad effettuare gli opportuni accertamenti.

Meglio quindi instaurare con l’Istituto un dialogo e magari chiedere una proroga anziché lasciare la richiesta inevasa perché le conseguenze potrebbero essere peggiori.

Fonte: INPS Circolare 25/10/2011 n.136

Gestione separata: l’Inps recupera i contributi omessi

L’INPS, con il messaggio 26/10/2011 n.20273 ha informato che sta procedendo all’invio delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e quindi al recupero di tutti i contributi omessi o insufficientemente versati nel periodo 2001-2002-2004 alla Gestione  Separata.


 “I soggetti interessati sono i contribuenti destinatari degli avvisi di pagamento inviati nel mese di novembre 2006, così come indicato nel messaggio n. 30991 del 2006, per i quali risulta la notifica della richiesta e almeno un contributo residuo a debito. Inoltre sono interessati i soggetti per i quali sono state effettuate interruzioni dei termini da parte delle singole sedi, registrate nella funzione “interruzione termini” presente nell’area intranet > Soggetto contribuente > Gestione separata “Servizi per i liberi professionisti e i parasubordinati” (Messaggio Inps 20273)


I contribuenti riceveranno una lettera suddivisa in due parti dove la prima parte riguarda le informazioni di carattere generale e nella seconda parte vi sarà il prospetto riepilogativo con il dettaglio degli importi a debito.


Per chi invece ha effettuato i versamenti ma non ha esposto correttamente i dati nel Mod. F24 arriverà una lettera diversa dove si chiede al contribuente la validazione dei dati esposti.


La regolarizzazione degli importi dovrà avvenire entro 30 gg dalla data di ricezione della lettera inviata dall’Inps, trascorso inutilmente tale termine la denuncia passerà al recupero credito per l’invio dell’avviso di addebito. Fonte: circolare_inps_26102011_20273_recupero_contributi_gestione_separata.pdf


Rag. De Biaggi Eleonora


Econ-Test

E se fosse applicabile il sistema dualistico nella S.R.L. ?

Chi l’ha detto che il sistema di governance “dualistico” (Codice Civile art.2409-octies e segg.) non è applicabile alla s.r.l. ?

L’Istituto per il governo societario (link) ha prodotto uno studio in base al quale le norme del Codice non sembrano impedire alla società a responsabilità limitata questo tipo di ingegneria societaria. Quanto meno in quelle in cui la presenza del Collegio Sindacale non è obbligatoria.

Ma come funziona il sistema dualistico ?

Semplice:

  1. l’assemblea si spoglia di alcune funzioni (come l’approvazione del bilancio, ad esempio) e nomina
  2. il consiglio di sorveglianza, tra le cui competenze troviamo la vigilanza per la corretta amministrazione, l’approvazione del bilancio e la nomina dei componenti del 
  3. consiglio di gestione, che sono i veri e propri amministratori della società.
Il consiglio di sorveglianza riferisce all’assemblea, almeno una volta l’anno, sull’andamento della gestione e delinea la strategia di gestione per grandi obiettivi. Il consiglio di gestione amministra la società e riferisce a quello di sorveglianza.
 
Questo modello allontana i soci dal controllo sugli amministratori, perchè delegano parte dello loro funzioni ad un organo professionale intermedio: il consiglio di sorveglianza.
 
Può essere una soluzione molto adatta per risolvere il problema del passaggio generazionale nelle s.r.l., immettendo i giovani nel consiglio di sorveglianza, gli anziani possono gradualmente ritirarsi dagli affari pur conservando il controllo indiretto (nominano i consiglieri di sorveglianza). Una volta che i giovani avranno fatto esperienza potranno passare nel consiglio di gestione. Volendo.
 
Ma può essere un sistema adottabile anche in vista di una fusione oppure nelle società con un numero di soci abbastanza elevato, in cui ci siano difficoltà a riunire frequentemente l’assemblea o a tenere in contatto tra loro i soci.
 
Insomma, è un’opzione di alta ingegneria societaria da non sottovalutare.
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Roberto Mazzanti – Nicola Zambello 
 Commercialista         Revisore