Nuova comunicazione alla motorizzazione

(di Natascia Prencisvalle)

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito diversi quesiti in merito alla disposizione del codice della strada che riguardano l’obbligo di comunicare alla motorizzazione, in modo tempestivo, l’utilizzo da parte di terzi dei veicoli (anche aziendali).

Soggetti obbligati

in caso di detenzione non abituale (oltre i 30 giorni) di un veicolo di terzi, l’obbligo è di comunicare la variazione di possesso alla motorizzazione.

Il Ministero ha chiarito che si deve far riferimento al:

  • comodatario;
  • affidatario, in caso di custodia giudiziale;
  • locatario/sublocatario;
  • erede;
  • utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”.

Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiori a 6 t. immatricolati in uso proprio, concessi in comodato per un periodo superiore a 30 gg, i predetti soggetti sono tenuti a darne comunicazione al competente ufficio della motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.

Soggetti esonerati

  • I familiari conviventi;
  • i veicoli in disponibilità a soggetti esercenti attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.

Utilizzo del veicolo intestato al de cuius

Tra i casi esaminati, si segnala l’utilizzo, per un periodo superiore a 30 giorni, del veicolo intestato ad un soggetto defunto da parte dell’erede nelle more della successione.

In tal caso il soggetto utilizzatore dovrà richiedere un “tagliando di aggiornamento” nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà essere presente la dicitura:

Intestazione temporanea a nome dell’erede effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s”.

Veicoli aziendali

Nella Circolare n. 15513 in esame, per “finalità di semplificazione” è stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti detenuti a titolo di proprietà/usufrutto/leasing/locazione senza conducente, ovvero acquistati con patto di riservato dominio, oppure concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.

Nelle predette fattispecie se la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante”, su delega del comodatario redatta utilizzando l’apposito modello allegato B/1 alla citata Circolare n. 15513, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, effettuando il versamento dei dovuti diritti (ovviamente, il tutto non poteva essere gratis!), non sarà obbligatorio avere a bordo del veicolo l’attestazione richiesta e non vi sarà alcuna sanzione in caso di sua mancanza sulla carta di circolazione.

Decorrenza e sanzioni in caso di inadempimento

Tale disposizione è già in vigore dal 2012, ma è stata sospesa per mancata attuazione delle dovute procedure informatiche, che ora sono state compiute, infatti come data di inizio della decorrenza del suddetto obbligo, il Ministero ha stabilito il 03.11.2014.

La sanzione in caso di mancata attuazione della procedura sarà pari a € 705,00, oltre al ritiro della carta di circolazione.

Considerando il breve tempo a disposizione, vi è la necessità di effettuare le dovute analisi aziendali per non incorrere in problemi che poi andrebbero soltanto a rallentare il normale svolgimento dell’attività, oltre a creare un esborso non necessario, visto il periodo economico che stiamo attraversando.

Lo Studio è a disposizione per eventuali maggiori informazioni in merito.

Novità Mod. F24 Telematico

(di Luca Zambello)

Dal 1° ottobre 2014  si estende l’obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24.

Tale obbligo, che dal 2006 interessa tutti i soggetti titolari di partita Iva (società, imprese e professionisti), a partire dai pagamenti in scadenza nel mese di ottobre sarà esteso anche ai soggetti non titolari di partita Iva (“privati”). Tale obbligo viene limitato ai modelli F24 che presentano determinate caratteristiche e dovranno essere presentati mediante servizi telematici:

  • per effetto delle compensazioni effettuate,  nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (in questo caso occorre utilizzare necessariamente Entratel o Fisconline;
  • nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia a debito (utilizzo del canale Entratel o Home banking);
  • nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a € 1000,00 (utilizzo del canale Entratel o Home banking).

In sintesi:

La nuova certificazione unica

(di Eleonora De Biaggi)

L’agenzia delle entrate ha presentato la bozza del nuovo mod. CUD 2015, rinominato  “Certificazione Unica”.

Il decreto legislativo cosiddetto “Semplificazioni” introduce l’obbligo ai sostituti d’imposta di inviare all’agenzia delle entrate la certificazione dei redditi dell’anno precedente, esclusivamente in via telematica entro il 07.03 dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. La prima scadenza utile è il 07/03/2015.

Nel caso in cui fosse presentata erroneamente o in ritardo sarà applicata una sanzione pari a €100 per ciascuna dichiarazione.

Il nuovo modello non sostituisce la presentazione del “vecchio” 770, anzi, ed è ancora necessario presentare la certificazione dei redditi / ritenute entro il 28.02.

La nuova Certificazione Unica 2015 presenta una struttura rimodernata:

  • frontespizio

dati del sostituto d’imposta e del percettore;

informazioni sui familiari a carico;

  • certificazione lavoro dipendente

introdotti ►

ü  specifici campi per indicare i dati per il c.d. “Bonus 80 euro”;

ü  sottosezione per i dati relativi ai lavori socialmente utili;

ü  nuovi campi nella parte dei conguagli.

  • certificazione lavoro autonomo

indicazione dei compensi o provvigioni pagati ai lavoratori autonomi per “redditi diversi”.

Al via il voucher da 10mila euro per le PMI digitali

(di Eleonora De Biaggi)

Il decreto Destinazione Italia del 23 dicembre 2013 n.145 ha previsto una Digitalizzazione dei processi aziendali e un ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese: è stato messo a punto il decreto del ministro dello Sviluppo economico che fissa le regole per i Voucher, fino a 10mila euro per ogni azienda.

Il lungo ed estremamente complicato iter attuativo ha dunque superato il primo scoglio, con la definizione dello schema standard di bando e delle modalità di erogazione dei contributi, mentre resta aperta la partita delle coperture (fino a 100 milioni di euro), rinviata a un decreto del ministro dell’Economia ancora in lavorazione.

Il Dl prevede, all’art.6, Voucher da 10 mila euro per le PMI che investono in tecnologia e digitalizzazione, utilizzabili in particolare per l’acquisto di software, hardware, servizi che migliorano l’efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga, la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle PMI.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto con il Ministro dell’economia  e  delle  finanze  saranno  stabiliti  lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei  contributi.

Sono inoltre previsti incentivi fiscali del 65% per un massimo di 20 mila euro alle PMI che si dotano di banda ultra larga (da 30 Megabit in su); in questo caso, in particolare, si tratta di promuovere la diffusione dei servizi di connettività digitale tramite un’agevolazione per gli interventi volti ad assicurare una connessione digitale veloce per le PMI.

La detrazione di imposta è del 65% per un massimo di 20.000 euro, per gli interventi di rete fissa o mobile che consentano l’utilizzo della connessione digitale.

Tale agevolazione è concessa nei limiti consentiti dalla normativa europea sugli “ aiuti de minimis”.

La domanda dovrà essere inviata per via telematica tramite apposita procedura che sarà resa disponibile a breve dal Ministero. Le risorse saranno in grado di finanziare circa 10mila imprese.

LAVORO: rientro anticipato dalla malattia, richiesto apposito certificato

(di Eleonora De Biaggi)

Il dipendente, assente dal lavoro per malattia, qualora guarisca anticipatamente rispetto alla prognosi formulata dal medico curante e voglia far ritorno subito sul posto di lavoro, necessita di un certificato di rettifica; l’Inps, con il messaggio n.6973 del 12 settembre 2014, dedica un chiarimento sulla prassi da seguire.

Gli adempimenti del medico

La legge prevede che l’assenza per malattia dei dipendenti sia attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

Gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti o li rettificano. Questa eventualità si verifica nell’ipotesi in cui i medici abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia.

Rispettare i canoni della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro

Il datore di lavoro, dispone soltanto dell’attestato di malattia, (questo non contiene la diagnosi ma solamente l’indicazione dei giorni di assenza accordati dal medico) e, pertanto, non potendo conoscere l’effettivo contenuto della malattia, lo stesso datore non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento nocivo. Ne deriverebbe, l’impossibilità per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Quindi, in conclusione, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

TASI 2014: Versamento prima rata

(di Natascia Prencisvalle)

Si avvicina il nuovo termine di pagamento della Tasi 2014 fissato per il prossimo 16 ottobre.

Chiamati all’appuntamento i cittadini di quei Comuni che non avevano deliberato a maggio le nuove aliquote di pagamento, per la tassa sui servizi indivisibili comunali che ha debuttato quest’anno.

La Tasi, a differenza dell’Imu, deve essere pagata non solo su seconde case, uffici, negozi, capannoni, aziende e terreni, ma anche su prime case, box e relative pertinenze.

 

Per il 2014 il DL 23/11 ha previsto le seguenti modalità di pagamento:

  • prima abitazione ► versamento TASI in unica soluzione entro il 16.12.2014 (salvo diversa disposizione del comune);
  • immobili diversi dall’abitazione principale:

–         prima rata

             □     entro 16.6.2014 (per i Comuni che avevano deliberato entro il 31.05.14) oppure

             □     entro 16.9.2014 (per i Comuni che avevano deliberato entro il 18.09.14)

–         seconda rata entro 16.12.2014.

Per i Comuni che non hanno deliberato entro il 18.9.2014, la TASI dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 16.12.2014.

 

La base imponibile della TASI va individuata applicando le regole previste ai fini IMU.

L’aliquota di base è pari all’1%; il Comune può:

  • ridurre l’aliquota fino a zero;
  • aumentarla fino al 2,5‰;

per il 2014:

  • l’aliquota massima della TASI può oscillare dal 2,5‰ al 3,3‰;
  • comunque la somma tra l’aliquota IMU e l’aliquota TASI deve essere compresa tra il 10,6‰ e massimo l’11,4‰.

 

Un’altra novità della TASI riguarda l’obbligo del pagamento dell’imposta anche da parte degli inquilini e comodatari: a loro spetterà, una percentuale di pagamento compresa fra il 10 e il 30% dell’importo totale dovuto. E, saranno anche in questo caso i Comuni a decidere tale percentuale.

Questa nuova modalità di imposizione fiscale riguarda appunto sia il proprietario che l’inquilino secondo la seguente ripartizione:

l’inquilino verserà l’imposta nella misura compresa tra il 10% e il 30% (così come stabilito dal regolamento comunale)

il proprietario verserà la restante parte

Tale imposizione riguarda l’intero immobile ma comporta 2 obbligazioni distinte (inquilino e proprietario) che non sono però solidali tra loro ciò significa che il Comune non può pretendere dal proprietario quanto dovuto dall’inquilino e viceversa. 

Per quanto riguarda i pagamenti (analoghi a quelli previsti per l’IMU) si eseguiranno tramite:

  • bollettino postale;
  • modello F24 (con l’ulteriore novità che riguarda i cittadini  privati: dal 1° ottobre, infatti, tutti i pagamenti d’imposte, contributi e tributi locali d’importo pari o superiore ai mille euro non potranno più essere effettuati mediante presentazione del Mod. F24 cartaceo presso la banca, ma dovranno obbligatoriamente passare per un canale telematico o attraverso uno degli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, come Entratel o Fisconline).

Fattura cartacea ed elettronica: quando si considera emessa

(di Natascia Prencisvalle)

La funzione principale della fattura è quella di rappresentare un’operazione commerciale ed è il documento fondamentale ai fini del funzionamento pratico della disciplina IVA, fondata sul principio della rivalsa e della detrazione.

Ma qual è esattamente il momento a partire dal quale si considera emessa?

Il nuovo art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, come modificato dalla Legge n. 228/2012, individua il momento in cui la fattura si considera emessa, stabilendo che:

“La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

Per poter correttamente individuare il momento a decorrere dal quale la fattura si considera emessa è necessario distinguere tra:

  • fattura cartacea;
  • fattura elettronica;
  • fattura elettronica verso la P.A.

La fattura cartacea:

  • va compilata in duplice esemplare
  • creata avvalendosi o meno dell’ausilio di mezzi informatici
  • consegnata o spedita all’altra parte.

In caso di creazione della fattura attraverso mezzi informatici, la Circolare n. 45/2005 precisa che, a differenza della fattura elettronica, le parti dell’operazione hanno l’obbligo di materializzare il documento informatico su un supporto cartaceo, che costituisce l’originale della fattura.

La fattura cartacea si considera emessa:

  • all’atto della consegna, spedizione o trasmissione all’altra parte. La spedizione può avvenire con modalità tradizionali (posta) oppure con strumenti informatici (posta elettronica);
  • quando viene messa a disposizione dell’acquirente o committente. La disponibilità per il destinatario necessita del suo consenso e si realizza quando viene inviato un messaggio di posta elettronica contenente un link dal quale è possibile scaricare la fattura.

Per fattura elettronica si intende il documento informatico, predisposto in forma elettronica, secondo specifiche modalità che garantiscono l’integrità dei dati contenuti e l’univocità del documento al soggetto emittente, (Circolare n. 45/2005). La “fattura elettronica” deve presentare le seguenti caratteristiche:

  • leggibilità dei dati, il documento deve essere disponibile, visualizzabile (anche mediante un processo di conversione del formato) e leggibile su uno schermo;
  • autenticità dell’origine, ovvero la garanzia della provenienza del documento; chi lo riceve deve essere certo che la fattura proviene da chi l’ha emessa;
  • integrità del contenuto, il destinatario deve essere certo che il contenuto non è stato alterato nella fase di emissione e trasmissione.

Qualora manchi anche solo una delle condizioni sopra riportate, la fattura è considerata cartacea. Ad esempio, la fattura formata elettronicamente in un file PDF, senza il riferimento temporale e la firma digitale, fattori questi ultimi che garantiscono i requisiti di cui sopra, si deve considerare emessa in formato cartaceo. Ciò comporta la necessità per l’emittente e il destinatario di stampare su carta la fattura e conservarla materialmente.

La fattura elettronica, con garanzia dell’origine e dell’integrità del contenuto, si considera emessa all’atto:

  • della trasmissione elettronica al destinatario del documento informatico che rappresenta la fattura;
  • della disponibilità per il destinatario. Pertanto, in tal caso, la fattura è messa a disposizione del destinatario su un server, con possibilità di accedervi tramite un link inviato via posta elettronica. In tal modo il destinatario, collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il download della fattura. Il ricevente deve essere posto nelle condizioni di leggere il documento così come messo a disposizione nel server.

Il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in combinazione con l’art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, delinea la disciplina applicabile all’emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche.

La fattura elettronica avente ad oggetto cessioni di beni/prestazioni di servizi per le Pubbliche Amministrazioni si considera emessa elettronicamente solo nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di consegna dal Sistema di Interscambio (SDI). Sul punto la Circolare 31 marzo 2014, n. 1/DF chiarisce come “…il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013, è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente”.

Al momento dell’invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio, l’operatore economico riceverà:

  • una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero
  • una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo (ad esempio per problemi tecnici nel canale trasmissivo). La notifica di mancata consegna è recapitata entro 48 ore se il canale di comunicazione tra SDI e PA è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC), entro le 24 ore in tutti gli altri casi.

È importante evidenziare quanto previsto nella Circolare n. 1/2014, nella quale il Ministero delle Finanze ha specificato che la prova della ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI, è provata:

  • non solo con la ricevuta di consegna (inoltro fattura con esito positivo);
  • bensì anche con la notifica di mancata consegna (inoltro fattura con esito negativo).

In entrambe le ipotesi quindi, la fattura si considera a tutti gli effetti emessa.

Diversamente, nel caso in cui la fattura sia stata scartata dal SDI ancor prima dell’inoltro alla PA (es. errore nella nomenclatura del file oppure mancanza del codice IPA) la stessa non si considera emessa.

Strategie di contrasto all’evasione fiscale per il 2014

(di Natascia Prencisvalle)

Con la circolare del 06.08.2014, n. 25/E l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come sia indispensabile il contraddittorio con il cittadino, sia nella fase istruttoria, sia in quella di definizione della pretesa tributaria, con l’obiettivo di individuare i comportamenti più pericolosi, tralasciando i controlli meno rilevanti per importi e sostenibilità.

Il Fisco, tramite la circolare, ha presentato la strategia per la prevenzione e il contrasto all’evasione, chiedendo agli uffici periferici di orientare l’azione di controllo alla massima correttezza e proporzionalità, in un contesto di leale collaborazione e buona fede.

Tutti i controlli devono basarsi su approfondite analisi del rischio valutando la tipologia del contribuente.

Per le grandi realtà, vale a dire i soggetti con volume d’affari superiori ai 100 milioni di euro, l’Agenzia rivolge l’attenzione ai fenomeni di reale evasione, come per esempio la delocalizzazione dei redditi verso paesi a fiscalità più favorevole e quelli che presentano situazioni particolari, con specifico riferimento a fenomeni di “pianificazione fiscale aggressiva”.

Sempre con riguardo ai grandi contribuenti, trova ampia conferma sia lo strumento di tutoraggio, sia il progetto pilota “Regime di adempimento collaborativo” avviato a giugno 2013, in collaborazione con il mondo delle imprese, con l’obiettivo di analizzare i sistemi di controllo interno orientati alla gestione del rischio fiscale.

Con riguardo ai soggetti di medie dimensioni, in altre parole le imprese con fatturato superiore ai 25 milioni di euro, l’attività degli uffici regionali e provinciali, verrà rivolta ai fenomeni di evasione o di elusione che possono coinvolgere     realtà appartenenti a gruppi societari e al turn-over delle imprese di medie dimensioni nei singoli ambiti provinciali. Particolare attenzione sarà, inoltre, riservata alle imprese che, per effetto di operazioni societarie, sono passate dalla categoria dei grandi contribuenti a quella delle imprese di media dimensione.

Con riferimento alle piccole imprese e agli autonomi lo strumento delle indagini finanziarie dovrà essere utilizzato evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali o familiari.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali,  i controlli saranno rivolti ai soggetti presentati come “non profit”, ma che esercitano vere e proprie attività commerciali, mentre per le ONLUS, i controlli saranno atti a verificare che le attività esercitate siano comprese tra quelle meritevoli di tutela dalla normativa di settore.

Per le cooperative i controlli interesseranno i soggetti che:

  • Si qualificano come tali, ma non sono iscritti nel relativo Albo;
  • Presentano specifici indicatori di rischio, quali ad esempio, elevati crediti iva, perdite di esercizio sistematiche, brevi periodi di attività, incoerenze degli indicatori gestionali, omessa dichiarazione degli elementi rilevanti ai fini degli studi di settore.

Per il settore agricolo, con riferimento al comparto dei soggetti che fruiscono delle agevolazioni fiscali applicabili al settore agricolo, i controlli saranno indirizzati prioritariamente:

  • Alle imprese esercenti le c.d. “attività connesse” (commercializzazione, trasformazione, ecc…) che acquistano prodotti agricoli prevalentemente da terzi;
  • A coloro che si qualificano come esercenti attività agricola e nel contempo svolgono attività commerciali di ristorazione e/o alberghiere dissimulate sotto forma di agriturismo.

Il redditometro scatterà soltanto nei confronti dei contribuenti (persone fisiche) ad alto rischio, vale a dire di coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e spese sostenute.

Analogamente al passato l’attività degli uffici sarà rivolta anche alle attività trasversali, che riguardano tutte le varie categorie di contribuenti, che possono avere una forte ricaduta sulla competitività e nascondono fenomeni di corruzione,

 in merito a:

  1. antifrode intracomunitaria (particolari controlli ai servizi che forniscono attività richiedenti manodopera non specializzata, immatricolazioni di autoveicoli, false lettere d’intento, ecc.);
  2. di contrasto all’evasione internazionale (trasferimento all’estero della residenza fiscale);
  3. di proiezione internazionale (dichiarazione dei redditi estera omessa);
  4. in materia di riscossione (indebite compensazioni).

2015, in arrivo il Cud per gli autonomi

(di Eleonora De Biaggi) 

Addio al vecchio Cud.

Dal prossimo anno arriverà la nuova «Certificazione unica» che riguarderà una vasta platea di contribuenti e non solo i lavoratori dipendenti come per gli anni scorsi.

 

Quali sono le novità?

La Certificazione unica riguarderà infatti anche i lavoratori autonomi. Fino allo scorso anno per certificare i loro compensi il sostituto d’imposta predisponeva una ricevuta su carta intestata dove indicava il compenso erogato e le ritenute operate. Da quest’anno questi dati e ulteriori informazioni saranno inviate sia al professionista che all’Agenzia Entrate tramite il canale telematico entro il 07/03/2015. 

I sostituti d’imposta si vedranno impegnati a dover certificare, con documento ufficiale, gli incassi erogati a lavoratori autonomi, studi professionali e collaboratori. Per ognuna di queste figure verrà compilata una certificazione con l’indicazione dei corrispettivi  versati al lordo delle ritenute che saranno differenziati da quelli esenti.

Molte informazioni che sono contenute nel modello 770 saranno nuovamente presenti nella nuova “ CU”.

Queste duplicazioni di informazioni saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria al fine di predisporre il tanto annunciato “nuovo Mod. 730 procompilato”, pertanto sarà obbligatorio inserire anche i familiari a carico per permettere all’Agenzia Entrate di inviare al domicilio dei contribuenti la dichiarazione precompilata. Tutto questo entro il 07 Marzo 2015.

Queste sono le prime indicazioni per realizzare la tanto auspicata semplificazione fiscale che sarà comunque tutta da verificare.

“Sblocca Italia”

(di Natascia Prencisvalle)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12.09.2014 il decreto-legge n.133/2014 c.d. ”Sblocca Italia”, riportiamo qui di seguito in sintesi le principali disposizioni fiscali in esso contenute. Facciamo presente che non è contenuta la proroga delle detrazioni del 50% (recupero del patrimonio edilizio) e 65% (risparmio energetico) in scadenza al 31/12/2014, la stessa dovrebbe essere inclusa nella Finanziaria 2015.

Agevolazione per acquisti di immobili destinati alla locazione

 Per gli acquisti, costruzione di abitazioni o unità immobiliari, oggetto di ristrutturazione, (secondo alcuni criteri di legge ben precisi) destinati alla locazione effettuate dal 01.01.2014 al 31.12.2017,da persone fisiche (privati) è possibile fruire di una deduzione dal reddito complessivo. in particolare per:

Quest’agevolazione è riconosciuta a patto che l’unità sia:

  • destinata al residenziale “non di lusso”;
  • non localizzata nelle zone destinate ad usi agricoli;
  • di prestazioni energetiche di classi A o B nazionale;
  • destinata entro 6 mesi dall’acquisto o ultimazione dei lavori  alla locazione per un periodo minimo di n. 8 anni e che tale periodo abbia carattere continuativo.

Ed è necessario che:

  • non vi siano legami di parentela tra locatore e locatario;
  • il canone di locazione sia inferiore a dei limiti massimi previsti dalla Legge in riferimento ad alcune tipologie di contratto (“canone concordato”, convenzione-tipo, “canone speciale”).

 

La deduzione spetta in misura del 20% del prezzo di acquisto o dell’ammontare delle spese di costruzione attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori, con limite massimo complessivo di spesa di euro 300.000,00; spetta in 8 rate annuali ed è riconosciuta dall’anno di stipula del contratto di locazione.

 

Contratto di godimento di immobili con successivo “riscatto” c.d. “rent to buy”

Con il contratto “rent to buy” si stipula un contratto di locazione che successivamente si trasforma in un contratto di compravendita. In particolare, la trasformazione avviene quando la somma dei canoni di locazione pagati abbia eguagliato il prezzo pattuito per la cessione dell’immobile. Con questa formula contrattuale, vi è la concessione immediata dell’immobile a favore del futuro acquirente ma, la proprietà viene trasferita a saldo.

Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche  non  consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle  parti,  non inferiore ad 1/20 del loro numero complessivo.

In caso di risoluzione  per  inadempimento :

  • del  concedente,  lo  stesso dovrà restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,  con  la maggiorazione degli interessi  legali;
  • del  conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente  i  canoni  a  titolo di indennità, salvo  diversamente convenuto nel contratto.

Riqualificazione esercizi alberghieri

Per poter diversificare l’offerta  turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con il decreto in esame sono definite le condizioni di esercizio dei “condhotel”; tali esercizi alberghieri sono aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari situate nello stesso comune, forniscono vitto, alloggio e servizi accessori  in camere destinate alla ricettivitàe, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale (con servizio autonomo di cucina), la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

Con il decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di:

  • interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti;
  • limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale .

In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Contributo acquisto veicoli a basse emissioni

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE

Anno acquisto veicolo

Producono emissioni di anid. carbonica non superiori a

50 g/km

95 g/km

120 g/km


2014

Fino al 20%

Prezzo d’acquisto fino un massimo di €5000

Fino al 20%

Prezzo d’acquisto fino un massimo di €4000

Fino al 20%

Prezzo d’acquisto fino un massimo di €2000


2015

Fino al 15%

Prezzo d’acquisto fino un massimo di €3500

Fino al 15%

Prezzo d’acquisto fino un massimo di €3000

Fino al 15%

Prezzo d’acquisto fino un massimo di €1800