Progetto “rilancio ceramica”; alcune idee concrete per Sassuolo e dintorni

(di Roberto Mazzanti ed Emilio Nannini)

Progetto “RILANCIO CERAMICA” – Idee per uscire dalla crisi.

 

a cura di

 EMILIO NANNINI e ROBERTO MAZZANTI

 

 

PREMESSA

La crisi economica che stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutti da oltre 5 anni.

Già a fine 2010, lanciammo una proposta provocatoria sulla creazione di un Consorzio della Ceramica che avrebbe potuto aiutare quelle aziende in difficoltà che, se lasciate sole, non avrebbero avuto un porto dove attraccare in attesa della fine della tempesta.

Ora, dopo altri 2 anni di crisi, la chiusura parziale o totale di alcune aziende del comprensorio  e l’apertura di aziende ceramiche in tantissimi paesi dove l’energia, la manodopera ed i costi di gestione in genere sono irrisori rispetto ai nostri, non esistono ancora le condizioni che permettano alle aziende ceramiche italiane ed alle tante piccole-medie realtà dell’indotto, di vedere spiragli di luce alla fine del tunnel.

Il 2013 sarà l’anno nel quale tanti accordi di Cassa Integrazione siglati da diverse aziende ceramiche, andranno a scadenza con scarse possibilità di essere rinnovati o prolungati.

Secondo i dati ufficiali, dei 22.000 lavoratori del comprensorio ceramico, oltre 7.000 sono in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in solidarietà.

Riteniamo sia indispensabile che le amministrazioni comunali, i sindacati, gli istituti di credito  e le associazioni di categoria, si uniscano e facciano squadra pensare per invertire la rotta ed evitare che tante realtà produttive possano sparire dalla scena  italiana, europea e mondiale e che tanti posti di lavoro vengano sacrificati sull’altare della crisi economica globale.

Sarebbe davvero un suicidio.

Dalla premessa che occorre cercare soluzioni, nasce questa idea, che oggi presentiamo ai mass media:

  • rilanciare l’economia della ceramica sassolese attraverso un progetto di ampio respiro.
  • Facendo fare squadra ad economia privata e pubbliche istituzioni.
  • Cercando sinergie operative e soluzioni concrete per rispondere all’evitabile deindustrializzazione crescente e ritrovare lo slancio verso il successo!

 

STRATEGIA

1 – Un Contratto di Rete che unisca l’imprenditoria privata.

2 – Una Fondazione composta dai Comuni del territorio interessato dall’economia della ceramica, dalle aziende di credito  dai sindacati ed associazioni di categoria.

Entrambi gli organismi collaborano, ciascuno con un proprio ruolo, conservando la propria autonomia ed identità economico-giuridica.

 

LA FONDAZIONE

La Fondazione potrebbe essere composta dai Comuni, da eventuali altri Enti territoriali, dagli Istituti di Credito del territorio e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori del distretto ceramico.

L’atto costitutivo traccerà il programma operativo, che gli amministratori della Fondazione dovranno eseguire.

Il patrimonio della Fondazione sarà costituito dalle disposizioni dei fondatori; attraverso quel patrimonio sarà possibile, ad esempio, concedere garanzie,  finanziare studi e ricerche e progetti promozionali della ceramica nel mondo ma soprattutto, attraverso la Fondazione, i partecipanti potranno esercitare un’attività di supporto alla Rete, relazionandosi con i mass-media e con le istituzioni a livello Regionale e di Governo.

 

LA RETE

Tenendo presente che il contratto di Rete è quello in cui:

“più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

La Rete degli imprenditori del distretto ceramico  potrà costituire un polo economico che persegua una strategia di rilancio del settore, attraverso la condivisione di uno sforzo comune di promozione nel mondo, studi e ricerche per la qualità del prodottto,  processi di innovazione produttiva ecc…ecc….Il programma di rete sarà regolarmente asseverato dagli organismi associativi designati dalla legge.

Alla rete competono vantaggi fiscali, (che certamente saranno confermati anche per il futuro), amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Gli utili della Rete, accantonati ad apposito fondo per il perseguimento delle attività istituzionali, non scontano le imposte sul reddito.

Da un punto di vista finanziario, inoltre, si segnalano i trattamenti riservati alla Rete da parte dei più grandi istituti di credito italiani, tra cui Unicredit e BNL.

Ecco il link per esaminare la proposta Unicredit per le Reti: http://www.retimpresa.it/phocadownload/Progetti/reti_dimpresa%20_rating_unicredit.pdf

E quello per esaminare la proposta BNL http://www.retimpresa.it/phocadownload/DOCUMENTI/Accordi_Collaborazioni/bnl%20reti%20di%20impresa%20-documento%20tecnico.pdf

E, infine quello per la proposta CARIGE http://www.retimpresa.it/phocadownload/credito/Carige/carige%20per%20le%20reti%20dimpresa.pdf

Più in generale, si possono esaminare le varie opportunità di credito sul portale Retimpresa (qui http://www.retimpresa.it/index.php/it/credito)

 

CONSIDERAZIONI FINALI

Riteniamo che il modello “Fondazione-Rete” potrebbe essere adottato con successo nel distretto ceramico di Sassuolo espandendolo chiaramente agli altri poli dell’industria ceramica come Finale Emilia, Imola/Faenza, Civita Castellana (e non solo). Esso è concepìto come strumento in cui tutti gli attori che agiscono sulla scena del mercato della ceramica e tutte le istituzioni pubbliche e private che con quella scena interagiscono, possono collaborare per il perseguimento dell’uscita dalla crisi.

I Comuni e le altre istituzioni – all’interno della Fondazione – potranno individuare le forme più opportune per agevolare la Rete, come ad esempio la riduzione di alcune imposte locali per le attività della Rete.

Le imprese, unite in Rete pur conservando ciascuna la propria individualità ed autonomia, eleggeranno un comitato di gestione che ne coordinerà gli interscambi e la collaborazione a specifici progetti, utili al rilancio dell’economia loro e della Rete.

In ogni caso, si potranno tenere sul tema specifici seminari di approfondimento e di esplicazione per gli interessati, che saranno tenuti dai promotori di questa iniziativa.

 

EMILIO NANNINI – (presidente ASTONKER Snc. e MARBLE & TILE TRADE INTERNATIONAL) emilio.nannini@gmail.com

 

ROBERTO MAZZANTI -COMMERCIALISTA (partner ECON-TEST Economia d’Impresa)

 

 

 

 

 

SOCIETA’ – PROFESSIONI E START UP

SOCIETA’, PROFESSIONI E START UP: il 21 Febbraio vieni ad approfondirle in videoconferenza con noi!

  • Videoconferenza in diretta, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 di giovedì 21 Febbraio 2013!
  • docente: Rag. Roberto Mazzanti di Econ-Test ECONOMIA D’IMPRESA
  • Organizzazione: Il Commercialista Telematico

(partecipando si maturano tre crediti formativi per commercialisti e consulenti tributari)

PROGRAMMA:

1. Premessa

2. Tutto sulle nuove Start Up innovative (Decreto Crescita 2.0). Costituzione, funzionamento, i bonus fiscali. Le società già costituite al 20 ottobre 2012; come accedere ai benefici. I benefici per gli investimenti delle persone fisiche.

3. Professionisti iscritti agli Ordini: le forme di società e di associazione disponibili. Il punto.

4.Le nuove professioni non organizzate: novità – analisi.

5. Il punto sulle Srl a capitale ridotto e semplificate. I punti forti. I punti deboli

RISPOSTE A QUESITI DEGLI UTENTI COLLEGATI

CONSIGLI PRATICI! Poca teoria! L’argomento è di forte interesse per tutti: aziende, consulenti tributari, commercialisti, avvocati tributaristi, consulenti del lavoro, imprenditori…

La conferenza è “interattiva”, permette cioè agli utenti di intervenire – se lo vogliono – in diretta e confrontarsi con il relatore, attraverso quesiti o scambi di opinioni…

per i Commercialisti – da qualunque parte d’Italia si colleghino – la partecipazione IN DIRETTA alle video-lezioni permette di maturare i crediti formativi grazie all’accreditamento concesso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina, che ringraziamo per la fantastica collaborazione e per aver dimostrato lungimiranza nel valutare positivamente queste nuove forme di apprendimento a distanza, molto comode e molto gradite dagli utenti che possono così provvedere al proprio aggiornamento professionale senza spostarsi dalla propria scrivania e quindi con notevole risparmio di tempo e denaro (per ottenere i crediti formativi i commercialisti iscritti all’Ordine dovranno rispondere ad un semplicissimo questionario – con semplici risposte SI/NO – che ha il solo scopo di dimostrare che l’utente collegato ha effettivamente seguito la relazione).

Chi partecipa alla video conferenza potrà successivamente rivederla gratuitamente, tutte le volte che vuole…, per un anno. (LA REGISTRAZIONE PERO’ NON PERMETTE LA MATURAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI).

PROGRAMMA ORARIO DELLA VIDEO CONFERENZA…

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 collegamento degli utenti

ore 15.30-18.15 RELAZIONE del rag. Roberto Mazzanti

ore 18.15/18.30 risposte a quesiti

L’incontro è rivolto a commercialisti, consulenti fiscali, avvocati tributaristi, consulenti del lavoro, aziende

l’iscrizione dovrà pervenire entro entro il 19 febbraio 2013, allo scopo di poter garantire eventuale assistenza a chi lo desiderasse

Qui il link per iscriversi e partecipare:

http://www.commercialistatelematico.com/start-up-professioni-srl

Equitalia – la sospensione automatica della riscossione

(di Natascia Prencisvalle) 

l’11 gennaio 2013 Equitalia ha emanato la direttiva numero 2 riguardante la nuova disciplina sulla sospensione “automatica” della riscossione, in base alla legge che consente al contribuente, destinatario di un atto della riscossione, esecutivo o cautelare per somme non dovute in base ai motivi che si andranno a descrivere, di presentare un’istanza al Concessionario che sospende automaticamente l’attività di riscossione.

Le fasi della nuova procedura.

sono le seguenti:
– il contribuente, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto della riscossione (es. cartella di pagamento), cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutivo, può presentare un’istanza al Concessionario della riscossione nella quale indica l’atto ricevuto ed il motivo per il quale le somme non sono dovute;
– il Concessionario trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento, l’istanza all’Ufficio o ente impositore;
– l’ente impositore, entro 220 giorni dalla trasmissione, fornisce un riscontro al contribuente ed al Concessionario sgravando, in tutto o in parte, le somme iscritte a ruolo o comunicando l’inesistenza della causa impeditiva addotta dal contribuente. In quest’ultimo caso l’attività di riscossione verrà ripresa dal Concessionario.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile fare ricorso alla procedura sopra descritta, anche per le somme contenute in avvisi di accertamento esecutivi. In quest’ultimo caso, l’istanza può essere presentata una volta che sia trascorso il termine ultimo di pagamento e le somme siano state “affidate” al Concessionario per la riscossione.

La direttiva fornisce qualche precisazione da segnalare:

– il termine di presentazione dell’istanza, fissato in 90 giorni dal ricevimento del primo atto della riscossione, è da intendersi perentorio ed il suo spirare comporta l’inamissibilità dell’istanza. Come alcuni commentatori hanno segnalato, la perentorietà sembra non possa estendersi alle istanze motivate dall’intervenuto ottenimento di una sospensione giudiziale;

– le istanze devono essere presentate sul modello conforme allegato alla Direttiva (vedi oltre) e correlate dalla documentazione che provi la mancata debenza delle somme iscritte a ruolo;

– l’esame della fondatezza dell’istanza, presentata dal contribuente, spetta esclusivamente all’ente impositore;

– le istanze riguardanti l’iscrizione a ruolo di somme a titolo di contributi previdenziali dovranno essere trasmesse dal Concessionario all’ente competente (l’INPS).

Come detto, l’allegato n. 1 della Direttiva contiene il modello di sospensione della riscossione che dovrà essere utilizzato dai contribuenti. Esso si compone delle seguenti parti:

 intestazione: con indicazione dell’Agente della riscossione competente;

dati anagrafici del contribuente e relativi recapiti (telefono, fax, mail, pec);

 indicazione degli atti della riscossione oggetto dell’istanza con la data di notifica;

– indicazione del motivo, scelto fra quelli normativamente previsti, che giustifica la presentazione dell’istanza e la conseguente sospensione della riscossione;

– elenco degli allegati.

L’istanza ha la forma della dichiarazione sostitutiva d’atto notorio (Art. 76 del D.p.r. 445 del 2000) con le relative sanzioni penali che si aggiungono alla specifica sanzione amministrativa prevista (dal 100 al 200% delle somme dovute con un minimo di 258 Euro), in caso di dichiarazioni false o produzione di documentazione mendace. La presentazione dell’istanza al Concessionario può avvenire mezzo fax, posta elettronica, posta o presentazione allo sportello anche a mezzo di delegato.

In conclusione, si fa presente che l’istanza di sospensione costituisce nella sostanza un’istanza di autotutela “mediata” dall’intervento del Concessionario. Detta istanza, anche se produce l’effetto di sospendere temporaneamente l’attività di riscossione sino al riscontro fornito dall’ente impositore, non ha alcun effetto sulla decorrenza dell’ordinario termine per l’impugnazione dell’atto in sede giurisdizionale.

In altri termini, il contribuente sarà tenuto in ogni caso a presentare ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria competente nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto. In caso contrario, l’eventuale diniego di sgravio comunicato dall’ente impositore, farebbe riprendere l’attività di riscossione a fronte di un atto non più impugnabile in sede giurisdizionale per decorrenza dei termini.

Qui la direttiva: http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/02/Direttiva-Equitalia-11012013-Messaggio-numero-1636-del-28-01-2013_Allegato-n-1.pdf

Fonte: LeggiOggi http://www.leggioggi.it/2013/02/06/sospensione-automatica-della-riscossione-la-direttiva-di-equitalia/

 

Srl: da amministrazione congiunta a disgiunta. Un caso pratico

(di Roberto Mazzanti e Nicola Zambello)

QUESITO

Si pone alla vostra cortese attenzione il seguente quesito:
Nell’atto costitutivo di una società a responsabilità limita è previsto come sistema di amministrazione adottato: Amministrazione Pluripersonale Individuale congiunta.
Tenuto conto che l’amministrazione congiunta comporta come conseguenza che per lo svolgimento delle operazioni ordinarie e soprattutto nei rapporti con le banche si rende necessaria la firma di entrambi gli amministratori, si chiede se sia sufficiente la redazione di un verbale di assemblea ordinaria , con deposito alla camera, di commercio, che preveda poteri disgiunti o se invece si renda opportuno procedere ad una modifica dell’atto costitutivo.
Cordiali Saluti.

NOSTRA RISPOSTA

Nel caso in questione si tratta di modificare le norme di funzionamento di un organo sociale, quello amministrativo.

Quindi in sostanza della modifica dell’elemento di cui all’art.2463 n.7 del Codice Civile e in quanto tale non si può che procedere con un atto di modifica dell’atto costitutivo, ricorrendo all’ausilio del Notaio.

Gli amministratori potrebbero però congiuntamente delegarsi reciprocamente la firma per quanto attiene agli aspetti bancari; questo eviterebbe la doppia firma su ogni assegno o su ogni altro documento relativo ad operazioni bancarie.

Si può eventualmente contattare la propria banca per valutarne l’operatività.

Se ciò non fosse possibile, non resta che il Notaio.

 

 

Società semplici e appalti pubblici – la Corte di Giustizia Ue ne condanna l’esclusione

(di Roberto Mazzanti)

È illegittimo vietare a una società semplice di partecipare alle gare d’appalto esclusivamente a causa della sua forma giuridica.

“È ammesso a presentare un’offerta qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati nel bando di gara, si reputi idoneo a garantire l’esecuzione di un appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal suo status e dal fatto di essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale”.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea con una ordinanza nella quale, richiamando la normativa europea, viene affermata l’illegittimità dell’esclusione delle imprese semplici dalla partecipazione agli appalti pubblici.

Dalla normativa dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte Ue risulta infatti che non è legittimo vietare a una società semplice qualificabile come imprenditore, ai sensi della direttiva 93/37, di partecipare alle gare d’appalto esclusivamente a causa della sua forma giuridica.

Fonte: http://www.casaeclima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14108:corte-di-giustizia-ue-la-imprese-semplici-non-possono-essere-escluse-dagli-appalti-pubblici&catid=1:latest-news&Itemid=50

Creazione di nuova imprenditoria con il trasferimento d’azienda – fondi

(di Luca Zambello)

Italia Lavoro con il Programma AMVA si pone l’obiettivo di facilitare il ricambio generazionale nelle imprese agevolando la creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento d’azienda.

La finalità espressa di questa terza linea del Programma  AMVA è quella di favorire l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali, promuovendo il tramandarsi della tradizione italiana e al contempo la creazione di nuove imprese attraverso  il trasferimento d’azienda da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti.

Diverse sono le attività interessate e indicate nell’avviso pubblico: dall’agricoltura alla lavorazione dei prodotti alimentari, dalla ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla gioielleria, dai prodotti del legno alla lavorazione della carta, dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre più rischiano l’estinzione come la legatoria, il restauro artistico, la costruzione degli strumenti musicali.

La domanda di contributo potrà essere presentata solo a subentro o rilevamento intervenuti e conseguentemente la relativa istanza potrà essere proposta unicamente dall’azienda risultante dal subentro o rilevamento effettuato.

Sono ammesse a presentare domanda di contributo le imprese create in data successiva alla pubblicazione dell’Avviso.

Tipologia di contributi

  • 5 mila euro per passaggi generazionali compresi tra 10 mila e 29999,99 euro;
  • 10 mila euro per passaggi pari o superiori a 30 mila euro.

Requisiti dei subentranti

  • età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti;
  • che non siano titolari di imprese individuali né soci al di sopra del 25% di società in attività.

Requisiti dei cedenti
Micro e piccole imprese
:

  • sede legale e operativa in Italia;
  • attività riferita ai codici ATECO pubblicati nell’avviso;
  • ditte individuali, società a nome collettivo o in accomandita semplice;
  • esistenti da almeno 10 anni.

il cui titolare o socio:

  • abbia un’età superiore ai 55 anni;
  • sia da almeno 5 anni nella compagine societaria.

 

Termini e modalità della domanda di partecipazione
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo http://impresacontinua.italialavoro.it (non ancora in funzione) da Italia Lavoro. La domanda può essere presentata dalle ore 10:00 del 20/02/2013 e non oltre il 31/12/2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 

 http://www.italialavoro.it/wps/portal/impresacontinua

Contratto di mutuo per estinguere il conto corrente

(di Roberto Mazzanti)

Tribunale di Taranto: è valido in quanto non è privo di causa, il contratto di mutuo diretto ad estinguere uno scoperto di un conto corrente. 

Il caso vedeva  un conto “in rosso” da parte del titolare che – in cambio del rilascio di una garanzia reale (cioè su beni immobili o mobili determinati) per la banca- ha ottenuto  la prosecuzione del rapporto di conto corrente, evitandone la risoluzione.

Il Tribunale ha ritenuto valido il contratto, nonostante la finalità non consona al tipico contratto di mutuo, perchè non c’è norma imperativa a impedire tutto questo.

Inoltre, la circostanza che la banca abbia acceso un conto finalizzato all’elargizione della somma mutuata, nonché abbia predisposto la richiesta di giroconto della stessa somma sul diverso conto in rosso, indica soltanto il timore di veder sanzionato il contratto suddetto, ma ciò non costituisce una causa di nullità del negozio stesso.

FONTE:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=60218

 

IN SENSO CONFORME:

La Corte di Cassazione, che, nella sentenza  n. 9511 del 2007, così ha precisato:“Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria”.

Imprese e Società: il rating di legalità

(di Nicola Zambello)

ACCESSO AL CREDITO BANCARIO CON IL RATING DI LEGALITA’

L’Autorità Antitrust, ha adottato un Regolamento -pubblicato a fine dicembre 2012- e, lunedì 14 gennaio u.s., con il primo Bollettino del 2013, completo del modello di autocertificazione che le imprese dovranno compilare per ottenere dalla stessa Autorità il “rating di legalità”.

Il rating di legalità è molto importante ed è operante per le imprese con almeno 2 milioni di fatturato, deriva dall’art.5 Ter del Decreto Cresci Italia, che riporto qui sotto:

Art. 5-ter (“Rating” di legalità delle imprese)
Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

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Le imprese, in particolare, dovranno attestare tra l’altro:

  • se impresa collettiva, (società) che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modifiche;
  • che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità o della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
  • di non essere destinataria di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
  • di non essere destinataria di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
  • di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
  • di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

Una volta ricevute le richieste dalle imprese, l’Autorità (entro 60 giorni) assegnerà il rating, con tanto di “+” per quelle imprese che, ad esempio, rispettino i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e/o adottino processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità.

Per la piena attuazione del Decreto, manca solo il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, che dovrà stabilire in che modo si terrà conto del rating di legalità in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e, soprattutto, in sede di accesso al credito bancario.

Condominio e appalti: non c’è responsabilità solidale

(di Roberto Mazzanti)

L’avevamo detto il 10 Ottobre scorso (vedere il link sottostante) e lo ribadiamo oggi, confortati dalla Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna: il Condominio non è un soggetto incluso nella “nuova” responsabilità fiscale in materia di appalti, di cui all’art.13-ter del D.L.83/2012.

Oggi (ieri) la DRE Emilia Romagna conferma che il Condominio, in quanto non soggetto Iva, non rientra nell’ambito della norma.

Possono dormire sonni tranquilli gli Amministratori ? Secondo me si ma certamente la cosa non finirà qui.

Alcuni colleghi infatti – basandosi su altri presupposti – rispettabilmente ritengono il contrario; secondo me a torto ma segnalo comunque la diversa loro presa di posizione.

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Ecco il link al nostro precedente articolo del 10.10.12:

http://www.econ-test.it/news/541-appalti-responsabilit-solidale-committente-prende-forma

 

12 Maggio 2013 il D.Day per i Mediatori!

(di Roberto Mazzanti)

Si avvicina la scadenza del 12 maggio 2013, data entro la quale gli Agenti d’affari in Mediazione, settore immobiliare (mediatori immobiliari), sia che esercitino l’attività, sia che non la esercitino, devono provvedere ad annotarsi-iscriversi al Rea della Camera di Commercio di competenza, per mantenere e confermare i propri requisiti professionali e continuare ad utilizzarli.

L’adempimento vale per tutti gli Agenti d’affari in mediazione, anche di settori diversi dall’immobiliare.

MEDIATORI ATTIVI – DITTE INDIVIDUALI

Entro il 12 maggio 2013 presentano alla camera di commercio in cui sono iscritte:

  • Mod 12 valorizzato nel riquadro Albi;
  • Dichiarazione dell’interessato contenuta nel Modello NOTE o in un file separato avente la seguente dicitura: “il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P. R. n. 445/00 che tutti i soggetti che svolgono attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell’impresa sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 39/1989 e risultano coperti da polizza n…. del…… rilasciata da… “
  • Mod. MEDIATORI: compilare le sezioni ‘ANAGRAFICA IMPRESA” (inserire dati impresa e barrare la casella ‘B — Impresa di mediazione nel periodo transitorio”) e la sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” indicando tutti i soggetti che concludono affari per l’impresa;
  • Mod Intercalare P per tutti i soggetti indicati nella sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello MEDIATORI. La qualifica di preposto va indicata con l’apposito codice specificando nel riquadro poteri anche l’unità locale di preposizione;
  • Mod UL in presenza di unità locali nella provincia ove è ubicata la sede
  • DIRITTI E BOLLI: Diritti di segreteria: € 18,00 – Bollo: 00

MEDIATORI ATTIVI – SOCIETA’

Entro il 12 maggio 2013 presentano alla camera di commercio in cui sono iscritte:

  • Mod S5 valorizzato nel riquadro Albi;
  • Dichiarazione dell’interessato contenuta nel modello note o in un file separato avente la seguente dicitura: “il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 che la società e tutti i soggetti indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 39/1989 e risultano coperti da polizza n…. del… rilasciata da… “
  • Mod. MEDIATORI: compilare le sezioni “ANAGRAFICA IMPRESA” (inserire dati impresa e barrare la casella “B — Impresa di mediazione nel periodo transitorio”) e la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” indicando tutti i soggetti che concludono affari per l’impresa;
  • Mod Intercalare P per tutti i soggetti indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA del modello MEDIATORI. La qualifica di preposto va indicata nell’Int P con l’apposito codice specificando nel riquadro poteri anche l’unità locale di preposizione;
  • Mod UL in presenza di unità locali nella provincia ove è ubicata la sede.
  • DIRITTI E BOLLI: Diritti di segreteria: € 18,00 – Bollo: 00

MEDIATORI NON ATTIVI
Entro il 12 maggio 2013 presentano alla camera di commercio della provincia in cui hanno la residenza o il domicilio professionale:

  • Mod. I1 valorizzato nel quadro Albi
  • Dichiarazione dell’interessato contenuta nel modello note o in un file separato avente la seguente dicitura:”il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt 44 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 39/1989″
  • Mod. MEDIATORI: compilare la sezione “ANAGRAFICA IMPRESA” (inserire dati impresa e barrare la casella D — Mediatore non svolgente l’attività — fase transitoria”) e la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)”
  • DIRITTI E BOLLI: Diritti di segreteria: €18,00 – Bollo: 00

IMPORTANTE:
Trascurare questo adempimento significa perdere i requisiti professionali e non poter continuare ad esercitare l’attività o non poterla iniziare.