(di Eleonora De Biaggi e Natascia Prencisvalle)
Anche nelle cooperative – e non solo nelle società commerciali – non è sempre facile liquidare i soci che recedono. Il caso di questa settimana riguarda il recesso dei soci cooperatori. Si tratta di una consulenza che abbiamo prestato qualche tempo fa, ancora però attuale, a nostro parere.
QUESITO:
salve, nel mese di aprile 2009 è stata costituita da 3 soci una società cooperativa di produzione lavoro in agricoltura. Nel mese di maggio, con regolare richiesta di ammissione, vengono ammessi con delibera del cda altri 15 soci.
Sono già da un pò di giorni, pervenute le raccomandate di richiesta di recesso di tutti e 15 i soci. Lo statuto recita ” la dichiarazione di recesso produce effetto con il decorso del 60° giorno dalla ricezione” E’ possibile dunque redigere un verbale del cda che permette ai nuovi soci, precedentemente ammessi, di recedere in maniera immediata e liquidargli subito la quota sociale versata?
grazie
RISPOSTA:
L’art.2532 c.c. dispone che:
Art. 2532.
Recesso del socio.
Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
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Non ci sembra perciò corretto che lo statuto colleghi il recesso del socio cooperatore allo scadere del 60° giorno successivo alla ricezione della sua dichiarazione di recesso, come invece sembrerebbe emergere dalla sua domanda, perché lascerebbe intendere l’esistenza di un “silenzio-assenso” da parte della cooperativa che, se non rispondesse entro 60 giorni dalla manifestazione della volontà di recedere, avrebbe automaticamente acconsentito alla stessa.
Ma il silenzio-assenso non è previsto dal codice, perché la norma è precisa e non ammette patto contrario (vedere terzo comma art.2532 c.c.).
In diritto, la dichiarazione di recesso dev’essere esaminata entro 60 gg dalla ricezione, da parte dell’organo amministrativo, che entro quel termine deve comunicare al socio la sua accettazione del recesso; va invece immediatamente comunicata al socio l’impossibilità di praticare il recesso, per mancanza dei requisiti.
Solo dalla ricezione dell’accettazione degli amministratori, da parte del socio recedente, si verifica l’accoglimento della domanda di recesso e quindi questo ha effetto sul rapporto sociale.
Per i rapporti mutualistici in corso, invece, il recesso ha un effetto posteriore, come recita l’articolo di cui sopra.
Quindi, riepilogando, il recesso ha effetto in questi termini:
- il socio invia la dichiarazione di recesso alla cooperativa
- entro 60 giorni dalla ricezione, gli amministratori accolgono la domanda (per il rifiuto, bisogna provvedere immediatamente) e lo comunicano al socio
- dal momento in cui il socio riceve la comunicazione dell’accoglimento, il recesso è perfetto.
Detto questo, nulla vieta che gli amministratori si attivino non appena ricevuta la comunicazione di recesso del socio e gli comunichino l’accoglimento della sua richiesta anche parecchio tempo prima che scadano i 60 giorni. Però non ci pare corretto collegare il perfezionarsi del recesso ad un semplice scorrere del tempo, per via delle complicazioni e dell’incertezza che si verrebbe a creare sull’esistenza del silenzio-assenso.
Per quanto riguarda la liquidazione della quota sociale, l’art.2535 c.c. dispone che:
Art. 2535.
Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.
La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. L’atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell’articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.
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Non c’è dubbio che per liquidare la quota versata dai soci appena entrati e già receduti occorra attendere il bilancio relativo al 2009 e che la società abbia tempo 6 mesi dalla sua approvazione per versare quanto dovuto ai recedenti.
Il primo comma è preciso: il valore della quota si stabilisce in base al bilancio dell’esercizio in cui i soci hanno ottenuto il recesso (che potrebbe anche essere successivo a quello in cui l’hanno chiesto, per via del termine concesso agli amministratori per esaminare la richiesta) e non prima. Questo perché la quota potrebbe anche essere pari a zero, per via di perdite.
In conclusione, le risposte ai suoi quesiti sono entrambe negative.
Se la cooperativa agisse nel modo prospettato incorrerebbe in grave violazione di legge, specie per la liquidazione della quota senza attendere l’approvazione del bilancio.