Spa – la responsabilità dell’ex amministratore

(di Nicola Zambello e Roberto Mazzanti)

A volte capita che al termine della propria gestione, un amministratore sia assalito dai dubbi circa la responsabilità per il proprio operato. Il caso di questa settimana è proprio una nostra risposta al quesito di questo genere, rivoltoci qualche tempo fa. Potrebbe essere utile ricordare ai top manager che le responsabilità sono molto più sopportabili quando ci si consulta costantemente con il proprio consulente; farsi assalire dagli “incubi” al termine del mandato potrebbe esser troppo tardi. 

Agire informati……….

QUESITO:

……quale responsabilità ho come ex amministratore unico di una SPA, dimesso nella stessa assemblea straordinaria nella quale è stato nominato il nuovo amministratore unico, in riferimento alle scritture contabili ed extracontabili? Ovvero posso essere ritenuto responsabile se dopo 6 mesi dalle mie dimissioni il nuovo amministratore non trova o non riesce a trovare della documentazione contabile?

LA NOSTRA RISPOSTA:

L’ex amministratore rimane responsabile, verso la società ed i terzi, civilmente e penalmente, per gli atti compiuti fino all’ultimo giorno di permanenza nella carica.

Questa responsabilità cessa decorsi 5 anni dalla cessazione della carica (o come sostiene parte della dottrina, dal giorno in cui si è verificato il danno).[1]

Va poi notato che l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’art.2476 c.c., non comporta alcuna “liberatoria” da parte dei soci verso gli amministratori che quel bilancio hanno redatto e presentato.

Perciò la responsabilità dell’amministratore rimane piena comunque e questo si spiega per il fatto che i soci, pur approvando un bilancio, non possono essere al corrente di tutto ciò che in quel bilancio confluisce né verificare posta per posta ciò che nel bilancio viene rappresentato in termini numerici.

Alla sua domanda dovremmo perciò rispondere che potrebbe essere ritenuto responsabile se dopo sei mesi il nuovo amministratore non trova o non riesce a trovare documentazione contabile.

Tuttavia ci sembra strano che il nuovo amministratore non abbia la situazione documentale sotto controllo nel momento in cui il vecchio amministratore dovrebbe aver effettuato un inventario di ciò che viene consegnato al nuovo. Questo non è un obbligo di legge ma sta nella buona prassi[2], per consentire a chi subentra nella carica di prendere conoscenza immediata e precisa della realtà gestionale e documentale.

Sarebbe stato perciò opportuno redigere una situazione contabile alla data più recente possibile ed un inventario dei libri contabili e sociali consegnati, nonché una relazione sugli affari in corso, quanto meno i più rilevanti.

Tutto ciò avrebbe evitato al nuovo amministratore la possibilità di sollevare obiezioni sull’esistenza o meno di un certo documento e/o libro contabile o sociale e contemporaneamente garantito al vecchio amministratore la massima tranquillità.

Tuttavia, immaginando che ciò non sia stato fatto, va anche sottolineato come sia preciso compito dell’amministratore subentrante, richiedere ed apprendere materialmente tutto quanto riguarda i documenti ed i libri contabili e sociali, i contratti, la documentazione degli affari in corso ed in generale tutta la documentazione che riguarda la società.

Se questo non avviene con la massima diligenza, anche il nuovo amministratore sarà responsabile per eventuali mancanze, insieme a chi l’ha preceduto.

Sempre che da tali mancanze scaturisca un danno effettivo alla società.

 


[1] La teoria della prescrizione in 5 anni dal giorno in cui si è verificato il danno è sostenuta principalmente per la responsabilità dell’amministratore verso i terzi, più che non per quella verso la società.

[2] Fa riferimento indiretto a quanto sopra l’art.1703 c.c., a proposito del rendiconto del mandatario, applicabile in via generale a tutti gli amministratori di patrimoni altrui.

 

 

Equitalia allarga le maglie e semplifica la rateazione

(di Luca Zambello)

Rateizzare i debiti con il fisco non è mai stato così semplice e veloce. Equitalia ha previsto una nuova direttiva che porta da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesta la propria situazione di temporanea difficoltà economica.

Pertanto, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.

Nei limiti dei 20 mila euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili  che possono essere concesse.

La rata minima resta di 100 euro.

Inoltre, sono state anche stabilite procedure più snelle per le associazioni, le società di persone e le ditte individuali.
Importanti novità in favore delle aziende.

L’indice alfa, parametro prima utilizzato per ottenere il rateizzo, servirà ora solo per determinare il numero massimo di rate che possono essere concesse.

Il testo del comunicato.

E qui il testo completo della Direttiva Equitalia alle sue agenzie.

Stiamo tassando il nulla

(di Roberto Mazzanti)

Siamo nel contratto di locazione immobiliare di un fabbricato ad uso commerciale.

Il conduttore non paga, è moroso, e la proprietà ottiene lo sfratto per morosità.

Con lo sfratto termina il contratto che lega proprietario e conduttore. Il proprietario perciò decide che le imposte non vanno pagate sui canoni maturati (ma non incassati) dalla data dello sfratto per morosità e fino alla registrazione della risoluzione del contratto ma occorre fermarsi al momento dello sfratto per morosità e chiede il rimborso di quanto anticipato (evidentemente aveva ritenuto di aver sbagliato la dichiarazione dei redditi).

Attenzione: il proprietario dichiara comunque i canoni non incassati ma maturati fino alla data di sfratto. Quindi dichiara ugualmente una parte di reddito non incassato, in ossequio all’art.26 Tuir che recita:

….I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà….

Ne nasce un contenzioso tributario: la proprietà vince in primo grado, perde nel secondo.

Arriva la Cassazione, che enuncia il seguente principio (sentenza 651/2012)= i canoni vanno pagati finchè non si registra la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale e non conta nulla lo sfratto per morosità (peraltro disposto da un Giudice….).

Quindi: se si ottiene lo sfratto il 30.06 e ci si dimentica di versare l’imposta di registro per la risoluzione per tutto il resto dell’anno, nella dichiarazione occorrerebbe includere sei mesi di canoni non incassati.

Perchè secondo la Cassazione solo la risoluzione mette fine fiscalmente al contratto e non lo sfratto, nelle locazioni ad uso commerciale.

Regola che invece non esiste in quelli abitativi, dove lo sfratto basta eccome.

Ecco che allora abbiamo una situazione di dubbia costituzionalità tra proprietari trattati in un modo differente tra loro, soltanto in base al tipo di contratto locativo (qual è il motivo razionale di questa differenziazione?).

E inoltre si mette in dubbio che il provvedimento giudiziario di sfratto non contenga in sè la naturale e conseguente cessazione di qualsiasi vincolo contrattuale…..

Se la logica è quella di tassare un reddito – anche non percepito- fino a che esiste un contratto che ne dispone la esigibilità, quando il contratto è risolto non è possibile tassare oltre. E la risoluzione di un contratto non coincide con il versamento dell’imposta di registro da 67 euro ma con il provvedimento dell’autorità giudiziaria o con l’accordo consensuale.

In pratica: la Cassazione sta tassando anche quello che non c’è!

Quesito su Azienda Coniugale e Imp.Familiare – caratteristiche dei due istituti

(di Roberto Mazzanti e Luca Zambello)

Il quesito “risolto” di questa settimana riguarda un tipo di azienda che effettivamente non viene raccontato spesso e per il quale gli utenti mostrano molta curiosità: l’azienda coniugale.

Nel caso trattato abbiamo valutato l’azienda coniugale in rapporto all’impresa familiare, altro istituto molto presente nell’economia reale ma su cui si scrive molto poco. Speriamo che questo lavoro possa essere di orientamento per chi si sta accingendo a valutare i due tipi di gestione dell’azienda.

QUESITO

Vorremmo gentilmente conoscere la differenza tra l’impresa coniugale e quella famigliare e nello specifico in quali casi è più fiscalmente conveniente l’una o l’altra forma. Grazie della vostra risposta. 

RISPOSTA

Differenze tributarie tra i due istituti non ne esistono (almeno, non di rilievo); molto più marcate – invece – sono le differenze di tipo civilistico.

L’AZIENDA CONIUGALE

L’istituto è talmente poco diffuso e praticato che, prima di tutto, occorre stabilire quando si è in presenza di un’azienda coniugale: secondo l’opinione più diffusa, si tratta di aziende costituite dopo il matrimonio dai coniugi e gestite da entrambi.

Quando invece l’azienda appartiene ad uno solo dei coniugi già da prima del matrimonio, ma è gestita da entrambi, la comunione riguarda solo “incrementi ed utili”. A livello tributario, si ammette il trattamento tipico dell’azienda coniugale, ossia la suddivisione degli utili tra marito e moglie, anche quando l’azienda è posseduta da entrambi i coniugi, perché costituita dopo il matrimonio, ma è gestita da uno solo di essi.

A livello civilistico, le caratteristiche indispensabili sono due:

a)     che si tratti di aziende cogestite dai coniugi;

b)     che si tratti di uno stato di fatto non regolato in altro modo da un negozio giuridico che dia vita ad altri istituti (società, associazione, impresa familiare).

Quanto al primo requisito, occorre che la gestione di entrambi i coniugi si articoli in modo tale da aversi pari poteri decisionali e di rappresentanza, di modo che i coniugi possano alternativamente porsi di fronte ai terzi come ugualmente legittimati a rappresentare l’impresa nella sua totalità.

Ciò significa che entrambi potranno (e dovranno) compiere tutti i normali atti di gestione, quali l’acquisto dei prodotti, la loro rivendita, l’assunzione e il licenziamento di personale, l’assunzione di mutui e obbligazioni passive, l’investimento in beni strumentali per l’azienda, incassi e pagamenti, rapporti bancari ecc…ecc…

E’ chiaro che questo non esclude una certa ripartizione di compiti tra i due contitolari, in base alle diverse attitudini di ciascuno; tuttavia –a differenza dell’impresa familiare – il rapporto deve escludere che l’uno sia un mero collaboratore interno dell’altro.

L’altro elemento, ossia l’assenza di un qualsiasi altro tipo di accordo tra i cogestori, è quello più semplice da provare, essendo costituito semplicemente dalla mancanza di contratti scritti o di indizi tali da ritenere che i coniugi abbiano voluto dar vita ad un altro schema contrattuale, diverso dall’azienda coniugale. Detto questo, tuttavia nell’azienda coniugale le norme applicabili sono in gran parte mutuate dal diritto societario; si pensi all’amministrazione, alla divisione degli utili, agli apporti lavorativi e finanziari dei coniugi.  Per cui molto spesso questo istituto lascia il posto ad una vera e propria società tra i coniugi, qualche volta addirittura irregolare (esistente ma non iscritta al Registro Imprese).

 L’IMPRESA FAMILIARE

Come nell’azienda coniugale anche nell’impresa familiare (art.230 bis c.c.) esiste un gruppo di persone che collabora nella gestione dell’azienda, e che partecipa agli utili dell’impresa; tuttavia mentre nella prima sono solo i coniugi gli elementi considerabili, nella seconda il gruppo si allarga all’intera famiglia e quindi a:

  1. il coniuge
  2. i parenti entro il 3° grado
  3. gli affini entro il 2° grado.

L’impresa familiare presenta tre caratteristiche peculiari  che sono solo sue:

  1. il collaboratore ha diritto al proprio mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia (e non solo necessariamente quelle dell’azienda), mentre nell’azienda coniugale l’aspetto che riguarda il patrimonio familiare non esiste;
  2. il collaboratore partecipa agli utili dell’impresa anche quando il proprio apporto si limita al lavoro in famiglia, (a patto che il lavoro domestico abbia comunque una rilevanza positiva sull’andamento dell’impresa) mentre i coniugi nell’azienda coniugale devono gestirla insieme e l’attività in familia non conta;
  3. solo il titolare dell’azienda ha il potere di gestirla e rappresentarla, tant’è che in effetti l’impresa familiare è sempre una ditta individuale. I familiari hanno diritto di voto solo nelle questioni di straordinaria amministrazione e inerenti l’impiego degli utili e degli incrementi (a maggioranza, che si ritiene per teste e non per quote).

In effetti, l’impresa familiare è considerabile più come un patto interno alla famiglia che non come un accordo di tipo para-societario.

CONSIDERAZIONI FINALI

Ci sembra che non si possano fare paragoni e scelte di convenienza tra un istituto e l’altro, dato che non sembrano esattamente sovrapponibili. L’azienda coniugale ha tratti ed elementi così diversi dall’impresa familiare che non si può scegliere tra l’una e l’altra ma solo individuare quando ricorre questa o quando ricorre quella.

L’unico caso eventualmente sovrapponibile (con qualche sforzo) è quello dell’impresa familiare composta solo dai coniugi, che potrebbe facilmente scivolare nell’azienda coniugale. Si tratta però di fare attenzione perché il tratto distintivo tra i due istituti è il potere di cogestione, presente nell’azienda coniugale ed assente nell’impresa familiare. Per cui un’eventuale errore di applicazione può portare a conseguenze molto serie; si pensi, ad esempio, ad un’azienda coniugale che però è costituita nella forma di impresa familiare. Comparirà all’esterno una ditta individuale ma in realtà moglie e marito avranno entrambi poteri di rappresentanza; un’eventuale separazione tra i due potrebbe portare a forti e fondate rivendicazioni economiche del coniuge che è stato simulato come collaboratore, quando invece non lo era effettivamente.

Senza pensare che anche da un punto di vista fiscale e previdenziale tutto risulterà scorretto.


Affitti turistici, confermata la detraibilità dell’Iva “a monte”

(di Roberto Mazzanti)

La possibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti (in gergo “iva a monte”) è pienamente sfruttabile per le imprese che concedono immobili abitativi in locazione diretta a turisti o indirettamente tramite agenzie immobiliari.

Questo perchè “a valle”, cioè sulle entrate, si applica l’Iva (aliquota 10%).

La risoluzione 18 del 22.02.2012 afferma questi interessanti ulteriori principi:

a) la detrazione è possibile, quale eccezione alla regola secondo cui gli immobili abitativi si considerano tali (e quindi portatori generalmente di un’Iva a monte indetraibile) indipendentemente dall’uso effettivo che se ne fa, che potrebbe essere anche commerciale….. questo il passaggio testuale:

<<In conseguenza dell’imponibilità delle prestazioni di alloggio in esame, in coerenza con i principi generali dell’IVA, l’imposta sull’acquisto di beni o servizi afferenti dette tipologie di prestazioni risulta detraibile benché relativa ad unità che sotto l’aspetto catastale si presentano come abitative.>>

 b) le spese di manutenzione e ristrutturazione di questi immobili, da parte della proprietà, devono essere effettuate mentre i fabbricati sono già adibiti all’uso di locazione per affitti turistici oppure che vi siano inequivocabilmente destinati….questa la frase:

<<Ai fini dell’applicazione dei principi sopra enunciati, occorre, pertanto,  verificare, in linea di fatto, se l’immobile abitativo, nel momento in cui sono realizzati i lavori di manutenzione o ristrutturazione, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia, ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato.>>

Come si possa verificare l’inequivocabile destinazione, non è facile dirlo.

Potrebbe prima di tutto desumersi dal bilancio, se il fabbricato in questione è iscritto tra gli immobilizzi strumentali; la risoluzione infatti li assimila ai fabbricati strumentali per natura  (Tuttavia, si ritiene che gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, etc.) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura…).

Oltre a questo, per quanto riguarda gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, si potrebbe presumere la destinazione ad uso commerciale, mediante l’iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili seguita dallo stanziamento costante delle quote di ammortamento.

In ogni caso, il principio è che l’Iva a monte è detraibile, se ed in quanto gli immobili generano ricavi imponibili ad Iva a valle, per affitti turistici, direttamente o indirettamente effettuati.

 

 

Appuntamento a CENTO il 3 marzo alle 9.30 per il nostro seminario

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AZIENDA

01.03.2012

desideriamo anticiparvi alcuni dei temi specifici che saranno trattati sabato 3 marzo a Cento (i dati dell’evento sono più sotto):

  • cosa s’intende per “successione in azienda”
  • la donazione d’azienda ai discendenti
  • la donazione delle quote sociali ai discendenti
  • il conferimento di azienda e dell’impresa familiare
  • la scissione societaria
  • il management buy in e out
  • trust (cenni)
  • il patto di famiglia
  • le forme assicurative adatte alla successione in azienda
  • gli aspetti finanziari del passaggio generazionale
  • gli aspetti economici ed umani della successione nell’impresa
  • e tanto altro ancora….

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“SABATO 03.03.2012 ore 9.30 – presso la sala della Fondazione Zanandrea Don Giovanni, Onlus, in Cento, via Ugo Bassi 49, si terrà il quinto seminario di Economia Aziendale (il primo a Cento) sulla tematica della successione dei figli ai genitori nella conduzione delle aziende italiane, spesso a conduzione familiare.”

Il seminario, gratuito ed aperto a tutti gli imprenditori interessati all’argomento, si occuperà degli aspetti societari, fiscali, assicurativi e finanziari, collegati a quanto necessario per favorire l’ingresso “delle nuove leve” nell’assetto di controllo delle aziende, siano esse ditte individuali, imprese familiari o società di persone o di capitali.

Verranno approfondite le operazioni di “ingegneria societaria”, i principali aspetti di Diritto Tributario connessi alla tassazione delle operazioni, nonchè i risparmi in questo campo, senza trascurare l’aiuto di particolari prodotti assicurativi, che sono in grado di diminuire se non ridurre alcuni rischi delle operazioni. 

Verrà dato ampio risalto alla finanza aziendale ed agli accorgimenti necessari o utili in questa materia, con cenni di pianificazione finanziaria e controllo di gestione. Sempre in modo integrato all’argomento principale, che è il passaggio generazionale.

Roberto Mazzanti, Commercialista e Revisore Contabile “Econ-Test” , Valter Raspini, intermediario assicurativo di “Pramerica Life” e Nicola Zambello, Tributarista e Revisore Contabile “Econ-Test”, si rivolgeranno agli imprenditori illustrando nei loro interventi, rispettivamente:

  1. gli aspetti giuridico-societari e fiscali delle operazioni
  2. i prodotti assicurativi utili ad accompagnare il passaggio generazionale
  3. la pianificazione finanziaria delle operazioni di successione in azienda.

Gli imprenditori saranno messi in grado di orientarsi in un contesto spesso oscuro ma anche ricco di opportunità, per poter pianificare la successione dei figli ai propri genitori nel controllo dell’azienda. 

I prossimi seminari tratteranno i temi di maggiore interesse, che gli stessi intervenuti potranno opzionare compilando il questionario che verrà distribuito ai partecipanti.

Su questo sito saranno poi resi disponibili i materiali del seminario, scaricabili gratuitamente da parte degli iscritti al sito.

E’ gradita conferma di partecipazione alla nostra Segreteria (segreteria@econ-test.it).

Cantieri più sicuri, sconti per le aziende (Regione Emilia Romagna)

(di Eleonora De Biaggi)

«Anche con la tecnologia si può aumentare il livello di sicurezza del lavoro. Con Inail abbiamo previsto misure premiali per chi adotta il registratore delle presenze autorizzate nei cantieri. Così compiremo un decisivo passo in avanti per la sicurezza dei lavoratori ed anche sul fronte della legalità e della qualità del lavoro».

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli, chiudendo il convegno “Controllo accessi nei cantieri: investire in sicurezza conviene” che si è svolto giorni fa a Bologna, presso la sede della Regione Emilia-Romagna.

Misure premiali con Repac

Le imprese che, avendo utilizzato il Repac nel 2011, intendono beneficiare di uno sconto sui premi assicurativi Inail dovranno compilare, entro mercoledì 29 febbraio 2012, il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa (disponibile su www.inail.it/sicurezza sul lavoro/agevolazioni tariffarie per le imprese). Tale beneficio vale per tutte le imprese che eseguono lavori sia pubblici, sia privati.

Con l’Accordo, la Regione promuove, nei confronti delle stazioni appaltanti, l’inserimento nei propri bandi di un criterio di rilevante premialità, vale a dire che l’impresa partecipante all’appalto pubblico se si impegna ad utilizzare il Repac in fase di esecuzione dei lavori sarà valutata con un maggior punteggio nell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il testo dell’Accordo è disponibile qui

Hai un pc dotato di connessione internet ? Devi pagare il Canone Rai

(di Natascia Prencisvalle)

21.02.2012 ore 19,47 Comunicato stampa della Rai:

“La Rai, a seguito di un confronto avvenuto questa mattina con il Ministero dello Sviluppo Economico, precisa che non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone.

La lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più’ televisori. Cio’ quindi limita il campo di applicazione del tributo ad una utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster (BBC…) che nella richiesta del canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegati alla Rete, i tablet e gli smartphone.

Si ribadisce pertanto che in Italia il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore.”

Qui il link al testo del comunicato Rai.

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17.02.2012

Autotrasportatori, Dentisti, Commercialisti, Assicuratori, Supermercati, Commercianti di bottoni….ecc..ecc…tutte queste categorie, per la Rai, hanno una cosa in comune: devono pagare l’abbonamento speciale (€ 200,91) per il solo fatto di possedere un Pc con connessione a Internet.

Sta piovendo sulle aziende e sugli studi professionali una richiesta di regolarizzazione del canone Rai, migliaia di lettere che invitano i malcapitati a pagare l’abbonamento sulla base dell’art.24 del R.D.L. 246 del 21.02.1938, il quale dispone:

Art.27

Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti ai pubblico

Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.

Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l’utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno.

Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone d’abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle penalità previste dall’art. 19, ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l’uso privato di cui all’art. 2.

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Inoltre, l’art.1 della legge precisa che:

Art.1

Disposizioni generali

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.

La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.

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Esaminando attentamente la legge, però, ci si accorge che la richiesta Rai basata sull’art.27 presuppone che nel locale aperto al pubblico si effettuino audizioni o intrattenimenti. Ma questo è un fatto che va provato, non essendo sufficente la mera “potenzialità” del pc posseduto, come invece presuppone l’art.1.

Qual è la differenza ? La differenza è che sulla base dell’art.1 mi possono chiedere il canone come “privato” (circa 112 euro) mentre con l’art.27 possono chiedermene 200,91…..non è poco, quasi il doppio, ma occorre provare che nel locale si facciano audizioni….

Stiamo raschiando il barile, con un Fisco molto “creativo”…. E’ il caso di dire che è sempre la stessa musica! 

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21.02.2012 ore 9,15
[conforme alla nostra interpretazione: Eutekne, Giancarlo Allione, martedi 21.02.2012, “Il quotidiano del Commercialista”]
 

 

S.n.c. – recesso di un socio (su due)

(di Nicola Zambello e Roberto Mazzanti)

Questa settimana l’argomento che abbiamo scelto, attingendo dalle nostre pratiche di Studio, riguarda un caso un po’ particolare, ma non per questo raro: una s.n.c. composta da due soci al 50% ciascuno, completamente paralizzata a causa del disaccordo tra soci sul “che fare”; uno vuole proseguire un’attività che continuamente s’indebita e l’altro invece vuole lasciare.

Ecco il quesito di partenza:

QUESITO

Due soci di una snc al 50% ciascuno sono in disaccordo tra loro, uno dei due vuole assolutamente interrompere il rapporto sociale con l’altro .. premesso che nel patrimonio non ci sono immobili, ma anzi è negativo per circa € 200.000,00, è il terzo anno di perdita e in cui vengono ammassati debiti ..il socio che vuole interrompere che strade ha a disposizione? può recedere ? e la sua parte di debiti ? come gli vengono accollati ? e come li deve pagare ?
può convincere l’altro socio a lasciare e provare a continuare da solo ? spingere la società verso la liquidazione ?
in che modo ? può contestare all’altro socio di aver speso male la liquidità della società ? comprando inutili beni strumentali ? o questo discorso gli si ritorce contro visto che lui è il legale rappresentante della snc ? e visto che era d’accordo quando si spendeva ? doveva quindi uscire (in qualche modo) prima di adesso?

SOLUZIONE 

Le società in nome collettivo composte da due soci con quote paritarie, cadono spesso in queste situazioni di stallo.
La situazione descritta nel quesito è complessa e va analizzata sotto diversi profili.
L’aspetto principale consiste nel “come risolvere” il rapporto con l’altro socio.
Dal testo del quesito sembra che quello che intenderebbe chiudere il rapporto sia l’amministratore, mentre l’altro sarebbe un socio senza cariche. Emergerebbe inoltre che il vero amministratore è colui che non risulta tale o, quanto meno, che questo sia il socio capace di imporre la politica di gestione

Se così stanno le cose, il nostro suggerimento è di tentare di mettere in liquidazione consensualmente la società.

Ci pare ci siano tutti i presupposti:
1. disaccordo totale tra i soci
2. patrimonio sociale negativo, quindi impossibilità di continuare l’attività.

Per inciso, sarebbe preliminarmente da valutare la strada fallimentare (ovviamente essendo presenti i presupposti quantitativi in termini di debiti scaduti, fatturato e attività  previsti dalla nuova legge fallimentare); non vorremmo che la società fosse già in stato di insolvenza e che quindi la scelta fosse già obbligatoria, nel qual caso non chiedere il proprio fallimento (eventualmente proponendo accordi di ristrutturazione del debito) sarebbe di per sé un reato colposo se ciò aggravasse il dissesto.

Se però non c’è accordo tra i soci per l’avvio della liquidazione volontaria, il socio legale rappresentante potrebbe chiedere al Tribunale competente il decreto di scioglimento e di nomina del liquidatore. In questo caso, il professionista incaricato porterebbe a termine la liquidazione chiedendo ai soci i fondi necessari per pagare i debiti, se la vendita delle attività sociali non risultasse sufficiente a coprirli integralmente. In caso negativo, sarebbe il liquidatore a valutare la fondatezza della richiesta di fallimento della società.

In alternativa, anche se dal quesito non pare ci siano le condizioni, il socio potrebbe chiedere di recedere dalla società; qui bisogna però specificare che il recesso è possibile solo se la società è stata contratta con durata a tempo indeterminato o se sussiste una “giusta causa“, ossia un fatto o una situazione talmente grave da ledere irreversibilmente la fiducia tra i soci.

Ad esempio, se uno dei due svolge contemporaneamente un’attività concorrente con la società o se ha rivelato a terzi segreti inerenti la produzione, oppure se rifiuta di conferire quanto ha promesso in sede di atto costitutivo.
Altrimenti non sarebbe possibile.

Quanto alle altre ipotesi ventilate nel quesito, come convincere il socio ad uscire dalla società proseguendo da soli l’attività ecc…ecc… sono, appunto, solo ipotesi; è chiaro che se il disaccordo è molto profondo è difficile che uno dei due compri la quota dell’altro o proponga di recedere.

Comunque si possono e si devono fare dei tentativi in quel senso.

Sotto il diverso profilo della responsabilità per i debiti sociali, non vediamo particolari problemi; nel senso che ciascuno risponde in solido con l’altro per tutti i debiti presenti nel patrimonio della società. E questo sia in caso di liquidazione volontaria o giudiziale, sia in caso di recesso, sia in caso di compravendita della propria quota sociale. L’unica differenza sta nel “come” si risponde di questi debiti.

Nella procedura di liquidazione volontaria, così come in quella giudiziale, ogni socio è chiamato –dal liquidatore- ad effettuare ulteriori versamenti nella cassa sociale, se i proventi della cessione delle attività della snc (attrezzature, recupero crediti, rimanenze ecc…ecc….) non è sufficiente a coprire i debiti.

In caso di fallimento della società, cambia la figura e si passa dal liquidatore al curatore ma la sostanza resta: ogni socio risponderà in proprio della sua quota parte di debiti (50%).

Nell’operazione di recesso, così come in quella di cessione della quota, il socio che cessa il rapporto con la società viene ad essere liquidato con una somma di denaro che rappresenta questa formula:

X (somma spettante) = (attività meno passività +avviamento+utili e plusvalenze latenti-perdite e minusvalenze latenti) diviso due

E’ peraltro possibile che il risultato sia negativo, quando le passività superano le attività e magari manca anche l’avviamento. Oppure quando il risultato positivo è azzerato dalle perdite dell’esercizio in corso o dalle minusvalenze latenti sui beni strumentali (che si verificano quando il loro valore contabile è superiore a quello di mercato).

E’ perciò insito nella somma spettante al recedente o al cedente la quota, il fatto che egli abbia già scontato la propria parte di debiti presenti in bilancio. In questo caso, una volta chiuso il rapporto, egli rimarrà responsabile solo nei confronti dei terzi, per i debiti sociali, se la società non dovesse farvi fronte. Il fornitore non pagato, ad esempio, potrà agire in rivalsa anche verso il socio uscito, se il debito era preesistente al suo recesso o alla sua cessione di quota. Il socio raggiunto da questa richiesta potrà però chiedere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, chiedendo – in pratica – che il creditore agisca prima verso la società e solo in caso di insolvenza della società, nei suoi confronti.

Quanto infine alla responsabilità propria dell’amministratore, tener presente che per la legge è responsabile sia colui che ricopre formalmente la carica, sia colui che è amministratore “di fatto”, ossia senza una carica formale. Ci pare perciò che entrambi i soci non abbiano nulla da guadagnare accusando l’altro di mala gestione. Ma qui entriamo in un discorso che necessiterebbe di elementi e di notizie che dal quesito non emergono.

 

 

Liquidatore responsabile nonostante l’estinzione della società – Trib.Ravenna

(di Roberto Mazzanti)

Il Tribunale di Ravenna punisce il comportamento – ritenuto scorretto – del Liquidatore di una società (non è dato sapere di che tipo) che di fronte ad un giudizio instaurato nei suoi confronti da un creditore, quando la stessa era ancora operativa, prima si rende contumace e poi si costituisce in giudizio solo a società estinta, ripartendo ai soci i valori di liquidazione nonostante la presenza di un debito, sia pure allo stato ancora potenziale.

La sentenza è importante perchè afferma (e conferma) due principi:

    1. la cancellazione della società dal Registro Imprese è possibile anche in presenza di debiti;
    2. il liquidatore è responsabile nei confronti dei creditori se, nonostante la consapevolezza dell’esistenza delle passività, ripartisce valori ai soci, prima della cancellazione della società.

La presenza delle passività – tra l’altro – può essere anche solo allo stato potenziale, e questo è sufficente per comportare la responsabilità personale del liquidatore che le ignora.

La lezione che se ne trae è sempre la stessa: i legali rappresentanti devono agire informati e devono fare tutto il possibile per non trascurare alcuna informazione. Spesso è sufficente il buon senso e un po’ di diligenza…..

Tribunale di Ravenna, monocratico, ordinanza 20.01.2012.