Noleggio e locazione a lungo termine di mezzi di trasporto – Le novità dal 2013

(di Luca Zambello)

Con l’inzio dell’anno 2013 sono scattate in automatico le modifiche alla normativa inerente la locazione (anche finanziaria) e il noleggio di mezzi di trasporto. Destinatari della normativa sono le prestazioni c.d. “a lungo termine” rese ai privati, rimanendo di conseguenza invariate le disposizioni riguardanti il noleggio “a breve termine” e quello a “lungo termine” verso soggetti passivi IVA.

Con la “Direttiva Servizi” (Direttiva CE n.2008/8) è stata variata la territorialità delle prestazioni di servizi. Mentre il principio generale prevedeva la territorialità in base allo stabilimento del committente (in caso di servizi verso soggetti IVA) o, nel caso di committente “privato”, sulla base dello stabilimento del committente, dal 2013 tale principio generale trova una deroga in una serie di fattispecie disciplinate agli articoli 7quater – 7septies, DPR 633/72.

In particolare, le modifiche “automatiche” a partire dal 2013 riguardano le prestazioni di noleggio, locazione (anche finanziaria) e simili di mezzi di trasporto, definite “a lungo termine”.

Per definire quali sono i mezzi di trasporto che interessano la normativa, interviene la Circolare dell’Agenzia Entrate n. 37/e del 29/07/2011 la quale indica, a titolo esemplificativo, come mezzi di trasporto:

  • i veicoli terrestri – automobili, motocicli, cicli, tricicli e roulotte;
  • i rimorchi e semirimorchi;
  • i vagoni ferroviari;
  • le navi;
  • gli aeromobili;
  • i veicoli allestiti specificamente per il trasporto di persone malate o ferite;
  • i trattori e gli altri veicoli agricoli;
  • i veicoli a propulsione meccanica od elettronica per persone disabili.
A tali tipi di prestazioni, troverà applicazione una disciplina IVA diversa a seconda che l’operazione sia a lungo breve termine
 
Noleggio e Locazione (anche finanziaria) a breve termine
 
La prestazione viene definita, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. g DPR 633/72, “a breve termine” quando comporta il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni (90 nel caso di imbarcazioni). La rilevanza IVA in Italia dipederà dal:
  • Luogo nel quale il mezzo viene messo effettivamente a disposizione del committente. Tale luogo si identifica precisamente in quello in cui il destinatario (o chi agisce in suo nome e conto) ne prende fisicamente possesso;
  • Luogo nel qualo lo stesso è utilizzato, ovvero il territorio che viene percorso con il mezzo.
L’operazione si considera come effettuata in Italia ed assoggettata all’IVA italiana se:
  1. il mezzo viene messo a disposizione del committente nello stato italiano e lo stesso viene utilizzato nel medesimo stato o nell’UE. L’Agenzia Entrate ritiene che se il mezzo percorre tratte al di fuori di tale limite territoriale, l’operazione non rileva ai fini IVA per la parte corrispondente
  2. Nel caso di imbarcazioni, se mancano elementi certi che ne attestino l’effettivo utilizzo in acque territoriali comunitarie, possono essere applicate percentuali forfetarie come da Circolari 43/e del 07/06/2002 e 38/e del 22/07/2009
  3. Il mezzo è messo a disposizione del committente in uno stato extra UE e lo stesso verrà utilizzato in Italia
  4. L’operazione di cui al punto 3 non si considera effettuata in Italia (senza la conseguente applicazione dell’IVA) se il mezzo è messo a disposizione del committente in uno Stato UE (a prescindere dove verrà poi utilizzato) o extra UE (se non utilizzato in Italia)
Di conseguenza, il prestatore italiano dovrà emettere fattura con IVA se concede in locazione o noleggio il veicolo ad un utilizzatore soggetto IVA sia esso italiano, UE o Extra UE) ovvero ad un privato, e se il mezzo viene utilizzato in Italia o nell’UE.
Se un sggetto IVA italiano prende a noleggio un mezzo in uno Stato UE da un soggetto passivo UE, l’operazione è assoggettata all’IVA nel Stato UE in cui il mezzo è stato messo a disposizione
 
Noleggio e Locazione (anche finanziaria) a breve termine

Di converso rispetto al caso precedente, quando la prestazione di noleggio comporta il possesso inisterrotto del mezzo oltre i 30 giorni (90 per le imbarcazioni), si parla di noleggio/locazione a “Lungo Termine”. Nel caso in esame, la territorialità dell’IVA è differenziata a seconda che il committente (cliente) sia un soggetto IVA oppure un privato.
 
Cliente Soggetto IVA
Le prestazioni di noleggio/locazione si considerano effettuate in Italia se prestate da un noleggiatore Soggetto passivo IVA (sia esso italiano, UE od Extra UE) ad un soggetto IVA italiano, senza rilverare il fatto che il bene venga utilizzato o meno nel territorio dello stato italiano. Tuttavia, se il fornitore del servizio è straniero (sia UE che Extra UE), l’utilizzatore italiano dovrà assolvere gli adempimenti IVA tramite Integrazione della fattura UE o emissione di Autofattura ai sensi dell’articolo 17 comma 2 DPR 633/72.
 
Cliente Soggetto Privato
In questo caso la prestazione di locazione/noleggio verrà considerata effettuata in Italia se:
  • effettuata da un Soggetto IVA con sede in Italia e il mezzo viene utilizzato nel territorio UE – nel caso di imbarcazioni, verranno utilizzate le percentuali forfetarie di utilizzo come accennato sopra
  • effettuate da un soggetto IVA Extra comunitario ed il mezzo viene utilizzato in Italia
Al contrario, non si considerano effettuate in Italia (e non verranno assoggettate ad IVA) se eseguite da un soggetto IVA:
  • stabilito fuori dall’Italia e il mezzo viene utilizzato nel territorio comunitario
  • stabilito in Italia e il mezzo viene utilizzato fuori dalla comunità europea
Novità dal 2013 per le imbarcazioni da Diporto
 
Per le prestazioni di noleggio o locazione (anche finanziaria) a lungo termine di imbarcazioni da diporto, esse verranno considerate come effettuate in Italia se il mezzo:
  • viene messo a disposizione in Italia da un soggetto Passivo italiano e l’imbarcazione viene utilizzata nella Comunità Europea;
  • viene messo a disposizione in uno Stato Extra UE da un soggetto passivo con sede in tale Stato e l’imbarcazione viene utilizzata in Italia.
Quando invece le imbarcazioni vengono messe a disposizione in uno Stato diverso rispetto a quello in cui il prestatore ha la sua sede, si applicheranno le medesime regole previste pre gli altri tipi di mezzi di trasporto. di conseguenza, le operazioni di noleggio/locazione a lungo termine di imbarcazioni da diporto, verranno considerate prestate in Italia quando:
  1. l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il noleggiatore/locatore ad un cliente domiciliato o residente in Italia, il quale non ha domiciliazione all’Estero è il veicolo è utilizzato nell’UE
  2. l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il noleggiatore/locatore ad un cliente con domicilio al di fuori della Comunità Europea e il veicolo viene utilizzato in Italia

 

Società cancellate – effetti patrimoniali e processuali

(di Roberto Mazzanti)

La cancellazione della società di persone o di capitali comporta una successione dei soci in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle obbligazioni patrimoniali della società.

Questo il succo delle pronuncie di ieri della Cassazione a sezioni unite.

RAPPORTI PROCESSUALI

La Cassazione stabilisce che per quanto riguarda i processi in corso, la cancellazione della società è un “effetto interruttivo” e che il processo può essere continuato dai o nei confronti dei soci.

RAPPORTI PATRIMONIALI

Per quanto riguarda crediti e debiti sociali, occorre distinguere. Per i crediti, la legittimazione ad ogni azione tesa a riscuoterli passa alla comunione dei soci.

Per i debiti, continueranno a risponderne in modo differenziato i soci:

  1. nelle società di capitali, nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione
  2. nelle società di persone, in modo illimitato (salvo gli accomandanti delle s.a.s.)

Ecco il link alla sentenza:

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/sentenza-6070.pdf?uuid=19266ade-8b3f-11e2-86f0-11801e4c20bd?uuid=AbHtSXdH

L’imposta sugli Apparecchi da divertimento ed intrattenimento

(di Luca Zambello)

E’ in scadenza il 18 marzo prossimo il termine per il versamento dell’imposta sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento sia meccanici che elettromeccanici, sia quelli che non prevedono premi, sia quelli con vincite di piccola oggettistica.

Gli apparecchi in questione sono identificabili come tutti i giochi, siano essi elettronici, meccanici, elettromeccanici, volti all’intrattenimento della clientela i quali possono prevedere oppure no, vincite di piccola oggettistica (quindi non denaro). Gli altri apparecchi cui sono soggetti all’imposta sono individuabili nei biliardi, biliardini, calcio balilla, flipper, ecc.

Chi deve eseguire il versamento

Entro il 18 marzo 2013 come detto poco sopra scade il versamento dell’ISI e dell’IVA sugli apparecchi da intrattenimento. Il relativo versamento va effettuato

  • da colui che esercita la distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi da divertimento, i quali siano posseduti a qualsiasi titolo, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in circoli o associazioni di qualunque natura;
  • dall’esercente del locali in cui gli stessi sono installati, ma SOLO se lo stesso esercente ne è il proprietario
  • il versamento va effettuato in unica soluzione;
  • utilizzando il mod. F24 Accise nel quale vanno riportati i seguenti dati:
    Ente                             M
    Codice Tributo              ISI          5123
                                         Iva          6729
    Anno di Riferimento      2013
  • se gli apparecchi sono installati dall’01.03.2013, il pagamento va eseguito entro il 16 del mese successivo a quello di avvenuta installazione. Le relative imposte (ISI e IVA vanno calcolati in dodicesimi a partire dal mese di prima installazione fino al 31.12.2013
Come effettuare il calcolo
 
Per gli apparecchi e congegni elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica e per quelli senza vincita di premi (apparecchi ex art. 110, comma 7, Lett. A) e C9 del TULPS), è stato stabilito un imponibile forfetario pari ad € 1.800,00.
Di conseguenza, per tali apparecchi le imposte da pagare saranno:
  • ISI: 8% su € 1.800 = € 144
  • IVA: 21 (con detrazione forfetaria del 50%) su € 1.800 = € 189
Per gli apparecchi non rientranti nella categoria precedente, l’importo delle imposte è calcolato sempre in misura forfetaria su una base specifica per tipologia di apparecchio che riepiloghiamo nella tabella che segue:
 
CATEGORIATIPOLOGIA APPARECCHIOIMPONIBILE
FORFETARIO 
AM1Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo€ 3.800
AM2Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone€ 540
AM3Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo:
Calcio balilla – biliardini e apparecchi similari 
€ 510
AM4Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:
Flipper – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari 
€ 1.090
AM5

Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:
congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari 

€ 520
AM6Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:
gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari
€ 1.630

 Gli imponibili sopra elencati trovano determinate riduzioni in base a due fattispecie particolari:

  1. Se gli apparecchi sono installati stabilmente in sale ricreative delle Amministrazioni militari, Corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco, gli imponibili vanno ridotti a 1/3
  2. Se gli apparecchi sono stabilmente installati in locali che restano chiusi per almeno 6 mesi all’anno (attività stagionali), gli imponibili vanno ridotti al 50% 
Altri adempimenti


Il gestore, o l’esercente del locale che risulti proprietario degli apparecchi, è tenuto a presentare un’apposita dichiarazione, al Competente Ufficio Regonale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato entro il termine di 5 giorni lavorativi dopo il versamento dell’ISI e dell’IVA per gli apparecchi esaminati. L’ufficio, di conseguenza, rilascera per ogni apparecchio, una quietanza di pagamento dell’imposta da tenere nel luogo dove gli apparecchi sono installati.

Opera e Appalto – qualche volta è difficile distinguere ma il trucco c’è

(di Roberto Mazzanti)

Torno sull’argomento della solidarietà fiscale del committente con l’appaltatore (e di questo con il subappaltatore) per rivedere in profondità e spiegare la differenza tra contratto d’appalto (soggetto alla responsabilità solidale) e contratto d’opera (non soggetto alla stessa).

Saper distinguere tra i due contratti  è FONDAMENTALE per non incorrere nelle sanzioni che derivano dal non aver considerato un apparente contratto d’opera come un reale appalto, o per non accollarsi inutili adempimenti scambiando per appalto ciò ch’è opera.

Entrambi i contratti possono avere per oggetto l’esecuzione di opere o servizi. 

Una prima differenza va cercata nell’atteggiamento mentale del committente: 

  1. nell’appalto, il committente ricerca la capacità organizzativa di un’azienda, in grado di svolgere opere con efficenza, velocità, tecnologia ed attrezzature adeguate. Trattandosi di opere di una certa dimensione, occorre anche considerare la necessità del committente di non caricarsi del rischio di cattiva esecuzione dell’opera (case, strade, palazzi, ponti ecc…ecc…) anche da un punto di vista finanziario. 
  2. nell’opera, invece, spesso la materia è fornita direttamente dal committente, il quale ricerca nell’esecutore la sua maestria tecnica e la sua esperienza personale, spesso richiedendo che sia proprio “quella persona” ad eseguire l’opera. 

In pratica, generalmente, nell’appalto si guarda alla capacità di assunzione del rischio da parte di un’azienda, alla sua tecnologia e capacità esecutiva; nell’opera si cerca “il lavoro personale” di un determinato professionista o imprenditore.

Altre differenze tra i due contratti:

  1. nell’appalto materia e opera sono a carico dell’appaltatore
  2. nell’opera la materia viene spesso fornita dal committente; quando la fornisce il prestatore, per aversi “opera” e non “appalto” occorre che il fare – cioè la personale esecuzione del servizio – sia prevalente sul dare – cioè sul valore e sull’importanza della materia fornita.
  3. nell’appalto, il corrispettivo da versare all’appaltatore viene spesso determinato “a corpo”, in modo assolutamente indipendente dal tempo impiegato dall’impresa appaltatrice, che resta quindi a suo rischio.
  4. nell’opera, il compenso all’esecutore è spesso determinato proprio in funzione del tempo che ha impiegato.

Altri aspetti secondari, indizi che possono nell’insieme assurgere al rango di prova:

-le dimensioni dell’opera da eseguire: medio-grandi nell’appalto- modeste-piccole nell’opera

-la natura dell’azienda esecutrice: con attrezzature e personale in numero preponderante rispetto ai titolari nell’appalto; esattamente all’opposto nell’opera.

 

  • DA NOI, SULLO STESSO ARGOMENTO:

http://www.econ-test.it/news/621-appalti-responsabilit-solidale-fissati-confini

Appalti e responsabilità solidale. Fissati i confini

(di Roberto Mazzanti)

Sintesi della circolare dell’Agenzia delle Entrate:

LE ESCLUSIONI

La circolare 2 emanata ieri dall’agenzia delle Entrate esclude dalla responsabilità fiscale solidale per l’appaltatore (e dalla sanzione per il committente) i contratti d’opera, quelli dl trasporto e di subfornitura, nonché gli appalti di fornitura dei beni e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. La circolare non cita le prestazioni d’opera intellettuale ma non vi sono dubbi che non siano comprese nella legge e che quindi siano fuori da ogni forma di corresponsabilità.

LE CONFERME

Confermata l’esclusione soggettiva delle stazioni appaltanti, dei condomini e delle persone fisiche non soggetti passivi Iva 

L’ESTENSIONE

Le disposizioni sì applicano a tutti i settori, non solo all’edilizia. Questo aspetto è molto importante.

Sono soggetti alla nuova disciplina tutti i contratti (non solo stipulati ma anche) rinnovati a decorrere dal 12 agosto 2012, per i pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012. Le sanzioniscattano, nel contratto tra committente e appaltatore, anche in assenza di subappalto 

LA CERTIFICAZIONE

La certificazione (anche in forma di dichiarazione sostitutiva del prestatore) può essere rilasciata in modo unitario per Iva e ritenute e anche con cadenza periodica, purché attesti la regolarità di tutti i versamenti scaduti a tale data non già certilicati.

 

  • I nostri precedenti interventi in materia:

http://www.econ-test.it/news/466-appalto-limitata-razionalizzata-responsabilit-committente

http://www.econ-test.it/news/431-appalto-committente-risponde-delliva-versata-dallappaltatore

http://www.econ-test.it/news/541-appalti-responsabilit-solidale-committente-prende-forma

Interessi di mora automatici nelle transazioni commerciali

(di Eleonora De Biaggi)

Dal 1° gennaio 2013 viene infatti considerato gravemente iniquo- e quindi nullo, senza alcuna possibilità di fornire prova contraria — l’accordo tra creditore e debitore che esclude a priori la loro applicazione.

Lo prevedono le nuove disposizioni del decreto legislativo 231/2002, introdotte dal decreto legislativo 192/2012. Queste regole si rifletteranno sul bilancio relativo al 2013, fin da ora, però, l’automatismo impone di monitorare i termini di scadenza di incassi e pagamenti per contabilizzare correttamente gli interessi di mora (sia attivi. sia passivi), che ai finì civilistici seguono il principio di competenza.

Per applicare correttamente le disposizioni, è necessario determinare l’esatto momento a partire dal quale gli interessi moratori scattano in automatico. Questa scadenza può essere pattuita in modo espresso tra le parti.

Cosa sono gli interessi moratori ? 

• Gli interessi dimora hanno una funzione risarcitoria nelle obbligazioni pecuniarie: costituiscono una liquidazione forfettaria del danno causato dal ritardato pagamento del debitore.

Sono disciplinati dall’articolo 1224 del Codice civile, che prescrive:

«Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali».

La costituzione in mora avviene con intimazione o richiesta fatta per iscritto dal creditore. Nelle transazioni commerciali, il decreto Legislativo 231/2002 ha previsto la costituzione in mora «automatica» del debitore che non rispetti i termini di pagamento stabiliti dal decreto o dalle parti, purché non iniqui.

Quindi non è necessario alcuna attività del creditore, per costituire in mora il debitore.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti alla nostra clientela.

Aree edificabili: quando vendo ad un prezzo inferiore alla perizia….

(di Nicola Zambello)

L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso di vendite di aree edificabili a un valore inferiore a quello di affrancamento, nella circolare Telefisco l’agenzia delle Entrate ha suggerito di dare ufficialità, nell’atto di vendita, alla discrepanza esistente tra il maggior valore di perizia (che costituisce valore minimo ai fini delle Imposte Indirette) e il minor corrispettivo, richiamando il primo ma trasferendo di fatto il bene sulla base del secondo.

L’acquirente assolve i tributi indiretti sul valore asseverato, mentre il venditore non deve assoggettare a imposizione alcuna plusvalenza, essendo il corrispettivo minore dell’importo su cui è stata pagata l’imposta sostitutiva
del 4 per cento. Il maggior presumibilmente, inciderà negativamente sul prezzo  pattuito 

IL PASSATO E IL CONTENZIOSO GIA’ IN CORSO

Il problema è adesso come conciliare questa positiva interpretazione con il diffuso contenzioso riguardante le cessioni avvenute in passato. Molti uffici, infatti, ogni volta che verificano che la cessione è avvenuta a un valore inferiore a quello precedentemente oggetto di perizia asseverata, sottopongono ad accertamento i venditori, imputando una plusvalenza determinata sul costo onginario (non rivalutato) dell’area, come se l’affrancamento non fosse mal intervenuto.

 

Seguiremo la vicenda e nel frattempo segnaliamo la novità (positiva), anche tenendo conto della crisi in essere.

Immobili: caparra, disinteresse all’acquisto diverso dal recesso ?

(di Roberto Mazzanti)

Opinabilissima e pericolosissima pronuncia della Cassazione (sentenza 3970 depositata ieri) secondo cui il venditore non può trattenere la caparra, se l’acquirente (promissario) manifesta un disinteresse all’acquisto, lasciando passare il giorno fissato per la stipula. Perchè secondo i Giudici il disinteresse non è “recedere” ex 1385 c.c., bensì “una proposta implicita di rinuncia all’acquisto”.

Che in teoria dovrebbe essere una risoluzione consensuale…(????)

Allora il rimedio a questo stato di cose, potrebbe essere fissare la caparra confirmatoria alla mancata stipula – in ogni caso – equiparando il tacito disinteresse all’inadempimento, dichiarando che questo è termine essenziale per il venditore e avendo cura di far approvare espressamente la clausola all’acquirente (doppia firma).

Occhio perciò alla redazione dei preliminari perchè devono essere curatissimi…

Immobiliare e preliminare. Un legame da non dissolvere

(di Roberto Mazzanti)

L’Agenzia delle Entrate invita i propri uffici periferici a denunciare le imprese immobiliari che non conservano i preliminari di compravendita stipulati (10 anni) per il reato di occultamento di scritture contabili.

Con una recente direttiva datata 12 febbraio 2013 la direzione centrale Affari legali invita gli uffici ad uniformarsi a questo principio. Che del resto è stato indicato dalla Cassazione in alcune sentenze recenti (qui ricordate a suo tempo) e che quindi ha un avallo di tutto rispetto. 

Ma perchè i preliminari sono importanti ? Per diversi motivi: 

  1. perchè sono obbligazioni dell’impresa immobiliare, in base alle quali ci si impegna a vendere o a comprare un bene immobile – hanno perciò il carattere di documento civilistico che è fonte di obblighi contrattuali. E come tale è da conservare per 10 anni
  2. perchè spesso e volentieri hanno pure una valenza contabile e quindi fiscale; non dimentichiamo che comprovano l’incasso di caparre e acconti.

Da questa interpretazione consegue che la mancata conservazione del contratto preliminare integra l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili.

Data l’importanza e la delicatezza della materia, raccomandiamo la massima diligenza in materia.

I costi delle autovetture: gli aspetti fiscali dal 2013

(di Luca Zambello)

Con l’anno nuovo il sovrapporsi delle leggi “Fornero”e di Stabilità, impone di chiarire – fiscalmente parlando – cosa cambia e da quando.

2013

la deducibilità dei costi delle autovetture utilizzate da aziende e professionisti subisce una nuova modifica.

Dal 1 Gennaio 2013 la deducibilità scende al 20% per le auto “aziendali” e “professionali” e al 70% per quelle ad uso promiscuo dei dipendenti, con il solito criterio “misto” (ma con deducibiità al 27,5% peri costi eccedenti il benefit) per le auto concesse agli amministratori anche per l’uso personale. 

Per Agenti e Rappresentanti di Commercio e figure assimilate, la deducibilità resta all’80%.

Per i professionisti che esercitano individualmente, la deducibilità è ammessa per un solo veicolo; per le associazioni professionali e per le società semplici, è ammessa la deducibilità dei costi autovettura nei limiti di una per ogni associato o socio.

Ecco il nuovo art.164 Tuir, nella versione applicabile dal 01.01.2013:

Art. 164.  Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni 

1.  Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):

a)  per l’intero ammontare relativamente:
1)  agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
2)  ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
 
b)  nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’ articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
 
b-bis)  nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

2.  Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3.  Ai fini della applicazione del comma 7 dell’articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.