Le società socie di altre società – i dividendi – quesito

(di Nicola Zambello e Roberto Mazzanti)

Il caso portato alla nostra attenzione è veramente interessante e d’attualità, vista la stagione “bilancio” già iniziata. Si vuole capire come gira il regime delle partecipazioni tra società per quanto riguarda i dividendi che ne derivano.

QUESITO

Come funzionano le partecipazioni di società in società?

Se ho la Srl Pinco i cui soci sono Srl Pallino per 50% e persona fisica per l’altro 50%, come funziona la distribuzione utili?

So che l’utile distribuito alla Srl viene tassato solo sul 5%.

Quindi, ad esempio, un utile di 100 mila € distribuito viene tassato al 40% per la persona fisica (50.000 x 40%= 20.000) e al 5% per la società (quindi 50.000 x 5% = 2.500).

Ma gli altri 47.500 € che fine fanno? Come vanno contabilizzati? Ricavi non imponibili? Riserve di patrimonio netto non tassabili al momento della distribuzione? Quali sono i limiti per non essere considerati società controllata?

LA NOSTRA RISPOSTA:

trattamento contabile dividendi

Il quesito centrale è quello relativo al trattamento contabile degli utili corrisposti alla società partecipante (Pallino s.r.l.), da parte della partecipata (Pinco srl).

Bene. Non deve trarre in inganno il fatto che parte degli utili non sia tassata, perché questo è un aspetto tributario (che comporterà una variazione in diminuzione nel modello Unico): i 50.000 euro del nostro esempio vengono effettivamente pagati alla socia e da questa effettivamente incassati.

Tra l’altro, essendo due partecipazioni qualificate in quanto superiori al 25%, entrambi i soci non subiscono ritenute d’acconto[1] sul dividendo.

Quindi le scritture contabili sono, per la partecipata Pinco srl:

a) Soci c.utili A  Banca       € 50.000 (utili Pallino s.r.l.)

b) Soci c.utili A Banca        € 50.000 (utili alla persona fisica socia)

Come si vede, nel bilancio della Pinco s.r.l., che in precedenza aveva scritto:

1) Utile d’esercizio A Soci conto utili € 100.000

non ci sono particolarità di sorta.

Nel bilancio della Pallino s.r.l. i dividendi, che sono componenti positive di reddito imputabili –civilisticamente– per competenza nell’anno in cui è stata deliberata la loro distribuzione (non in quello di maturazione in capo alla partecipata e nemmeno in quello di incasso effettivo), si formeranno le seguenti scritture:

  1. (anno di formazione utili)=  2008 = nulla
  2. (anno di deliberazione sugli utili) = 2009 =

Società Pinco srl    A      Profitti e perdite € 50.000

  1. (anno di incasso utili) = 2010 =

Banca  A        Società Pinco srl € 50.000

Ricordiamo infine che sono tassati al 5% i dividendi percepiti da s.r.l. e da altri soggetti Ires; mentre lo sono al 49,72% quelli percepiti da imprese individuali o da società di persone.

Ai soli fini fiscali i dividendi sono tassati nell’anno di percezione da parte della partecipante (principio di cassa); occorrerà perciò operare una variazione in diminuzione fiscale nel bilancio 2009 ed una variazione in aumento in quello del 2010.

LIMITI E REQUISITI DI CONTROLLO (articoli 2497 e segg. codice civile)

I concetti di direzione e coordinamento non sono definiti esattamente dalla legge; per cui supplisce la dottrina, che ritiene svolga attività di «direzione» la holding che esercita un’influenza “marcata ed incisiva”, imponendo la propria volontà e sostituendola pressoché integralmente a quella degli organi amministrativi delle società controllate, e che elabora programmi finanziari e produttivi di gruppo.

Svolge attività di «coordinamento» la holding che esercita sulle controllate un’influenza meno penetrante di quella relativa alla «direzione», perché limitata a quanto necessario per assicurare che le attività delle diverse società vengano svolte in modo organizzato e non confliggente.

La legge presume, fino a prova contraria, che la holding svolga attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate se si verifica una delle seguenti ipotesi:

–  ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato: la presunzione opera soltanto con riferimento alle controllate incluse nel consolidato (art. 2497 sexies c.c.). Per le holding esonerate da tale obbligo e le controllate escluse dal consolidato l’esistenza dell’attività di direzione e coordinamento deve essere provata;

–  detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359 c. 1 n. 1 c.c. richiamato dall’art. 2497 sexies c.c.);

–  dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2359 c. 1 n. 2 c.c. richiamato dall’art. 2497 sexies c.c.). Questo si verifica, ad esempio, quando il capitale è frammentato tra numerosi azionisti detentori ciascuno di minime quote o in caso di assenteismo dei soci alle assemblee;

–  esercita un’influenza dominante in virtù di clausole statutarie (art. 2497 septies c.c.) o di un contratto (art. 2359 c. 1 n. 3 c.c. richiamato dall’art. 2497 sexies c.c.).

Invece, quando la partecipazione di una società in un’altra non consente di esercitare un’influenza dominante ma soltanto un’influenza notevole sulla partecipata si ha un collegamento tra società.

L’influenza notevole si determina ogni volta che la partecipazione detenuta, sebbene insufficiente a determinare le strategie della società partecipata, è tale da condizionarne gli equilibri di potere.

L’influenza notevole si presume quando la società nell’assemblea ordinaria può esercitare almeno un quinto dei voti o un decimo se la società è quotata.

Il collegamento, diversamente dal controllo, è fonte di obblighi solo in sede di redazione del bilancio di esercizio.

La partecipante ha, infatti, l’obbligo di indicare nello stato patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione i propri rapporti con le società collegate. Deve, inoltre, allegare al proprio bilancio anche un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate.



[1] a condizione che sia dichiarata, all’atto della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione relativa all’impresa (e che ci sia l’impegno a comunicare ogni eventuale variazione)

Amministratori – la vigilanza “alta” sul delegato e il rischio infortuni

(di Eleonora De Biaggi e Roberto Mazzanti)

Nelle aziende di medie-grandi dimensioni, ma spesso anche nelle piccole, si presenta quotidianamente la problematica della scriminante della delega di determinate funzioni dall’Amministratore al soggetto delegato.

Il caso portato alla ribalta dalla sentenza della Cassazione Penale n.10702 (quarta sezione) depositata ieri, per una volta, vede assolto l’apice dell’azienda, grazie ad una delega a terzi per la gestione della sicurezza sul lavoro.

La sentenza è molto interessante – anche perchè ribalta, guarda caso, la condanna dell’Amministratore operata in Appello –  fissando alcuni principi interessanti e a nostro parere anche logici:

  1. l’Amministratore non può procedere ad un controllo costante e capillare sul soggetto delegato, altrimenti non avrebbe senso la delega stessa (tanto varrebbe fare da sè);
  2. la vigilanza che egli è comunque tenuto a compiere sul delegato, deve perciò essere “alta”, quindi “a grandi linee”, sulle “macro-questioni” e non sui dettagli operativi;
  3. di grande aiuto sono i modelli previsti dalla legge 231.

Come tradurre allora il concetto di “alta vigilanza” ?

Si tratta prima di tutto di affidare i poteri a persona competente; altrimenti l’Amministratore incorrerebbe in grave colpa per aver operato una scelta inefficente “a priori”, indipendentemente cioè dal caso fortuito, visto che così facendo accetta il rischio che l’incapace prima o poi combini un guaio…. 

Secondo: i controlli sul delegato possono essere “di sistema”, mediante il rispetto del modello organizzativo eventualmente adottabile dall’Azienda. Non è necessario che i controlli siano sui dettagli o siano minuziosamente quotidiani, altrimenti non ha significato la delega in quanto tale. 

Da questo punto di vista, si tratta di applicare anche un po’ di buon senso e di instaurare un rapporto dialettico e collaborativo tra Amministratore e Delegato, in modo che il secondo tenga informato il primo anche dell’evoluzione della tecnologia, della necessità di eventuali investimenti o di spese per adeguamento degli impianti esistenti e così via. 

La delega quindi non è “una tantum”, per cui una volta rilasciata non ci si preoccupa più di nulla. In un quadro di razionale buon senso e diligenza, la fiducia del delegante va sempre costantemente messa alla prova, anche perchè il primo obbligo dell’Amministratore è di agire informato.

 

Società – la durata dell’esercizio diversa da 12 mesi

(di Nicola Zambello e Roberto Mazzanti)

Il caso trattato in questo lavoro riguarda una situazione abbastanza complessa; una società che chiude i bilanci al 31.12 di ogni anno viene acquisita da altra società, con esercizio che va dal 1 Aprile al 31 Marzo di ogni anno. Come fare per ovviare a questo problema ?

QUESITO

Una società che fa capo ad una società svizzera e chiude i bilanci il 31.12 di ogni anno, sta per essere acquisita da una azienda tedesca che chiude i bilanci il 31.03 di ogni anno. E’ possibile in via straordinaria chiudere un bilancio di esercizio, ad esempio al 31.03.12 anziché al 31.12.11?

In pratica, il principio contabile che prevede che il periodo di chiusura del bilancio sia superiore ai 12 mesi vale solo in fase di costituzione o può essere modificato a seguito di accorpamento di una società ad altra con scadenza differenziata del bilancio per meglio adattarlo alle esigenze del “consolidato?”

LA NOSTRA RISPOSTA

Anche se dal quesito non emerge espressamente, si desume trattarsi di domanda inerente le problematiche delle società di capitali. Ciò premesso, va detto che il codice civile non dispone specificamente una durata degli esercizi sociali (v.art.2217, 2261 e 2364 c.c.) anche se i termini utilizzati lasciano supporre una durata “normale” pari all’anno, all’annualità e, in definitiva, ai 12 mesi.

Ma “normale” non significa “inderogabilmente” ed in effetti per le società di capitali è ammesso che l’esercizio possa non coincidere con l’anno solare pur dovendo rispettare il limite dei dodici mesi.

Si tratta allora di affrontare il problema tenendo presente i principi generali del diritto societario, ed in particolare quelli che ruotano intorno al diritto di informazione del socio ed alla corretta convocazione dell’assemblea.

Diciamo subito che non esiste giurisprudenza o dottrina a sostegno di un esercizio di durata superiore a 12 mesi “a regime”, ovvero al di là del caso dell’anno di costituzione; e probabilmente tutto questo è dovuto al fatto che il “sistema” civile e fiscale è impostato sull’annualità.

Invece è molto più semplice spezzare un primo esercizio e renderlo inferiore a 12 mesi, per assestare poi la data di chiusura “a regime” in una data diversa dal 31.12.

Esercizio inferiore a dodici mesi

Nella pratica si possono avere esercizi inferiori al termine civilistico, ad esempio nel primo esercizio sociale in cui la società si è costituita.

L’esercizio inferiore ai dodici mesi può esistere anche nel caso di operazioni straordinarie che interrompono la vita societaria (per esempio fusione o trasformazione), ovvero qualora una delibera di assemblea straordinaria della società anticipi la chiusura dell’esercizio in corso fissando un nuovo termine per la scadenza degli esercizi sociali futuri.

I verbali di tali assemblee devono essere redatti per atto pubblico.

In genere simili anticipazioni del termine dell’esercizio non incontrano difficoltà di approvazione in fase di verifica della legittimità, purché la data dell’assemblea preceda la nuova data di chiusura.

Ad esempio sarebbe corretto se, nel caso in questione, l’assemblea straordinaria deliberasse nel 2011 l’anticipazione della chiusura dell’esercizio 2012 al 31.03 invece che al 31.12.2012. Ovviamente sarebbe invece scorretto se l’assemblea deliberasse la stessa modifica in una qualsiasi data del 2012, specie se dopo il 31.03.

La norma civilistica sull’esercizio di dodici mesi è inoltre derogabile qualora la data di chiusura dell’esercizio -prevista dall’atto costitutivo della società- venga modificata (in virtù di un’assemblea straordinaria) per soddisfare un obbligo “legislativo o amministrativo”; in tal senso, specificatamente per la liceità di un bilancio ultrannuale, si è espresso il Tribunale di Torino (Trib. Torino 27 gennaio 1988) modificando un proprio precedente orientamento.

Va anche però detto che la giurisprudenza prevalente è del parere della non illiceità di delibere assembleari che prolunghino oltre l’anno la durata dell’esercizio sociale (Trib. Milano 27 febbraio 1973, Trib. Treviso 9 ottobre 1985, Trib. Vicenza 4 marzo 1986, Trib. Udine 4 febbraio 1986, Trib. Torino 24 febbraio 1987) ma si tratta di giurisprudenza parecchio datata ed oltretutto manca la parola della Cassazione.

 L’assemblea straordinaria della società in via di acquisizione da parte della società tedesca dovrebbe perciò operare come segue:

  1. effettuare la chiusura dell’esercizio in corso (2012) nel termine esistente (31.12) e quindi la redazione del bilancio ad esso relativo (entro il 30.04.2013);
  2. fissare entro il 2012 un nuovo termine di chiusura e lo svolgimento di un esercizio inferiore a dodici mesi;

impiegare il nuovo termine adottato con effetto sui futuri esercizi (2013).

La Tia e l’Iva – le imprese mantengono la detrazione

(di Roberto Mazzanti)

Anche la Cassazione, alla fine, ha “cassato” l’Iva sulla Tassa Rifiuti (sentenza 09.03.2012 n.3756). Meglio tardi che mai, visto che la Corte Costituzionale aveva già bocciato l’imposta sul valore aggiunto sulla tassa rifiuti, nel lontano 2009.

Ora il problema è che cosa fare per le aziende e professionisti che hanno eventualmente ricevuto fatture per la Tassa (Tia1 del 1997 e Tia2 del 2006) maggiorate dell’Iva e l’hanno regolarmente detratta.

Concordando in gran parte con l’orientamento più razionale emerso in questi giorni (R. Rizzardi da ultimo) suggerirei di non farsi prendere dal panico e di non inoltrare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Primo, perchè per coerenza, in questo caso, occorrerebbe restituire l’Iva indebitamente detratta negli anni scorsi, con tutti i problemi che ne possono derivare in termini pratici e anche finanziari.

Secondo, basandoci su precedenti giurisprudenziali (sentenza “Antonveneta” della Corte Ue), secondo cui uno Stato non può impedire la detrazione di un’Iva applicata per errore sulla base di norme dello stesso Stato, sarebbe un fastidio ed un costo inutile.

Invece chi ha già intrapreso questa strada, potrà proseguire con maggior forza su di essa.

Ma per tutti gli altri, non vedo l’opportunità di intraprendere una via così tortuosa per far valere un diritto già applicato; diverso sarebbe se l’Amministrazione pretendesse la restituzione di quell’Iva, considerandola indebita. Allora – in quel caso – occorrerà attivarsi con una buona difesa; ma nel frattempo non farei la prima mossa….

 

 

Il caos delle compensazioni Iva

(di Natascia Prencisvalle)

Dal 1° aprile 2012 nuove regole nella compensazione del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale (credito annuale) o dall’istanza (credito trimestrale).

Per compensare crediti di importo superiore a 5 mila euro in un anno, si dovrà attendere il 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza o della dichiarazione.

Ad esempio, se l’anno 2011 chiude con un credito di 5.500 euro, se non già compensato entro il 31 Marzo, si dovrà presentare la dichiarazione entro Marzo per poterlo compensare a partire dal 16 Aprile 2012.

Se invece l’anno 2011 chiude con un credito di 9.900 euro, si potrà compensarlo entro il mese di Marzo 2012, senza dover presentare la dichiarazione annuale.

Fin qui sembrerebbe tutto chiaro, ma in realtà le cose non sono così semplici. Ad esempio:

credito Iva anno 2011 = € 10.000. Utilizzato in compensazione fino al 31.03.2012 per € 5.000. Se si vorrà continuare a compensarlo anche in Aprile 2012 occorrerà presentare la dichiarazione annuale entro Marzo oppure no ?

Il dubbio nasce dal fatto che entro Marzo non è stato sforato il limite di 10 mila euro ma nemmeno da Aprile in poi supererebbe il nuovo limite di 5 mila.

Occorre allora chiedersi se il limite di 5.000 si considera prendendo come riferimento le compensazioni effettuate solo dal 1 Aprile in poi, o se valgono anche quelle già effettuate dal 1 Gennaio 2012.

Nel primo caso, non dovremmo presentare la dichiarazione ed il nostro contribuente sarebbe tranquillo sia per il primo periodo del 2012 (con il limite dei 10 mila) sia per il secondo periodo (con il limite dei 5.000).

Se invece – come sospettiamo – il limite dei 5 mila euro è “retroattivo“, nel senso che si considerano anche le compensazioni precedenti, il nostro contribuente dovrà presentare la dichiarazione Iva 2012 entro Marzo, per esaurire il suo credito 2011 nel 2012 senza problemi.

Vedremo. Intanto vi diamo la possibilità di leggere qui il comunicato stampa di ieri dell’Agenzia delle Entrate.

Cittadini extracomunitari – in vigore l’accordo d’integrazione

(di Eleonora De Biaggi)

Con l’accordo di integrazione si muovono i primi passi verso un’evoluzione positiva dei rapporti con gli extra-comunitari e una maggiore condivisione dell’inserimento nel nostro contesto sociale.

Il 10 Marzo è entrato in vigore il DPR 179/2011 che disciplina l’accordo di integrazione che i cittadini stranieri devono sottoscrivere per poter ottenere il permesso per soggiornare nel nostro paese.

Si tratta di un accordo –di durata biennale – tradotto in 19 lingue con il quale sia lo Stato che il cittadino extra-comunitario si impegnano reciprocamente, l’uno a fornire al cittadino straniero gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della nostra Costituzione, l’altro a rispettare le regole della civile convivenza per arrivare a perseguire un ordinato percorso di integrazione.
Entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di integrazione il cittadino straniero deve partecipare ad una sessione di formazione civica presso lo Sportello Unico di Immigrazione. Durante il percorso verranno assegnati dei crediti in base al livello di integrazione raggiunto, crediti che risultano necessari per poter soggiornare legalmente nel nostro paese.

A seconda del tipo di permesso che viene richiesto il cittadino si recherà presso lo Sportello Unico Immigrazione o presso la Questura per procedere alla sottoscrizione dell’accordo. La sottoscrizione però avverrà solo quando i dati anagrafici saranno consolidati, e cioè solo dopo che avrà ottenuto il visto d’Ingresso dalle Rappresentanze diplomatiche e Consolari italiane ed avrà fatto regolare ingresso in Italia.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo vengono assegnati 16 crediti che il cittadino straniero potrà incrementare attraverso un suo percorso “virtuoso” e cioè mediante l’acquisizione di determinate conoscenze come la lingua italiana e la cultura civica e attraverso lo svolgimento di attività quali ad esempio l’acquisizione di titoli di studio, l’attivazione di percorsi di formazione, la stipulazione di un contratto di affitto o l’acquisto di un’abitazione.

I crediti possono essere accumulati ma possono anche essere persi: la commissione di reati o la grave violazione delle leggi produce la decurtazione dei crediti fino ad arrivare all’espulsione. Quindi per assicurarsi la permanenza, il cittadino straniero dovrà adottare tutti quei comportamenti che dimostrano un’effettiva integrazione nel nostro Stato ed avere il massimo rispetto della legge.
Al termine del biennio, se lo straniero ha acquisito almeno 30 crediti formativi, acquisisce un attestato di integrazione, alle condizioni e con le modalità di cui all’art.6 della norma, che allego qui in calce.

Art. 6 Verifica dell’accordo
1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento. Lo sportello unico informa, altresì, lo straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a).
2. Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano, è valutabile ai fini del riconoscimento di crediti ulteriori ai sensi del punto 8 dell’allegato B.
3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all’articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica di cui al comma 1.
4. L’inadempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2, comma 4, lettera d), salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l’adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.
5. All’esito delle attività di cui al comma 1, lo sportello unico procede all’assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli allegati B e C e con le modalità di cui all’articolo 5. La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e l’assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purché siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a), è dichiarata la proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni. Della proroga è data comunicazione allo straniero;
c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, è decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi 7 e 8.
6. Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono assunte dal prefetto o da un suo delegato.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello sportello unico alla questura.
8. Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto l’autorità competente per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
9. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima della scadenza dell’anno di proroga, lo sportello unico, previa comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita all’intero triennio, che potrà dare luogo alle determinazioni di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5. Qualora persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il prefetto, nel risolvere l’accordo, ne decreta l’inadempimento parziale, di cui l’autorità competente tiene conto per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.

Da tempo determinato a indeterminato, passando per la Corte di Giustizia UE

(di Eleonora De Biaggi)

Non sempre l’Italia è la Cenerentola d’Europa. Nel caso del principio di irriducibilità della retribuzione – per esempio – non lo è.

Il nostro art.2103 del codice civile è una norma-quadro all’avanguardia rispetto ad altri Paesi dell’Unione:

2103. Mansioni del lavoratore.

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo.

A livello europeo, fu siglato nel 1999 un accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato (18.03.1999 Ces- Unice – Ceep) che fu poi trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, che però non impone di non modificare le regole del precedente contratto, al momento del passaggio a tempo indeterminato (stabilizzazione). 

E’ quindi accaduto che un ricercato francese, stabilizzato nella sua Università ma con un taglio alla busta paga, si sia rivolto alla Corte di Giustizia UE per vedersi riconoscere il diritto a mantenere invariata la sua retribuzione globale, una volta passato dal tempo determinato al tempo indeterminato e a parità di mansioni.

La Corte ha riconosciuto il diritto all’irriducibilità della retribuzione globalmente percepita in un anno, quando le mansioni sono le stesse svolte in precedenza. La sentenza è la n.C-251/11. 

Va ricordato peraltro che il nostro art.2103 vieta anche il demansionamento, ossia il peggioramento della condizione professionale (non solo retributiva) del lavoratore, quando gli si chiede di svolgere mansioni inferiori qualitativamente rispetto a quelle svolte in precedenza. 

In sostanza, il lavoratore non può passare da migliori a peggiori condizioni di lavoro, sia in termini di mansioni professionali che di retribuzione.

 

Recesso dalla srl a tempo determinato

(di Eleonora De Biaggi e Roberto Mazzanti)

il caso di questa settimana è molto interessante – a nostro parere – perchè riguarda un aspetto poco conosciuto dal grande pubblico, ossia il poter recedere dalla società quando questa ha una durata a tempo determinato ma talmente protratta nel tempo da eccedere la durata media della vita umana.

Come vedremo dal quesito cui abbiamo risposto qualche tempo fa, la cosa non è assolutamente pacifica ed è tutt’ora alquanto problematica.

QUESITO

……….avrei un quesito da porre in merito ad una S.r.l.:
sono socio di minoranza di una s.r.l. che ha durata fino al 2060, dalla quale vorrei recedere.

Tenuto conto che lo statuto demanda al codice civile le modalità di recesso, e che ho l’età di 44 anni, posso usare il termine di scadenza così lungo e parificarlo alla durata indeterminata in quanto superiore alla vita media di un uomo? Vi sarei grato se riusciste ad indicarmi l’esistenza di qualche norma o sentenza emanata.
Cordiali saluti

NOSTRA RISPOSTA

Attraverso la riforma del diritto societario anche alla s.r.l. è stato riconosciuto il diritto di adottare una durata a tempo indeterminato. In precedenza, si poteva prevedere solo una durata a tempo determinato.

Al tempo indeterminato, è assimilata la durata per un tempo superiore mediamente alla vita di un uomo (a livello europeo stimata in 78,2 anni).

Ora, siccome il recesso del socio è subordinato a varie possibilità, tra cui la durata a tempo indeterminato della società, si tratta di stabilire quando si può parlare di durata per un tempo superiore alla vita media di un individuo, dato che in caso positivo scatterebbe l’assimilazione:

durata > vita media = durata a tempo indeterminato.

 In materia di società di persone, secondo la prevalente dottrina e qualche vecchia sentenza in proposito, abbiamo questo quadro:

  1. si può recedere dalla società quando la durata è a tempo indeterminato o di durata superiore alla vita media di un individuo
  2. si ha durata superiore alla vita media di un individuo quando la durata della società supera di per sé la vita media di un uomo. Se la società ha durata di 90 o 100 anni, sicuramente siamo in presenza di una durata assimilabile al tempo indeterminato;
  3. si ha la stessa situazione quando la società non ha di per sé durata elevata ma ha dei soci già molto anziani, per cui la pur breve durata della società (10 o 20 anni) sommata all’età di un dato socio, fa si che per lui questa sia una durata a tempo indeterminato (App. Bologna 5 aprile 1997, Trib. Milano 13 novembre 1989).

Ad esempio, se la società viene costituita oggi con durata di 10 anni ma uno dei soci ha già 70 anni, possiamo dire che questo socio può recedere liberamente, perché per lui questa è una durata a tempo indeterminato.

Il problema è che tutto quanto sopra vale per le società di persone e non è pacificamente applicabile alla s.r.l., dato che alcuni autori hanno sollevato dubbi su questa possibilità ed al momento non si registrano ancora sentenze significative in merito.

Ad esempio, scrive Paolo Butturini in “Contratto e Impresa” (2008):

(a proposito della mancanza della previsione per le srl del concetto di durata superiore alla vita media umana, previsto invece nell’art.2285 c.c. per le società di persone, e della sua possibile applicazione analogica alle società di capitali)

“Tuttavia, sembrano difettare i presupposti per procedere all’applicazione analogica della norma citata; il diritto di recesso spetta, quindi, solo se un termine non sia previsto. Le fattispecie in esame sono, infatti, coincidenti per quanto attiene alla durata del rapporto, tale da superare le aspettative di vita dei soci, ma profondamente diverse per quel che concerne sia gli effetti della permanenza del rapporto, ossia il regime di responsabilità, che l’esistenza di modalità alternative per uscire dalla società.”

In sostanza, l’autore sostiene che è solo l’aspetto “durata del rapporto” che sembra coincidere tra società di persone (snc – sas – ss) e società di capitali (nel nostro caso la srl) ma tutti gli altri aspetti connessi al recesso per durata divergono, ovvero per la responsabilità dei soci, per gli effetti della durata sulla vita delle persone e per le altre cause di recesso, che sono diverse per i due tipi sociali.

In conclusione, mentre è pacifico che in caso di durata a tempo indeterminato lei possa recedere dalla sua s.r.l., non lo è altrettanto per il caso della durata eccedente la vita media, che alla fine è quello che le interessa.

Perché questo ultimo istituto (la durata eccedente la vita media) è espressamente previsto dal Codice Civile solo nell’ambito della disciplina delle società di persone e non per le società di capitali, per cui non è affatto detto che si possa applicare a queste ultime, sia pure in via analogica.

Non ci resta che consigliarle prudenza, anche perché il fatto che la sua srl abbia demandato al Codice Civile il regolamento del diritto di recesso, non significa che possa rifarsi a norme non espressamente previste per la s.r.l. e purtroppo, come abbiamo visto, l’art.2285 del codice non solo non è per la srl ma non è nemmeno pacificamente applicabile al suo caso.

Comunicazione beni ai soci, Spesometro 2011 e compensazione crediti Iva

(di Luca Zambello)

Diamo conto di indiscrezioni di stampa odierne, autorevolissime (Sole 24 Ore) ma pur sempre indiscrezioni non ancora confermate. Si parla di compensazione dei crediti Iva in base alla vecchia e nuova soglia; spesometro (ossia la comunicazione di determinate operazioni Iva 2011) e di comunicazione dei beni ai soci.

COMPENSAZIONE CREDITI IVA

l’Agenzia Entrate sarebbe orientata a mantenere la vecchia soglia di 10 mila euro, come compensazione “libera”, per il conguaglio sul 2011;  la nuova misura di 5 mila euro, scatterebbe dal 16 marzo 2012 in poi.

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI

Viste le difficoltà operative e la mancanza di istruzioni, si parla di uno slittamento della scadenza del 2 aprile di almeno due/tre mesi – andrebbe a Giugno, se non a Settembre 2012.

SPESOMETRO 2011

Sarebbe confermata la scadenza del 30 Aprile 2012 per inviare la comunicazione delle operazioni 2011 con le vecchie modalità e con le soglie di 3.000 e di 3.600 euro.

La nuova versione dell’Elenco Clienti e Fornitori partirebbe – senza soglie per le operazioni per le quali la fattura è da emettere obbligatoriamente e con i 3.600 euro per le altre – con effetto 2012 e quindi con la comunicazione da inviare nel 2013.

Attendiamo la conferma dall’Agenzia Entrate attraverso i comunicati ufficiali.

 

 

Esistono ancora sentenze tributarie razionali

(di Roberto Mazzanti e Natascia Prencisvalle)

Non si deve perdere la speranza di ottenere giustizia in campo fiscale e soprattutto di trovare dei Giudici che hanno il coraggio di uscire da determinati dogmi tributari. Lo dimostrano i magistrati della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che -con sentenza 12/5/2012 del 31.01.2012- hanno annullato un accertamento a carico di un’acconciatrice, basato su due presupposti:

  • andamento in perdita del salone
  • reddito della titolare inferiore allo stipendio di alcuni dipendenti 

E’ il solito ritornello che da alcuni anni lo spartito fiscale fa risuonare alle orecchie dei contribuenti: non è credibile condurre un’attività in perdita per qualche anno, non è credibile che il titolare abbia un ritorno economico inferiore a quello dei suoi dipendenti. 

Dogmi difficili da smontare ma pur sempre dogmi, e come tali non dimostrati.

Invece i magistrati trevigiani hanno sostenuto che non è antieconomico che il titolare provi a insistere nella sua attività, anche quando questa non gli rende quanto sperato.

Perchè spesso si tratta dell’unica professione che sa esercitare e non è così semplice cambiare mestiere (se non lo è per un dipendente, perchè dovrebbe esserlo per un imprenditore ?).

Esiste il lato umano nella conduzione di un’attività che va considerato; spesso è la passione della persona a spingere verso l’insistenza su determinate attività e questo va tenuto in considerazione. Invece spesso gli uffici pretendono di dimostrare che chi è in perdita in un esercizio l’anno dopo deve chiudere, perchè è antieconomico condurre un’impresa in perdita. 

Sarà pure antieconomico ma spesso è molto umano.

La sentenza trevigiana è molto importante perchè sottolinea pure che spesso il titolare percepisce un trattamento economico inferiore, rispetto a quello dei suoi dipendenti, anche perchè rispetta i contratti collettivi di lavoro. 

Per cui essere in perdita non siginifica automaticamente essere evasori; non facciamo di tutte le erbe un fascio e – soprattutto – smettiamo di trattare l’economia come se fosse un insieme di automatismi e di dogmi indimostrati.

Vedremo se in appello il valore di questa pronuncia sarà confermato.