Immobili: indennità per la perdita dell’avviamento

(di Natascia Prencisvalle)

In caso di cessazione della locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo dovuta a cause diverse dall’inadempimento, dalla disdetta o  dal recesso anticipato del conduttore, quest’ultimo ha diritto a un’indennità, chiamata “indennità per la perdita dell’avviamento”.

Tale indennità consiste in un risarcimento pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, in caso di locazioni alberghiere le mensilità sono 21.

L’importo determinato spetta anche nel caso in cui il conduttore rifiuti il rinnovo della locazione alle nuove proposte del locatore.

L’indennità quindi non è dovuta in caso di:

  • inadempimento del conduttore;
  • disdetta del conduttore;
  • recesso anticipato del conduttore;
  • procedura fallimentare in corso a carico del conduttore.

 

Inoltre, l’indennità non è dovuta in caso di attività:

  • che non comportano contatti con il pubblico;
  • professionali e di lavoro autonomo;
  • di carattere transitorio;
  • esercitate in immobili complementari o interni in stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, aree di servizio stradale e autostradale e villaggi turistici.

L’indennità è deducibile per il soggetto erogante (locatore) ed è reddito imponibile per il soggetto percipiente (conduttore), come di seguito meglio specificato.

Locatore:

  • se il soggetto è privato o società semplice, l’indennità erogata diventa onere deducibile al rigo E26 del modello 730 o RP26 del modello UnicoPF (del socio in caso di società semplice);
  • se il soggetto è un imprenditore individuale, una Snc, una Sas o un soggetto IRES si deve distinguere la tipologia di immobile:
  1. se si tratta di immobile non strumentale, non è prevista alcuna deduzione;
  2. se si tratta di immobile strumentale, l’importo aumenta il costo complessivo dell’immobile  e concorre all’ammortamento annuo.

Conduttore:

  • se è socio di società semplice, l’indennità andrà dichiarata in RM di Unico del socio, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria;
  • se è imprenditore individuale, l’indennità andrà dichiarata in RM di Unico per la tassazione separata; se si opta per la tassazione ordinaria, l’indennità costituirà reddito d’impresa;
  • se invece si tratta di Snc, Sas o soggetto IRES, essa è considerata componente positivo di reddito in qualità di sopravvenienza attiva e sarà assoggettata a tassazione ordinaria.

L’indennità è imponibile ai fini IVA in quanto corrispettivo di una prestazione dei servizi (Risoluzione 73/2005).

IMU e TASI: i chiarimenti del Ministero

(di Natascia Prencisvalle)

In risposta ai numerosi quesiti, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, con la circolare 29.07.2014 n. 2/DF, è intervenuta per fornire chiarimenti riguardo alla corretta applicazione della maggiorazione dello 0,8‰ in materia di determinazione delle aliquote TASI da destinare obbligatoriamente al finanziamento di detrazioni d’imposta o altre misure.

I chiarimenti riguardano il vincolo da rispettare affinché l’applicazione della TASI in aggiunta all’IMU non generi un carico tributario superiore a quello che si sarebbe determinato con l’IMU, fissato al 31.12.2013 al 10,6‰. Per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5‰.

La circolare precisa che la maggiorazione TASI in vigore solo per il 2014 non deve superare complessivamente la misura dello 0,8‰.

Ai fini dell’applicazione pratica della maggiorazione TASI, i Comuni devono dividere gli immobili in due gruppi:

 

  • immobili soggetti all’IMU, con aliquota ordinaria massima del 10,6‰ o altre aliquote minori;
  • abitazioni principali che pagano solo la TASI, con aliquota massima del 2,5‰.

Nell’ambito di questa distinzione, è possibile applicare lo 0,8‰ interamente sui primi, ovvero sui secondi o, infine, dividerlo fra le due categorie 

Il MEF ricorda che le possibili manovre tariffarie che i Comuni possono deliberare incontrano due limiti:

  • il primo consiste nella circostanza che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
  • le altre minori aliquote, in particolare, devono essere riferite al 6 per mille fissato per l’abitazione principale (che è stata esclusa dall’IMU solo a partire dal 2014, a eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), nonché al 2 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale. Per quest’ultima tipologia di immobili, tuttavia, per effetto del comma 678 dell’articolo 1 della legge 147/2013, l’aliquota non può comunque superare l’1 per mille, con la conseguenza che non potrà mai essere applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille (come già chiarito dal MEF con le Faq IMU-TASI). Il secondo limite attiene alla circostanza che l’aliquota TASI massima per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille.

Il  Comune può decidere di utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o  può distribuire lo 0,8‰ tra di essi.

La maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale tra i due limiti.

Il rispetto dei due limiti incrementati dovrà essere verificato con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse. 

Il “Decreto competitività” dopo la conversione in legge

(di  Eleonora De Biaggi)

 

BONUS SETTORE AGRICOLO

Confermati i 2 crediti d’imposta individuati dall’art. 3 a favore delle imprese che operano nel settore agricolo per investimenti indirizzati allo sviluppo:

  • del commercio elettronico (comma 1);
  • di nuovi prodotti e della cooperazione di filiera (comma 3).

Ma di cosa si tratta?

1) CREDITO E-COMMERCE: Il comma 1 prevede la possibilità di utilizzare un credito d’imposta “per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”; il credito è pari al 40% delle spese sostenute fino a € 50.000.

 2) BONUS NUOVI PRODOTTI: il comma 3 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per favorire la creazione di nuove “reti di impresa” o la creazione di “nuove attività” nell’ambito di reti di impresa già esistenti in riferimento alle spese sostenute per :

  • nuovi investimenti
  • per la cooperazione di filiera

Il credito sarà pari al 40% delle spese sostenute fino ad un massimo di 400.000 euro.

Si precisa che l’operatività delle agevolazioni in esame è subordinata all’emanazione di un apposito DM da parte del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il MISE e il MEF

 

INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI

È stato confermato il riconoscimento dell’incentivo per gli imprenditori che assumeranno giovani lavoratori nel periodo dal  01/07/2014 al 30/06/2015:

  • Tra i 18 e i 35 anni;
  • senza un lavoro regolarmente retribuito da minimo 6 mesi e sprovvisti di diploma d’istruzione secondaria di 2° grado;

tramite contratto a tempo indeterminato o determinato di durata minima triennale.

E’ stato stabilito un limite massimo all’incentivo in esame, prevedendo che il valore annuo dello stesso non può superare, per ciascun lavoratore assunto l’importo pari a:

  • € 3.000 per i lavoratori assunti a tempo determinato;
  • € 5.000 per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Le modalità attuative della disposizione in esame saranno definite prossimamente dall’INPS.

RIDUZIONE CUNEO IRAP

L’applicazione delle deduzioni IRAP (del 50%) sono riconosciute anche per i lavoratori a tempo determinato in agricoltura OTD a decorrere dal periodo d’imposta 2014,  purché:

  • siano impiegati minimo 150 giorni all’anno e con contratto di almeno 36 mesi.

DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI

È stata confermata la detrazione pari al 19% delle spese sostenute per canoni d’affitto dei terreni agricoli, nel limite di €80 per ettaro locato e fino ad un massimo di  €1.200 all’anno. Devono essere terreni agricoli locati diversi da quelli di proprietà dei genitori e il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

L’agevolazione entra in vigore dal 2014 ed è prevista esclusivamente per i coltivatori diretti/IAP a patto che:

  • siano iscritti nella previdenza agricola;
  • siano di età inferiore ai 35 anni.  

ABROGAZIONE DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO TERRENO INCOLTO

Il comma 3 dispone l’abrogazione dell’art. 31, comma 1, TUIR che dispone:

se un fondo rustico è costituito per almeno due terzi da terreni coltivabili a prodotti annuali e per un’intera annata non è stato coltivato, per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale sarà pari al 30% di quello determinato a norma dei precedenti articoli.

Non sarà quindi possibile determinare il reddito agrario in via “forfetaria” se per un intero anno è rimasto incolto.

BONUS ACQUISTO BENI MATERIALI – ART.18

Confermato l’incentivo per gli investimenti realizzati da soggetti in regime d’impresa  che acquistano  beni strumentali nuovi.

Soggetti interessati: Titolari di reddito d’impresa che hanno iniziato l’attività.

Spese agevolabili

Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti:

  • di importo superiore a €10.000 per singolo bene;
  • effettuati dal 25.06.2014 al 30.06.2015;
  • in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Determinazione dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti sostenuti nei 5 anni precedenti con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo d’imposta con investimenti maggiori.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni (dal 25.06.2014) viene calcolata la media degli investimenti realizzati nei periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 25.06.2014, o quello successivo, con possibilità di escludere il periodo con investimenti maggiori.

Modalità d’utilizzo del credito

Esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 non soggetto al limite annuale pari a €250.000 ex art.1, comma 53, Legge n.244/2007.

  • Non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità, ex art.61 e 109, comma 5, TUIR.

Cause di decadenza

Il bonus sarà revocato in caso di:

  • cessione a terzi/destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
  • trasferimento dei beni agevolati, entro 31.12 del 4° anno successivo in strutture produttive esterne al territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione.

MODIFICHE ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

Il decreto ha introdotto 2 modifiche alla disciplina ACE con riguardo:

  • al calcolo dell’agevolazione per le società quotate: incrementando del 40% la base imponibile ACE rispetto a quella dell’anno precedente.
  • alla fruizione dell’eventuale eccedenza ACE, non utilizzata per incapienza del reddito complessivo, disponendo la possibilità di utilizzare tale agevolazione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014, in alternativa al riporto dell’eccedenza negli anni successivi, come credito d’imposta ai fini irap.

NOMINA COLLEGIO SINDACALE/REVISORE NELLE SRL

Confermato che la nomina del Collegio sindacale/revisore delle srl non è più collegato alle entità del capitale sociale, ma soltanto qualora la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, o infine per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei tre limiti previsti dall’art. 2435 bis.

Con la conversione del decreto è stato disposto che il venir meno dell’obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore costituisce giusta causa di revoca.

 

TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

È confermata la modifica del comma 2 per la quale è previsto che il capitale della società risultante dalla trasformazione di cui sopra, determinato in base ai valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, possa risultare anche dalla documentazione ex art. 2343-ter, senza necessità di intervento dell’esperto nominato dal tribunale.

NUOVA MISURA DEL CAPITAL SOCIALE (MINIMO) DELLE SPA

In seguito alla modifica all’art. 2327, C.c. il capitale sociale minimo per la costituzione di spa/sapa passa da €120.000 a €50.000 con la possibilità, per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite tramite modifica statutaria.

DURC: è possibile il rilascio in caso di mancato pagamento di una rata all’equitalia?

(di Eleonora De Biaggi)

 

Le imprese che beneficiano della possibilità di non pagare i propri debiti erariali fino a otto rate devono avere la possibilità sia di poter mantenere il loro piano di rateazione sia la possibilità di poter ottenere il DURC in mancanza dei pagamenti.

L’articolo 52, comma 1, lettera a), del D.L. n. 69 del 2013 (decreto “Del fare”) ha ampliato fino a 120 rate mensili la durata dei piani di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, nel caso in cui il contribuente si trovi in una grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e ha stabilito che il beneficio della rateazione dei debiti tributari possa essere mantenuto anche nel caso di mancato pagamento di un numero non superiore a otto rate.

Nonostante ciò, risulta che il mancato pagamento di una sola delle rate del piano di rateazione impedisce il rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale e contributiva nei confronti delle imprese che si rendano responsabili del mancato pagamento, sebbene le imprese stesse continuino ad usufruire dei piani di rateazione qualora il numero di rate non pagate non superi le otto.

Se da un lato tali soggetti mantengono il beneficio della rateazione, dall’altro vedono sfumare la possibilità di richiedere il  DURC nel momento in cui viene meno anche il pagamento di una sola rata.

Questa discrepanza normativa che si è venuta a creare fa sì che in mancanza del DURC le imprese non possano usufruire di una serie di vantaggi, primo tra tutti la possibilità di ottenere il pagamento dei crediti da parte della pubblica amministrazione. Senza contare, poi l’impossibilità di partecipare alle gare di appalto.

Pertanto il Governo si è impegnato ad adottare le necessarie iniziative, per modificare la normativa in materia di certificazione di regolarità fiscale facendo in modo che la predetta certificazione sia rilasciata ai contribuenti i quali si stiano avvalendo, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera a), del D.L. n. 69 del 2013, di un piano di rateazione dei propri debiti iscritti a ruolo, anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di otto rate, in modo da consentire ai contribuenti che si trovino in tale situazione di riscuotere i crediti da loro vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni per fornitura di beni e servizi, nonché di accedere alle gare di appalto per contratti pubblici.

 

Distruzione dei beni aziendali o di magazzino: procedura da seguire

(di Luca Zambello)

 

È piuttosto diffusa la prassi di procedere alla distruzione dei beni aziendali o di magazzino quando questi risultino obsoleti o deteriorati. È bene ricordare che in questi casi deve essere osservato un procedimento al fine di vincere la presunzione di cessione. Riepiloghiamo l’iter da seguire.

L’art.1 del DPR n. 441/97 stabilisce che “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti“, tale presunzione non opera qualora il contribuente sia in grado di dimostrare che i beni sono stati distrutti osservando tale procedura ad hoc.

Nello specifico l’art. 2, comma 4, del DPR n. 441/97 dispone che la distruzione dei beni debba essere provata da:

  • una comunicazione agli ordini accertatori (Amministrazione Finanziaria e Comandi della Guardia di Finanza competenti) inviata almeno 5 giorni prima dell’inizio delle operazioni di distruzione e deve contenere il luogo, la data e l’ora delle operazioni di distruzione, le modalità di distruzione, la natura dei beni, l’ammontare complessivo dei beni e il valore ottenibile della distruzione;
  • la redazione di un verbale a cura dei pubblici ufficiali (funzionari dell’Agenzia delle Entrate, ufficiali della Guardia di Finanza e notai) che presenziano alla distruzione dei beni, dalla quale devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, oltre che natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti;
  • un documento di trasporto, per documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione (ceneri risultanti dallo smaltimento dei beni).

Nei casi in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti non sia superiore a 10.000€, in luogo della procedura di cui all’art. 2 del DPR n. 441/97, l’azienda potrà redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del DPR n. 445/2000).

Ai fini del superamento del limite di 10.000€ necessario fare riferimento al costo di acquisto (o al costo di produzione) dei beni e non al loro valore netto contabile.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio sostituisce, nei casi consentiti, il verbale ma non la comunicazione scritta agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza che devono essere sempre inviati, salvo il caso in cui la distruzione venga disposta da un organo dell’Amministrazione Pubblica.

Credito d’imposta C.d. “Art – bonus”

(di Eleonora De Biaggi)

Con l’emanazione del DL n.83/2014 cosiddetto “Decreto Cult-Turismo” oltre a favorire le strutture turistico – alberghiere, imprese alberghiere e imprese di esercizio cinematografico si potrà sfruttare un ulteriore credito d’imposta che scaturisce dalle donazioni a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Il credito di cui parliamo è riconosciuto per le erogazioni in denaro finalizzate ad interventi di manutenzione di beni pubblici, per il sostegno degli istituti e luoghi della cultura e per la realizzazione di nuove strutture o del loro restauro.

Il nuovo regime fiscale agevolato, Art-Bonus appunto, prevede per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (non in natura) a favore di cultura e spettacolo, un credito d’imposta pari al 65 % delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle effettuate nel 2016.

Quanto alla “misura” del bonus, si differenzia a seconda di chi effettua il sostegno:

  • le persone fisiche (residenti e non) e gli enti che NON svolgono attività commerciale possono contare su un credito che non può superare il  15% del reddito imponibile.
  • Per i titolari di reddito d’impresa, invece, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 dei ricavi.

Il credito sarà:

  • ripartito in tre quote annuali di pari importo;
  • usufruibile con diverse modalità a seconda del soggetto:
    • persone fisiche ed enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi concernenti l’anno in cui hanno eseguito l’erogazione: erogazione nell’anno 2014 ► utilizzo mod. UNICO 2015;
    • le imprese possono utilizzare il credito tramite mod. F24, dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.

 

L’Art-Bonus, che sarà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, potrà essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al tetto dei € 250.000 (previsto per i crediti d’imposta agevolativi); inoltre è consentita la compensabilità per importi superiori a € 700.000 adecorrere dall’01.01.2014. La compensazione, in questo particolare caso, è consentita anche in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali superiori a 1.500 euro.

Relativamente al credito:

  • La circolare n. 24/Especifica le modalità di effettuazione delle liberalità e di utilizzo dell’agevolazione tramite:
    • Banca
    • ufficio postale
    • carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

 

  • I beneficiari delle erogazioni devono:
    • comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni ricevute (nel mese di riferimento);
    • sono inoltre tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, destinazione e utilizzo attraverso un’apposita sezione nei propri siti internet istituzionali.

 

È una buona opportunità per salvare il nostro patrimonio artistico valorizzando i “gioeilli” che il mondo ci invidia e incentivando il turismo per il rilancio dell’economia.

I bonus “alberghi” e “cinema”

(di Natascia Prencisvalle)

Di recente è stato convertito in legge il DL n.83/2014, c.d. “Decreto Cult-Turismo” e sono stati apportati una serie di “aggiustamenti” alle suddette agevolazioni ed è stato previsto un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese d’esercizio cinematografico.

BONUS DIGITALIZZAZIONE TURISTICA

Soggetti beneficiari ► individuati negli “esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari” e nelle agenzie di viaggo e tour operator c.d. “incoming” (ovvero che si occupano di portare in Italia turisti dall’estero).

Spese agevolabili ► il credito spetta con riferimento alle spese relative:

  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati per i sistemi mobili;
  • programmi e sistemi informatici;
  • spazi e pubblicità;
  • servizi di consulenza;
  • promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema d’inclusione e di ospitalità per persone disabili;
  • servizi formazione del titolare o del personale dipendente.

 

Il credito d’imposta, pari al 30%, fino ad un massimo di € 12.500, spetta per le spese sostenute per la “digitalizzazione del settore” turistico, riferito ai periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016.

 

Il bonus va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ► la 1° quota è utilizzabile dall’01.01.2015.

Il credito va utilizzato in compensazione tramite mod. F24esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”; il credito:

•        NON è tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;

•        non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei membri negativi.

 

BONUS RIQUALIFICAZIONE IMPRESE ALBERGHIERE

Soggetti beneficiari ►  “imprese alberghiereesistenti alla data dell’01.01.2012.

Spese agevolabili ► Il bonus in esame spetta a proposito delle seguenti spese:

  • art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ovvero:

–        manutenzione straordinaria;

–        restauro e risanamento conservativo;

–        ristrutturazione edilizia;

  • incremento dell’efficienza energetica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • ulteriori interventi”, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

 

Bonus mobili alberghi

Le imprese alberghiere possono beneficiare anche di un “bonus mobili” con riguardo all’acquisto di mobili / componenti d’arredo destinati esclusivamente all’arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi.

Il bonus è subordinato al fatto che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni agevolati “prima del secondo periodo d’imposta successivo”.

 

Determinazione del credito ► pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000,00.

Il credito va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ► la 1° quota sarà utilizzabile dall’01.01.2015.

Il credito va utilizzato unicamente in compensazione tramite il mod. F24. Inoltre:

  • non va tassato ai fini IRPEF / IRES;
  • l’operatività è subordinata all’emanazione di uno specifico DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31.10.2014, il quale dovrà determinare:
  • le tipologie di strutture alberghiere ammesse al beneficio;
  • le tipologie di interventi ammessi al beneficio;
  • le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
  • le soglie massime di spesa per singola voce di spesa sostenuta;
  • le procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.

 

BONUS SALE CINEMATOGRAFICHE

È stato introdotto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore delle sale cinematografiche in presenza di specifici requisiti.

 

Soggetti beneficiari ► le imprese di esercizio cinematografico già esistenti dall’01.01.1980, considerate PMI ai sensi della normativa UE.

 

Va sottolineato che:

  • piccola impresa, occupa meno di 50 dipendenti e con un fatturato / totale di bilancio annuo pari o inferiore a € 10 milioni;
  • media impresa, occupa meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo pari o inferiore a € 50 milioni.

 

Spese agevolabili ► Il credito spetta in relazione alle spese sostenute per il ripristino, restauro e adeguamento strutturale / tecnologico delle sale cinematografiche sopra accennate.

Determinazione del credito ► L’agevolazione è pari al 30% delle spese sostenute nel 2015 e 2016 fino ad un massimo di € 100.000, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Utilizzo del credito► va ripartito in 3 quote annuali di pari importo, utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”.

 

il credito:

  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES;
  • è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

Cumulabilità ► Il credito è alternativo e non cumulabile con i seguenti profitti:

  • contributi ex art. 15, D.Lgs n. 28/2004 (per realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive);
  • agevolazioni ex art. 1, comma 327, lett. c), n.1, Finanziaria 2008 (impianti e apparecchiature per proiezioni digitali).

 

Lo studio è a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e consulenze in merito ai bonus sopra citati.

Semplificazioni fiscali “in pillole”

(di Natascia Prencisvalle)

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato lo schema del Decreto Legislativo che contiene una serie di semplificazioni fiscali in attuazione dei principi statuiti dalla Legge Delega. Ricordiamo che le sottostanti novità devono essere ancora approvate in modo definitivo, pertanto non sono attualmente in vigore. Ricordiamo la possibilità, per alcuni casi, che dopo l’entrata in vigore del decreto definitivo si potrà invocare anche il favor rei per il contribuente che avrà in essere provvedimenti non ancora conclusi.

  • mod. 730 precompilato

dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, entro il 15.04 di ciascun anno, renderà disponibile online il mod.730 precompilato a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, tramite:

  • servizi online dell’Agenzia delle Entrate;
  • sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato (previa apposita delega);
  • mod. IRE

Con la revoca dell’art.29, comma 6, DL n. 185/2008, sarà eliminata la presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IRE collegato alla comunicazione relativa ai lavori di ristrutturazione che si prolungano per più periodi d’imposta.

  • rimborso credito IVA

L’art. 14 prevede le seguenti novità:

  • i rimborsi d’importo pari o inferiore a € 15.000 verranno erogati senza prestazione di alcuna garanzia;
  • i rimborsi d’importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “a rischio”, saranno erogati previa prestazione di idonea garanzia;
  • i rimborsi di importo superiore a € 15.000 richiesti da soggetti diversi da quelli sopra indicati, potranno essere erogati previa prestazione di garanzia ovvero tramite presentazione dell’istanza di rimborso infrannuale o della dichiarazione annuale munita del visto di conformità.

 

Sono considerati soggetti “a rischio” coloro che:

  • esercitano l’attività da meno di 2 anni;
  • sono stati oggetto di avvisi di accertamento;
  • presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto

di conformità;

  • richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell’attività.
  • dichiarazioni d’intento

Le dichiarazioni d’intento che avranno decorrenza relativamente alle operazioni poste in essere dall’01.01.2015, dovranno essere inviate telematicamente all’agenzia delle entrate dal soggetto che ha la qualifica di esportatore abituale (diversamente da come accadeva in origine).

Successivamente, l’esportatore abituale dovrà consegnare  la dichiarazione d’intento con allegata la ricevuta di avvenuto invio telematico al proprio fornitore, così da poter ricevere la fattura senza applicazione dell’imposta.

A colui che cede è previsto l’obbligo di riepilogare nel mod. IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

  • operazioni black list

La comunicazione delle operazioni con Paesi “black list” non avrà più la cadenza mensile o trimestrale, ma diventerà annuale, con un aumento del limite di esenzione dalla comunicazione di € 10.000,00.

  • VIES

Il contribuente potrà porre in essere operazioni intracomunitarie già alla data di attribuzione della partita iva e per i soggetti già in attività all’atto della spedizione della raccomandata dell’istanza per l’iscrizione nel Vies, senza che sia necessario attendere il 31° giorno successivo, simultaneamente è prevista la cancellazione dal VIES se  non ha presentato i modd. Intra per 4 trimestri di seguito.

  • Sanzioni dati statistici modelli Intra

Sarà abolita la sanzione in caso di omessa o inesatta indicazione dei dati statistici nei modelli Intra.

  • Modd. Intra servizi

in riferimento ai modd. Intra le semplificazioni riguardano gli elenchi riepilogativi relativi ai servizi

e sono mirate a ridurre il contenuto degli stessi alle sole informazioni riguardanti:

  •  il numero di identificazione IVA della controparte;
  •  il valore totale della transazione;
  • il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
  •  lo Stato di pagamento.

 

  • provvigioni degli agenti

L’art. 27 sostituisce l’art. 25-bis, comma 7, DPR n.600/73, infatti in base alla nuova formulazione la comunicazione del beneficio dell’applicazione della ritenuta nella misura ridotta del 20%, da parte di quegli agenti che si avvalgono in maniera continuativa del lavoro di dipendenti diverrà a tempo indeterminato e non decadrà allo scadere di ogni anno, salvo revoca.

 

  • Spese di rappresentanza

E’ stata introdotta la possibilità di detrarre l’IVA per l’acquisto di beni che abbiano un costo unitario non superiore a €50.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

(di Luca Zambello)

Tra i vari interventi degni di nota introdotti dal Decreto “Competitività“, ci soffermiamo su una specifica agevolazione rivolta ai soggetti titolari di reddito d’impresa volta all’incentivo di investimenti in beni strumentali nuovi.

L’art. 18, D.L. n. 91/2014 propone un’agevolazione che riconosce, ai titolari di reddito d’impresa, un credito d’imposta usufruibile a seguito dell’effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi.

Il testo in questione prevede che l’agevolazione di cui sopra venga rivolta ai titolari di reddito d’impresa residenti in Italia (esclusi lavoratori autonomi), anche coloro che hanno dato inizio a un’attività imprenditoriale nelle seguenti circostanze:

  • in attività al 25.06.2014 da meno di 5 anni ► data di entrata in vigore del decreto;
  • che iniziano l’attività dal 26.06.2014 ► il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.

Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti:

  • d’importo superiore a € 10.000,00, per singolo bene;
  • eseguiti dal 25.06.2014 al 30.06.2015;
  • in beni strumentali nuovi (compresi anche i ricambi e gli accessori utilizzati nell’ordinaria attività di manutenzione degli impianti esistenti) rientranti nella divisione 28 tab. ATECO 2007;
  • eseguiti in strutture collocate in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 17.10.2001, n.90/E ha previsto un chiarimento in merito al requisito della “strumentalità“, dove ha precisato che:

  • per individuare i “beni strumentali” si fa riferimento all’art. 102, TUIR (beni suscettibili di ammortamento);
  • sono agevolabili i beni concessi in comodato d’uso a terzi, purchè siano strumentali ed inerenti l’attività del comodante, il quale è anche il beneficiario dell’agevolazione

Al fine di individuare i beni agevolabili attraverso l’intervento in esame, va tenuto presente quanto riportato nella Circolare n. 44/E dell’Agenzia Entrate, ove vengono forniti i chiarimenti in merito alla “Tremonti-ter”:

  1. la tabella ATECO 2007, divisione 28, dev’essere utilizzata per qualificare i beni come agevolabili;
  2. è agevolabile anche l’investimento di un bene che, sebbene non ricompreso nella citata divisione 28, costituisca una “dotazione” (agevolabile) in quanto componente o parte fondamentale per il suo funzionamento.
  3. la possibilità dell’agevolazione non è condizionata dall’entrata in funzione del bene;
  4. il bene agevolato può essere acquisito da imprese italiane o estere.

L’agevolazione si attua in un credito d’imposta del 15% delle spese compiute in eccedenza rispetto alla media. Nel calcolo della media verranno considerati solamente gli investimenti in beni strumentali nuovi – effettuati nei 5 periodi d’imposta precedenti – escludendo gli eventuali disinvestimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 90/E, ha chiarito che per la determinazione del valore medio degli investimenti, non verranno conteggiate le acquisizioni di beni strumentali che non rientrano nella divisione 28 della tabella Ateco.

Dal calcolo della media è, in ogni, caso possibile escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

La media è mobile e quindi, in caso d’investimenti realizzati tra:

  • 25.06 e il 31.12.2014 ► l’ammontare delle spese sostenute si dovrà confrontare con la media degli investimenti effettuati nel quinquennio 2009-2013;
  • al 30.06.2015 ► dovranno, invece, essere confrontate con la media degli investimenti realizzati nel quinquennio 2010-2014.

Per quanto riguarda la realizzazione di beni in appalto ed in “economia”, per i primi il costo si considera sostenuto:

  • alla data di ultimazione della prestazione
  • in caso di Stato Avanzamento Lavori, alla data in cui l’opera risulta verificata ed accettata dal committente. Ciò si traduce nel fatto che rientreranno nell’agevolazione i corrispettivi liquidati in base allo Stato Avanzamento.

Per i secondi, invece, si rilevano i costi relativi all’investimento sostenuti nel periodo dal 25.06.2014 al 30.06.2015 secondo il criterio di competenza.

Parlando di beni in leasing:

  1. l’agevolazione compete all’utilizzatore e non al concedente;
  2. l’importo agevolatoè riconosciuto nel costo sostenuto dal concedente;
  3. nel momento in cui il bene è fornito da una società di leasing, per determinare l’agevolazione l’utilizzatore farà riferimento “ai corrispettivi che la società di leasing concedente ha liquidato“.

Il credito d’imposta

L’utilizzo del credito d’imposta non è usufruibile in unica quota ma va suddiviso e utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La prima di queste potrà essere impiegata solamente a decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Occorre tuttavia prestare particolare attenzione alle possibili cause di revoca dell’agevolazione ottenuta. Infatti, proprio per i principi posti alla base del Decreto, l’acquisizione del bene oggetto di agevolazione deve essere strattamente legata allo scopo di investimento. In specifici casi, infatti, il credito concesso può essere revocato se si riscontrano le seguenti ipotesi:

  1. cessione a terzi, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
  2. trasferimento dei beni agevolati entro il 31.12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in strutture produttive situate al di fuori del territorio italiano.

Inail: Denunce infortunio anche formato cartaceo

(di Eleonora De Biaggi)

Notizia Flash:

l’INAIL comunica che, per il mese di agosto 2014, l’invio delle denunce di infortunio e malattia professionale potrà essere effettuato anche in modalità cartacea, inviandole al canale PEC, anche senza allegare la documentazione che attesta il malfunzionamento del servizio, in quanto saranno possibili dei disservizi del sistema informatico.

Certi di possibili malfunzionamenti, si è deciso di agevolare gli addetti del settore permettendo di velocizzare l’nvio delle pratiche allegando la sola documentazione cartacea e l’invio a mezzo PEC.