Srl – un caso particolare di gestione dei Libri Sociali

QUANTO PUO’ ESSER COMPLICATA LA GESTIONE DEI LIBRI SOCIALI NELLA S.R.L.

(di Roberto Mazzanti)

Riprendiamo la pubblicazione dei nostri casi risolti, con una questione apparentemente solo amministrativa, che in realtà tocca aspetti gestionali…..

QUESITO:

Con il presente quesito sono a richiedere, in merito alla gestione di una società a responsabilità limitata, se i seguenti verbali vadano riportati sul libro verbali assemblee dei soci e sul libro verbali consiglio di amministrazione e, in caso positivo, su quali di questi libri sociali:
1. atto costitutivo e statuto SRL
2. assemblee straordinarie di modifica atto costitutivo e statuto iniziali effettuato presso Notaio
3. finanziamento infruttifero concesso dai soci di SRL all’inizio dell’attività per far fronte alle iniziali spese di costituzione società
4. imputazione eventuale finanziamento soci a versamento in c/capitale
5. variazione sede legale SRL
6. sospensione attività
7. autorizzazione all’amministratore per l’utilizzo auto propria e relativi rimborsi spese piè di lista
8. adeguamento reddito SRL a studi di settore / parametri

Nel caso in cui alla costituzione della SRL i soci versino solo il 25% del capitale sociale occorre un verbale del consiglio di amministrazione per il richiamo dei restanti decimi? Possono essere anche non richiamati nell’arco di tutta la vita della SRL?

In caso ci fosse amministratore unico e non consiglio di amministrazione i verbali sono obbligatori?

RISPOSTA:

Si risponde cercando di rispettare l’ordine con cui ha posto i quesiti:

1. l’atto costitutivo e lo statuto vanno riportati nel libro delle decisioni dei soci;

2. lo stesso vale per tutte le assemblee, ordinarie o straordinarie che siano;

3. la decisione di finanziare in modo infruttifero la società va riportata sul libro delle decisioni dei soci;

4. l’imputazione del finanziamento, inizialmente concepito come mutuo (sia pure infruttifero e ad estinzione indeterminata), a versamento in conto capitale, essendo una decisione dei soci, va riportata sul libro delle decisioni dei soci;

5. la variazione della sede legale della società, all’interno dello stesso Comune, non comporta l’obbligo di provocare una decisione dei soci ma può essere deliberata direttamente dagli amministratori; in questo caso, la decisione va riportata nel libro delle decisioni del c.d.a.. Nel caso in cui la sede legale venga trasferita al di fuori del territorio comunale, è invece necessaria una preventiva decisione dei soci (oltre che una modifica dell’atto costitutivo). Perciò occorre riportare tale decisione nel libro delle decisioni dei soci;

6. la sospensione dell’attività è di esclusiva competenza degli amministratori, salvo patto contrario nell’atto costitutivo. Per cui la decisione va riportata nel libro delle decisioni del c.d.a.;

7. idem come sopra per l’autorizzazione all’uso dell’auto propria dell’amministratore, se fa parte di un consiglio; se invece si tratta di un amministratore unico sarebbe corretto che la decisione venissa presa dai soci ed in questo caso andrebbe trascritta nel libro delle decisioni dei soci;

8. l’adeguamento del reddito fiscale agli studi di settore, dovrebbe essere dare come risultato le imposte previste nel bilancio relativo all’anno per il quale ci si adegua. Ad esempio, per l’anno 2009 l’adeguamento dovrebbe dare come risultato le imposte inserite nel bilancio da approvare nel 2010. In questo caso, ovviamente, la decisione è dei soci che approvano il bilancio e come tale va riportata nel libro delle decisioni dei soci; se invece l’adeguamento viene deciso dopo l’approvazione del bilancio 2009, le maggiori imposte comportano una sopravvenienza passiva che diminuirà l’utile 2010. In questo caso la decisione sarà presa dal c.d.a. e riportata nel loro libro. Successivamente saranno i soci ad approvare il bilancio 2010 e la loro decisione andrà riportata nel libro delle decisioni dei soci.

VERSAMENTI IN SEDE COSTITUTIVA
Gli amministratori devono decidere quando occorre che i soci effettuino i versamenti residui, dovuti in base alle sottoscrizioni di capitale sociale. Perciò la relativa decisione va riportata nel libro delle decisioni del c.d.a..

VERSAMENTI IN SEDE SUCCESSIVA
Se gli amministratori ritengono di non averne mai bisogno, circostanza più unica che rara, è possibile che tale incombenza non sia mai necessaria. Tuttavia gli amministratori incorrerebbero in responsabilità personale se la società dovesse pagare interessi passivi a causa di questo. Con gravi conseguenze anche sul piano della deducibilità fiscale di questi interessi, perché pagati quando se ne sarebbe potuto fare a meno, anche parzialmente.

Non consiglieremmo perciò di lasciare inversate le restanti quote di capitale.

AMMINISTRATORE UNICO
A nostro parere, nel caso di amministratore unico, occorre comunque istituire il libro delle decisioni degli amministratori, ma in questo caso il suo contenuto sarà limitato alle sole sue determinazioni che possono incidere sulla vita sociale (variazione sede, spostamento di 60 gg del termine per l’approvazione del bilancio) e certamente non per gli atti quotidiani di amministrazione.

 

Approfondimento sulla Fatturazione nel settore agro-alimentare

Rimangono invariate le regole fiscali per l’emissione di fatture relative a prodotti agroalimentari

(di Luca Zambello)

Mercoledì 24 ottobre è definitivamente entrato in vigore l’articolo 62 del D.L. 1/2012 il quale ha introdotto una serie di regole particolari per i contratti agroalimentari. Tuttavia tale disciplina non ha intaccato le regole per l’emissione delle fatture degli operatori del settore, per cui queste ultime seguiranno le linee fornite dalla legislazione nazionale

In questo articolo, Econ-Test vuole essere di supporto agli operatori della filiera fornendo alcune linee guida sulle modalità di fatturazione dei relativi prodotti. Di seguito andremo ad esaminare le tematiche più importanti affrontate dalla normativa del D.L. sopracitato.

Cessioni di beni con prezzo da determinare

Questo caso si riferisce a quelle cessioni di prodotti agroalimentari il cui prezzo è strettamente collegato ad elementi non noti e non conoscibili alla data in cui si perfeziona l’operazione. Come detto poco sopra, non avendo modificato la normativa di riferimento di materia di emissione di fatture, occorrerà fare un rinvio alla normativa nazionale e pertanto occorrerà procedere come segue:

  • stipulazione di un contratto preliminare che riguardi la cessione dei relativi prodotti
  • all’interno del contratto preliminare sarà indispensabile specificare tutti gli elementi oggettivi sui quali ci si baserà per calcolare il prezzo del bene che verrà ceduto, sarà quindi necessario definire il metodo di calcolo per la determinazione del prezzo
  • In assenza di tali dettagli il contrattò verà classificato come NULLO

Cessioni di prodotti agricoli deperibili e non deperibili

Gli operatori del settore non di rado si ritroveranno nella situazione pratica in cui la cessione dei prodotti agroalimentari riguarda tipologie di beni non omogenee, ovvero il rapporto di fornitura avrà ad oggetto sia beni deperibili sia non deperibili che potrebbero essere consegnati nello stesso momento. Abbiamo quindi due fattispecie pratiche di cessione:

  1. cessione di prodotti aventi la medesima deperibilità (ad esempio cessione di pesche ed albicocche)
  2. cessioni di prodotti aventi deperibilità diversa (ad esempio cessione di grano e ortaggi freschi)

L’operatore che si ritrova in queste due fattispecie dovrà tenere un comportamento diverso per quanto riguarda la relativa emissione della fattura.

Nel primo caso, il venditore può emettere una fattura unica nella quale sono riepilogate le due tipologie di prodotti. La relativa fattura, se contenente tutti gli elementi essenziali che caratterizzano il prodotto oggetto della cessione è considerata valida e sostitutiva di un contratto scritto. Requisito fondamentale è che nel documento vengano indicati tutti gli elementi definiti dal Decreto

Nella seconda fattispecie, consigliamo invece di emettere documenti separati raggruppando categorie omogenee di prodotti. Di conseguenza è consigliabile emettere un documento che riepiloghi i prodotti deperibili e uno per quelli non deperibili. Anche in questo caso, se la fattura riporta tutti gli elementi essenziali che caratterizzano il prodotto, potrà sostituire un contratto scritto. 
La separazione dei documenti (per il secondo caso) è strettamente collegata ai diversi termini di pagamento cui sono subordinati le due tipologie di prodotti. Per questo motivo, il fornitore dovrà emettere fattura separata dato che riguardano prodotti con termini di pagamento differenti.

Fattura riepilogativa relative a più consegne nello stesso mese

Questo caso particolare riguarda l’emissione di un unica fattura a fine mese relative a diverse consegne effettuate nello stesso periodo. Si potrebbe quindi verificare il caso che il cliente imponga l’emissione della relativa fattura solo successivamente all’ultima consegna e coincidente con la scadenza del pagamento. Il Decreto in esame classifica tali comportamenti del cliente come “condotte sleali“. Tra questi comportamenti vengono citati “imposizione al venditore di un termine dilatorio da rispettare per poter emettere la fattura dopo la consegna dei prodotti

Conseguenza di tale previsione è che l’emissione della fattura differita dalla consegna avviene solo in caso di consegne ripartite durante il mese di riferimento. Di conseguenza la relativa fattura sarà emessa solo sccessivamente all’ultima cosegna del mese di riferimento.

Il venditore, che non voglia far slittare di un mese i termini di pagamento, consegnerà la sua fattura al cliente nello stesso momento in cui porta a termine l’ultima consegna del mese. Se la fattura viene consegnata il 1° giorno del mese successivo alla consegna, di conseguenza i termini di pagamento slitteranno di 30-31 giorni. Sottolineiamo infatti che la normativa parla chiaramente di “ricevimento della fattura“, pertanto se effettuo più consegne nel mese di Novembre, consegnerò la fattura riepilogativa al 30 di novembre. Se consegno la fattura il 1° Dicembre, per effetto del testo della norma, i 30 o 60 giorni decorreranno dal 31 Dicembre, dilazionando di un mese la scadenza legale del pagamento.

Per attenersi alla normativa è quindi necessario prestare attenzione alle modalità di invio e consegna dei documenti. Ricordiamo che per richiedere il pagamento nei termini stabiliti è necessario provare l’effettiva consegna del documento. Che sia tramite PEC, consegna a mano, raccomandata eccetera non importa. Ciò che rileva è la certezza della data di ricevimento della fattura.

 

Locazione di un solo comproprietario valida anche per quelli rimasti estranei

CASSAZIONE SEZIONI UNITE 04.07.2012 N.11136: il comunista firmatario è gestore semplice di affari altrui.

(di Roberto Mazzanti)

Nella locazione di immobili capita spesso che il fabbricato concesso in locazione appartenga pro-quota a diversi proprietari. Succede a volte che il contratto di locazione venga intestato e sottoscritto da uno solo di essi. E questo fa si che il reddito da locazione vada comunque imputato a tutti i comproprietari, anche a quelli che non sono firmatari del contratto, sia ai fini fiscali che ai fini civili.

La sentenza della Cassazione (a sezione unite, quindi molto importante), partendo dall’inquadramento della fattispecie del contratto di locazione firmato solo da un comunista, inquadramento molto faticoso e complesso, giunge a questa conclusione, e cioè che questo atteggiamento dei comproprietari, in cui uno solo firma per tutti, anche per gli inconsapevoli a volte, è comunque produttivo di effetti legali ed economici (qui sta il punto) per tutti. Tranne per coloro che si opporranno alla gestione del firmatario. 

In questo modo, il comproprietario oppositore non assume su di sè alcun onere -ma nemmeno alcun beneficio- dal contratto di locazione, quindi neanche ai fini fiscali.

Temo che molti comproprietari, nella realtà operativa, lascino firmare il contratto ad uno solo tra essi, per lasciargli anche la disponibilità economica dei canoni e si “dimentichino” di dichiararli ugualmente ai fini fiscali nel modello Unico o nel modello 730.

COMPORTAMENTO DA RETTIFICARE, perchè errato, sia ai fini civili che fiscali, A MENO CHE, non si oppongano alla gestione del comunista firmatario, come suggerisce la Cassazione.

Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=19271

 

Incentivi alle aziende per l’incremento dell’occupazione

Incentivi in denaro alle aziende che favoriranno l’incremento dell’occupazione

(di Eleonora De Biaggi)

Con Decreto 5 ottobre 2012 pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 17 ottobre u.s. e con circolare INPS 122 dello stesso giorno vengono disciplinati gli incentivi per i datori di lavoro privati da destinare al sostegno dell’occupazione di uomini (con meno di 30 anni) e delle donne (di qualsiasi età).

L’incentivo è previsto nei seguenti casi:

  • trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e donne in contratti a tempo indeterminato: INCENTIVO € 12.000
  • stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e donne, impiegati con contratti di collaborazione coordinata o continuativa, a progetto o con associazione in partecipazione con apporto di lavoro, il cui contratto sia in essere o cessato nei 6 mesi precedenti: INCENTIVO € 12.000

La trasformazione e la stabilizzazione possono prevedere la stipula di contratti anche part/time purché con orario pari o superiore alla metà dell’orario normale.

  • assunzione di giovani e donne con contratto a tempo determinato che preveda per il datore di lavoro l’aumento della base occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
    Se il contratto avrà una durata:
    – compresa tra 12 e 18 mesi ==> INCENTIVO € 3.000
    – compresa tra 18 e 24 mesi ==> INCENTIVO € 4.000
    – superiore a 24 mesi            ==> INCENTIVO € 6.000
    e deve rimanere in essere per almeno 6 mesi

Le trasformazioni, stabilizzazioni o nuove assunzioni incentivate sono quelle effettuate nel periodo che intercorre tra il 17 ottobre 2012 e il 31 marzo 2013.
L’incentivo è subordinato alla regolarità contributiva del richiedente, al rispetto delle norme in materia di sicurezza e all’osservazione dei contratti collettivi applicati.

Gli importi saranno erogati in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Chi volesse programmare nuove assunzioni o trasformazioni all’interno del proprio organico aziendale può rivolgersi ai professionisti di Econ-Test per ottenere ulteriori chiarimenti in materia e ricevere assistenza sulla pianificazione dell’operazione.

Liquidazione di società e recesso soci-l’8 Novembre vieni in videoconferenza con noi

La fase di liquidazione/estinzione delle società; il recesso dei soci. Le nuove forme di SRL

  • Videoconferenza in diretta, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 di giovedì 8 novembre 2012! 

  • docente: Rag. Roberto Mazzanti di Econ-Test ECONOMIA D’IMPRESA

  • Organizzazione: Il Commercialista Telematico

  • (partecipando si maturano tre crediti formativi per commercialisti e consulenti tributari)

PROGRAMMA:

1. Premessa
2. La nomina e la revoca dei liquidatori delle società e il ruolo del notaio. Casi in cui non serve ricorrere al Notaio per la nomina dei Liquidatori.
3. L’accertamento delle cause di scioglimento e gli adempimenti conseguenti
3.1 Il ruolo degli amministratori
4. La riduzione del capitale al di sotto del minimo in conseguenza di perdite nelle SRL: particolarità degli adempimenti
5. Il Bilancio finale di liquidazione: aspetti sostanziali e funzionali
6. Le pretese del Fisco sulle società estinte: azione erariale e tutela dei soggetti coinvolti
7. Problematiche nel rapporto con gli istituti di credito a seguito dell’avvio della fase di liquidazione della società.
8. Il recesso del socio di società di persone e quello del socio di SRL – trattamento civile e fiscale.

NUOVE S.R.L.: A CAPITALE RIDOTTO E SEMPLIFICATA
(esame delle novità normative e della dottrina fin qui prodotta)
1. le norme di riferimento
2. La SRL semplificata, dalla costituzione allo scioglimento; quando potrebbe essere operativamente utile ricorrere a questo nuovo tipo sociale
3. La SRL a capitale ridotto, dalla costituzione allo scioglimento; quando potrebbe essere operativamente utile ricorrere a questo nuovo tipo sociale

RISPOSTE A QUESITI DEGLI UTENTI COLLEGATI

Per i Commercialisti – da qualunque parte d’Italia si colleghino – la partecipazione IN DIRETTA alle video-lezioni permette di maturare i crediti formativi grazie all’accreditamento concesso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina, che ringraziamo per la fantastica collaborazione e per aver dimostrato lungimiranza nel valutare positivamente queste nuove forme di apprendimento a distanza, molto comode e molto gradite dagli utenti che possono così provvedere al proprio aggiornamento professionale senza spostarsi dalla propria scrivania e quindi con notevole risparmio di tempo e denaro (per ottenere i crediti formativi i commercialisti iscritti all’Ordine dovranno rispondere ad un semplicissimo questionario – con semplici risposte SI/NO – che ha il solo scopo di dimostrare che l’utente collegato ha effettivamente seguito la relazione).

Chi partecipa alla video conferenza potrà successivamente rivederla gratuitamente, tutte le volte che vuole…, per un anno. (LA REGISTRAZIONE PERO’ NON PERMETTE LA MATURAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI).

L’incontro è rivolto a commercialisti, consulenti fiscali, avvocati tributaristi, consulenti del lavoro, aziende

l’iscrizione dovrà pervenire entro entro il 7 novembre 2012, allo scopo di poter garantire eventuale assistenza a chi lo desiderasse

Qui il link per iscriversi 

decreto sviluppo 2.0 -Pec e Assicurazioni

PEC E ASSICURAZIONI NEL DECRETO CRESCITA 2.0

(di Natascia Prencisvalle ed Eleonora De Biaggi)

Proseguiamo la nostra illustrazione del decreto crescita 2.0, legalmente noto come D.L. 18.10.2012 n.179, in G.U. del 19.10.2012 ed entrato in vigore il giorno dopo.

PEC PER IL CITTADINO

….. A decorrere dal 1° gennaio 2013, …. le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato…..senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario…..

Qualsiasi persona potrà indicare un proprio indirizzo Pec (Posta Elettronica Certificata) all’Amministrazione (ci sarà un prossimo Decreto a dire come e quando) in modo da ricevere in quella casella di posta tutte le comunicazioni delle Amministrazioni Pubbliche (Comune – Ministeri – Inps – Inail ecc…ecc…). Siccome dal 1.1.2013 scatta una corsia preferenziale per le comunicazioni alle Pec, la questione si dimostra abbastanza urgente.

PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Le imprese che iniziano la loro attività dal 20 Ottobre 2012 in poi, devono dotarsi della Pec immediatamente all’atto dell’iscrizione al Registro Imprese (camera di commercio).

MONETA ELETTRONICA

A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. 

Dal 2014 tutti i settori del commercio e dei servizi, compresi i professionisti, dovranno avere in dotazione la possibilità di far pagare le loro merci o i loro servizi con moneta elettronica, quindi Bancomat e Carte di credito. 

ASSICURAZIONE RC AUTO, INTERMEDIARI ASSICURATIVI E ALTRO……

“Art. 170-bis Durata del contratto.
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.”.

Questo è un nuovo articolo inserito nel Codice delle Assicurazioni private, ed entra in vigore praticamente da subito ma i suoi effetti si faranno sentire dal 2013.

……Al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (leggi: entro il 18.01.2013) l’IVASS, ………., stabilisce con apposito regolamento le modalità secondo cui, entro i successivi 60 giorni………le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente…………tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti.

Questa norma stabilisce la pubblicazione su internet di apposite aree riservate agli assicurati, in cui ciascuno potrà consultare tutti gli elementi della propria polizza.

…….Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali ……….entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,(leggi: entro il 18.01.2013) l’IVASS definisce con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning….

Formazione permanente per gli intermediari assicurativi, mediante partecipazione ad eventi anche in via di e-learning.

……..Al fine di favorire il superamento dell’attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi……….possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell’elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata. L’IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.
Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro …………..rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni. …..A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni……sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L’IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l’applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.

Norma francamente ancora un po’ oscura ma che pare aprire a forme di collaborazione tra intermediari assicurativi, mediante un non meglio precisato utilizzo dei rispettivi mandati e rispondendo in solido per i danni del cliente.

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NOSTRE NOTIZIE PRECEDENTI SULLO STESSO ARGOMENTO:

http://www.econ-test.it/news/537-crescita-incentivi-decreto-sviluppo-20-start-up

Massofisioterapisti: Non trova applicazione l’esenzione IVA

A coloro che si sono diplomati dal 18.3.1999 non si estende l’Esenzione IVA

(di Luca Zambello)

Sulle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rivolte alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (ai sensi dell’art.99 RD 1265/324), come noto l’art. 10 comma 1 n.18 del DPR 633/72 prevede l’esenzione dell’IVA.

Nel dettaglio, l’esenzione spetta a: medici, farmacisti, odontotecnici, otticim meccanici ortopedici ed ernisti, puericoltori. Oltre a queste categorie, l’esenzione spetta anche ai laboratori radiologici, laboratori di analisi mediche e di richerche cliniche indifferentemente dalla forma organizzativa assunta.

Nel 2002, inoltre, tramite apposito decreto, l’esenzione è stata estesa anche alle prestazioni professionali rese da:

  • biologi e psicologi;
  • odontoiatri
  • operatori abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie elencate del DM 29.3.2001.

Ciò che si evidenzia è che nel citato DM del 2001, non appare nell’elenco delle figure professionali sanitarie quella del massofisioterapista. Viene però inclusa la figura del fisioterapista.

Questa mancata iscrizione ha provocato diversi dubbi se ai massofisioterapisti venire o meno estesa l’esenzione IVA nell’ambito delle proprie prestazioni svolte come professionisti.

Per risolvere la questione, la Legge 42/99 all’art. 4 comma 1 e il Dm 27.07.2000 contribuisce alla risoluzione del problema tramite un meccanismo di equiparazione tra i diplomi universitari di fisioterapista e di massofisioterapista a patto che quest’ultimo (quello di massofisioterapista) sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 a seguito di corsi di durata triennale.

Un’altra conferma di tale indirizzo interpretativo è stata fornita dall’Agenzia Entrate con la Risoluzione 96/E del 17.10.2012 la quale si esprimeva sulla richiesta di estendere l’esenzione IVA anche per i massofisioterapisti diplomati con corsi di laurea biennale. L’ufficio tuttavia conferma che l’esenzione può essere applicata solamente da:

  • massofisioterapisti abilitati da diploma di laurea triennale
  • che si siano diplomati entro il 17 marzo 1999.

Conseguenze sull’applicazione IVA 

Sulla base delle linee fornite dalla Legge e dall’Agenzia Entrate possiamo quindi ritenere che l’esenzione IVA non spetta a:

  • massofisioterapisti “triennali” diplomati dopo il 17 marzo 1999
  • massofisioterapisti “biennali” qualsiasi sia l’anno di conseguimento del titolo abilitativo.

Quindi per riassumere: 

  1. Diplomati in massofisioterapia prima del 17 marzo 1999 con formazione triennale             ==> spetta l’esenzione IVA
  2. Diplomati in massofisioterapia prima del 17 marzo 1999 con formazione biennale              ==> NON spetta l’esenzione IVA
  3. Diplomati in massofisioterapia dopo il 17 marzo 1999 formazione biennale/triennale        ==> NON spetta l’esenzione iva

Accertamento presso l’abitazione del contribuente – i limiti

Il Procuratore deve motivare l’autorizzazione

(di Roberto Mazzanti e Luca Zambello)

Cassazione, sentenza 17957 depositata ieri: 

  1. l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’accesso ai locali adibiti ad abitazione, è sempre necessaria
  2. è obbligatoria la presenza di “gravi indizi” al momento del rilascio della stessa
  3. l’autorizzazione, quindi, DEVE riportare “una motivazione sulla presenza di questi indizi di reato, anche sinteticamente ma DEVE
  4. il giudice tributario (commissione tributaria provinciale e regionale) DEVE verificare la presenza degli indizi nell’autorizzazione in questione e controllarne la validità
  5. il contribuente DEVE essere messo in possesso sia dell’autorizzazione sia della preventiva richiesta dell’Ufficio o della Guardia di Finanza al Procuratore della Repubblica e il giudice tributario deve poter valutare entrambi questi documenti.

Questi sono i principali passaggi della sentenza della Cassazione, oltre all’affermazione – peraltro scontata – che anche in campo tributario vige il principio dell’inutilizzabilità della prova acquisita illegittimamente.

Perciò le perquisizioni domiciliari che si basino su un’autorizzazione del P.M. che non contenga gli elementi di cui abbiamo detto sopra, sono totalmente illegittimi e le prove raccolte nell’abitazione INUTILIZZABILI.

Il fondo patrimoniale preordinato a non pagare le imposte

Il limite temporale scompare, dilatando enormemente il perimetro del reato (e consegnando potenzialmente tutto al Giudice penale)

(di Roberto Mazzanti)

La Cassazione (sentenza 40561/12) ha stabilito che ricorrere al fondo patrimoniale può costituire il presupposto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, anche se le imposte effettivamente si pagano!

I principi fissati dalla Cassazione sono:

  1. non serve una procedura di riscossione già in atto per consentire la contestazione penale
  2. quindi basta unicamente che la condotta risulti idonea a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato, 
  3. idoneità da apprezzare, in base ai principi, con giudizio ex ante, e non anche per l’effettiva verificazione dell’evento. In sostanza. l’allarme penale scatta per ogni atto o fatto «intenzionalmente volto a  ridurre la capacità patrimoniale del contribuente», e quindi il reato di sott razione fraudolenta al pagam ento delle imposte è un reato «di pericolo». 
  4. la punibilità per aver costituito un fondo patrimoniale non viene esclusa automaticamente neppure dal pagamento integrale e successivo del credito contestato
  5. Unico limite per il giudice penale, dimostrare «la finalità nel tracciato delittuoso» -il dolo- per evitare un’inammissibile inversione dell’onere della prova.

S’intuisce da queste considerazioni, quanto sia soggetto alla discrezionalità del giudizio ogni Fondo Patrimoniale esistente oggi in Italia….il che non mi sembra per niente garantista.

Occorre intervenire per chiarire che il Fondo patrimoniale in sè è perfettamente lecito e mettere paletti precisi per il reato penale di sottrazione al pagamento delle imposte, perchè altrimenti si aprirà una voragine di processi….

In ogni caso prendiamo nota di questa sentenza e consigliamo prudenza nell’attuare i fondi patrimoniali, con riguardo a sospesi di carattere fiscale, per evitare di cadere in un guaio molto serio.

Iva per cassa: si parte dal 1° Dicembre 2012 con un nuovo regime!

IVA PER CASSA IN VIGORE TRA 44 GIORNI

(di Natascia Prencisvalle)

CHI PUO’ ACCEDERE AL REGIME ?

coloro che nell’anno 2011 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (o chi iniziando l’attività prevede di non superarlo).

Non esistono categorie di contribuenti che non possano accedere al nuovo regime ma solo singole operazioni escluse dalla sua applicazione, che sono:

  • operazioni attive comprese nei regimi speciali di applicazione dell’Iva (agricoltura – agenzie di viaggio – editoria ecc…), che si caratterizzano per particolari modalità di applicazione della rivalsa e della detrazione
  • operazioni attive compiute verso soggetti non imprenditori, non artisti o non professionisti; si tratta in pratica delle operazioni verso privati
  • operazioni attive in reverse charge (o inversione contabile) – chiaramente, chi emette fattura senza Iva per via del reverse, non deve applicare Iva per cassa (nè chi la riceve)
  • cessioni dei prodotti farmaceutici 
  • cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, 
  • nonché quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza
  • operazioni passive in reverse charge (o inversione contabile)
  • acquisti intracomunitari di beni 
  • importazioni
  • estrazione di beni dai depositi Iva

ADEMPIMENTI PER CHI ACCEDE AL REGIME:

  1. emettere la fattura indicando: IVA PER CASSA EX ART.32 BIS DEL D.L.83 DEL 22.06.2012
  2. computare l’Iva della fattura emessa nella liquidazione peridica relativa al periodo (trimestre o mese) in cui la stessa è stata incassata o – al massimo – in quella in cui scade 1 anno dalla data “di effettuazione dell’operazione” (che non necessariamente coincide con quella di fatturazione)
  3. in caso di incassi parziali, comportarsi come sopra in proporzione all’incasso conseguito rispetto al credito totale

ADEMPIMENTI PER CHI RICEVE LE FATTURE EMESSE IN BASE A QUESTO REGIME:

  1. detrarre l’Iva sugli acquisti una volta che questi siano stati pagati e comunque entro 1 anno dalla data di effettuazione dell’operazione
  2. in caso di pagamenti parziali, comportarsi come sopra in proporzione al pagamento effettuato rispetto al debito totale

OPZIONE PER IL REGIME DELL’IVA PER CASSA:

  • Per l’esercizio dell’opzione verrà emanato un provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate
  • l’opzione ha effetto a partire dall’inizio dell’anno in cui viene esercitata (esempio: opzione nel dicembre 2012 = effetto dal 01.01.2012)

Ricordare che l’opzione, una volta esercitata, ha effetto per tutte le operazioni che non sono espressamente escluse dal regime, non più come in precedenza quando si sceglieva, fattura per fattura, cosa farci rientrare e cosa no.

Qui il link al decreto. 

 

AGGIORNAMENTO DEL 18.10.2012

L’analisi entusiasta del Dott. Rizzardi sul Sole 24 ore di oggi, non allude ad un problema che ancora non è stato chiarito: il regime contabile dell’Iva per cassa può essere qualsiasi, ordinario o semplificato, ai fini delle imposte dirette.

Problema: in contabilità semplificata non si registrano incassi e pagamenti. 

Quindi, il contabile non può conoscere o può essere tardivamente informato, la data esatta di incasso delle fatture emesse nel regime IVA PER CASSA nonchè la data esatta di pagamento delle fatture passive.

Ecco allora che allora – come minimo – s’impone la tenuta della prima nota cassa, se non una vera e propria contabilità ordinaria.

Il punto è che nessuno ne parla ma il problema va affrontato e gli imprenditori lo devono sapere prima possibile.