(di Luca Zambello)
Con l’inzio dell’anno 2013 sono scattate in automatico le modifiche alla normativa inerente la locazione (anche finanziaria) e il noleggio di mezzi di trasporto. Destinatari della normativa sono le prestazioni c.d. “a lungo termine” rese ai privati, rimanendo di conseguenza invariate le disposizioni riguardanti il noleggio “a breve termine” e quello a “lungo termine” verso soggetti passivi IVA.
Con la “Direttiva Servizi” (Direttiva CE n.2008/8) è stata variata la territorialità delle prestazioni di servizi. Mentre il principio generale prevedeva la territorialità in base allo stabilimento del committente (in caso di servizi verso soggetti IVA) o, nel caso di committente “privato”, sulla base dello stabilimento del committente, dal 2013 tale principio generale trova una deroga in una serie di fattispecie disciplinate agli articoli 7quater – 7septies, DPR 633/72.
In particolare, le modifiche “automatiche” a partire dal 2013 riguardano le prestazioni di noleggio, locazione (anche finanziaria) e simili di mezzi di trasporto, definite “a lungo termine”.
Per definire quali sono i mezzi di trasporto che interessano la normativa, interviene la Circolare dell’Agenzia Entrate n. 37/e del 29/07/2011 la quale indica, a titolo esemplificativo, come mezzi di trasporto:
- i veicoli terrestri – automobili, motocicli, cicli, tricicli e roulotte;
- i rimorchi e semirimorchi;
- i vagoni ferroviari;
- le navi;
- gli aeromobili;
- i veicoli allestiti specificamente per il trasporto di persone malate o ferite;
- i trattori e gli altri veicoli agricoli;
- i veicoli a propulsione meccanica od elettronica per persone disabili.
- Luogo nel quale il mezzo viene messo effettivamente a disposizione del committente. Tale luogo si identifica precisamente in quello in cui il destinatario (o chi agisce in suo nome e conto) ne prende fisicamente possesso;
- Luogo nel qualo lo stesso è utilizzato, ovvero il territorio che viene percorso con il mezzo.
- il mezzo viene messo a disposizione del committente nello stato italiano e lo stesso viene utilizzato nel medesimo stato o nell’UE. L’Agenzia Entrate ritiene che se il mezzo percorre tratte al di fuori di tale limite territoriale, l’operazione non rileva ai fini IVA per la parte corrispondente
- Nel caso di imbarcazioni, se mancano elementi certi che ne attestino l’effettivo utilizzo in acque territoriali comunitarie, possono essere applicate percentuali forfetarie come da Circolari 43/e del 07/06/2002 e 38/e del 22/07/2009
- Il mezzo è messo a disposizione del committente in uno stato extra UE e lo stesso verrà utilizzato in Italia
- L’operazione di cui al punto 3 non si considera effettuata in Italia (senza la conseguente applicazione dell’IVA) se il mezzo è messo a disposizione del committente in uno Stato UE (a prescindere dove verrà poi utilizzato) o extra UE (se non utilizzato in Italia)
Se un sggetto IVA italiano prende a noleggio un mezzo in uno Stato UE da un soggetto passivo UE, l’operazione è assoggettata all’IVA nel Stato UE in cui il mezzo è stato messo a disposizione
In questo caso la prestazione di locazione/noleggio verrà considerata effettuata in Italia se:
- effettuata da un Soggetto IVA con sede in Italia e il mezzo viene utilizzato nel territorio UE – nel caso di imbarcazioni, verranno utilizzate le percentuali forfetarie di utilizzo come accennato sopra
- effettuate da un soggetto IVA Extra comunitario ed il mezzo viene utilizzato in Italia
- stabilito fuori dall’Italia e il mezzo viene utilizzato nel territorio comunitario
- stabilito in Italia e il mezzo viene utilizzato fuori dalla comunità europea
- viene messo a disposizione in Italia da un soggetto Passivo italiano e l’imbarcazione viene utilizzata nella Comunità Europea;
- viene messo a disposizione in uno Stato Extra UE da un soggetto passivo con sede in tale Stato e l’imbarcazione viene utilizzata in Italia.
- l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il noleggiatore/locatore ad un cliente domiciliato o residente in Italia, il quale non ha domiciliazione all’Estero è il veicolo è utilizzato nell’UE
- l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il noleggiatore/locatore ad un cliente con domicilio al di fuori della Comunità Europea e il veicolo viene utilizzato in Italia