Il Manuale delle Attività Economiche – Guida Camerale

(di Luca Zambello)

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

In particolare, va sottolineata l’importanza del Manuale delle Attività Economiche, che consente di verificare se la propria azienda ha effettuato tutti i passaggi amministrativi necessari ed è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge. Le attività sono suddivise in ordine alfabetico. E’ sul sito della Cciaa di Ferrara ma è universale. Comodo e pratico!

———————————————————————————-

5 aprile 2012 – Newsletter Registro Imprese di Ferrara

Pubblicato il nuovo Manuale Attività economiche

Dal 2 aprile è disponibile sul sito della Camera di commercio il nuovissimo Manuale Attività Economiche che contiene gli adempimenti amministrativi necessari per avviare un’attività economica.
Questa guida consente di verificare se l’esercizio di un’attività da parte di un’impresa è sottoposta a condizioni imposte dalla legge (requisiti di esercizio, autorizzazioni, abilitazioni, ecc.).
Per consultare il Manuale clicca qui.

Nuova modulistica Registro Imprese

Il 9 marzo 2012 è entrata in vigore la nuova modulistica del Registro imprese prevista dal decreto ministeriale del 29 novembre 2011.
Le principali novità riguardano nuovi riquadri dedicati agli adempimenti relativi ai contratti di rete d’impresa e agli adempimenti dei curatori fallimentari ai sensi dell’art 29 D.L. 78/2010.

Rapporto riepilogativo del curatore

Si ricorda che ai sensi del 5° comma dell’art. 33 della Legge Fallimentare il curatore, con cadenza semestrale, è tenuto a redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte.
Copia del rapporto deve essere trasmessa per via telematica, assieme alle eventuali osservazioni effettuate dal comitato dei creditori, all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnata agli stessi per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Tale termine deve essere evidenziato dal curatore nel modello NOTE della modulistica.
L’eventuale ritardo nella presentazione dell’istanza è soggetta all’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 2630 c.c.
Si informa, altresì, che a seguito di accordi con il Giudice del Registro, qualora non sia stato nominato il comitato dei creditori, i quindici giorni per il deposito al Registro delle Imprese del rapporto suddetto decorrono dalla data di apposizione del “visto” dal parte del Giudice Delegato.
Si invita, infine, i curatori a presentare il rapporto riepilogativo inserendo eventuali “omissis” nel caso in cui lo stesso contenga informazioni che per la loro natura o per motivi di riservatezza non debbano essere resi pubblici.

Associazione in partecipazione – la riforma in arrivo

(di Eleonora De Biaggi e Roberto Mazzanti)

Il contratto di associazione in partecipazione, con apporto di lavoro, è disciplinato dall’articolo 2549 codice civile (con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto…).

Abbiamo perciò un associante (imprenditore – professionista) che chiama a partecipare ad un certo affare o ad un’attività economica, un associato, che apporta le proprie competenze ed il proprio lavoro (qualche volta anche del capitale) in cambio di una percentuale di partecipazione agli utili.

La riforma del lavoro in cantiere in questi giorni, sta prevedendo una restrizione notevole in questa materia, partendo dal presupposto (tipicamente italiano) di un largo abuso di questo contratto, attraverso il quale si maschererebbero diversi rapporti di lavoro subordinato. Un po’ come avvenne con le restrizioni in materia di crediti Iva compensabili, oggi si replica chiudendo l’associazione in partecipazione e limitandola a rapporti con parenti stretti e familiari. Si parla di “coniuge e parenti entro il primo grado”; quindi moglie o marito, figli o genitori. Stop.

Al momento non è chiaro quale sarà l’atteggiamento verso le associazioni con “non parenti entro il primo grado”: scatterà una presunzione legale di lavoro subordinato ? sarà del tutto impedita, modificando il Codice Civile ? oppure l’associante dovrà provare la bontà del suo contratto ? 

Quello che è certo è che per l’abuso di alcuni, invece di punire gli “alcuni” si puniscono tutti….e questo non è da Stato di Diritto.

 

 

 

 

 

Il trattamento fiscale delle cessioni di credito a garanzia dei mutui

(di Roberto Mazzanti)

L’agenzia delle entrate ha stabilito che la cessione dei crediti dell’operatore, verso il GSE per le tariffe incentivanti derivanti dall’uso del fotovoltaico, se effettuata verso la banca, a garanzia del mutuo acceso con la stessa, ha lo stesso trattamento fiscale del mutuo.

Per cui se questo è medio-lungo termine, anche la garanzia offerta con la cessione dei crediti sarà esente da bollo e imposta di registro.

Ecco il testo dei passaggi principali della risoluzione:

“Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali,… sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative…”. 

Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della norma in commento anche le prestazioni di garanzia di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi  momento prestate.
Come già chiarito dall’amministrazione finanziaria, tra l’altro con le  risoluzioni n. 310273 del 18 aprile 1988 e n. 310932 del 4 aprile 1989, al fine di  stabilire la riconducibilità nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva
dell’atto concluso occorre valutare l’inerenza dello stesso all’operazione di  finanziamento.  Nel caso di specie, la cessione pro solvendo di tutti i diritti di credito, presenti  e futuri, di cui ALFA è titolare nei confronti del GSE, a garanzia del rimborso delle  somme ricevute a titolo di mutuo dalla banca, rappresenta un atto giuridico volto a  garantire l’estinzione del debito assunto da ALFA nei confronti della Banca. Nella bozza di contratto di cessione del credito, allegata all’istanza di interpello, viene, infatti, ribadito che “Il cedente cede pro solvendo e allo scopo di garantire il rimborso del finanziamento di cui in premessa, al cessionario, che accetta, tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il GSE …”.

In considerazione dell’ampia formulazione adottata dal citato articolo 15, si ritiene, quindi, che la cessione del credito oggetto della presente istanza di interpello posta in essere a scopo di garanzia del contratto di mutuo stipulato tra la società ALFA e la Banca BETA, rientri nell’ambito di applicazione della citata disposizione e risulti, pertanto, esente dall’applicazione delle imposte di registro e bollo.

Il seminario del 14 Aprile 2012: il passaggio generazionale in Azienda

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AZIENDA

SEMINARIO APERTO E GRATUITO PER GLI IMPRENDITORI

Centro Culturale Il Manegium – Palazzo Boniotti – FRATTA POLESINE (RO)
sabato 14 APRILE 2012  – Ore 9.30 – 13.00

SCHEDA SEMINARIO

Il seminario si propone di analizzare nel dettaglio gli aspetti societari, fiscali e finanziari, collegati a quanto necessario per favorire l’ingresso “delle nuove leve” nell’assetto di controllo delle aziende, siano esse ditte individuali, imprese familiari o società di persone o di capitali.

Verranno approfondite le operazioni di “ingegneria societaria”, i principali aspetti di Diritto Tributario connessi alla tassazione delle operazioni del passaggio dell’azienda dai genitori ai figli, nonchè i risparmi in questo campo che sono in grado di diminuire se non ridurre alcuni rischi delle operazioni. 

PROGRAMMA

  • Cosa s’intende per successione in azienda
  • Le forme di successione in azienda
  • La donazione d’azienda
  • La donazione delle quote sociali
  • Il conferimento di azienda in società
  • La scissione societaria
  • Management buy in
  • Management buy out
  • Cenni sul Trust (oggetto di un prossimo seminario appositamente dedicato)
  • I patti di famiglia
  • Il ricambio generazionale e le condizioni per il suo successo
  • Le tre fasi del ricambio generazionale
  • Le modalità del passaggio generazionale
  • Gli attori
  • La pianificazione del passaggio generazionale
  • Il processo di successione
  • Gli indicatori del successo
  • Successo nei due sottosistemi

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ COMPLETAMENTE GRATUITA.

DATO IL LIMITATO NUMERO DI POSTI DISPONIBILI, E PER ORGANIZZARE AL MEGLIO LA DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI INFORMATIVI,  E’ GRADITA LA CONFERMA ATTRAVERSO MAILING ALLA SEGRETERIA O TRAMITE TELEFONO A:

SEGRETERIA@ECON-TEST.IT

TEL.0425.668487

Sul sito internet di Econ-Test (www.econ-test.it) saranno poi resi disponibili i materiali del seminario, scaricabili gratuitamente da parte degli iscritti al sito.

Oltre al proprio sito internet, costantemente aggiornato con le notizie economiche di attualità,  Econ-Test è inoltre presente su Linkedin, con un folto gruppo di professionisti “suoi follower”

(http://www.linkedin.com/groups/EconTest-Economia-dImpresa-988771?gid=3988771&trk=hb_side_g)

e su Twitter (https://twitter.com/#!/MazzEconTest)

Cooperative – recesso soci appena ammessi – quesito

(di Eleonora De Biaggi e Natascia Prencisvalle)

Anche nelle cooperative – e non solo nelle società commerciali – non è sempre facile liquidare i soci che recedono. Il caso di questa settimana riguarda il recesso dei soci cooperatori. Si tratta di una consulenza che abbiamo prestato qualche tempo fa, ancora però attuale, a nostro parere.

QUESITO:

salve, nel mese di aprile 2009 è stata costituita da 3 soci una società cooperativa di produzione lavoro in agricoltura. Nel mese di maggio, con regolare richiesta di ammissione, vengono ammessi con delibera del cda altri 15 soci.
Sono già da un pò di giorni, pervenute le raccomandate di richiesta di recesso di tutti e 15 i soci. Lo statuto recita ” la dichiarazione di recesso produce effetto con il decorso del 60° giorno dalla ricezione” E’ possibile dunque redigere un verbale del cda che permette ai nuovi soci, precedentemente ammessi, di recedere in maniera immediata e liquidargli subito la quota sociale versata?
grazie

 

RISPOSTA:

L’art.2532 c.c. dispone che:

Art. 2532.
Recesso del socio.

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

—————————————-

Non ci sembra perciò corretto che lo statuto colleghi il recesso del socio cooperatore allo scadere del 60° giorno successivo alla ricezione della sua dichiarazione di recesso, come invece sembrerebbe emergere dalla sua domanda, perché lascerebbe intendere l’esistenza di un “silenzio-assenso” da parte della cooperativa che, se non rispondesse entro 60 giorni dalla manifestazione della volontà di recedere, avrebbe automaticamente acconsentito alla stessa.

Ma il silenzio-assenso non è previsto dal codice, perché la norma è precisa e non ammette patto contrario (vedere terzo comma art.2532 c.c.).

In diritto, la dichiarazione di recesso dev’essere esaminata entro 60 gg dalla ricezione, da parte dell’organo amministrativo, che entro quel termine deve comunicare al socio la sua accettazione del recesso; va invece immediatamente comunicata al socio l’impossibilità di praticare il recesso, per mancanza dei requisiti.

Solo dalla ricezione dell’accettazione degli amministratori, da parte del socio recedente, si verifica l’accoglimento della domanda di recesso e quindi questo ha effetto sul rapporto sociale.

Per i rapporti mutualistici in corso, invece, il recesso ha un effetto posteriore, come recita l’articolo di cui sopra.

Quindi, riepilogando, il recesso ha effetto in questi termini:

  1. il socio invia la dichiarazione di recesso alla cooperativa
  2. entro 60 giorni dalla ricezione, gli amministratori accolgono la domanda (per il rifiuto, bisogna provvedere immediatamente) e lo comunicano al socio
  3. dal momento in cui il socio riceve la comunicazione dell’accoglimento, il recesso è perfetto.

Detto questo, nulla vieta che gli amministratori si attivino non appena ricevuta la comunicazione di recesso del socio e gli comunichino l’accoglimento della sua richiesta anche parecchio tempo prima che scadano i 60 giorni. Però non ci pare corretto collegare il perfezionarsi del recesso ad un semplice scorrere del tempo, per via delle complicazioni e dell’incertezza che si verrebbe a creare sull’esistenza del silenzio-assenso.

Per quanto riguarda la liquidazione della quota sociale, l’art.2535 c.c. dispone che:

Art. 2535.
Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. L’atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell’articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

—–———————————–

Non c’è dubbio che per liquidare la quota versata dai soci appena entrati e già receduti occorra attendere il bilancio relativo al 2009 e che la società abbia tempo 6 mesi dalla sua approvazione per versare quanto dovuto ai recedenti.

Il primo comma è preciso: il valore della quota si stabilisce in base al bilancio dell’esercizio in cui i soci hanno ottenuto il recesso (che potrebbe anche essere successivo a quello in cui l’hanno chiesto, per via del termine concesso agli amministratori per esaminare la richiesta) e non prima. Questo perché la quota potrebbe anche essere pari a zero, per via di perdite.

In conclusione, le risposte ai suoi quesiti sono entrambe negative.

Se la cooperativa agisse nel modo prospettato incorrerebbe in grave violazione di legge, specie per la liquidazione della quota senza attendere l’approvazione del bilancio.

I contratti del settore agro-alimentare – si va al 25.10.2012

(di Roberto Mazzanti)

Il decreto legge 24 gennaio 2012 ha istituito l’obbligo di redigere contratti in forma scritta tra operatori commerciali, escludendo solo il passaggio al consumatore finale. Si veda il nostro articolo del 27 gennaio scorso.

La legge 24 marzo 2012 n.27, ha modificato i termini per il pagamento delle forniture, che dovranno essere conteggiati a partire dall’ultimo giorno del mese di ricevimento delle fatture (e non più dalle forniture).

La legge però, contemporaneamente, ha anche sospeso l’applicazione delle norme fino al 25 ottobre 2012; data entro la quale un Decreto del Ministero delle politiche agricole da emanare entro il 25 giugno, dovrebbe aver chiarito finalmente cosa e come fare.

Si poteva evidentemente evitare di far entrare in vigore una norma il 24 gennaio scorso, creando il panico agli operatori,  se dopo due mesi ci si accorge che il settore non era preparato. Come non è preparato oggi, non lo era neppure due mesi fa ! Bastava informarsi con gli operatori, studiare, osservare e indagare, prima di emanare le leggi “di bandiera”.

Comunque prendiamo atto di questo e attendiamo il decreto ministeriale. Tutto starà fermo quanto meno fino al 25 ottobre 2012.

Nel frattempo chiediamoci perchè per esercitare una qualsiasi professione occorrono tanti anni di studio, mentre per fare le leggi basta essere eletti……

Continua la discesa dell’Euribor

(di Roberto Mazzanti)

Continua implacabile la discesa dell’Euribor. Le banche recalcitrano ma è un fatto che dovrebbero abbassare i tassi d’interesse applicati alla clientela (almeno alla migliore :-)).

La riconquistata fiducia sulla moneta europea e sui titoli di Stato – anche italiani- è sicuramente d’aiuto in questo contesto; peccato che questo non si traduca immediatamente in una maggiore liquidità a favore dei nostri imprenditori, specie quelli meno grandi.

In ogni caso, ecco quanto accaduto dal 1° gennaio a oggi, prendendo come riferimento universale (gli indici possibili sarebbero troppo numerosi) l’Euribor ad 1 mese, tasso 360:

  • 03.01.2012 valore 1,005
  • 10.01.2012 valore 0,912
  • 17.01.2012 valore 0,829
  • 24.01.2012 valore 0,764
  • 31.01.2012 valore 0,721
  • 07.02.2012 valore 0,674
  • 14.02.2012 valore 0,633
  • 21.02.2012 valore 0,603
  • 28.02.2012 valore 0,576
  • 06.03.2012 valore 0,521
  • 13.03.2012 valore 0,482
  • 20.03.2012 valore 0,452
  • 27.03.2012 valore 0,429

come si vede, dall’inizio dell’anno il tasso è costantemente in discesa ed ha perso il 57,31% del suo valore in soli 3 mesi.

Quindi ora l’azienda ha il diritto di rivedere – insieme alla propria banca – le condizioni che le sono praticate e verificare se ci sia spazio per un taglio dei costi finanziari.

Mi sembra che le condizioni ci siano tutte !

Autotrasporto – confermate le agevolazioni anche per il 2012

(di Natascia Prencisvalle)

Prorogate anche per il 2012 le agevolazioni per gli autotrasportatori.

Confermati anche quest’anno gli stessi importi previsti nel 2011.

Nel dettaglio:

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NEI PREMI RC AUTOVEICOLI

le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.

 TRASPORTI PERSONALMENTE EFFETTUATI – DEDUZIONE GIORNALIERA

per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo
periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 2011, nelle seguenti misure: 
– 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

– 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.

Il testo ufficiale del comunicato-stampa è consultabile qui.

Commissioni bancarie – tutto dipenderà dal Cicr

(di Nicola Zambello)

Fatta la legge, modificata la legge!

Appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24.03) la Legge 24.03.12 n.27, ecco che compare il Decreto Legge 24.03.12 n.29, che va a modificare l’art.27-bis della Legge 27. E con la medesima decorrenza, ossia oggi, domenica 25 marzo 2012.

La fretta è dovuta al fatto che con l’art.27 bis della Legge 27 disponeva:

Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

Entrando in vigore oggi una norma del genere, si può comprendere l’urgenza di modificarla, visto che da domani avrebbero potuto verificarsi situazioni non proprio piacevoli tra Banche ed utenti.

Il Decreto Legge, ha sterilizzato la novità, subordinando il tutto ad un prossimo provvedimento del C.I.C.R. ed ora la norma suona così:

Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ora è quindi tutto rimandato a questo provvedimento, che dovrebbe essere imminente.

Ma il Decreto Legge non si limita a questa modifica ed istituisce l’Osservatorio sulla erogazione del credito da parte delle Banche alle Imprese, al quale potranno proporre reclamo tutte le aziende che riterranno di aver subìto un ingiustificato rifiuto di credito.

Ecco il testo normativo:

E’ costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull’erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito delle medesime imprese. All’Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d’Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l’Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria.  L’Osservatorio, che si attiva d’ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l’ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, puo’ chiedere alla Banca d’Italia, all’Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticita’ nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non e’ stato concesso o e’ stato revocato. L’Osservatorio, sentita l’Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

Stravolta la società a responsabilità limitata per i giovani <35

(di Roberto Mazzanti)

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 24 marzo è stata pubblicata la nuova versione della società a responsabilità limitata semplificata.

Ecco tutte le modifiche operanti da oggi, salvo il decreto che dovrà tipizzare l’atto costitutivo standard ed individuare le caratteristiche soggettive dei soci meritevoli di accedervi.

  1. IL NOME, non è più società semplificata a responsabilità limitata ma società a responsabilità limitata semplificata. Già da qui si intuisce che si è voluto riportare nell’alveo tradizionale della s.r.l. anche questa nuova società, come si vedrà meglio dopo;
  2. L’ATTO COSTITUTIVO, non è più una semplice scrittura privata ma un atto pubblico, gratuito, ma redatto da Notaio, senza altra alternativa;
  3. GLI AMMINISTRATORI, prima potevano anche essere non soci e quindi con età maggiore di 35 anni, da oggi invece potranno essere scelti solo tra soci, per cui obbligatoriamente anche loro dovranno essere “giovani”;
  4. IL CAPITALE, dev’essere versato all’organo amministrativo e non alla banca e dev’essere per forza inferiore a 10 mila euro;
  5. LE VARIAZIONI STATUTARIE non saranno più gratis nè con semplice scrittura privata: occorre l’intervento notarile e la legge non dice che debba essere gratuito….
  6. LA CESSIONE DELLE QUOTE non saranno ugualmente più gratuite nè semplificate;ovviamente saranno nulle le cessioni verso soci che abbiano più di 35 anni. Coordinando questo con il punto successivo, sembrerebbe un divieto a tempo, visto che i soci fondatori prima o poi supereranno (auspicabilmente….) il limite dei 35 anni di età…(potrebbe anche essere una svista legislativa?)
  7. LA TRASFORMAZIONE non è più necessaria quando i soci oltrepassano il limite di 35 anni di età; la società quindi resta in piedi con i vecchi soci anche se non più “giovani”….

In sei semplici mosse è caduta a mio parere ogni attrattiva per questa società, anche tenendo conto che è chiaro che l’atto costitutivo pagherà comunque l’imposta di registro. L’unico aspetto positivo infatti è dato dalla novità n.7.

Se si considera poi che questa società non gode di alcuna agevolazione fiscale, si capisce che per cedere alle richieste dei Notai si è messa una pietra tombale su questo tipo sociale, che appare già destinato ad essere un clamoroso flop del Governo !

Appendice di aggiornamento: 

  • 18.04.2012 conforme a quanto indicato al punto 7 di questo articolo: Eutekne – Srl semplificata anche over 35 – Alessandro Borgoglio – (Nessun riferimento, in sede di conversione del DL 1/2012, alle disposizioni inerenti trasformazione obbligatoria e scioglimento della società) articolo del 18 aprile 2012.