AGGIORNAMENTO DEL 13.10.2011
Con circolare 45/e del 12.10.2011, l’Agenzia ha disposto uno slittamento del termine per versare la differenza di aliquota Iva – dal 20 al 21%- per tutti coloro che non hanno fatto in tempo a regolarizzare la propria posizione nei termini fissati inizialmente (16/11 o 16/10 a seconda del regime delle liquidazioni periodiche Iva).
Oggi si è stabilito che l’1% in più può essere versato entro il 27 dicembre 2011 (termine per l’acconto Iva 2011) o entro il 16 marzo 2012 (liquidazione Iva annuale).
Entro il 27.12.11 si verserà la differenza relativa alle fatture emesse entro Settembre, per i soggetti trimestrali; entro il mese di Novembre per quelli mensili.
Entro il 16.03.12, invece, si verserà la differenza relativa alle fatture emesse entro Dicembre per tutti i soggetti.
In entrambi i casi, occorre maggiorare le somme degli interessi.
Qui il link alla circolare.
FINE AGGIORNAMENTO 13.10.2011
***Riportiamo il testo della news originariamente pubblicata il 16/09/11:
Contrariamente al buon senso ed alla correttezza verso i contribuenti, che imporrebbero di attendere 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. dei provvedimenti, prima che essi entrino in vigore, da domani 17 Settembre scatta l’aumento dell’Iva, che passa dal 20 al 21% (art.2, comma 2bis).
Il nuovo quadro delle aliquote – da domani – sarà quindi il seguente: 4% – 10% – 21%.
Da domani avremo una serie di conseguenze pratiche di non poco conto a cui fare la massima attenzione; proviamo a fare un quadro sintetico del da farsi, distinguendo tra CESSIONI DI BENI e PRESTAZIONI DI SERVIZI.
CESSIONI DI BENI MOBILI:
- se la consegna è effettuata entro le 24 di oggi ed il pagamento è successivo (così come la fatturazione differita), l’aliquota Iva da applicare resta il 20%
- se la consegna è effettuata dopo le 24 di oggi ed il pagamento è successivo, l’aliquota Iva da applicare sale al 21% (resta al 20% se la fattura viene emessa entro oggi)
- nel caso 2, se il pagamento avviene entro oggi, l’aliquota Iva da applicare resta il 20%
- nel caso 2, se si incassa un acconto ed il saldo invece viene rinviato post 17/9, l’acconto si fattura al 20% ed il saldo al 21%
Le regole appena viste, valgono anche per consegne parzialmente entro oggi e parzialmente da domani.
Ricordare che come regola generale, le cessioni si considerano effettuate al momento della consegna del bene; se però la fatturazione od il pagamento avvengono prima della consegna, le cessioni si considerano effettuate alla fatturazione o al pagamento; quindi l’aliquota Iva da applicare segue il momento in cui le operazioni si considerano effettuate.
CESSIONI DI IMMOBILI:
Queste cessioni si considerano effettuate al momento della stipula del rogito, salvo che il passaggio effettivo di proprietà sia successivo (nel qual caso l’operazione segue il passaggio di proprietà). Anche in questo caso, se la fatturazione o il pagamento avvengono prima del rogito o del passaggio effettivo di proprietà, l’operazione si considera effettuata in uno di quei momenti.
Quindi:
- se il rogito avviene entro oggi insieme al passaggio di proprietà, l’aliquota Iva da applicare resta il 20% (salvo agevolazioni prima casa o altri casi con Iva al 10%)
- se avviene da domani, l’Iva scatta al 21%.
Ripeto: salvo casi di spettanza dell’aliquota Iva ridotta o di esenzione totale.
PRESTAZIONI DI SERVIZI:
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento. Salvo che prima del pagamento non venga emessa la fattura.
Per cui:
- per i pagamenti ricevuti entro oggi, l’aliquota Iva da applicare resta il 20%
- per i pagamenti ricevuti da domani, l’aliquota sale al 21% – a meno che entro oggi non venga emessa la fattura, nel qual caso l’Iva rimane al 20%.
CASI PARTICOLARI:
- Cessioni per atto di pubblica autorità (art.6, comma 2, lett.a)
- passaggi da committente a commissionario (art.6, comma 2, lett.b)
- autoconsumo o destinazione di beni a finalità extra-impresa (art.6, comma 2, lett.c)
- contratto estimatorio (acquisto quando vendo) (art.6, comma 2, lett.d)
- assegnazioni da coop edilizie (art.6, comma 2, lett.d bis)
In presenza di un “caso particolare” è opportuno contattare il proprio Commercialista, per le necessarie istruzioni, non facilmente sintetizzabili in questa sede.
RICORDARE DI aggiornare i listini prezzi, le aliquote presenti nei registratori di cassa, i moduli di fatturazione.
REGOLARIZZAZIONI SENZA SANZIONI:
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui i registratori di cassa non siano modificati in tempo o la fattura sia stata erroneamente emessa con l’aliquota del 20% in luogo di quella del 21%, è possibile regolarizzare la violazione attraverso la nota di debito. Viene, inoltre, chiarito che la regolarizzazione non implicherà l’irrogazione di sanzioni se la maggiore IVA verrà versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’imposta è divenuta esigibile.
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Rag. Natascia Prencisvalle
Roberto Mazzanti – Commercialista